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La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

L'aiuto sarà concesso in base a due regimi di aiuti a finalità regionale, più precisamente:

COMMISSIONE EUROPEA. Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni illustrate di seguito.

BANDO PUBBLICO PER PROGETTI STRATEGICI N. 01/2009 SECONDA FASE. Gli aiuti di Stato e la valutazione dei progetti. Olga Simeon, 9 luglio 2009

COMMISSIONE EUROPEA I. PROCEDIMENTO

(2) Con fax del 3 maggio 2011, la Commissione ha chiesto un complemento di informazioni, che è stato fornito con lettera del 29 agosto 2011.

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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 09-XI-2006 C(2006) 5451 Oggetto: Aiuti di Stato /Italia (Umbria) Aiuto n. N 326/2006 Modifica: Interventi di miglioramento del patrimonio zootecnico Bando di concorso Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO Con lettera in data 29 maggio 2006, protocollata il 30 maggio 2006, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Le autorità italiane hanno fornito informazioni complementari con lettera del 4 agosto 2006 e del 10 ottobre 2006. Mi pregio di comunicarle che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure notificate. Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni. Oggetto II. DESCRIZIONE 1. La notifica riguarda la modifica di un regime di aiuti approvato dalla Commissione con la decisione C(2003) 4518 1 adottata nell'ambito del fascicolo n. N 593/2002. 2. Il regime approvato riguarda un bando di concorso per la selezione dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per gli interventi di miglioramento del patrimonio zootecnico, mediante l'acquisto e il mantenimento di riproduttori di elevata qualità e per il primo acquisto di bestiame. 1 Del 26.11.2003 S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commissione europea Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (+32-2) 299 11 11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

3. Scopo della modifica è di includere nel regime anche l'acquisto delle manze gravide di razze da latte di elevata qualità. Tutte le altre condizioni per la concessione degli aiuti sono identiche a quelle applicate per l'aiuto n. N 592/2002. Fondamento giuridico 4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 22 febbraio 2006. Beneficiari 5. Potenziali soggetti beneficiari sono tutte le aziende agricole operanti nel territorio della Regione Umbria 2. I soggetti beneficiari saranno selezionati in base al bando di concorso pubblico notificato. Le aziende che presentano domanda saranno inserite in una graduatoria. 6. I soggetti beneficiari sono le aziende che dimostrino redditività economica, che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla normativa comunitaria e il cui imprenditore possieda un adeguato livello di conoscenza e competenza professionale. Le misure 7. Con la notifica si propone di includere nel regime approvato nell'ambito del fascicolo n. N 593/2002 l'acquisto di manze gravide di razza di elevata qualità, di età non superiore a 36 mesi, iscritte nel libro genealogico. L'aiuto sarà concesso nella misura del 40% delle spese ammissibili 3. Durata 8. Anni 2006-2008. Stanziamento 9. Per il primo anno: 129 000,00 EUR. Per gli anni successivi sarà determinato annualmente con legge finanziaria regionale. Non retroattività 10. Non verranno concessi aiuti per lavori già iniziati o per attività intraprese (o spese effettuate) prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità 2 L'obbligo della registrazione IVA ai competenti uffici regionali e quello della sede legale nel territorio regionale, in origine previsti all'articolo 2.1 del bando di concorso, sono stati eliminati (v. lettera delle autorità competenti del 6 giugno 2003). 3 L'elenco modificato dei massimali di spese ammissibili per quanto riguarda l'aiuto per l'acquisto di bestiame si trova nell'allegato 4 della lettera delle autorità italiane del 16 gennaio 2003. 2

