DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO



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C.C.n.3 del 11-02-2010 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del Registro delle Deliberazioni Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO L anno duemiladieci, addì undici del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sede comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione. Risultano: MOTTA STEFANO P GALBUSERA ERMANNO P BAIO FELICE A MARINI BRUNO P PANZERI UGO P REDAELLI GIANCARLO P DE VITA FRANCESCO P SCACCABAROZZI MARCO A MASSIRONI FERNANDO P BONFANTI ROBERTO P ROSSI MARCO ANTONIO P AGOSTONI GIUSEPPE AMBROGIO P CASATI EMANUELA P MANDELLI TAMARA P DE MORI BRUNO P MAGGI MARCO A DOZIO RODOLFO P presenti n. 14 e assenti n. 3. Risulta altresì l Assessore esterno: MINNITI ROBERTO P Assiste il Segretario Generale DOTT. ANTONIO RUSSO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Sindaco, MOTTA STEFANO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all Ordine del Giorno.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto. Visto l allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell Area Vigilanza e Commercio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. Sentito il Sindaco il quale relaziona in merito e propone i seguenti due emendamenti già condivisi: 1 Emendamento: all art. 10 ultimo comma sostituire il termine documentale con documenti ; 2 Emendamento: all art. 13 dopo l ultimo comma aggiungere il seguente comma: Ai minori di 13 anni è vietato l accesso se non accompagnati dai genitori. Dato atto che alle ore 21,00 entra il Consigliere Dozio (14 presenti) descritti. Sentito il Sindaco che chiede di votare la proposta di deliberazione già comprensiva di due emendamenti come sopra Visto lo Statuto Comunale. Ritenuto opportuno provvedere in merito. Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano. PRESENTI 14 Motta S.; Panzeri U.; De Vita F; Massironi F. Rossi M. A.; Casati E.; De Mori B.; Dozio R.; Galbusera E.; Marini B.; Redaelli G.; Scaccabarozzi M.; Mandelli T.; Agostoni G.A. ASSENTI 03 Baio F.; Bonfanti R.; Maggi M. ASTENUTI 00 VOTANTI 14 FAVOREVOLI 14 Motta S.; Panzeri U.; De Vita F; Massironi F. Rossi M. A.; Casati E.; De Mori B.; Dozio R.; Galbusera E.; Marini B.; Redaelli G.; Scaccabarozzi M.; Mandelli T.; Agostoni G.A. CONTRARI 00 DELIBERA 1. di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, comprensiva dei due emendamenti, come riportati nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. 2. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell Area Vigilanza e Commercio per il seguito di sua competenza. Dopodiché, ravvisata l urgenza di provvedere, con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano PRESENTI 14 Motta S.; Panzeri U.; De Vita F; Massironi F. Rossi M. A.; Casati E.; De Mori B.; Dozio R.; Galbusera E.; Marini B.; Redaelli G.; Scaccabarozzi M.; Mandelli T.; Agostoni G.A. ASSENTI 03 Baio F.; Bonfanti R.; Maggi M. ASTENUTI 00 VOTANTI 14 FAVOREVOLI 14 Motta S.; Panzeri U.; De Vita F; Massironi F. Rossi M. A.; Casati E.; De Mori B.; Dozio R.; Galbusera E.; Marini B.; Redaelli G.; Scaccabarozzi M.; Mandelli T.; Agostoni G.A. CONTRARI 00 DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 11-02-2010 - COMUNE DI BRIVIO

