SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO T R A



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ALLEGATO N.3 SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO T R A l'azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona - Via E. Noris 1 -Verona - (VR) - cod. fisc. 80028240234 (di seguito denominata locatore), in persona del Capo Sezione Casa e Inquilinato - Rag. Luisa Gamberoni, nata a Verona il 31/01/1966, a ciò delegata dal Direttore Generale e domiciliata in ragione della carica presso la sede dell'azienda, la quale interviene in nome e per conto dell'azienda suddetta ai sensi dello Statuto Aziendale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 159 del 23/12/1996 e successive modifiche; E la societa' [DENOMINAZIONEINTESTA] (di seguito denominato/a conduttore) - cod.fisc. [CFISINTES] - domicilio fiscale a [COMUNEINTESTA]([PROVINTESTA]) - [INDIRIZZOINTESTA] n. [NRCIVINTESTA] legalmente rappresentato/a da [COGNOMEINTESTA] [NOMEINTESTA] nato/a a [LUOGONASCINTESTA] - ([PROVNASCINTESTA] ) il 01/01/1900 identificato mediante [TIPODOCINTEST] n. [DOCIDINTEST] rilasciata da [RILASCIODOCIDINTEST] p r e m e s s o - che l'a.g.e.c. ha in gestione l'immobile sito in [COMUNEIMMOB] ([PRIMMOB]) - [INDIRIZZOIMMOB] n. [NRCIVIMMOB] (codice immobile [CODIMMOBILE] ) [PIANOIMMOB] vani utili con estremi catastali identificati da sezione terreni [SEZIONE], foglio [FOGLIO],particella [PARTICELLA] subalterno [SUBALTERNO], categoria catastale [CATCATIMMOB] importo rendita Euro..sup.netta, con relativa pertinenza [DESCTIPOUIPERT] [COMUNEPERT] ([PROVPERT]) - [INDIRIZZOPERT] n. [CIVICOPERT] (codice immobile [CODDPERT] ) [PIANOPERT] vani utili [VUTILIPERT] con estremi catastali identificati da sezione terreni [SEZIONEPERT], foglio [fogliopert],particella [mappalepert] subalterno [submappert], categoria catastale [CATCATPERT] importo rendita Euro sup.netta [SUPPERT]; - che per la locazione di detto immobile è stato fatto in data 14.02.11 un bando di gara con lavori a carico dell aggiudicatario per l importo stimato in 41.228,78 oltre Iva e spese tecniche. Il canone di locazione annuale a base d asta e di conseguenza quello offerto in sede di gara è stato determinato tramite la detrazione sull intero periodo contrattuale (anni 6+6), delle somme quantificate per i lavori di manutenzione straordinaria di cui sopra - che come risulta dal verbale di gara in data, l'immobile di cui sopra viene concesso in locazione al miglior offerente si conviene e si stipula contratto di locazione alle seguenti condizioni 1) I locali saranno adibiti ad uso di attività bar, comportante contatti diretti con il pubblico, la cui destinazione non può essere modificata senza il consenso scritto del locatore. L'effettiva destinazione dell'immobile a tale attività corrisponde ad un preciso obbligo per il conduttore; conseguentemente, i locali non potranno rimanere inutilizzati, pena le conseguenze di cui al successivo articolo 24. 2) La durata della locazione, a norma dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è stabilita in anni sei con decorrenza dal.. al. 3) Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..

