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RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia di compensazione e di limiti al versamento dell imposta Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 68 del DL n. 83 del 2012, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA S.p.A. è una società autorizzata all esercizio dell attività fiduciaria con decreto ministeriale del 2000. Nell ambito della propria attività, i clienti - prevalentemente persone fisiche non imprenditori residenti ai fini fiscali in Italia - conferiscono ad ALFA un mandato professionale per l amministrazione fiduciaria di attività finanziarie. In virtù di tale mandato l istante si impegna, tra l altro, ad applicare e versare le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive previste dalla normativa fiscale sui redditi di natura finanziaria prodotti dalle attività amministrate.

2 Tra i prodotti finanziari oggetto di amministrazione rientrano anche i contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione (polizze unit linked) stipulati con imprese di assicurazione non residenti, operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi (LPS). Al riguardo, ALFA chiede di conoscere se nei confronti della società fiduciaria istante che, in qualità di sostituto d imposta nella riscossione dei redditi derivanti da tali polizze, è tenuta ad applicare anche l imposta sul valore dei contratti assicurativi (di seguito IVCA) ai sensi dell articolo 68 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, siano applicabili: - la compensazione c.d. verticale del credito di imposta derivante dal versamento dell imposta sulle riserve matematiche (di seguito IRM) con la stessa imposta dovuta nell anno, ai sensi dell articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209; - la limitazione prevista per il versamento dell IRM, ai sensi dell articolo 1, comma 507, della legge 24 dicembre 2012, n. 224 (Legge di stabilità 2013). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante ritiene che la compensazione c.d. verticale debba essere applicata in modo analitico, confrontando l ammontare dell IVCA dovuta in un determinato anno con l IVCA versata per il quinto anno precedente per ogni contratto assicurativo. L istante ritiene, inoltre, applicabile alla disciplina riguardante l IVCA le disposizioni che prevedono un limite massimo al versamento dell IRM laddove il relativo credito d imposta non ancora compensato o ceduto ecceda un certo limite, calcolato come percentuale delle corrispondenti riserve matematiche. In tal caso, la limitazione al versamento dell IVCA va calcolata con riferimento al valore di ogni singolo contratto.

3 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 68 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni fiscali in materia di imposte sostitutive sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. Tale disposizione ha, infatti, ampliato l obbligo di applicazione delle predette imposte anche ai sostituti d imposta attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dalle polizze emesse dalle compagnie estere operanti nel territorio dello Stato in regime di LPS. Più precisamente, l articolo 68 del decreto legge n. 83 del 2012 ha modificato l articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che a decorrere dal 12 agosto 2012 prevede che, nel caso in cui l imposta sostitutiva sui redditi di capitali corrisposti in dipendenza dei predetti contratti assicurativi non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di LPS ovvero da un rappresentante fiscale, l imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all articolo 23 del medesimo decreto attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Inoltre, i medesimi soggetti sono tenuti ad applicare l imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) ai sensi del comma 2-sexies dell articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, inserito dal citato articolo 68, che opera un rinvio ai commi 2 e 2-ter del medesimo articolo 1, riguardanti la disciplina dell imposta sulle riserve matematiche (IRM).

