DIQPAI - Segreteria - Prot. Interno N del 19/04/2019

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DIQPAI - Segreteria - Prot. Interno N.0001438 del 19/04/2019 Circolare per la disciplina delle modalità di erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti di Filiera e di Distretto di cui al DM. 1192 dell 8 gennaio 2016 e integrazione dell Avviso n.60690 del 10 agosto 2017 1 PREMESSA E DEFINIZIONI La presente circolare definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese relative ai Contratti di Filiera e di Distretto di cui al DM 1192 dell 8 gennaio 2016 (di seguito, contratti di filiera ), sottoscritti tra i Proponenti e il Ministero delle politiche agricole (di seguito Ministero ) e integra quanto previsto dall Avviso n.60690 del 10 agosto 2017. Le disposizioni della presente circolare integrano, specificano e vanno lette congiuntamente con tutti i provvedimenti attuativi del DM 1192 e con i contratti di filiera sottoscritti o in fase di sottoscrizione tra i Proponenti e il Ministero con l allegato schema di contratto (Allegato A). I termini utilizzati nella presente circolare hanno il significato di quanto indicato nell art. 1 definizioni del DM 1192/2016. 2 AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2.1 Data di avvio degli investimenti 2.1.1 La data di avvio degli investimenti da parte del Beneficiario è rappresentata da: a. la data del primo titolo di spesa ammissibile, se il programma degli investimenti è stato avviato con attività affidate a soggetti esterni; b. la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma degli investimenti è stato avviato con attività svolte direttamente dal Beneficiario stesso, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A. 2.2 Stato di avanzamento degli investimenti 2.2.1 Per lo stato di avanzamento degli investimenti si tiene conto, indipendentemente dall avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa. 2.3 Data di ultimazione degli investimenti 2.3.1 Fermo restando che gli investimenti devono essere ultimati entro 4 (quattro) anni dalla data di efficacia del Contratto di Filiera, fatta salva l eventuale proroga secondo le modalità indicate dall art. 16, comma 5 del D.M. 1192/2016, la data di ultimazione degli investimenti è rappresentata da: a. la data dell ultimo titolo di spesa ammissibile, se il programma di investimento è stato ultimato con attività affidate a soggetti esterni; 1

b. la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma è ultimato con attività svolte direttamente, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A. 2.3.2 Il Beneficiario comunica alla Banca Autorizzata, per il tramite del Proponente, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal suo procuratore speciale, la data di ultimazione degli investimenti e la data di entrata in funzione degli impianti; considerato che da quest ultima decorre il periodo di 5 (cinque) anni di cui all art. 16 comma 1 lettera b del D.M. 1192/2016 durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall uso previsto, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni, tale data coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione. 3 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 3.1 Principi generali 3.1.1 L erogazione dei finanziamenti avviene sulla base della documentazione di spesa presentata dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, secondo quanto di seguito specificato, nonché sulla base delle condizioni disciplinate dai relativi Contratti di Finanziamento stipulati con la Banca Finanziatrice. 3.1.2 Gli originali dei documenti allegati alle Domande di Erogazione di cui ai successivi punti 3.2 e 3.3 devono essere tenuti a disposizione dal Beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni degli organi preposti per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di ultimazione del Progetto Esecutivo. 3.2 Erogazione delle agevolazioni 3.2.1 Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il Proponente trasmette, per conto del Beneficiario, la Domanda di Erogazione a Stato di Avanzamento Lavori ( SAL ) redatta secondo il modello allegato (Allegato 1). 3.2.2 Alla Domanda di Erogazione deve essere allegata la seguente documentazione: a. un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello allegato (Allegato 2) e corredato dalla copia conforme all originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull originale delle forniture stesse la dicitura Spesa di dichiarata per la (prima, seconda, terza, ) erogazione di cui al Contratto di Filiera, ovvero la copia delle fatture non quietanzate; b. copia della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici); c. originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il requisito di nuovo di fabbrica dei beni forniti; 2

d. copia dei contratti di fornitura/ordini di acquisto relativi alle fatture in acconto; e. originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti; f. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Beneficiario mediante la quale, con riferimento all analitico riepilogo delle spese sostenute, sia attestato (Allegato 3): 1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal Progetto Esecutivo; 2. che, in caso di richiesta dell ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; 3. che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo; 4. che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda di erogazione sono conformi agli originali; 5. che non sono intervenute varianti al Progetto Esecutivo non segnalate al Ministero e/o che sono intervenute le seguenti varianti non sostanziali: ; 6. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti; 7. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata; 8. che il Beneficiario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 9. che nei confronti del Beneficiario non è pendente alcun procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste all art. 67 dello stesso. L esclusione all erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda: a. il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; b. i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo; c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice; 3

d. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 10. che nei confronti del Beneficiario non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di: a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 11. che il Beneficiario non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 12. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 13. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 14. che il Beneficiario non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999; 4