4) Il contratto si rinnova tacitamente di sei anni se non sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata. 5) Il locatore può esercitare alla prima scadenza contrattuale la facoltà di diniego della rinnovazione per i motivi previsti dall'art. 29 L. n. 392/1978; tale volontà deve essere comunicata con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza. 6) Il canone stabilito ed accettato dalle parti, così come risulta dall'offerta sopra richiamata, è di euro..annuali più I.V.A. da pagarsi in 12 rate mensili anticipate entro il giorno quindici di ogni mese. Il locatore, ai sensi dell'art. 10 n. 8 D.P.R. 633/72 come modificato dal D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 opta per l'assoggettamento ad IVA del canone pattuito. 7) Il canone deve essere aggiornato ogni anno nella misura del 75% delle variazioni assolute in aumento accertate dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 8) Il conduttore non potrà, adducendo pretese od eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone o degli altri oneri, di importo pari ad una mensilità del canone, comunque motivato, costituisce in mora il conduttore. Decorsi 20 giorni dal termine di cui al punto 6), il mancato pagamento anche di una sola rata di canone o degli altri oneri di importo pari ad una mensilità del canone, costituirà grave inadempimento contrattuale con conseguente immediata risoluzione del presente contratto. 9) A norma dell'art. 36 L. n. 392/1978 il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione esclusivamente in caso di cessione o affitto dell'azienda. Pertanto, fuori dai casi previsti dall'art. 36 L. n. 392/78, è fatto divieto al conduttore di sublocare o cedere il contratto di locazione senza il consenso scritto del locatore. E', altresì, fatto divieto al conduttore di adibire l'immobile allo svolgimento, anche saltuario, di attività illecita, pena la risoluzione di diritto del contratto. 10) Le spese di registrazione della presente scrittura sono a carico del locatore e conduttore in parti uguali. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale. 11) L immobile oggetto della locazione si trova all interno del Parco dei Bastioni di Circonvallazione Raggio di Sole; il conduttore pertanto dovrà attenersi per quanto riguarda l apertura e chiusura dell esercizio agli orari e prescrizioni eventualmente stabiliti dall Amministrazione Comunale, non potendo sul punto pretendere alcunchè da AGEC. Il conduttore si impegna ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria di cui al progetto approvato con delibera del CdA di AGEC n. 152 del 2010 e relativa approvazione delle Giunta Comunale del.., i cui costi ed oneri saranno interamente a carico del conduttore, che nulla avrà a pretendere da AGEC a titolo alcuno per la loro realizzazione e precisamente: realizzazione di un gruppo di servizi ovvero un bagno per disabili ed uno per i dipendenti; sostituzione dei serramenti, pavimenti e rivestimenti così come previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia ed igiene, con elementi simili sia per forma che per colore; tinteggiatura interna; realizzazione di due rampe di pendenza, con relativo pianerottolo di arrivo, non superiore all otto per cento, in conformità all allegato A alla DRG n. 509 del 02/03/2010 per il superamento dei dislivelli dei due ingressi dell edificio; sostituzione dei canali di gronda e dei tubi pluviali della tettoia di

pertinenza, con elementi simili sia per forma che per colore all esistente; revisione manto di copertura. Tali opere dell importo stimato in 41.228,78 oltre IVA e spese tecniche dovranno essere realizzate entro 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione, diversamente il contratto potrà essere risolto. Sono a carico del conduttore gli oneri accessori: spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura di acqua e di energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento d'aria, allo spurgo di pozzi neri e latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Sono altresì a carico del conduttore tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua attività. Sono altresì ad esclusivo carico del conduttore tutte le spese e gli oneri per l ottenimento, rinnovo e/o adeguamento dei permessi, concessioni, licenze/autorizzazioni necessarie per l esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria di cui sopra e per l espletamento dell attività commerciale di bar e la proprietà dei manufatti rimarrà del locatore senza diritto di rivalsa anche in caso di rilascio, anche anticipato, dell immobile dovuto a qualsiasi motivo. Il conduttore dovrà fornire al locatore copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti alle vigenti disposizioni di legge. Il conduttore sarà ritenuto responsabile per eventuali incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose durante i lavori o comunque a causa dei lavori. 12) Il conduttore partecipa all'assemblea dei condomini, con diritto di voto, per deliberare sulle spese di riscaldamento e di condizionamento d'aria: interviene, senza diritto di voto, nelle delibere relative alle modificazioni degli altri servizi comuni. 