4 Quest ultima imposta (IRM) è, come noto, un imposta gravante sulle imprese che esercitano attività assicurativa ed è applicata sulle riserve matematiche relative ai rami vita iscritte nel bilancio dell esercizio. L IVCA, invece, è commisurata al valore dei contratti di assicurazione e i contraenti sono tenuti a fornire la relativa provvista ai sostituti di imposta. Il versamento dell IVCA rappresenta un credito di imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive di cui all articolo 26-ter del DPR. 600 del 1973. Con la circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 sono stati forniti i chiarimenti relativi alle predette novità introdotte dall articolo 68 del decreto legge n. 83 del 2012. Tutto ciò premesso, con riferimento al primo quesito, circa la possibilità di utilizzare, ai fini del versamento dell IVCA, la compensazione dell eccedenza con la stessa imposta dovuta nell anno (c.d. compensazione verticale ), la scrivente ritiene di non poter aderire alla soluzione prospettata dall istante. E infatti opportuno ricordare che tale possibilità è prevista specificamente per la sola IRM. Sulla base dell articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 209 del 2002, la compagnia di assicurazione può utilizzare l eccedenza dell IRM versata per il quinto anno precedente rispetto alle imposte sostitutive e ritenute versate nell anno in compensazione con le imposte e i contributi indicati nell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione c.d. orizzontale), anche oltre il limite previsto dall articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In alternativa, detta eccedenza può essere utilizzata anche in compensazione con la stessa IRM dovuta (cfr. risoluzione n. 146/E del 10 aprile 2008) oppure essere ceduta ad altre società del gruppo ai sensi dell articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5 Sebbene la norma istitutiva dell IVCA operi un rinvio ai criteri applicativi della disciplina dell IRM, questi ultimi non sono, tuttavia, applicabili tout court all IVCA, in considerazione sia della diversa determinazione della base imponibile dell imposta sia della circostanza che il soggetto inciso dall IVCA è il contraente che è tenuto a fornire la provvista. Tali fattori comportano una gestione di tipo analitico di tali contratti a carico dei sostituti d imposta, anziché una gestione per massa come quella prevista per le compagnie assicurative estere (che esercitano l opzione per operare come sostituto d imposta) nonché per le compagnie italiane per le quali, invece, l IRM rappresenta un imposta propria. Ed infatti, al di là dello scomputo delle imposte sostitutive di cui all articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973, il credito che deriva dal versamento dell IRM è altresì utilizzabile in misura pari alla differenza tra quanto versato a titolo di tale imposta per il quinto anno anteriore (primo parametro) e quanto dovuto a titolo di imposte sostitutive o ritenute in relazione alle prestazioni erogate dalla compagnia di assicurazione nel corso dell anno (secondo parametro). Ove si volesse estendere tale criterio di calcolo all IVCA è evidente che mancherebbe il parametro di confronto rappresentato dalle imposte sostitutive operate nell anno (secondo parametro), non essendosi ancora realizzato, in tal caso, il presupposto applicativo dell imposta sostitutiva sul contratto assicurativo in amministrazione presso la società fiduciaria. Inoltre, non è in ogni caso possibile estendere all IVCA, pur se nell interesse del contraente medesimo, le previsioni dell IRM relative all utilizzo della compensazione c.d. orizzontale con altre imposte e contributi, diversi dalle imposte sostitutive previste dall articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973. La sostituzione tributaria introdotta dall articolo 68 del decreto legge n. 83 del 2012 riguarda, infatti, esclusivamente l applicazione dell imposta sostitutiva di cui all articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973 e dell IVCA e non è estesa alle imposte di altra natura.

6 Per quel che concerne, invece, l IVCA che dovesse risultare eventualmente eccedente alla scadenza della polizza, o in caso di polizza in perdita o di morte dell assicurato (tutte fattispecie in cui il sostituto d imposta opera la restituzione al cliente dell imposta versata da quest ultimo), resta fermo quanto previsto nella circolare n. 41/E del 2012. Relativamente al secondo quesito, circa l applicabilità delle recenti disposizioni introdotte dalla legge di stabilità del 2013 all articolo 1, secondo comma, ultimo periodo, del decreto legge n. 209 del 2002 - che prevedono un limite al versamento dell IRM in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora detto credito ecceda un determinato limite calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche (cfr. circolare n. 12/E del 5 marzo 2013) - la scrivente ritiene che, secondo una interpretazione logicosistematica, la previsione sia estensibile anche con riferimento all IVCA. In tal senso, i limiti percentuali (2,5% per il periodo di imposta 2013) previsti dalla norma in commento all ammontare delle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, devono essere corrispondentemente riferiti al valore del singolo contratto di assicurazione. Gli esempi di calcolo contenuti nella circolare n. 12/E del 2013 (cap. III, par.1.2) sono, pertanto, validi anche per la fattispecie appena considerata. Tuttavia, poiché la base imponibile dell IVCA è costituita dal valore del contratto assicurativo al netto delle liquidazioni intervenute entro il termine previsto per il versamento dell imposta, si dovrà assumere la medesima base imponibile anche ai fini del calcolo del predetto limite che dovrà essere confrontato con l ammontare complessivo dell IVCA versata, aumentato dell imposta teorica da versare.

7 ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE