REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti Assetto del territorio - Settore

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ALLEGATO 2 Criteri generali per la definizione del reticolo idrografico e della sua articolazione ai sensi dell art. 91, c. 1 bis, della l.r. 18/1999 1. Inquadramento normativo Le competenze regionali relative alla definizione del reticolo idrografico regionale e alla connessa disciplina in materia di polizia idraulica e distanze dai corsi d acqua di cui al testo unico del R.D.523/1904 sono definite dalla l.r. giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), con specifico riferimento all articolo 91. In particolare l art. 91 della lr. 18/1999 1 : - alla lettera g) e l-bis) del comma 1, riserva alla competenza regionale, rispettivamente, la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, e la definizione di criteri, indirizzi e procedure in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, anche in attuazione della disposizione dell'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ; - al comma 1bis, lett. a) e b), inserite dalla l.r. 16/2009, prevede che la Regione provveda al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino e definisca criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico. - al comma 1bis, lett. c) e d), inserite dalla l.r. 12/2015, prevede che al fine di provvedere ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, la Regione può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche: 1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadano in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato; 2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. Ai sensi dell articolo 91, comma 1, lettera l bis) della suddetta l.r. 18/1999, in combinato disposto con l art. 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), è stato approvato il Regolamento Regionale n. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua), come modificato dal R.R. 1/2016, con il quale si sono disciplinate le aree di pertinenza dei corsi d acqua nonché le attività regionali in materia di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). 1 Estratto art. 91, c. 1bis, l.r. 18/1999: 1 bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale: a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino; b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico; c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche: 1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato; 2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. d) l individuazione di cui alla lettera c) è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti. Pag. 2

Il R.R. n. 3/2011 si applica al reticolo idrografico regionale e alle relative pertinenze. Nello stesso regolamento viene inoltre specificato che non fanno parte del reticolo idrografico canali di irrigazione, canali di alimentazioni a mulini o altre attività, canali di drenaggio urbano, fognature e similari. Ai sensi dell art. 91, comma 1bis, lett. a) e b), a seguito delle necessarie attività di ricognizione e verifica, con la DGR 1449/2012 (Art.91, c. 1bis l.r. n.18/1999 riordino del reticolo idrografico regionale. Indizione inchiesta pubblica), ha adottato una prima cartografia univoca del reticolo idrografico regionale mediante l aggiornamento del quadro conoscitivo esistente, alla scala 1:10.000, che ricomprende tutti i corsi d acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ex R.D. n. 1775/1933 nonché quelli divenuti tali a seguito dell entrata in vigore del D.P.R. n. 238/1999, che ha sancito il principio di generale pubblicità delle acque, come confermato dal d.lgs. 152/2006. Con tale deliberazione è stata quindi avviata una fase di inchiesta pubblica, in modo che i soggetti interessati potessero presentare eventuali osservazioni prima della definitiva approvazione. Nell ambito della fase di consultazione, sono pervenute numerose osservazioni da parte di Enti locali e di soggetti privati, riferite, tra l altro, a proposte di modifica del tracciato, all indicazione dei tratti tombinati, nonché a proposte di eliminazione di rii in quanto non realmente esistenti o assimilabili a canali di drenaggio urbano ovvero a fognature. Considerata la complessità della materia, anche a fini di applicazione normativa, è stato stabilito di far precedere il provvedimento di approvazione della cartografia, finalizzata a fornire una rappresentazione grafica univoca del reticolo idrografico sul territorio regionale, dalla elaborazione di una adeguata normativa che, sulla base della definizione/articolazione del reticolo, consentisse una più efficiente ed efficace gestione amministrativa del demanio idrico e dell esercizio dell attività di polizia idraulica in relazione alle opere esistenti. Con l art. 1 della l.r. 12/2015, è stata approvata una integrazione all art. 91, c. 1bis, della l.r. 18/1999, che introduce, alla lettera c), la possibilità di definire una specifica categoria di corsi d acqua, che, per brevità, sono chiamati ibridi, in quanto, pur non essendo classificabili come canali di drenaggio, hanno subito modificazioni dovute allo sviluppo urbano storico così forti da rendere irreversibili le alterazioni subite. Alla luce di quanto sopra, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla prima adozione della cartografia stessa e al fine di poter inserire nella cartografia del reticolo idrografico anche la nuova tipologia di corsi d acqua cd. ibridi, si è ritenuto opportuno avviare una nuova fase di consultazione con le Amministrazioni interessate sulla base della cartografia rielaborata a seguito delle osservazioni pervenute, sulla base dei criteri di seguito illustrati. 2. Criteri generali per la definizione del reticolo idrografico ex art. 91, c 1bis, l.r. 18/1999 In coerenza con quanto stabilito nelle disposizioni regionali in materia, ed in continuità con gli atti precedenti, si individuano le fattispecie di seguito illustrate ai fini della redazione della cartografia del reticolo e alla sua possibile articolazione, anche al fine della nuova fase di consultazione pubblica e di presentazione delle relative osservazioni. a) Corsi d acqua ordinari, ai sensi dell art. 3 del regolamento regionale n. 3/2011. Sono corsi d acqua a tutti gli effetti, con dimensioni di bacino sotteso che possono ricomprendere tutte le fattispecie di cui al regolamento regionale, classificabili pertanto da reticolo minuto a reticolo di primo livello, ai quali si applica integralmente la disciplina del R.D. 523/1904 e dello stesso regolamento regionale n. 3/2011 e ss.mm. b) Corsi d acqua ibridi, ai sensi della lett. c), c. 1bis, art. 91, l.r. 18/1999. Si tratta di corsi d acqua che, per le loro caratteristiche, pur non essendo classificabili come canali di drenaggio o fognature, hanno subito forti modificazioni dovute allo sviluppo urbano storico tali da rendere irreversibili ed irrecuperabili le alterazioni subite. La loro individuazione deve essere effettuata secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 3. La normativa da associare a tali corsi d acqua, ai sensi della lett. d) del comma 1bis dell art. 91, deve essere volta alla gradazione e la diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti. La normativa specifica per tale tipologia di corsi d acqua sarà approvata con successivo specifico atto, sulla base degli indirizzi e delle finalità generali delineati al paragrafo 3. Pag. 3

c) Rete di drenaggio o di drenaggio urbano, riferita a corpi idrici il cui tracciato è effettivamente corrispondente a quello riportato nella cartografia adottata con DGR 1449/2012, ma che ad oggi non hanno più funzioni di corso d acqua, ma piuttosto funzioni sostanzialmente assimilabili a quelle di fognature bianche o di rete di drenaggio di acque superficiali. In tale categoria, in coerenza con quanto già definito con DGR 1449/2012 rientrano i tratti che rispondono ai seguenti criteri: - corsi d acqua totalmente tombati e, come tali, privi di un versante naturale, nei quali confluiscono solo acque di drenaggio urbano; - aree di versante a monte caratterizzate dalla presenza di sole acque ruscellanti non organizzate in un impluvio. Nella cartografia il tracciato di tali corsi d acqua, in quanto declassati rispetto alla cartografia precedente ex DGR 1449/2012 (nella quale erano stati classificati nella tipologia a)), viene mantenuto, per memoria e a fini di tutela, ed indicato con specifica simbologia grafica. Relativamente a tali ex-corsi d acqua, non si applicano pertanto le ordinarie misure in materia di polizia idraulica, ma dovranno essere assunte le adeguate misure ed azioni di tutela da parte del Comune competente. Inoltre, è riportato con apposito segno grafico il