Compensazione spese processuali: ultime sentenze

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Compensazione spese processuali: ultime sentenze Autore : Redazione Data: 24/09/2019 Condanna e compensazione delle spese di lite a termine del processo: gli orientamenti della Cassazione, i giustificati motivi e l obbligo di motivazione. Compensazione delle spese di lite sulla base dei tre gradi di giudizio

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. Corte di cassazione, sezione II, sentenza 9 settembre 2019, n. 22461 Compensazione spese processuali per motivazione insussistente Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'articolo 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.) Corte di cassazione, sezione VI-3, ordinanza 3 luglio 2019 n. 17816 Il Tar non può condannare alle spese processuali la parte che sia risultata vittoriosa in giudizio Nel processo amministrativo, il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento dei giusti motivi per far luogo alla compensazione, sul piano equitativo, delle spese giudiziali ovvero per escluderla, non potendo condannare alle spese processuali la parte che sia risultata vittoriosa in giudizio. Consiglio di Stato sez. II, 08/07/2019, n.4736

Condizioni sulla compensazione delle spese processuali Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, c.p.c. Corte di cassazione, sezione VI-2, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696 Il giudice liquida le spese processuali in base all'esito finale del giudizio e non in relazione a ciascuna fase di esso In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte. Cassazione civile sez. I, 19/06/2019, n.16503 Dovere del giudice di indicare i giusti motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite Nel regime anteriore a quello introdotto dal L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo

del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. Cassazione civile sez. I, 11/06/2019, n.15712 Legittimo compensare le spese di lite in caso di orientamento giurisprudenziale non univoco È legittima la decisione de giudice del gravame che statuisce la compensazione delle spese processuali sull'assunto di un orientamento giurisprudenziale non univoco, peraltro in presenza di un accoglimento solo parziale dell'appello. Cassazione civile sez. VI, 14/05/2019, n.12732 Cessazione della materia del contendere La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, posto che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Cass. 10553/2009). Tribunale Palermo sez. V, 03/05/2019, n.2194 Presupposti per la compensazione integrale o parziale

delle spese processuali e compensazione reciproca La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. Corte di cassazione civile, sezione III, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20888 I giusti motivi in base per la compensazione delle spese tra le parti si desumono dal contesto della decisione Nell'ambito del processo amministrativo, i giusti motivi, in base ai quali il giudice dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, devono desumersi dal contesto della decisione, anche qualora non siano puntualmente specificati. Consiglio di Stato sez. V, 30/04/2019, n.2793 Gravi ed eccezionali ragioni quale motivazione della compensazione delle spese giudiziali In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di una lavoratrice agricola, risultata vittoriosa in primo grado - aveva giustificato la compensazione delle spese di lite attribuendo erroneamente rilievo al fatto che il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'inps era dipeso dagli esiti dell'accertamento effettuato in sede amministrativa). Cassazione civile sez. VI, 09/04/2019, n.9977 Incensurabilità in cassazione compensazione delle spese

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito di non compensare le spese di lite in ragione della soccombenza del ricorrente nei confronti solo di alcuni dei convenuti). Corte di cassazione, sezione VI-3, ordinanza 17 ottobre 2017, n. 24502 Ripartizione "pro quota" delle spese di consulenza tecnica di ufficio Nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse. Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 13 maggio 2015 n. 9813