COMUNE DI APOLLOSA. Regolamento LIMITAZIONE delle IMMISSIONI SONORE nell AMBIENTE PRODOTTE da ATTIVITÀ TEMPORANEE



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Transcript:

COMUNE DI APOLLOSA Regolamento LIMITAZIONE delle IMMISSIONI SONORE nell AMBIENTE PRODOTTE da ATTIVITÀ TEMPORANEE

S O M M A R I O TITOLO I GENERALITÀ Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Definizioni TITOLO II ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI Art. 3 Attività rumorose nell ambito pubblici esercizi o circoli privati, o di manifestazioni all aperto ed assimilabili Art. 4 Orari Art. 5 Localizzazione Art. 6 Presentazione delle domande per l autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n. 447/95 Art. 7 Esclusioni Art. 8 Impianti ed attrezzature Art. 9 Orari Art. 10 Limiti massimi Art. 11 Emergenze TITOLO III CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI TITOLO IV DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE Art. 12 Condizione di impiego per attrezzature specifiche Art. 13 Autolavaggi Art. 14 Pubblicità fonica Art. 15 Ordinanze contingibili ed urgenti Art. 16 Sanzioni Art. 17 Misurazioni e controlli Art. 18 Termini di applicazione Art. 19 Decadenza TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I GENERALITÀ Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma h) dell art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell art.659 del C.P. Art. 2 Definizioni Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell ambito di processi produttivi svolte all interno dell area dell insediamento e le attività a carattere stagionale. TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI Art. 3 Attività rumorose nell ambito pubblici esercizi o circoli privati, o di manifestazioni all aperto ed assimilabili Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all art. 2, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei qualora non superino le 16 giornate anche consecutive nell arco di un anno solare salvo quanto previsto dalla Regione. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento, pianobar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate a supporto dell attività principale presso pubblici esercizi qualora non superino le 16 giornate consecutive o le 40 giornate nell arco di un anno solare con una frequenza settimanale massima pari a 2 volte salvo quanto previsto dalla Regione. Per tutte le attività sopra descritte è indispensabile ottenere l autorizzazione in deroga ai limiti di legge di cui all art. 6 della Legge 447/95 con le modalità di cui al successivo art. 6. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 4 Orari Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui al precedente art. 3, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 e per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive. Eventuali ampliamenti d orario in periodo notturno saranno concessi solo in assenza di esposti e/o lamentele e previa dimostrazione dell installazione di idonee opere di insonorizzazione del locale. Art. 5 Localizzazione Le attività di cui all art. 3 dovranno essere situate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto di cui all art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate nella Zonizzazione Acustica. Art. 6 Presentazione delle domande per l autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95 L esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all art. 3 del presente regolamento, è vincolato all ottenimento dell autorizzazione prevista dal comma 1, lettera h dell art. 6 della Legge 447/95. La domanda per tale autorizzazione può essere riferita a più giornate (nei limiti di cui all art. 3) e deve intendersi compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS). Con lo stesso atto verrà concessa la licenza e l autorizzazione in deroga ai sensi dell art. 6 della Legge 447/95, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento. Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o disturbo indotto sulle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti. Art. 7 Esclusioni Non sono concesse deroghe di periodo e/o orario alle attività rumorose di cui all art. 3, ubicate in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente limitrofe comprese in un raggio di 50 metri e, dalla data di approvazione della zonizzazione acustica, nelle zone I. TITOLO III CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI Art. 8 Impianti ed attrezzature In caso di messa in opera di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili

per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..). In attesa dell emanazione delle norme specifiche di cui all art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza del lavoro. Art. 9 Orari L attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili che superino i livelli di zona (secondo la Zonizzazione Acustica ) è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. L attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili che superino i livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Art. 10 Limiti massimi Il limite assoluto da non superare è 70 dba (Leq). Non si considerano i limiti differenziali ne altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dba (Leq) a finestre chiuse. Art. 11 Emergenze I cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell erogazione dei pubblici servizi (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l incolumità della popolazione, possono attivarsi in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. TITOLO IV DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA RUMOROSE Art. 12 Condizione di impiego per attrezzature specifiche MACCHINE DA GIARDINO: l uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00-19,00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Le macchine e gli impianti in uso per l esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. CANNONCINI SPAVENTAPASSERI In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni residenziali e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse; - ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione; - fascia oraria: 7.30-13.00 e 15.00-19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti; - fascia oraria: 13.00-15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti; - in caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose. ALLARMI ANTIFURTO: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente. Art. 13 Autolavaggi L impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse. Art. 14 Pubblicità fonica La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata all interno delle zone A di cui all art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 o nelle zone I e II così come individuate nella zonizzazione acustica del territorio comunale, e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m. TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 Ordinanze contingibili ed urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all inquinamento acustico. Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza: limiti d orario per l esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento; il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga. Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente

del Consiglio dei Ministri. Art. 16 Sanzioni Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento delle prescrizioni legalmente date costituendo violazione delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione dell art. 10 comma 3 della Legge 447/95 sono punibili con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 258,00 a. 10.329,00. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P. L inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dal Sindaco, ai sensi dell art. 9, comma 1 della Legge 447/95 e dell art. 15 del presente regolamento, è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 1.033,00 ad 10.329,00. Chiunque, nell esercizio o nell impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della Legge 447/95 fissati in conformità al disposto dell articolo 3, comma 1, lettera a) stessa norma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 516,00 ad. 5.165,00. Art. 17 Misurazioni e controlli Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. L attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all organo competente (ARPA O ASL), il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e delle altre Forze dell Ordine presenti nel territorio. Art. 18 Termini di applicazione Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all Albo Pretorio Comunale. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia. Art. 19 Decadenza L emanazione di criteri o disposizioni particolari da parte della Regione Campania comporterà la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con i medesimi.