Il Sindaco, il Consigliere delegato al commercio, Sig. Fernando Massironi, unitamente al Responsabile Area Vigilanza, Commercio e Protezione Civile del Comune di Brivio, Commissario Agg. Maurizio Zorzetto, propongono al Consiglio Comunale la seguente deliberazione: OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114. Vista la L.R. Lombardia 21 marzo 2000 n. 15 e SS. Rilevato che il Comune di Brivio non risulta dotato di un regolamento che disciplini i criteri per l apertura di sale pubbliche da gioco. Considerato che le Sale Pubbliche da Gioco costituiscono un punto sensibile e di interesse operativo sotto il profilo dell ordine pubblico, in quanto potenziale luogo di aggregazione di utenti di differenti fasce d età, estrazioni sociali ed etnie, e pertanto necessita una attenta valutazione in ordine alle condizioni di funzionamento ed ubicazione all interno dell abitato così da non arrecare disagio al regolare svolgimento del vivere civile del Paese. Ritenendo di doversi dotare di uno strumento di gestione in materia. Vista il regolamento elaborato ed allegato alla presente proposta di deliberazione. Visto il parere espresso dalla Commissioni Regolamenti e Statuto del Comune di Brivio in data 11.02.2010. Visto il D.Lgs n 267 del 18 agosto 2000. Visto lo Statuto Comunale. Ritenuto opportuno provvedere in merito. DELIBERA 1. Di approvare ed adottare il Regolamento per le Sale Pubbliche da Gioco del Comune di Brivio, costituito da n. 18 articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 11-02-2010 - COMUNE DI BRIVIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 11-02-2010 Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO Il Responsabile dell Area Vigilanza e Commercio, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sotto il profilo della Regolarita' tecnica, esprime parere Favorevole Brivio, lì 23-01-2010 Il Responsabile dell Area Vigilanza e Commercio F.to ZORZETTO MAURIZIO DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 11-02-2010 - COMUNE DI BRIVIO

IL Sindaco F.to MOTTA STEFANO il Segretario Generale F.to DOTT. ANTONIO RUSSO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all Albo Pretorio di questo Comune il giorno e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi. Brivio, li il Segretario Generale F.to DOTT. ANTONIO RUSSO Brivio, li CERTIFICATO DI CONFORMITA Copia conforme all originale, in carta libera, ad uso amministrativo. il Segretario Generale DOTT. ANTONIO RUSSO La presente deliberazione: CERTIFICATO DI ESECUTIVITA è divenuta esecutiva il giorno pubblicazione (art. 134, comma 3^, D. Lgs. n. 267/2000); trascorsi 10 giorni dalla data di è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). Brivio, lì 11-02-2010 il Segretario Generale DOTT. ANTONIO RUSSO DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 11-02-2010 - COMUNE DI BRIVIO

REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO APPROVATO CON ATTO C.C. nr. del Il presente Regolamento è entrato in vigore il INDICE Art. 1 Definizione ed ambito di applicazione Art. 2 Fonti Normative Art. 3 Inizio Attività Art. 4 Requisiti dei locali Art. 5 Distanze Art. 6 Superficie Art. 7 Pareri tecnici Art. 8 Attività collaterali Art. 9 Tipologia delle licenze Art. 10 Licenza all apertura Art. 11 Subingresso Art. 12 Trasferimento dell attività Art. 13 Orari e modalità di esercizio Art. 14 Apertura e chiusura degli esercizi Art. 15 Revoca dell attività Art. 16 Sanzioni Art. 17 Norme transitorie Art. 18 Rinvio

ART. 1 DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE Per sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente sale giochi si intendono quei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box. Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l attività di bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le sale dedicate esclusivamente al biliardo oppure ai giochi da tavolo. Per l esercizio delle suddette attività è prevista la comunicazione al Comune, nelle forme di Legge nel rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione. ART. 2 FONTI NORMATIVE Le fonti normative di riferimento vengono di seguito elencate : Legge 07 agosto 1990 nr. 241; Legge 14 maggio 2005 nr. 80; Legge 18 giugno 2009 nr. 69; Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza ( T.U.L.P.S. ); Reggio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773; Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze nr. 18 gennaio 2007; Legge 27 dicembre 1956 nr. 1423; Legge 31 maggio 1965 nr. 575; D.P.R. 3 giugno 1998 nr. 252 ( antimafia ); Legge Regionale Lombardia nr. 1 / 2007; Legge Regionale Lombardia nr. 8 / 2007; Regolamento di Igiene; Regolamento Edilizio Comunale; ART. 3 INIZIO ATTIVITA L apertura di nuove sale giochi è subordinata alla comunicazione di D.I.A. ( Dichiarazione Inizio Attività ) indirizzata al Comune, ai sensi ai sensi e per gli effetti di cui all art. 19 della legge 241/90 e s. m. e i in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 86 e 110 del Tulps approvato con r.d. n. 773/1931, alla comunicazione della D.I.A.P. ai sensi delle L.R. 1 e 8 / 2007, al rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e dagli artt. 1 e 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 L inizio attività presuppone inoltre il rispetto delle disposizioni urbanistiche e il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzioni incendi, di quelle sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, nonché di tutte le altre norme che disciplinano l esercizio di tale attività. LE GRANDI OPERE SI COMPIONO MENO COLLA FORZA CHE COLLA PERSEVERANZA Cesare Cantù

