PROTOCOLLO N. 13 DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) Ai sensi della 231/2001 Funzioni interessate Presidente Amministrativa Finanziaria Farmacia Tecnico Manutentiva
1 - PREMESSA Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81 Attuazione dell Art. 1 della Legge 03 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro che ingloba e sostituisce il decreto D. Lgs. 626/94. Tale decreto è stato integrato dal D. Lgs. 03 Agosto 2009 n. 106 (G. U. n. 142 del 05/08/2009). In ottemperanza dell art. 26 del sopra citato D. Lgs. 81/01 (e successive modificazioni), devono essere predisposte misure per la cooperazione ed il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati i lavori, servizi o forniture ad impresa o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV Cantieri temporanei o mobili ) all interno della struttura della Fondazione. Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità assai variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività aggetto del contratto, specifici atti per il coordinamento. In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche ed atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati in appalto. Si segnala, rimandando al paragrafo dedicato al dispositivo normativo, che in base al disposto del comma 3 dell art. del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto viene sottolineato il principio di effettività (stabilito all art. 299 del medesimo decreto). Si raffigura inoltre che la Norma, a differenza delle fattispecie ricorrenti al TITOLO IV del D. Lgs. 81/08 (Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la redazione del DUVRI. Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) sostituisce la precedente informativa (ex art. 7 D. Lgs. n. 626/94) In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente ha l obbligo di redigere il DUVRI (at. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l avvenuta valutazione dei rischi. I solo casi in cui il DUVRI non và prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell art. 26 D. Lgs. n. 81/0/ integrato dal D. Lgs. 03 Agosto 2009, sono i seguenti: 1.1 appalti di servizi di natura intellettuale 1.2 mere forniture di materiali e/o attrezzature 1.3 lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all allegato XI del testo Unico. Resta comunque l obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l idoneità tecnico professionale dell impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. La mancanza dl DUVRI è causa di nullità del contratto. Peraltro si osserva che il DUVRI non può prescindere, da parte della Stazione appaltante, della conoscenza tecnologica dell impresa che dovrà eseguire il lavoro, il servizio o la fornitura. Non avrebbe molto senso quindi predisporre un DUVRI definitivo, trattandosi di rischi da interferenza, finchè non si conosce l impresa che opererà ed i suoi rischi effettivi.
Pertanto la procedura corretta deve prevedere la trasmissione di una informativa da allegarsi alla richiesta di offerta, nella quale risulterà evidenziata la natura del contratto e la descrizione particolareggiata del luogo di lavoro, ciò ai fini della individuazione delle possibili insorgenze dei rischi connessi alla interferenza ed in un secondo tempo, al momento della definizione delle pattuizioni contrattuali la redazione sulla base anche delle indicazioni della stessa impresa, del DUVRI da allegare al contratto. 2 SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE Lo scopo è quello di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse all affidamento di contratti di Forniture, Servizi, esecuzione di appalti e consulenze, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico, il presente protocollo ha lo scopo di: Individuare la attività sensibili ossia quelle attività che COS pone in essere e che, secondo un approccio di risk assessment, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reati illustrati nel punto precedente; Individuare e specificare, al livello dei rischi-reato in esame, i destinatari che sono tenuti ad osservare il presente protocollo per una corretta applicazione dello stesso; Illustrare le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del presente protocollo; Fornire all Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, contenuti minimi, etc) che l OVD deve ricevere dai responsabili dei controlli; la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività. I contenuti del presente protocollo vanno messi in relazione con i principi comportamentali di cui alle policy aziendali e ai documenti specifici redatti con lo scopo di prevenire i comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Fondazione. A tale proposito, si richiama quanto già precisato relativamente al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro attualmente vigente presso la Castiglione Olona Serivi, con particolare riferimento all elaborazione del c.d. Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell art. 17, comma 1, lett. A) d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ( Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ), che i soggetti a ciò preposti provvedono a fare oggetto di continuo e regolare aggiornamento; 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1.Riferimenti di Legge; 3.2 Documenti della Società: * Modello Organizzativo Parte Generale Modello Organizzativo Parte Speciale adottati dall Ente; * Codice Etico adottato dall Ente; * Regolamento dell Organismo di Vigilanza.
4 ATTIVITA SENSIBILI Con riferimento al rischio di commissione dei reati e ritenuti rilevanti, la Società valuta come sensibili le attività individuate ed analizzate nel PROTOCOLLO P-14: PROTOCOLLO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, che qui si intende come per tutto riscritto ed accettato. 5 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D INTERFERENZA (DUVRI) Il presente protocollo D.U.V.R.I è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è stato elaborato, al fine della cooperazione e del coordinamento ed indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze da allegare al contratto di appalto o di opera, ed andrà adeguato ed aggiornato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nel campo di applicazione dei contratti pubblici tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Si rimanda all articolo 26, comma 3, del D. Lgs numero 81 del 2008 ed al Modello DUVRI redatto dalla Società e disponibile come allegato al Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell art. 17, comma 1 Let. A, art. 28 commi 1,2,3 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 presente e disponibile in struttura presso gli uffici amministrativi di COS. 6 - LA GESTIONE DEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE In casi di affidamento di lavori, servizi e forniture in appalto a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, o nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima (sempre che abbia disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo) COS richiede sempre la trasmissione della seguente documentazione: Copia della Visura Camerale; Atto sostitutivo di notorietà per certificazione di possesso dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dei lavori; Dichiarazione di aver organizzato il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e aver redatto il proprio Documento di Valutazione dei Rischi; DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); Attestazione di aver preso visione del Codice Etico aziendale e di adeguarsi allo stesso. POS (se pertinente) Ed ogni altra documentazione richiesta dalle norme di legge e/o prevista nel già citato documento di cui al punto 3.3 Documenti della Regione Lombardia, ossia il Decreto n. 14521 del 29 Dicembre 2009 Identificativo Atto n. 1138 DIREZIONE GENERALE SANITA LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. Inoltre, nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Infine, l Ente darà informazioni, sulle misure minime di prevenzione e di emergenza che ha adottato, all impresa appaltatrice, ai lavoratori autonomi presenti all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima e fornire il DUVRI all azienda che ottiene l appalto. Per la gestione degli appalti si rimanda al PROTOCOLLO P-11 GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI MODALITÀ INERENTI AGLI APPALTI.
8 - SISTEMA DISCIPLINARE Il presente Protocollo è vincolante per tutti gli interessati e la sua eventuale inosservanza costituirà violazione ai fini disciplinari e nei rapporti con terzi, contrattuali e comporterà l applicazione delle previste sanzioni come specificate nel Modello Organizzativo nella parte riguardante il Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori adottati dall Ente.