15. che il Beneficiario non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 16. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Beneficiario e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3.2.3 I beni relativi alla Domanda di Erogazione a SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal progetto di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna/fornitura. In quest ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna/fornitura, la spesa non viene considerata ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall autorità competente. 3.2.4 La Banca Autorizzata può richiedere al Beneficiario integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, purché pertinenti al procedimento, con specifico riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori e alla relazione finale di spesa. 4 ANTICIPO 4.1 I Beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Proponente, possono richiedere al Ministero una quota a titolo di anticipazione fino al 10% del Contributo in conto capitale, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 5 MONITORAGGIO E RELAZIONE FINALE 5.1 I Beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera/distretto hanno l obbligo di trasmettere, ai fini del monitoraggio di cui all art. 19.1 dell Avviso n. 60690 del 10.08.2017, le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d avanzamento dei Progetti (Allegato 4). 5.2 A seguito del completamento degli investimenti devono essere redatte due relazioni differenti: - Relazione finale, predisposta dal Proponente che comprende quella dei singoli Beneficiari; - Relazione di saldo finale, predisposta dalla Banca autorizzata. La relazione del Proponente consiste nella produzione di elementi che attestino l evoluzione del contratto di filiera e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di domanda, o rettificati nel corso del tempo con varianti, e nella certificazione delle dichiarazioni in essa contenute riguardo il Progetto presentato/contratto di filiera o di distretto. 5

Il Soggetto Proponente di ciascun Contratto di filiera o di distretto dovrà trasmettere in formato PDF e Excel la relazione finale al Ministero, utilizzando il modello disponibile sul sito del Ministero, da redigersi a seguito del completamento degli investimenti di tutti i beneficiari afferenti il Contratto stesso nella quale, per quanto attiene gli obiettivi, dovrà indicare quelli generici ovvero specifici per ciascun beneficiario e quelli di impatto/filiera o distretto che siano stati conseguiti/attualizzati. Si specifica altresì che la descrizione del programma di azioni e degli obiettivi perseguiti da ciascun Beneficiario con il proprio progetto sono stati dichiarati al punto 2.1 dell Allegato 3, mentre quelli relativi al Piano progettuale sono stati dichiarati dal Proponente al punto 2 dell Allegato 2, di cui alla modulistica relativa alla proposta preliminare. Nell Accordo di filiera, sulla base degli obiettivi generali, sono riportati quelli di impatto, ovvero gli obiettivi di filiera, i risultati che si intendevano conseguire e che sono stati quantificati attraverso appropriati indicatori individuati da ciascun Proponente. Tutti gli obiettivi possono essere stati confermati o eventualmente modificati nella Progettazione esecutiva o ancora in sede di variante. In relazione agli impegni assunti la Banca Autorizzata presenterà a questo Ministero le proprie relazioni di saldo sulla base del modello finora utilizzato o predisposto. Dette relazioni dovranno pervenire sia nel formato PDF che nel formato originario (Word o Excel). 6 VARIAZIONI DEI PROGRAMMI PRECEDENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FILIERA O DEL CONTRATTO DI DISTRETTO 6.1 Al fine di tutelare le risorse pubbliche destinate al sostegno dei contratti di filiera e di distretto e per garantire una loro efficiente gestione, in analogia con quanto previsto dall articolo 15 del DM 1192 dell 8 gennaio 2016, per le variazioni precedenti la sottoscrizione del Contratto di filiera o di distretto si applicano le stesse disposizioni previste dal suddetto articolo 15. Resta fermo in particolare quanto disposto dal comma 5 del suddetto articolo 15 che reca Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera o Contratto di distretto. IL CAPO DIPARTIMENTO Andrea Comacchio (Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 6