ART. 4 REQUISITI DEI LOCALI L inizio attività delle sale giochi disciplinate dal presente regolamento potranno avvenire solo qualora i locali di esercizio siano adeguatamente insonorizzati mediante rivestimento della parete, del soffitto e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in materia acustica. Ogni sala del locale dedicata al gioco, dovrà obbligatoriamente prevedere l'affissione di manifesti/cartelli di informazione che illustrino in maniera esplicita, chiara e facilmente visibile, quali siano i rischi legati alle attività ludiche offerte dal locale. Altri manifesti altrettanto espliciti, chiari e facilmente visibili, illustreranno sinteticamente quali pene sono previste per la violazione delle norme vigenti in materia. Ogni macchinetta o gioco nei quali non è richiesta abilità o destrezza e la vincita è legata ad un certo margine di rischio, così come per le macchinette video poker, oppure per tutte le attività ludiche di rischio o azzardo, dovranno essere munite di appositi adesivi (della misura non inferiore a cm. 12 x 7) recanti la scritta "IL GIOCO PROVOCA DIPENDENZA" da apporre in modo che siano visibili al giocatore anche durante l'utilizzo delle apparecchiature." ART. 5 DISTANZE I locali adibiti all esercizio di sale giochi devono ubicarsi nel territorio comunale, rispettando il limite di distanza minima in linea d aria di metri 400 da altro analogo esercizio. La suddetta distanza minima in linea d aria di metri 400 deve sussistere altresì da ospedali, case di riposo, luoghi di culto, scuole e biblioteche, oratori. L accertamento della distanza di cui al presente regolamento è affidato all Ufficio Tecnico Comunale. Il locale dovrà essere ubicato in zona di agevole scorrimento e con sufficiente possibilità di parcheggio di proprietà, che dovrà essere nella proporzione tra numero di parcheggi pari almeno al 50% della capacità ricettiva degli avventori (50 avventori=25posteggi). I posteggi dovranno essere situati entro i 50 metri dal locale sala gioco e non potranno essere monetizzati. ART.6 SUPERFICIE Il locale sede dell attività dovrà avere una superficie minima di mq. 100, esclusi eventuali vani accessori e simili. ART. 7 PARERI TECNICI Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovrà essere accertata l esistenza dei seguenti altri requisiti di carattere tecnico: 1. Collocazione dell esercizio in base al P.R.G. vigente (parere Ufficio Tecnico ); 2. Condizione igienico-sanitaria (Legge Regionale n 8 del 27 marzo 2007 e della Circolare n 11 / SAN / 2007 parere A.S.L.); 3. Condizioni di viabilità (parere Polizia Locale ); 4. Adeguata sorvegliabilità dei locali ai sensi dell art. 153 del R.D. 06/05/1940 n. 635 (parere Polizia Locale ); LE GRANDI OPERE SI COMPIONO MENO COLLA FORZA CHE COLLA PERSEVERANZA Cesare Cantù

