PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585



Documenti analoghi
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti

PS TISCALI-MANCATA ATTIVAZIONE ADSL Provvedimento n

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PS BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

Regolamento Disciplina dell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR)

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

2. Test di interoperabilità del sistema di gestione della PEC - Punto 1 della circolare 7 dicembre 2006, n. 51.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO. VISTA la Legge 3 luglio 1998, n 210; VISTO il DPR n 390 del 19 ottobre 1998 e successive modifiche;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Deliberazione 30 settembre EEN 8/11

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 24 aprile ore 10,30. 2^ convocazione - 27 aprile ore 10,30

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

COMUNE DI ERULA. Provincia di Sassari C O P I A RESPONSABILE DEL SERVIZIO TORTU CARLO. N. Gen.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

PS HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del Responsabile del procedimento:

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

(delibera n 5 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2000 del 5 settembre 2000)

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Pubblicata sul sito il 29 luglio 2005, GU n. 198 del

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

di Argenta n. 84 del PROVINCIA DI FERRARA SETTORE Programmazione e Gestione finanziaria

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

ADEMPIMENTI PER L ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, NELL ESERCIZIO 2016

Bollettino Ufficiale n. 26/I-II del 25/06/2013 / Amtsblatt Nr. 26/I-II vom 25/06/

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 70/ 2015

Delibera n. 71 /2015

ECOCERVED S.c.a.r.l.

Modello di convenzione programmatica convenzione ai sensi dell art.11 (commi 1, 2 e 4) Legge 68/99. Il giorno presso. Tra LA PROVINCIA DI

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Comune di Mentana (Provincia di Roma)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Ministero dell Interno

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

PS POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

LEGGE 29 NOVEMBRE 2007 N. 222 ART. 5 COMMA 1 E 2. NOTA SULLA METODOLOGIA APPLICATIVA

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le regole da rispettare

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

pubblicata sul sito in data 21 dicembre 2005

Il Dirigente Scolastico I N D I C E

Certificazione Energetica

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Provvedimento PI OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 14 dicembre 2012, n. 2751

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

Transcript:

