STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

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STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA ART. 1 - DENOMINAZIONE E costituita l'associazione Scientifica "Società Italiana di Patologia Ittica" contraddistinta dalla sigla ufficiale S.I.P.I.. ART. 2 - SEDE La sede dell'associazione è in Torino. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie ed uffici e sopprimerli. ART. 3 - SCOPI L'Associazione ha lo scopo di promuovere, incoraggiare nonché sviluppare studi e ricerche nel campo dalla patologia degli animali acquatici e di quanto a questo direttamente o indirettamente collegato, diffondere l'applicazione pratica, favorire e coordinare i rapporti con le Istituzioni scientifiche e con i singoli cultori della materia, sia in campo nazionale che internazionale. L associazione non ha fini di lucro. L associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dall Assemblea in seduta straordinaria. ART. 4 - SOCI Possono far parte dell Associazione in qualità di "SOCI" i laureati in medicina veterinaria e chiunque sia cultore di Patologia degli organismi acquatici, desideri il progresso di tale disciplina e si proponga di curarne la diffusione; possono far parte altresì gli Enti, Società ed organizzazioni pubbliche o private che perseguono analoghe finalità e che abbiano comunque interessi agli obiettivi dell'associazione. I soci si distinguono in: - Soci ordinari; - Soci sostenitori. Sono considerati soci ordinari le singole persone maggiorenni. Sono considerati soci sostenitori: istituti scientifici, enti, società ed organizzazioni pubbliche o private. L ammissione a socio è subordinata alla domanda scritta su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo, nonché al pagamento della quota sociale per l anno in corso. L'accoglimento della domanda è deliberato dal Consiglio Direttivo; nel caso di decisione negativa il richiedente ha facoltà di ricorrere all Assemblea Generale che delibererà insindacabilmente e inappellabilmente nel corso della sua più prossima riunione. 51

ART. 5 - QUOTE SOCIALI Le quote sociali dei soci sostenitori e dei soci ordinari vengono stabilite dall'assemblea e debbono essere versate al Segretario Tesoriere entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno; i soci che non avranno versato la quota entro tale data saranno considerati dimissionari. La quota associativa e la relativa qualifica di associato sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte a favore di soggetti in possesso dei requisiti per l ammissione a socio. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile. ART. 6 - DIMISSIONI La decadenza dalla condizione di socio avviene oltre che per mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito, per dimissioni volontarie tramite lettera o per deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. ART. 7 - RAPPORTI CON SOCIETÀ SCIENTIFICHE La S.I.P.I. potrà associarsi o confederarsi con altri Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe alle proprie. ART. 8 - ORGANI STATUTARI Sono organi ufficiali dell Associazione: - l'assemblea; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Sindaci, se nominati dall assemblea; - i Probiviri. ART. 9 - ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultino regolarmente iscritti nel registro dei soci; i soci sostenitori acquisiscono diritto al voto solo previa delega di un proprio rappresentante ufficiale. La convocazione dell'assemblea che potrà riunirsi anche al di fuori della sede sociale, è fatta dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, con avviso scritto, portante gli argomenti all'ordine del giorno con l'indicazione dell'ora e del luogo, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve altresì indicare giorno e ora e luogo in cui, occorrendo, verrà tenuta l adunanza in seconda convocazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio. Le eventuali proposte di modifiche dello statuto debbono pervenire per raccomandata al Presidente entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascuno anno. L'assemblea viene convocata in via ordinarla dal Presidente una volta all'anno, normalmente in coincidenza con il convegno scientifico ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. 52

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L'assemblea di prima convocazione è validamente costituita quando sia presente la metà dei soci; l assemblea di seconda convocazione si riterrà validamente costituita per deliberare sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Gli associati maggiorenni hanno il diritto di eleggere gli organi dell associazione e di approvare, annualmente, il bilancio consuntivo e preventivo. Le modifiche dello statuto potranno essere apportate solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea. ART. 10 - PRESIDENTE Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, dal Consiglio stesso, ha la rappresentanza legale dell'associazione, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di Presidenza sono esercitate dal Vice Presidente. ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO L amministrazione della Società è affidata al Consiglio Direttivo, che è costituito da tre a sette membri, tra i quali verranno eletti: il PRESIDENTE; il VICE PRESIDENTE il SEGRETARIO TESORIERE I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea generale tra i soci mediante votazione segreta a maggioranza semplice. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili, tranne il Presidente che può essere rieletto per un solo ulteriore triennio. II Consiglio Direttivo nomina tra i consiglieri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Associazione a mezzo di invito scritto, da inviarsi cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma, fax o e-mail, quando lo ritenga opportuno e comunque quando sia richiesto anche da un solo Consigliere. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. 53

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale nell'apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Al Consiglio Direttivo compete: - la tutela degli interessi della società; - la realizzazione degli scopi previsti dall'art. 3; - la formulazione delle proposte da sottoporre all'assemblea; - la convocazione della stessa; - la predisposizione dei bilanci preventivi, dei rendiconti e delle relazioni annuali da sottoporre all'assemblea; - l'accettazione della domanda di adesione del soci; - la deliberazione del recesso od esclusione dei soci; - la deliberazione delle stipule di accordi di qualsiasi natura necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, potendo deliberare qualsiasi operazione che non sia espressamente riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. ART. 13 - COLLEGIO DEI SINDACI Il Collegio Sindacale, qualora nominato, è composto da due membri eletti dall'assemblea. Esso esercita tutti i compiti attribuiti dal Codice civile. ART. 14 - CONTROVERSIE Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità né procedure. Il loro lodo sarà inappellabile. ART. l5 - IL FONDO COMUNE Il fondo comune dell associazione è costituito: a - dalle quote dei soci; b - dall' eventuale avanzo della gestione annuale; c - da contributi finanziari di terzi, Enti e Pubblici e Privati,ricevuti a sostegno delle finalità associative; d - dall'eventuale patrimonio formato da beni mobili ed immobili, che per donazioni, lasciti, acquisti od altro titolo vengano in legittimo possesso dell'associazione. L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 54

I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo sono approvati dall assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di competenza. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. ART. 16 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea ed è subordinato all'approvazione di una maggioranza del 70% (settanta per cento) dei soci. Verificandosi per qualunque causa lo scioglimento dell associazione il patrimonio dell associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva ogni eventuale diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. Firmato MariaLetizia FIORAVANTI (Presidente) Firmato Marino PREARO (Segretario Tesoriere) 55