tracciato di scolmatori o opere idrauliche similari realizzate a fini di mitigazione del rischio di inondazione. Il tracciato di corsi d acqua (o loro tratti) erroneamente riportati nella cartografia del reticolo idrografico, conseguenti di fatto ad errori materiali nella definizione del tracciato, in quanto in effetti non esistenti o non corrispondenti al reale stato dei luoghi viene eliminato dalla cartografia del reticolo. La nuova cartografia del reticolo idrografico regionale fissa il nuovo quadro conoscitivo aggiornato, superando il precedente, e, nelle more della definitiva approvazione, rappresenta il nuovo riferimento cartografico univoco a livello regionale, ai fini dell applicazione delle normative connesse quali quelle dei piani di bacino di riferimento. Resta fermo peraltro il principio generale per cui, rispetto alla cartografia del reticolo idrografico, resta sempre prevalente l effettivo stato reale dei luoghi, da verificare ed accertare, caso per caso, nell ambito dei vari atti che ne necessitino, con particolare riferimento al rilascio di autorizzazioni idrauliche e di provvedimenti di concessioni demaniali. Qualora nell ambito delle attività istruttoria di tali provvedimenti emergano difformità significative dello stato di fatto rispetto alla cartografia, oltre a doverne tenere debitamente conto nelle attività di competenza, le stesse dovranno essere segnalate all ufficio regionale competente per l aggiornamento della cartografia. 3. Criteri per l individuazione dei corsi d acqua ibridi ex art. 91, c 1bis,lett. c) l.r. 18/1999. La definizione dei corsi d acqua cosiddetti ibridi, deriva dallo stesso disposto normativo dell art. 91, c. 1bis, lett. c) della l.r. 18/1999, che specifica che possono rientrare in tale fattispecie i corsi d acqua che presentino almeno le seguenti caratteristiche: - sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadano in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato; - pur non potendosi classificare come canali o rete di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. Tali corsi d acqua, pertanto, sono definiti ibridi nel senso che, di fatto, risultano una tipologia intermedia tra le tipologie a) e c) precedentemente individuate, non ricadendo completamente in nessuna di esse: non hanno, infatti, le caratteristiche per essere considerati, a livello di disciplina di applicazione, corsi d acqua ordinari, ma, per la funzione che ancora svolgono, non hanno nemmeno le caratteristiche per essere classificati come rete di drenaggio o fognature bianche. Pag. 4

La concreta individuazione di tali corsi d acqua nella cartografia del reticolo regionale, nella quale saranno individuati con apposito segno grafico, dovrà essere effettuata, caso per caso, sulla base delle segnalazioni e dei dati di dettaglio forniti dalle singole amministrazioni, verificando la rispondenza con la definizione di legge sopra ricordata, alla luce anche della finalità di graduazione della disciplina connessa. Al fine di tale individuazione nella cartografia, si forniscono i seguenti criteri applicativi della normativa vigente. Un corso d acqua, ferma restando la necessaria analisi di dettaglio, caso per caso, può essere incluso nella tipologia dei corsi d acqua ibridi se: i) corrisponde ad un bacino imbrifero sotteso inferiore a 5 km 2 ; ii) è situato in aree fortemente urbanizzate, intendendo aree caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio urbano ampio e consolidato, e specificamente ricadenti in zone già densamente abitate ed edificate, tali da non poterne prevedere la delocalizzazione; iii) è tombato per una parte prevalente dell asta, intendendo una percentuale orientativamente non inferiore al 70% della lunghezza dell asta; iv) abbia perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d acqua in modo irreversibile, intendendo che neanche in tempi medio/lunghi si possa ipotizzare un suo possibile recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. Deve pertanto essere dimostrata l irreversibilità della situazione a causa del contesto definitivamente compromesso e non recuperabile, neanche a lungo termine, anche alla luce dei criteri precedenti. Ci si riferisce in particolare a casi di corsi d acqua, il cui adeguamento richieda oggettivamente trasformazioni sostanziali e particolarmente gravose in termini urbanistici delle aree limitrofe (quali demolizione di numerosi edifici o di interi centri abitati, spostamento di strade e infrastrutture essenziali, etc.) e/o interferisca con opere che presentano vincoli di carattere tecnico, monumentale, archeologico, urbanistico. Come detto, la definizione della disciplina da applicare ai corsi d acqua ibridi ai sensi dell art. 91, c. 1bis, lett. d), è demandata a successivi atti, anche alla luce della ricognizione che sarà effettuata nella fase di consultazione. Tale disciplina, in conformità al disposto normativo, sarà orientata ai seguenti indirizzi generali, da dettagliare anche in relazione alle condizioni di pericolosità idraulica accertate: - restano ferme le definizioni e le normative dei relativi piani di bacino stralcio per l assetto idrogeologico, in particolare per quanto riguarda la mappatura delle aree inondabili a definiti tempi di ritorno; - le distanze da rispettare dai limiti dei corsi d acqua, di cui all art. 4 del R.R. 3/2011 sono confermate, valutando peraltro l ammissibilità di alcuni ulteriori interventi nelle fasce di tutela (art. 5, R.R. 3/2011) in considerazione della peculiarità dei corsi d acqua ibridi, nel rispetto comunque delle normative di piano di bacino connesse agli specifici livelli di pericolosità idraulici; - possibilità di mantenimento e/o adeguamento anche parziale di opere esistenti interferenti con l alveo, in particolare in caso di rinnovo o rilascio di concessioni demaniali o di autorizzazioni idrauliche, con diversificazione delle portate di progetto e dei franchi idraulici rispetto ai corsi d acqua ordinari, eventualmente condizionate a specifiche modalità applicative (ad esempio: verifiche di tipo strutturale, previsione di opere e/o misure di riduzione della pericolosità idraulica o di non aggravio del rischio, programmi di manutenzione, etc); - previsione di idonee e specifiche misure ed azioni di protezione civile nell ambito dei corrispondenti piani comunali, a tutela della pubblica e privata incolumità. 4. Documentazione per la presentazione di osservazioni e/o richieste di modifica della cartografia Le osservazioni alla cartografia del reticolo idrografico adottata e/o richiesta di modifica alla cartografia stessa devono essere presentate al Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria. Pag. 5

In generale, le osservazioni dovranno essere specifiche e contenere elementi di dettaglio adeguati per sostenere la modifica e consentirne la verifica. In particolare: i) per la richiesta di modifica o cancellazione del tracciato di un corso d acqua riportata nella cartografia o la sua eliminazione, in quanto non esistente, o non corrispondente al reale stato dei luoghi, è necessario l invio di una relazione illustrativa, corredata da uno stralcio cartografico dell area in scala almeno 1:5000 e della relativa planimetria catastale, dalla opportuna documentazione fotografica, e dagli altri dati utili a verificare l effettivo stato dei luoghi; ii) per la richiesta di modifica della cartografia ai fini della classificazione del tracciato come rete di drenaggio, oltre a quanto previsto al precedente punto i), deve essere verificato ed esaurientemente illustrato il sussistere delle condizioni di cui al precedente paragrafo 2., lett. c), sulla scorta di apposita relazione tecnica; iii) per la richiesta di classificazione dei corsi d acqua nella tipologia degli ibridi, cui al precedente paragrafo 2., lett. b), oltre a quanto sopra, è necessaria una relazione tecnica da parte di professionista abilitato, con specifico approfondimento e verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente paragrafo 3. Deve in particolare essere individuato il contesto urbanistico-edilizio ed illustrate le trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, che hanno modificato le caratteristiche originali del corso d acqua in modo irreversibile, nonché effettuato uno studio idraulico, di dettaglio adeguato rispetto alle caratteristiche e dimensioni del corso d acqua stesso, finalizzato ad individuare la capacità di deflusso del corso d acqua e dimostrarne l impossibilità di sistemazione in sito, anche in tempi medio/lunghi. Gli esiti dello studio idraulico potranno eventualmente essere utilizzati a supporto della definizione dei livelli di pericolosità idraulica nell ambito della pianificazione di bacino di riferimento. FINE TESTO Pag. 6