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTA le comunicazioni, pervenute in data 27 maggio 2013, 12 luglio 2013 e 31 luglio 2013, con le quali la società General Motors Italia S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9 del Regolamento; VISTO il proprio provvedimento del 3 luglio 2013, con il quale, ai sensi dell art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 27 maggio 2013, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, del Regolamento; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. La società General Motors Italia S.r.l. (di seguito, GMI ), in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società opera nella distribuzione di veicoli. 2. La Lega Consumatori, in qualità di segnalante. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento, avviato a seguito di numerose istanze di intervento, presentate da vari consumatori e dalla Lega Consumatori, concerne il comportamento del professionista consistente nella presentazione delle caratteristiche dell autovettura Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo ecom in modo non corretto. In particolare, nella presentazione dei valori di capacità dei serbatoi di metano e dell autonomia del modello di autovettura Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo ecom i dati riportati non corrisponderebbero a quelli raggiungibili dagli acquirenti nel normale utilizzo della vettura. 4. Con specifico riferimento ai messaggi diffusi dal professionista, sul sito internet www.opel.it, di GMI, è stato riportato al riguardo: Grazie ad un nuovo sistema di serbatoi leggeri in materiale composito con fibra di carbonio è stata aumentata la capacità di metano a 25 kg alleggerendo la vettura di 85 kg. Con 530 chilometri di autonomia e 7 posti sempre di serie Zafira Tourer ecom vanta la migliore autonomia del segmento ( ) dispone di una riserva di benzina di 14 litri, per un ulteriore autonomia di 150 km. Consumi ciclo combinato ( ) metano 7,2 m3/100 km. 5. Analogamente, un comunicato di GMI datato 14 dicembre 2011, presente nelle pagine in lingua italiana della sezione media del sito www.gm.com, recava sotto il titolo La nuova Zafira Tourer a metano vanta la migliore autonomia del segmento (530 km), il seguente testo: ( ) 530 chilometri di autonomia a metano con 7 posti sempre di serie. L innovativo sistema di serbatoi leggeri consente di avere una capacità pari a 25 kg di metano ( ) autonomia di 530 km, la migliore del segmento, ben oltre la soglia dei 500 km. Come il modello precedente, anche Zafira Tourer ( ) dispone di una riserva di benzina di 14 litri, per un ulteriore autonomia di 150 km ( ) L autonomia della Zafira Tourer metano migliora di circa il 25% rispetto al modello precedente. Risultato ottenuto in prevalenza grazie a un nuovo sistema di serbatoi leggeri che consente di aumentare la capacità di metano a 25 kg (modello precedente: 21 kg) e all ottimizzazione del sistema di trazione ( ). 6. Secondo quanto prospettato nelle istanze d intervento, gli indicati valori di capacità e di autonomia sarebbero sovrastimati.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 1) L iter del procedimento 7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 aprile 2013 è stato comunicato al professionista l avvio del procedimento istruttorio n. PS1875. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta della società GMI fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non corrette e/o per omissioni informative rilevanti in merito alle caratteristiche del prodotto. 8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa i criteri con cui sono stati determinati i pubblicizzati valori di capacità e di autonomia della Zafira Tourer 1.6 Turbo ecom. a metano. 9. In data 11 aprile 2013 è stato comunicato anche alla Lega Consumatori l avvio del procedimento nei confronti alla società GMI. 10. In data 30 aprile 2013 è pervenuta una nota della Lega Consumatori recante le proprie deduzioni sul caso. 11. In data 6 maggio 2013 è pervenuta la risposta della società GMI alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. 12. In data 16 maggio 2013 è pervenuta una memoria difensiva della società GMI. 13. In data 22 maggio 2013 si è svolta un audizione dei rappresentanti della società GMI, su richiesta della stessa. 14. In data 27 maggio 2013 la società GMI ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9 del Regolamento. 15. In data 11 giugno 2013 è stata inviata alla società GMI una richiesta di ulteriori informazioni circa la capacità dei serbatoi della vettura di cui trattasi, nonché circa la delimitazione del segmento di mercato di cui fa parte tale vettura. 16. In pari data è stata inviata una richiesta di informazioni alla società Volkswagen Group Italia S.p.A., terza rispetto al procedimento, in merito alla capacità dei serbatoi a metano della vettura Volkswagen Touran EcoFuel ed alla delimitazione del segmento di mercato di cui fa parte tale vettura. 17. In data 21 giugno è pervenuta la risposta della società GMI alla richiesta di informazioni inviata l 11 giugno. 18. In data 25 giugno 2013 è pervenuta una seconda nota della Lega Consumatori, recante considerazioni ed osservazioni in merito agli impegni proposti dal professionista. 19. In data 4 luglio 2013 è pervenuta la risposta della società Volkswagen Group Italia S.p.A. alla richiesta di informazioni inviata l 11 giugno. Tale società ha integrato la propria risposta con documentazione pervenuta in data 9 luglio 2013. 20. In data 12 luglio 2013 la società GMI ha presentato una versione modificata ed integrata degli impegni proposti in data 27 maggio 2013. 21. In data 23 luglio 2013 è stata comunicata alla società GMI la deliberazione, adottata dall Autorità in data 10 giugno 2013, con cui è stato assegnato alla società stessa, ai sensi dell art. 9, comma 2, lettera b), del Regolamento, un termine per l integrazione degli impegni, in quanto quelli proposti in data 27 maggio 2013 sono stati ritenuti parzialmente idonei a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. 22. In data 31 luglio la società ha presentato una versione modificata degli impegni proposti. 23. In data 5 settembre 2013 è pervenuta una nota della Lega Consumatori, recante anche considerazioni ed osservazioni in merito all ultima versione degli impegni proposti dal professionista. In merito a tali osservazioni sono pervenute, in data 10 settembre 2013, le controdeduzioni della società GMI. 24. In data 11 settembre è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell art. 16, comma 1, del Regolamento. 25. In data 23 settembre le Parti hanno presentato le rispettive deduzioni finali. 26. In data 24 ottobre 2013 è pervenuto il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 27. Con nota pervenuta in data 27 maggio 2013, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9 del Regolamento. Successivamente, in data 12 luglio 2013,

