REGOLAMENTO DI ATENEO PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L ORIENTAMENTO

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REGOLAMENTO DI ATENEO PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L ORIENTAMENTO CAPO I Finalità Articolo 1 Finalità 1. In attuazione dello Statuto d Ateneo ed in linea con i principi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, la LUMSA, nell ambito delle iniziative di Terza Missione, partecipa ai percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento (PCTO) predisponendo ed attivando appositi progetti formativi. 2. I percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento organizzate dall Ateneo hanno lo scopo di realizzare la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti formativi, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona sin dal periodo scolastico, e di permettere agli studenti di sviluppare nuove competenze, consolidare quelle apprese a scuola ed acquisire la cultura del lavoro attraverso l esperienza. 3. I progetti formativi, predisposti dall Ateneo o co-progettati con le Istituzioni scolastiche, tendono a far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro. 4. Le attività di progettazione e sostegno ai percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento sono svolte anche in attuazione della convenzione sottoscritta tra la LUMSA e l Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio l 11 ottobre 2017. 1. Ai fini del presente regolamento si intende: Articolo 2 Definizioni a) per percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento le attività, articolate in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro svolte presso soggetti esterni alle Istituzioni scolastiche, cui sono coinvolti gli studenti dell ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, disciplinate dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107; b) per Istituzione scolastica gli Istituti d istruzione secondaria di secondo grado, statali e non statali, che hanno l obbligo di attivare ai percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento per i propri studenti; c) per progetto formativo uno specifico progetto contente una serie di attività ben definite e coerenti tra loro inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento; d) per piano formativo individuale il documento in cui è declinato il complessivo percorso di studio e di lavoro di ogni singolo studente. Nel piano formativo individuale sono specificati le competenze da conseguire al termine del percorso, la durata delle attività, la determinazione della formazione all interno dell Ateneo, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze; e) per tutor esterno il docente dell Istituzione scolastica coinvolto sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento, che opera al fine di assicurare agli studenti il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel piano formativo individuale; 1

f) per docente tutor d Ateneo il docente della LUMSA che propone, organizza e gestisce uno o più progetti formativi approvati dall Ateneo (referente di progetto); g) per studenti gli studenti delle Istituzioni scolastiche. CAPO II Organizzazione scientifica e amministrativa Articolo 3 Referente di Ateneo 1. Le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento sono coordinate e si svolgono sotto la responsabilità del Referente di Ateneo per le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento (PCTO). 2. Il Referente di Ateneo è nominato dal Rettore con proprio Decreto, sentito il Senato Accademico, tra i docenti di ruolo dell Ateneo. 3. Il Referente di Ateneo è il responsabile di tutte le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento attivate dall Ateneo, ne monitora l esatto svolgimento, coordina i vari referenti di progetto e cura l esatta esecuzione del piano di sviluppo delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento. 4. Il Referente di Ateneo dura in carica tre anni accademici e presiede la Commissione di Ateneo di cui al successivo art. 5. Articolo 4 Referenti di Dipartimento 1. Presso ciascun Dipartimento dell Ateneo è nominato un Referente di Dipartimento per le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento. 2. Il Referente è nominato dal Consiglio di Dipartimento e dura in carica tre anni. 3. Il Referente di Dipartimento facilita le comunicazioni tra la Commissione di Ateneo, il Dipartimento ed i singoli docenti di ruolo ed a contratto del Dipartimento che vengono incaricati a svolgere attività nei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento. Articolo 5 Commissione di Ateneo per le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento 1. Al fine di promuovere, validare e armonizzare le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento è istituita una Commissione di Ateneo per tali attività. 2. La Commissione, nominata dal Rettore con proprio Decreto, è presieduta dal Referente di Ateneo, che la convoca e ne dirige i lavori. In sua assenza svolge le funzioni di Presidente il docente componente della Commissione più anziano in ruolo. 3. La Commissione è composta, oltre al Referente di Ateneo, dai Referenti di Dipartimento e dal Responsabile dell Ufficio Orientamento. 4. La Commissione dura in carica tre anni accademici. 5. Per ogni riunione è redatto apposito verbale. 6. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione esperti e docenti per trattare specifiche questioni. 7. La Commissione di Ateneo: 2

a) promuove ed organizza per i docenti della LUMSA attività formative necessarie e propedeutiche alle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento; b) predispone un piano pluriennale per incrementare le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento e le Istituzioni scolastiche convenzionate; c) verifica la scientificità e la fattibilità dei progetti formativi presentati dai docenti dell Ateneo, anche tenendo conto delle risorse disponibili; d) approva l elenco annuale delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento; e) approva le proposte di convenzione con le Istituzioni scolastiche; f) al termine di ogni anno, anche tenendo conto delle relazioni dei docenti tutor d Ateneo valuta i progetti formativi che si sono svolti e ne verifica l efficacia. Articolo 6 Supporto amministrativo 1. Il Referente e la Commissione di Ateneo per le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento si avvalgono del supporto amministrativo dell Ufficio Orientamento. 2. L Ufficio Orientamento cura, altresì, i rapporti con le Istituzioni scolastiche, il tutor esterno ed il docente tutor d Ateneo per la realizzazione dei singoli progetti formativi, l accoglienza degli studenti, il rilascio di certificazioni e attestati, l archiviazione del materiale. CAPO III Organizzazione delle attività Articolo 7 Proposte formative 1. Ciascun docente o struttura dell Ateneo può presentare alla Commissione di Ateneo, utilizzando l apposita modulistica, entro il 30 aprile di ogni anno, una proposta di progetto formativo per attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento. Le proposte possono essere anche co-progettate con le Istituzioni scolastiche. 2. Ciascun progetto formativo presentato deve indicare necessariamente gli obiettivi formativi e le competenze che saranno acquisite dagli studenti a conclusione delle attività, il numero massimo di studenti che possono essere accolti, le risorse umane e strumentali necessarie, le tempistiche di svolgimento, il docente tutor d Ateneo (se diverso dal proponente) ed ogni altro aspetto organizzativo per la realizzazione del progetto stesso. 3. I progetti possono riguardare attività aperte a tutte le Istituzioni scolastiche o riservate a specifici percorsi/scuole. I progetti aperti possono essere adeguati a specifiche esigenze delle Istituzioni scolastiche convenzionate, previo parere favorevole della Commissione di Ateneo. 4. La Commissione di Ateneo, valutati i progetti formativi e la loro fattibilità, entro il 30 giugno, approva l elenco annuale delle attività. 5. L Ufficio Orientamento cura la pubblicazione sul sito di Ateneo dell elenco annuale dei progetti formativi approvati con i relativi posti disponibili, specificando, nel caso, quelli riservati a specifici percorsi/scuole. Articolo 8 Convenzione con l Istituzione scolastica 3

