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COMUNE DI CHIANNI PROVINCIA DI PISA ORIGINALE ORIGINALE ATTO N. 1 DEL 10.01.2009 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE - ESAME ED APPROVAZIONE UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE L anno duemilanove addi dieci del mese di gennaio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: Mancini Francesca Fattorini Massimo Niccolai Alessia Bacci Maurizio Martinoli Bruno Totale presenti 5 Totale assenti 0 Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2009 LA GIUNTA COMUNALE Considerato che: - con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 in data 11/12/1997, l Amministrazione ha approvato il Regolamento di funzionamento degli uffici e servizi; - tale regolameno non contiene una disciplina compiuta per l affidamento di incarichi a soggetti esterni all amministrazione Comunale;. - alla materia in oggetto la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/07) e s. m. ed i. ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti; - in particolare ha previsto: - il programma del Consiglio Comunale per gli incarichi professionali; - la particolare e comprovata specializzazione universitaria dei soggetti cui affidare gli incarichi; - la pubblicazione sul sito Internet dei dati relativi ai soggetti incaricati (nominativo, oggetto e durata dell incarico, compenso previsto). Dato atto che con il presente provvedimento si intende approvare una specifica normazione comprensiva delle modifiche conseguenti alle innovazioni legislative. Tutto ciò premesso, Visto l art. 48 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Con voti unanimi, espressi in forma palese; D E L I B E R A 1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all Amministrazione, allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso, per estratto, alla Corte dei Conti ai sensi dell art 3 comma 56 della legge 244/07; 3) di dichiarare, attesa l urgenza, con votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI CHIANNI (prov. di Pisa) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del.e INDICE Articolo 1- Oggetto, finalità, ambito applicativo Articolo 2- Presupposti per il conferimento Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative Articolo 5 - Conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000 Euro Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico Articolo 7 - Norme procedurali Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli incarichi di servizi tecnici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, per gli incarichi professionali, del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale. 3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa 4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati: a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale; b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento dell'amministrazione. 5. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione. Articolo 2 - Presupposti per il conferimento 1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria,

in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso il Funzionario conferente l incarico; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti inscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative 1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in materia di servizi tecnici professionali, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, - di regola, con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'amministrazione, nei quali sono evidenziati: a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale; b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico; c) la sua durata; d) il compenso previsto; e) le professionalità richieste; - ovvero con valutazione di richieste di collaborazione presentate all'amministrazione. 2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell art. 53 del D. Lgs. N. 165 del 2001. Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative 1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in materia di servizi tecnici professionali, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare: a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento; b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione. 2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione. 3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Funzionario conferente l incarico.

4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 2 e 3 gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. Articolo 5 - Conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000 Euro 1. S'intendono disciplinati dal presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 90, comma 6, e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientranti nella materia dei lavori pubblici. 2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi. 3. L'Amministrazione affida i predetti incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, Iva esclusa e Cassa se dovuta, quali, a titolo esemplificativo: - progettazione dei lavori, pianificazione e validazione; - direzione dei lavori; - direzione operativa dei lavori; - coordinamento della sicurezza; - collaudo tecnico amministrativo o specialistico; - rilievi e caddizzazione di elaborati grafici; - verifiche di sicurezza, prevenzione incendi e di idoneità statica; - restauratore di beni culturali; - indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi, ecc. secondo quanto previsto dagli articoli 91, 112, 130 e 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quando previsto dall'articolo 57, comma 6, del predetto Decreto. L'incarico viene conferito secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 4. Qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 20.000,00 Euro, Iva esclusa e Cassa se dovuta, il Responsabile del Procedimento potrà invece procedere con l'affidamento diretto dei predetti servizi tecnici professionali, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi. 5. Resta inteso che i servizi tecnici professionali di importo superiore a 100.000,00 Euro sono affidati con gara pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri ed in conformità dei principi di cui al predetto Decreto. Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico 1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. 2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata: - della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato; - del luogo di espletamento dell'incarico; - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'amministrazione conferente;

- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione; - del compenso correlato all'utilità derivante all'amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Articolo 7 - Norme procedurali 1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Funzionario competente. 2. I provvedimenti di affidamento degli incarichi, così come disciplinati dal presente regolamento, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi, da parte del servizio affidante, sul sito internet del Comune, indicando il soggetto incaricato, il compenso e la ragione dell incarico; possono essere previste altresì altre forme di pubblicità; limitatamente agli incarichi di collaborazione, essi saranno comunicati al Centro per l'impiego. 3. Gli stessi atti se riferiti a studi, consulenze, ricerche o collaborazioni sono sottoposti alla valutazione dell organo di revisione e se di importo superiore ad euro 5.000,00, al netto di IVA e Cassa, debbono essere inviati a cura del Servizio affidante, entro due mesi dalla loro adozione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell art. 1 comma 173 della Legge n. 266/2005. Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. 2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2009 Firmato all originale dal Presidente e dal Segretario Comunale. Per copia conforme all originale per uso amministrativo. Chianni, lì.. IL SEGRETARIO COMUNALE Maurizio Salvini A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio di questo Comune in data.. E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL MESSO COMUNALE La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: E S E C U T I V I T A Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione. Chianni, lì. IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Salvini Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs 18.8.2000 n. 267 Chianni, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Salvini