la parte ha depositato agli atti una versione modificata degli impegni che sono stati ulteriormente integrati e modificati in data 31 luglio 2013, data in cui è pervenuta la proposta definitiva degli stessi. 28. Nello specifico, tali impegni - che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - prevedono che il Professionista si vincoli: - nelle comunicazioni pubblicitarie riguardanti l autovettura Zafira Tourer ecom, ad inserire dopo le indicazioni relative alla capacità del serbatoio alcune specificazioni. In particolare, dopo il termine capacità, seguiranno le specifiche: del serbatoio a 144 l nominali equivalenti ad un massimo di 25 kg, comprensivo del residuo minimo di commutazione da metano a benzina ; - ad inserire, immediatamente dopo le parole del serbatoio a 144 l nominali, un asterisco, il cui contenuto sarà riportato nella medesima pagina e con i medesimi caratteri e visibilità, che indicherà quali sono le condizioni tecnicoambientali delle rilevazioni della capacità dei serbatoi e dei consumi raggiungibili dalla vettura, come segue: Capacità ottenuta con bombole completamente vuote e ripulite, nelle condizioni tecnico-ambientali previste dalla normativa ECE-R110 (gas a pressione effettiva di 200 atmosfere e temperatura di 15 C) ; - a predisporre il claim relativo all autonomia dell autovettura come segue: Con autonomia fino a 530 km, Zafira Tourer ecom vanta la migliore autonomia del segmento tra le vetture a 7 posti ( ) dispone di una riserva di benzina di 14 litri, per un ulteriore autonomia fino a 150 km ; - ad aggiungere, nelle indicazioni relative ai consumi a ciclo combinato, già presenti nei vari messaggi pubblicitari, la specificazione: (dato utilizzato per il calcolo dell autonomia). 29. La società GMI si vincola a dare attuazione agli impegni, modificando le pagine presenti sul sito www.opel.it, a partire dal ventesimo giorno successivo a quello di comunicazione dell eventuale accoglimento degli stessi con provvedimento di chiusura dell istruttoria senza l accertamento dell infrazione da parte dell Autorità. IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 30. L Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista, nella versione presentata in data 31 luglio 2013, siano idonei a sanare i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto del presente procedimento, contestati nella comunicazione di avvio dell istruttoria del 9 aprile 2013. 31. Sul punto si rileva che gli impegni presentati si sostanziano nell aggiunta di alcune precisazioni da inserire nelle comunicazioni pubblicitarie relative all autovettura a metano Zafira Tourer EcoM, comunicazioni pubblicitarie che, fino ad oggi, sono state incentrate sull enfatizzazione dell autonomia di percorrenza ( la migliore autonomia del segmento ), quantificata in 530 chilometri, e sulla capacità dei serbatoi, quantificata in 25 kg di metano, che garantirebbe tale autonomia chilometrica, senza però specificare le condizioni di rilevazione di tali dati di percorrenza e capienza dei serbatoi. 32. Nello specifico gli impegni comportano l inserimento delle informazioni relative alle modalità di rilevazione dei dati pubblicizzati, consentendo in tal modo ai destinatari dei messaggi di avere contezza del fatto che: i) il dato di capacità in litri dei serbatoi è quello che risulta omologato dall autorità amministrativa tedesca in base alla normativa ECE-R110; ii) il dato di cui trattasi è calcolato in base a criteri che vengono esplicitati; iii) il dato in chilogrammi equivalenti riportato è un valore massimo e comprende il residuo minimo di commutazione da metano a benzina; iv) anche il valore di autonomia chilometrica è un valore massimo; v) l indicazione relativa al fatto che l autovettura pubblicizzata sarebbe quella che garantisce la migliore autonomia del segmento viene chiarita specificando che il paragone è stato fatto tra le vetture a 7 posti (nello stesso segmento, infatti, è presente la versione a cinque posti della vettura Volkswagen Touran EcoFuel, che, come risulta dagli atti acquisiti al fascicolo, ha una capacità dei serbatoi ed un autonomia maggiori della Zafira Tourer EcoM). 33. Le modifiche alle comunicazioni pubblicitarie con le integrazioni di cui agli impegni consentono ai destinatari dei messaggi di comprendere che i dati inseriti nella presentazione pubblicitaria della Zafira Tourer EcoM relativi alla capacità dei serbatoi ed all autonomia di guida in termini chilometrici sono valori massimi teorici. In particolare, in merito alla capacità dei serbatoi viene chiarito e specificato che questa è di 144 l nominali equivalenti ad un massimo di 25 kg, comprensivo del residuo minimo di commutazione da metano a benzina e che la capacità stessa è ottenuta con bombole completamente vuote e ripulite, nelle condizioni tecnico-ambientali previste dalla normativa ECE-R110 (gas a pressione effettiva di 200 atmosfere e temperatura di 15 C).

