Preavviso di fermo amministrativo: opposizione e competenza Autore : Redazione Data: 29/04/2018 Fermo auto: se arriva il preavviso da parte dell Agenzia Entrate Riscossione è possibile impugnare l atto. Ecco a quale giudice va presentata l opposizione e in che termini. Ti è arrivato un preavviso di fermo amministrativo con cui ti viene intimato il
pagamento di una serie di cartelle esattoriali da te ignorate nei mesi scorsi. In caso contrario, nei successivi trenta giorni verrà eseguito il blocco dell auto e non potrai più circolare finché non provvederai ad estinguere il debito. Poiché non puoi permetterti di rimanere a piedi - ne andrebbe del tuo lavoro e della stessa libertà di movimento - sei costretto a trovare una soluzione. Nel frattempo valuti la possibilità di una opposizione al preavviso di fermo e, per questo, ti chiedi quali sono i termini per proporre ricorso e qual è il giudice competente a decidere il relativo giudizio. Forte del fatto che, se sei un libero professionista o un imprenditore puoi sempre impedire che venga iscritta la misura cautelare sul veicolo necessario a lavorare - circostanza che però devi far valere quanto prima, rivolgendoti direttamente agli uffici dell Esattore o inviato una Pec - in questo articolo ti daremo le istruzioni su come muoverti. Lo faremo alla luce di una importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione [1], uscita proprio l altro ieri, con cui la Corte ha chiarito alcuni utili dettagli in tema di opposizione e competenza contro il preavviso di fermo amministrativo. Ma procediamo con odine. Cos è il fermo auto e come funziona Il preavviso di fermo auto è un atto dovuto. Senza di esso, il fermo amministrativo - da molti chiamato ganasce fiscali o più semplicemente blocco auto - è illegittimo. Non c è bisogno, in questa sede, di dire cos è il fermo auto e cosa comporta: tutti sanno che si tratta di una misura cautelare emessa non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (quando, quindi, questa è diventata ormai definitiva e non più opponibile) che impedisce sia di circolare, sia di rottamare l auto. Il fermo amministrativo non implica però il divieto di vendere il mezzo, ammesso che ci sia qualcuno disposto ad acquistare un bene che non può utilizzare. In alcune Regioni il fermo implica il pagamento del bollo auto, mentre nella gran parte dei casi è motivo di esenzione. Il fermo amministrativo non cade mai in prescrizione: dura cioè fino a quando non si estingue il debito. Il che potrebbe voler dire che un auto può rimanere bloccata anche a vita. Si potrebbe però ottenerne la sospensione chiedendo di pagare il debito a rate: in tal caso, una volta ottenuta l autorizzazione alla dilazione di pagamento delle cartelle, è necessario pagare la prima rata e presentare la ricevuta di versamento all ufficio dell Agente della Riscossione; quest ultimo rilascerà una liberatoria che va presentata al Pra il quale a sua volta sospende il fermo. La cancellazione definitiva avverrà solo a pagamento di tutte le rate. Quando contestare il fermo auto
Ci sono diversi modi per opporsi al fermo auto. Il più semplice è ovviamente chiedere l annullamento della cartella esattoriale, ma perché ciò avvenga è necessario agire prima dei 60 giorni dalla sua notifica. E siccome il fermo non può mai avvenire prima, è inverosimile che si possa agire per questa strada. L unica eccezione è quando la cartella non è mai stata notificata e se ne viene a conoscenza proprio grazie al fermo amministrativo. In tal caso si deve impugnare il preavviso di fermo facendo rilevare che nessuna richiesta di pagamento è stata prima ricevuta dal contribuente. Se l Esattore non riesce a dimostrare di aver, prima del fermo, notificato correttamente la cartella, l auto viene sbloccata immediatamente. Prima di fare ricorso, tuttavia, si consiglia di presentare una richiesta di accesso agli atti amministrativi per verificare se davvero l agente per la riscossione non ha provveduto alle dovute comunicazioni. Si potrebbe venire a sapere dell esistenza del debito fiscale chiedendo un estratto di ruolo; in tal caso la mancata notifica della cartella va contestata entro 60 giorni dalla consegna del ruolo stesso. Un altro