1. Gli studenti possono partecipare alle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento solo se l Istituzione scolastica cui appartengono ha sottoscritto una convenzione con l Ateneo. 2. La convenzione può essere sottoscritta su iniziativa dell Ateneo (Commissione di Ateneo, Ufficio Orientamento, Dipartimento, singolo docente) o dell Istituzione scolastica. 3. L Ufficio Orientamento cura i contatti con le Istituzioni scolastiche e sottopone la bozza di convenzione predisposta dall Ateneo. 4. La convenzione, che può avere una durata annuale o triennale e prevedere anche partenariati stabili, è sottoscritta di norma in modalità digitale dal Dirigente Scolastico e dal Rettore, previo parere favorevole della Commissione di Ateneo. 5. L Ufficio Orientamento conserva le convenzioni firmate e cura la pubblicazione sul sito di Ateneo dell elenco delle Istituzioni scolastiche convenzionate. Articolo 9 Attivazione e svolgimento del percorso formativo Ottenuta l approvazione della Commissione di Ateneo del progetto formativo e firmata la convenzione con l Istituzione scolastica, il docente tutor d Ateneo, coordinandosi con l Ufficio Orientamento: 1) procede all attivazione del progetto; 2) organizza le attività previste; 3) assicura il raccordo tra l Ateneo e l Istituzione scolastica; 4) prende accordi con il tutor esterno anche per adeguare il progetto alle necessità dell Istituzione scolastica; 5) predispone, in accordo con il tutor esterno, il piano formativo individuale dei singoli studenti, il quale deve essere coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell indirizzo di studi che frequenta. Articolo 10 Compiti specifici del docente tutor d Ateneo 1. Il docente tutor d Ateneo, oltre alle attività propedeutiche all attivazione del progetto formativo: a) rappresenta la figura di riferimento dello studente all interno dell Ateneo; b) informa, nella prima occasione utile, gli studenti sulla normativa ed i regolamenti interni, in particolare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; c) registra le presenze degli studenti; d) adempie a tutte le funzioni indicate dalla convenzione con l Istituzione scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaborazione con il tutor esterno nella progettazione e valutazione delle attività, coinvolgimento dello studente nel processo di valutazione, etc.); e) svolge ogni altra attività prevista nel progetto formativo, nella convenzione e dalla normativa; f) relaziona sul progetto svolto alla Commissione di Ateneo al termine delle attività. 2. Il docente tutor d Ateneo si avvale del supporto amministrativo dell Ufficio Orientamento. Articolo 11 Impegni 4

1. L Ateneo si obbliga ad attivare i progetti formativi che hanno raggiunto un numero minimo di partecipanti o per i quali vi è uno specifico accordo con le Istituzioni scolastiche e ad accogliere gratuitamente gli studenti partecipanti al progetto. L accoglimento di studenti nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Si impegna, altresì, a garantire l assistenza e la formazione necessarie al buon esito delle attività, nonché a rilasciare l attestato delle competenze acquisite. 2. L Istituzione scolastica convenzionata che presenta o aderisce ai progetti dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento dell Ateneo si impegna a collaborare con il docente tutor d Ateneo e l Ufficio Orientamento della LUMSA per l esatto svolgimento delle attività stesse e ad individuare gli studenti che parteciperanno alle attività. 3. Ogni singolo studente che partecipa alle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento attivati dalla LUMSA si obbliga a partecipare e svolgere le attività previste nel piano formativo individuale, eseguire le richieste del docente tutor d Ateneo, rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della LUMSA, in particolare quelli in materia di sicurezza sul lavoro, ed a osservare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dei percorsi. 4. Per le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento la LUMSA non richiede corrispettivi, né assegna compensi per il tutor esterno e per gli studenti. 5. La convenzione tra la LUMSA e l Istituzione scolastica può stabilire che per la realizzazione di un determinato progetto le spese necessarie possono essere condivise tra i due enti. 6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa in materia. CAPO IV Premialità dei docenti Articolo 12 Premialità 1. Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce un fondo nel bilancio d Ateneo per le spese di gestione delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l orientamento e per la premialità dei docenti. 2. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì i criteri per la premialità da corrispondere al Referente d Ateneo, ai Referenti di Dipartimento ed ai docenti tutor d Ateneo. 3. Al termine di ciascun anno accademico, la Commissione di Ateneo, verificato l effettivo svolgimento dei vari progetti, invia alla Direzione Generale l elenco dei docenti tutor d Ateneo al fine della corresponsione delle premialità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dei singoli progetti. 5