competente e da questa accettata con effetti vincolanti, previa decisione favorevole della Commissione sul regime di cui trattasi. III. VALUTAZIONE 11. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 12. Le misure di aiuto esaminate prima facie soddisfano le condizioni perché si configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Gli aiuti in questione provengono da risorse regionali e favoriscono il settore agricolo in Umbria. Nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri 4, essi possono di conseguenza falsare la concorrenza 5. Pertanto, in linea di principio, si applica l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 13. Tuttavia, il divieto concernente gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato non si applica incondizionatamente. Tutti gli aiuti che rientrano nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, possono essere considerati compatibili nel caso in cui beneficino di una delle deroghe previste dal trattato. 14. L'unica deroga possibile in questo caso è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo la quale possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 15. Affinché tale deroga sia applicabile l aiuto deve soddisfare le condizioni fissate dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. Poiché il regime di aiuti notificato non è limitato alle piccole e medie imprese, il regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 6 non è applicabile. Pertanto l'aiuto per l'acquisto 4 Secondo una giurisprudenza costante, la condizione relativa all'effetto sugli scambi ricorre quando l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica oggetto di scambi tra Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforza la posizione di questa impresa nei confronti di altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari consente di ritenere che l'aiuto abbia inciso sugli scambi. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo una giurisprudenza consolidata, l'entità relativamente esigua dell'importo complessivo degli aiuti e la ripartizione degli stessi tra numerosi agricoltori non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (cfr. Causa C-113/2000 [2002] racc. 7601, punti da 30 a 36 e da 54 a 56; Causa C-114/2000 [2000] racc. 7657, punti da 46 a 52 e da 68 a 69). 5 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si crea una possibile distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese che non beneficiano dello stesso contributo (Causa C- 730/79 [1980] racc. 2671, punti 11 e 12). 6 GU L 1 del 3.1.2004. 3

di bestiame deve essere valutato alla luce del punto 4.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 7. 16. Gli aiuti per l'acquisto di animali, cioè l'aiuto per il primo acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi o femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti sono previsti espressamente al punto 4.1.1.7 degli orientamenti. 17. Le misure previste nella notifica sono identiche alle misure già approvate dalla Commissione nella sua decisione relativa all'aiuto n. N 593/2002 e soddisfano tutte le condizioni degli Orientamenti per questo tipo di aiuti e in particolare: 18. Come stabilito al punto 4.1.1.1. degli orientamenti, l'investimento dovrebbe perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la diversificazione delle attività agricole. Secondo le autorità italiane l'obiettivo del regime notificato è quello di migliorare la qualità della produzione animale. 19. Secondo il punto 4.1.1.2 degli Orientamenti, il massimale del finanziamento pubblico è limitato al 40% e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50%. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45% e al 55%. Come risulta al punto 7 della descrizione, il regime notificato soddisfa tale prescrizione. 20. Secondo quanto stabilito al punto 4.1.1.3 degli Orientamenti le aziende beneficiarie devono essere di comprovata redditività e soddisfare i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. I loro conduttori devono inoltre possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Questi requisiti sono soddisfatti, come risulta dal punto 6 della descrizione. 21. Le autorità italiane hanno assicurato che tutti gli aiuti previsti con il presente regime saranno attuati secondo i limiti, le condizioni, i criteri e i metodi applicabili allo stesso tipo di misura che è contenuta nel piano di sviluppo rurale della Regione Umbria approvato dalla Commissione. 22. Secondo il punto 4.1.1.4 non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di normali sbocchi di mercato, che deve essere valutata a livello adeguato, in funzione dei prodotti di cui trattasi, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali, sarà verificata con la metodologia allegata al Piano di sviluppo regionale della Regione Umbria approvato dalla Commissione. 7 GU C 232 del 12.8.2000. 4

23. Secondo il punto 4.1.1.8, le spese massime ammissibili per i finanziamenti non devono superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli Stati membri, a norma dell articolo 7 del regolamento 1257/99, nel Piano di sviluppo regionale della Regione Umbria. 24. Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, tenendo conto del fatto che le misure notificate sono identiche alle misure già approvate dalla Commissione nella decisione C(2003) 4518, relativa all'aiuto n. N 593/2002, la misura di aiuto notificata può considerarsi conforme alle norme sugli aiuti di Stato applicabili agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, di cui al punto 4.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. IV. DECISIONE 25. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ha deciso di considerare le misure previste dal regime di aiuti in questione compatibili con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 26. La Commissione ricorda alle autorità italiane che gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono attualmente sottoposti a revisione da parte della Commissione. Qualora l'aiuto in questione venga concesso dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, gli Stati membri saranno tenuti ad adottare misure idonee per adeguare alle nuove disposizioni i regimi di aiuti esistenti. 27. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale Direzione H.2 - Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/94/A B-1049 Bruxelles Fax : 0032 2 2967672 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione 5