In tal modo, il complesso degli elementi informativi forniti dalla comunicazione pubblicitaria, modificata nel modo previsto dagli impegni appare maggiore e più articolato rispetto a quanto sarebbe realizzabile con la sola rimozione dei possibili profili di ingannevolezza. 34. In merito all autonomia di percorrenza dell autovettura, con gli impegni presentati si chiarisce che il valore di 530 km indicato nei messaggi è, analogamente a quanto rilevato per la capacità dei serbatoi, indicato come massimo raggiungibile nelle condizioni di riempimento dei serbatoi come su indicato, quindi, si tratta di un valore di fatto ipotetico ( fino a ). 35. Da ultimo, con riguardo alle indicazioni contenute nei messaggi pubblicitari relative all asserito primato di autonomia nell ambito del segmento di mercato in cui si colloca il modello di autovettura di cui trattasi, con le integrazioni delle informazioni di cui agli impegni viene chiarito che il vantato primato è relativo alle vetture del segmento con 7 posti. 36. Sulla base di quanto sopra, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, in quanto risultano idonei ad eliminare i presunti profili di scorrettezza oggetto del procedimento de quo, in relazione alle indicazioni relative ai dati di capacità dei serbatoi della autovettura Zafira Tourer EcoM, ai dati relativi all autonomia dell indicato modello di vettura in termini di percorrenza chilometrica ed in termini di vantata migliore autonomia del segmento. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società GMI, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; RITENUTO di disporre l obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società GMI; RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l infrazione; DELIBERA a) di rendere obbligatori, nei confronti della società General Motors Italia S.r.l., ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 31 luglio 2013, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l infrazione, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; c) che la società General Motors Italia S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l Autorità dell avvenuta attuazione degli impegni. Ai sensi dell articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Ai sensi del combinato disposto dell art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell art. 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI Nell ambito del procedimento n. PS1875 avviato dall Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche l Autorità ) in data 9 aprile 2013 e avente ad oggetto le condotte commerciali della società General Motors Italia S.r.l. in materia di presentazione delle caratteristiche dei prodotti, in particolare, la capacità dei serbatoi del metano e l autonomia del modello di autovettura Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo ecom, la società General Motors Italia S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: GMI propone il proprio impegno a far seguire sempre - nelle comunicazioni pubblicitarie relative sotto il suo controllo, - alla parola capacità le parole del serbatoio a 144 l nominali equivalenti ad un massimo di 25 kg, comprensivo del residuo minimo di commutazione da metano a benzina. Inoltre, immediatamente a seguire dopo le parole del serbatoio a 144 l nominali verrebbe sempre inserito nelle medesime comunicazioni un asterisco cui corrisponderebbe, nella medesima pagina e con medesimi caratteri e visibilità, l indicazione di tali condizioni tecnico-ambientali come segue: Capacità ottenuta con bombole completamente vuote e ripulite, nelle condizioni tecnico-ambientali previste dalla normativa ECE-R110 (gas a pressione effettiva di 200 atmosfere e temperatura di 15 C). Il claim relativo all autonomia verrebbe sempre formulato come segue: Con autonomia fino a 530 km, Zafira Tourer ecom vanta la migliore autonomia del segmento tra le vetture a 7 posti ( ) dispone di una riserva di benzina di 14 litri, per un ulteriore autonomia fino a 150 km. Nella dicitura relativa ai dati sui consumi che già compare in ogni comunicazione, e che già oggi riporta il dato dei consumi a ciclo combinato, verrebbe aggiunto in relazione al modello a metano quanto segue: (dato utilizzato per il calcolo dell autonomia). Gli impegni di cui sopra si applicheranno - mutatis mutandis come di volta in volta necessario per ciascun modello in relazione ai soli dati quantitativi - non solo al modello in questione, ma a tutti i veicoli a metano commercializzati dalla società GMI. La società GMI si vincola a dare attuazione a quanto sopra, conseguentemente modificando i testi e le immagini pubblicitarie presenti sul sito web http://www.opel.it, a partire dal ventesimo giorno successivo a quello di comunicazione della decisione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che accetta i presenti impegni: questo solo in considerazione dei vincoli tecnologici ed organizzativi relativi, derivanti anche dall appartenenza ad un gruppo multinazionale con gestione centralizzata dei sistemi IT. Gli impegni di cui sopra sono senza limiti temporali. A causa dei limitati volumi di vendita del segmento in questione, non sono previste attività pubblicitarie di altri tipo (radio, video, stampa) ma, in ogni caso, la società GMI si impegna a trasmettere comunque per i prossimi tre anni (a partire dalla data di attuazione di cui sopra) a codesta Autorità copia di ogni eventuale comunicazione pubblicitaria effettuata tramite tali canali (per i motivi di cui sopra, è al momento prevedibile che posa trattarsi dei soli comunicati stampa). L attività di comunicazione di GMI continuerebbe a rimanere, ovviamente, assoggettata a tutte le diverse norme legali e regolamentari, anche di settore, applicabili.