caso in cui si può impugnare il fermo auto è quando non è stato preceduto dal preavviso di fermo. La legge infatti stabilisce che il preavviso di fermo va obbligatoriamente notificato 30 giorni prima del fermo stesso e con le stesse modalità della cartella (quindi con la raccomandata a/r, con la posta elettronica certificata o con il messo comunicatore del Comune). Chi non riceve il preavviso di fermo può contestare il successivo fermo. Ma attenzione: poiché l Agente della riscossione non comunica al contribuente di aver iscritto al Pra il fermo, spetta a quest ultimo, di tanto in tanto, controllare che tutto sia in regola. Certo, questo non può obbligare ogni automobilista che ha debiti col fisco di verificare costantemente se l auto è libera da blocchi; per cui l eventuale sanzione amministrativa comminata a chi circola nonostante il fermo auto può essere contestata dimostrando di non aver mai ricevuto il preavviso di fermo. La legge non dice cosa debba contenere il preavviso di fermo, tuttavia si ritiene che esso debba indicare (a pena di nullità): la tipologia del veicolo: ad es. marca, modello, targa dell auto o della moto; il prospetto degli atti impositivi alla base dell'iscrizione; le somme per le quali si procede; il termine entro il quale si può proporre opposizione e l'autorità a cui proporla; il responsabile del procedimento.
Giudice competente per l opposizione al preavviso di fermo Innanzitutto, partiamo da un dato di fatto ormai inconfutabile: il preavviso di fermo può essere impugnato per quanto si tratti solo di una comunicazione preventiva. La giurisprudenza, sul punto, è ormai pacifica. Ma qual è la competenza per l opposizione al preavviso di fermo? Secondo le Sezioni Unite della Cassazione [1], l opposizione al preavviso di fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di sanzioni stradali va presentata sempre al Giudice di pace, a prescindere dal valore della controversia. Infatti, secondo la Suprema Corte, la competenza del giudice di Pace va considerata solo per materia e quindi senza limite di valore. Argomentando a contrario, ne deriva che la competenza per il preavviso di fermo auto notificato per il mancato pagamento di altri tributi (ad esempio il bollo auto) segue una differenza competenza. Trattandosi di imposte, quindi, bisognerà procedere davanti alla Commissione tributaria Provinciale mentre per i contributi previdenziali si andrà davanti al Tribunale ordinario sezione lavoro. Insomma, le regole dell impugnazione del preavviso di fermo amministrativo seguono gli stessi principi relativi all impugnazione della cartella stessa e non quelle relative all esecuzione forzata [2]. Dunque, per quanto riguarda la competenza per l impugnazione del fermo amministrativo o del preavviso di fermo: 1. spetta alle commissioni tributarie se il provvedimento è emesso sulla base del mancato pagamento di imposte o tasse [3]; 2. spetta la giudice di pace se il provvedimento è emesso sulla base del mancato pagamento di multe stradali 3. spetta al tribunale ordinario se il provvedimento è emesso sulla base di mancato pagamento di contributi dovuti all Inps o all Inail. In caso di provvedimento di fermo per più crediti di natura diversa, il contribuente può proporre separati ricorsi innanzi ai giudici diversi: in CTP per i crediti di natura tributaria e dinanzi al Giudice ordinario per quelli di diversa natura. Il giudice adito potrà pronunciarsi solo sulla controversia che rientra nella propria giurisdizione, fatta salva, in tutti i casi di ritenuto difetto (totale o parziale) di giurisdizione, la rimessione della causa al giudice competente.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Note: [1] Cass. S.U. sent. n. 10261/2018 del 27.04.2018. [2] Cass. S.U. sent. n. 15354/2015 ha detto che il fermo non va considerato come un atto esecutivo prodromico all esecuzione, ma come misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore a pagare, cosa che proceduralmente inquadra la sua impugnazione nel rito ordinario di cognizione, rispettando le norme generali sulla competenza per materia e per valore. [3] Cass. SU 22 febbraio 2010 n. 4077, ord. Cass. SU 24 marzo 2009 n. 7034 e ord. Cass. SU 19 marzo 2009 n. 6594.