13) Il conduttore ha versato deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di locazione. 14) Il locatore si impegna ad eseguire i lavori necessari alla messa a norma degli impianti ai sensi della L.n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla linea di alimentazione dal contatore dell'ente erogatore al quadro generale di utenza, quest'ultimo limitato al sezionamento differenziale della linea di ingresso. Resta a carico del conduttore tutto l'impianto elettrico a valle di detto differenziale. Ove il locatore, interpellato dal conduttore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiari di non voler eseguire detti lavori, ovvero non fornisca alcuna risposta nel termine di 45 giorni dal ricevimento, il conduttore potrà sostituirsi al locatore nell'esecuzione dei medesimi, con diritto all'indennità di cui all'art. 1592 c.c. Analogamente si procederà in caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuti per legge, con diritto del conduttore al rimborso delle spese ove detti lavori vengano da lui effettuati. Qualora il conduttore esegua detti lavori senza rispettare la procedura appena descritta non potrà vantare alcun diritto ad indennità o al rimborso delle spese nei confronti del locatore. A norma dell'art. 1609 c.c. le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore; tali sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. Sono altresì a carico del conduttore, salvo quanto previsto al successivo articolo 19), i lavori di adeguamento degli impianti imposti dalle normative vigenti e che dovessero intervenire nel corso del rapporto disciplinanti l'attività del conduttore o comunque imposti dalla sua qualità di datore di lavoro. 15) In caso di riparazioni urgenti, che siano a carico del locatore, il conduttore deve darne avviso al locatore ed in caso di rifiuto dello stesso può eseguirle a sue spese, salvo rimborso (art. 1577 c.c.). In caso di mancato avviso, nessun rimborso sarà dovuto al conduttore.

16) L'esecuzione sull'immobile di opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità o comunque di lavori necessari per conservare la destinazione dell'immobile comporta la possibilità per il locatore di aumentare il canone pattuito in misura pari all'interesse legale sul capitale destinato alle opere ed ai lavori effettuati. Se il locatore richiede l'aumento entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere il nuovo importo del canone decorre da quest'ultima data; altrimenti l'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il conduttore riceve la richiesta. Il conduttore espressamente rinunzia ad ogni indennizzo per le fattispecie di cui agli articoli 1583 e 1584 c. c. 17) Il conduttore dichiara di ricevere l'immobile nello stato in cui si trova e di riconsegnarlo alla scadenza in buono stato di conservazione. 18) Il conduttore deve permettere l'accesso nei locali ai dipendenti del locatore, all'amministratore o a persone da essi delegate. 19) Al conduttore non è consentito eseguire, senza il preventivo consenso scritto del locatore, e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria, addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti. Il locatore ha la facoltà di ritenere, senza dovere in alcun modo indennizzare il conduttore che, espressamente, fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal conduttore anche con la tolleranza del locatore. In caso contrario ed a semplice richiesta del locatore il conduttore sarà tenuto anche nel corso del rapporto alla remissione in pristino, a tutte sue cure e spese. 20) Al conduttore è dovuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 34 della legge n. 392/1978. 21) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti od omissioni di terzi, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. 22) L'inadempienza delle clausole stabilite ai punti 1)-6)-8)-9)-11)- 13)comporta ipso jure la risoluzione del contratto. 23) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli non più li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 24) Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere provate le eventuali modifiche. 25) Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale. 26) Il conduttore autorizza il locatore, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) al trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente atto. In particolare dichiara di essere consapevole che tali dati potranno essere utilizzati dal locatore per consentire la corretta gestione del rapporto contrattuale (ivi compresa l'eventuale fase contenziosa) e per sottostare ai controlli ed agli eventuali atti ispettivi previsti da norme legislative o regolamentari nei confronti delle Aziende speciali dei Comuni, 'genus' al quale il locatore appartiene. Il responsabile dei dati è il responsabile della sezione casa e inquilinato. Letto, approvato e sottoscritto Verona, 01/01/1900 il locatore il conduttore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342l C.C. le parti specificamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito sulla validità del contratto nonchè i patti di cui ai punti 1) - 8) - 9) - 11) - 13) - 14) - 15) - 16) 17) - 21) - 22) - 24).. il locatore il conduttore