COMUNE DI BISIGNANO. Regolamento comunale per la concessione di benefici a nuove attività che si insediano nel Centro Storico di Bisignano

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COMUNE DI BISIGNANO Regolamento comunale per la concessione di benefici a nuove attività che si insediano nel Centro Storico di Bisignano

INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 - Beneficiari Articolo 3 Ulteriori requisiti per l ammissibilità Articolo 4 Iniziative ammissibili e settori di intervento Articolo 5 Obblighi del beneficiario Articolo 6 Rinvio a normativa e regolamenti di settore Articolo 7 Agevolazioni concedibili Articolo 8 Concessione delle agevolazioni Articolo 9 Cumulabilità con altre agevolazioni Articolo 10 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni Articolo 11 Revoche Articolo 12 Individuazione aree centro storico interessate Articolo 13 Entrata in vigore * Tavola Centro Storico

Articolo 1 Finalità Il Comune di Bisignano, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la rivitalizzazione del centro storico cittadino, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia di seguito descritta, con sede operativa e/o unità locale nel centro storico del Comune di Bisignano intendendo per esso l area urbanisticamente perimetrata e classificata come tale, per come individuata all art. 12 del presente Regolamento. Articolo 2 Beneficiari Sono sostenute con le agevolazioni tributarie previste dal presente Regolamento le imprese di nuova costituzione, intese come quelle che - da meno di tre mesi risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese oppure annotate come imprese artigiane alla CCIAA di riferimento e, nel caso di Onlus e/o Associazioni, regolarmente iscritte anche a specifici albi o elenchi di competenza. Le stesse debbono avere la sede operativa e/o unità locale nel perimetro del centro storico così come individuato nell art. 12 di questo Regolamento. Nel caso unità locale, l ammissibilità alle agevolazioni è subordinata all apertura di tale unità da meno di tre mesi, indipendente dall anzianità di iscrizione economico-amministrativa dell impresa di riferimento. In ogni caso i benefici potranno essere attribuiti solo a nuove attività. Non saranno attribuiti benefici a nuovi soggetti subentranti nella conduzione di attività già esistenti nel territorio di riferimento del presente Regolamento. Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche: SNC società in nome collettivo; SAS società in accomandita semplice; SRL società a responsabilità limitata e SRLS società a responsabilità limitata semplificata; SPA società per azioni; SAPA- società in accomandita per azioni; Società Cooperative; ONLUS e associazioni di volontariato e sportive; Ditte individuali (anche singoli imprenditori a carattere professionale). Articolo 3 Ulteriori requisiti per l ammissibilità Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali come individuate agli articoli 1 e 2 che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato o intendano avviare un attività nel centro storico o aperto nello stesso una unità locale. Essi devono, inoltre: a) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non versare in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; b) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente Regolamento le imprese i cui titolari o amministratori, anche a titolo personale, abbiano contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Bisignano ovvero risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali. Articolo 4 Iniziative ammissibili e settori di intervento Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative imprenditoriali finalizzate alla creazione di nuove attività nei seguenti settori: artigianato in genere; turismo con servizi annessi; fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali ed artistici, al tempo libero ed allo sport, alla gestione associazionistica e di volontariato sociale ed assistenziale anche a carattere sanitario; fornitura di servizi in genere; commercio al dettaglio ed all ingrosso; tutte le attività rientranti nel campo della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, pub e birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ecc.).

Articolo 5 Obblighi del beneficiario Tutti i requisiti di cui agli articoli precedenti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni. I soggetti che beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui all art. 12 del presente Regolamento, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno tre anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'ente Comunale dell'intero importo dell agevolazione concessa. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisca l'esercizio in altri locali all'interno della zona definita dall art. 12 del presente Regolamento o che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente, situazione di deficitarietà gestionale e - di conseguenza - di perdita economica e finanziaria certificata o certificabile. Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nei locali afferenti il loro esercizio, apparecchiature VLT, slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi esentati. Articolo 6 Rinvio a normativa e regolamenti di settore Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali vigenti nel tempo. Articolo 7 Agevolazioni concedibili Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa e/o unità locale nella quale si svolge l attività, per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di esercizio della stessa: a) riduzione dalla tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nella misura dell 80%; b) riduzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (Tari) nella misura dell 80%; c) riduzione dell Imposta Municipale Unica (IMU), esclusivamente nel caso in cui l immobile sia di proprietà del titolare o della società che vi esercita l attività, nella misura dell'80% della quota di competenza del Comune; d) riduzione della Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) dovuta nella misura dell 80%. I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di 1.000,00 (euro mille/00) annui. Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all ammontare stabilito negli stanziamenti di previsti annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Qualora fosse raggiunto il limite di spesa previsto è facoltà del Consiglio Comunale stanziare ulteriori risorse. Le agevolazioni decorrono dalla data dell entrata in vigore del presente Regolamento e comunque da quella successiva all effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di riferimento o da certificazione equivalente per ciò che concerne Associazioni ed Onlus. Articolo 8 Concessione delle agevolazioni Il Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi e verrà data adeguata pubblicità dell'elenco dei beneficiari attraverso gli strumenti preposti. Articolo 9 Cumulabilità con altre agevolazioni Le agevolazioni descritte al precedente articolo 7 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche. Articolo 10 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni Il riconoscimento delle agevolazioni deve essere richiesto dagli interessati con specifica istanza indirizzata all Ufficio Tributi del Comune di Bisignano, utilizzando l apposita modulistica predisposta da questo Ente e pubblicata sul relativo sito web istituzionale. L istanza deve essere presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse. Le domande saranno esaminate dall ufficio secondo l ordine cronologico di presentazione. Il Servizio Tributi sottopone l istanza ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità della richiesta. Accertati i requisiti che

danno diritto alle agevolazioni, l Ufficio Tributi procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro da parte del SUAP in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei tre anni previsti. Articolo 11 Revoche Il Comune di Bisignano, tramite l Ufficio Tributi, procede alla revoca delle agevolazioni, anche autonomamente, qualora venga riscontrato il venir meno delle condizioni previste dal presente regolamento per la concessione delle agevolazioni medesime. La revoca - previo documentato accertamento - avviene con effetto immediato e l Ufficio attiva contestualmente anche il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali. La variazione dell attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, non dà luogo a revoca dei benefici, qualora tale variazione avvenga nell ambito dei settori individuati all articolo 4. Articolo 12 Individuazione del centro storico Ai fini dell attuazione del presente Regolamento e per l esatta definizione dei confini del centro storico si rinvia comunque alla mappa che, allegata a questo Regolamento, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Articolo 13 Entrata in vigore e norme finali Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2019. Con il presente regolamento devono intendersi automaticamente integrate le disposizioni presenti nei regolamenti comunali relativi ai singoli tributi. Devono altresì intendersi abrogate le disposizioni presenti nei regolamenti comunali vigenti alla data di approvazione del presente, qualora risultino con quest ultimo incompatibili.