5. Rispetto norme impatto acustico (parere ARPA). ART. 8 ATTIVITA COLLATERALI All interno di una sala giochi, le attività collaterali (quali, ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, internet point, ecc.) non possono occupare un area complessiva superiore ad ¼ della superficie della sala giochi medesima e dovranno essere separatamente autorizzate. ART. 9 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA Il presente regolamento prevede e disciplina le seguenti competenze del Comune: 1. D.I.A.P. all apertura di un nuovo esercizio; 2. D.I.A.P. al subingresso nella gestione o nella titolarità di un esercizio già in attività; 3. D.I.A.P. al trasferimento. ART. 10 APERTURA DELL ATTIVITA L inizio dell attività di una nuova Sala Giochi è subordinata alla compilazione dell apposita modulistica sottoscritta dall interessato e presentata al Comune. Nella modulistica l interessato dovrà indicare le generalità, il codice fiscale ed il domicilio fiscale, specificando inoltre la natura, l ubicazione e l insegna dell esercizio. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta, nonché le generalità del legale rappresentante. Alla D.I.A. D.I.A.P. debbono essere allegati i seguenti documenti: 1. elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi; 2. planimetria dei locali, sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 oppure 1:100, sulla quale sia riportata la destinazione d uso dei singoli vani con indicazione dei relativi rapporti aeroilluminanti, altezze e dimensioni, nonché della superficie complessiva; 3. dichiarazione di conformità dell impianto elettrico del locale ai sensi delle norme vigenti in materia; 4. atto costitutivo della società, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; 5. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 11,12 e 92 del T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia; 6. valutazione di impatto acustico ambientale redatto da tecnico competente in materia acustica iscritto al relativo elenco regionale, comprensiva di certificazione di avvenuta insonorizzazione del locale; 7. per l installazione di biliardi: dichiarazione di un professionista attestante la capacità di carico del pavimento; 8. certificazione a firma di un tecnico abilitato di sussistenza delle condizioni di sicurezza del locale. 9. autocertificazione resa da tecnico abilitato attestante la distanza di cui all art. 4. LE GRANDI OPERE SI COMPIONO MENO COLLA FORZA CHE COLLA PERSEVERANZA Cesare Cantù

L interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall apposito modello di domanda predisposto dall Ufficio comunale competente in materia. Gli Uffici comunali competenti potranno integrare le richieste di documentale per il caso specifico. ART. 11 SUBINGRESSO Il trasferimento della titolarità o della gestione dell esercizio è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o di affitto dell azienda o per successione ereditaria e comporta di diritto il subingresso dell avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge. In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti: 1. documento comprovante l atto di cessione o di affitto di azienda; 2. rinuncia del precedente titolare. In caso di subingresso mortis causa, alla domanda deve allegarsi il seguente documento: 1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l eventuale formazione della comunione ereditaria. La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme disciplinanti la successione ereditaria. ART. 12 TRASFERIMENTO DELL ATTIVITA La domanda di trasferimento deve essere redatta e documentata come indicato al precedente articolo 9 del presente regolamento. La comunicazione al trasferimento di un esercizio di sala giochi deve essere indirizzata al comune nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento. ART. 13 ORARI E MODALITA DI ESERCIZIO Gli orari di apertura e chiusura dell esercizio sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza. Il titolare dell esercizio ha l obbligo di tenere esposti all interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi vietati, nonché ogni altro documento previsto dalle normative vigenti in materia. ART. 14 APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI Gli esercizi permanenti dovranno restare aperti per la durata dell attività. LE GRANDI OPERE SI COMPIONO MENO COLLA FORZA CHE COLLA PERSEVERANZA Cesare Cantù

Se il titolare dell attività interrompe l attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve darne preventiva comunicazione al Comune. La chiusura continuativa dell esercizio superiore ad un anno comporta la revoca dell attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità. ART. 15 REVOCA DELL ATTIVITA Oltre ai casi previsti dalla legge, l attività è revocata: 1. quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione ovvero sospenda l attività per un periodo superiore ai dodici mesi; 2. quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. Il proseguo dell attività è inoltre revocabile nei seguenti casi: 1. per ragioni di igiene e sanità del locale; 2. per motivi di pubblico interesse (rumorosità che arreca disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione, ecc.). ART. 16 - SANZIONI Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00. La mancata esposizione dei manifesti/cartelli di informazione, così come l'apposizione degli adesivi recanti la scritta "IL GIOCO PROVOCA DIPENDENZA" (vedi art. 4) sarà punita da una sanzione amministrativa pecunaria da 25,00 a 250,00." ART. 17 NORME TRANSITORIE Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di trasferimento di un attività già esistente si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento. Il presente Regolamento comunale si compone di numero 18 ( diciotto ) articoli stesi su 7 ( sette ) pagine ; Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto Comunale ed i provvedimenti assunti dalla Amministrazione comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e ed ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. ART. 18 RINVIO LE GRANDI OPERE SI COMPIONO MENO COLLA FORZA CHE COLLA PERSEVERANZA Cesare Cantù

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia. LE GRANDI OPERE SI COMPIONO MENO COLLA FORZA CHE COLLA PERSEVERANZA Cesare Cantù