ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione. L individuazione dell oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione; la parte che aderisce al procedimento può estendere l oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purchè vertente su diritti disponibili. La domanda e l adesione alla procedura devono essere effettuate utilizzando l apposito modulo predisposto e messo a disposizione dalla segreteria amministrativa ( attualmente presso la sala dell Ordine ), con l indicazione: a) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale e del loro indirizzo; b) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell oggetto e delle ragioni della pretesa; c) della clausola di mediazione, se esistente; d) dei dati identificativi di colui che rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; 1
e) dei dati identificativi del difensore della parte ( avvocato praticante abilitato ) ai sensi dell art. 1 terzo comma del regolamento; f) del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato; g) dell eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l incontro di mediazione. La domanda può contenere altresì: h) la dichiarazione dell istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all espletamento del procedimento; i) nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione stradale di veicoli e natanti e di responsabilità medica, la richiesta che il mediatore formuli la proposta. La sottoscrizione dell istanza e della dichiarazione di adesione, se non autenticate nelle forme di cui all art.83 terzo comma c.p.c., devono essere corredate da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e, nell ipotesi in cui questo agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti. Depositata la domanda, la Segreteria amministrativa: 2
a) verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dal regolamento e l avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e del deposito delle spese di mediazione; b) annota la domanda nell apposito registro; c) comunica nel più breve tempo possibile, e in una forma comprovante l avvenuta ricezione: i) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell incontro di mediazione; l ammontare delle indennità ed il termine per il pagamento delle stesse con l avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà di diritto il fallimento della mediazione; l avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri e a conoscenza dei fatti, oltre che con l assistenza del difensore come previsto dall art.1 terzo comma del regolamento, con l avvertimento che in caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo ai sensi del disposto dell art.8 quinto comma del D.Lgs. n.28/2010 il giudice potrà desumere argomenti di prova nell eventuale giudizio ai sensi dell art.116, secondo comma, c.p.c.; ii) all altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; 3
il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell incontro di mediazione con l invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento anche con l assistenza di un proprio difensore ai sensi dell art.1 terzo comma del presente regolamento, con l avvertimento che l incontro non avrà luogo ove non venga comunicata l intenzione di parteciparvi; qualora l istante abbia richiesto che l incontro abbia luogo anche se l altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l incontro si terrà in ogni caso; l ammontare delle indennità ed il termine per il pagamento delle stesse con l avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà di diritto il fallimento della mediazione; l avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri e a conoscenza dei fatti, oltre che con l assistenza del difensore come previsto dall art.1 terzo comma del regolamento, con l avvertimento che in caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo ai sensi del disposto dell artt.8 quinto comma del D.Lgs. n.28/2010 il giudice potrà desumere argomenti di prova nell eventuale giudizio ai sensi dell art.116, secondo comma, c.p.c.. 4
La mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore comporta di diritto il fallimento della procedura di mediazione. Il mancato versamento delle indennità previste comporta di diritto, decorso il termine di cui all art.20, quarto comma, del regolamento, il fallimento della procedura di mediazione. Il mediatore solo su concorde richiesta delle parti, e solo se nel corso del procedimento siano emersi sufficienti elementi per una definizione del conflitto, e comunque previo avvertimento sulle conseguenze previste dall art.13, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, formula loro la proposta di conciliazione di cui all art.11 dello stesso Decreto; nel formulare la proposta, oltre che rispettare il limite dell ordine pubblico e delle norme imperative, il mediatore non può prescindere dalla cornice normativa che regola il rapporto. In nessun caso il verbale negativo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ovvero indicare le ragioni del mancato accordo. Il procedimento di mediazione si conclude: a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti; (nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o 5
con la successiva accettazione, prima dell inizio dell incontro di mediazione. La Segreteria amministrativa informa l altra o le altre parti che l istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell altra parte ); b) quando le parti raggiungono un accordo; c) quando le parti non aderiscono all eventuale proposta formulata dal mediatore; d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire nel procedimento; e) quando le parti non versano nel termine fissato le indennità; f) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell accordo medesimo. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l indicazione dell eventuale proposta formulata. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere; nello stesso verbale il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 6
Il processo verbale è depositato presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Ove l incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata o alcuna delle parti invitate hanno espressamente negato la propria adesione, la Segreteria amministrativa, su richiesta della parte istante, rilascia una dichiarazione di fallimento del procedimento per mancata adesione della parte invitata o di alcuna delle parti invitate. Nell ipotesi di cui alla lettera e), la Segreteria amministrativa indicherà che il procedimento è fallito per mancato versamento delle indennità. L indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione ed il compenso dovuto ai mediatori per l intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori. Il compenso del mediatore è determinato nella misura del 60% dell indennità complessivamente versata dalle parti all Organismo di conciliazione sulla base di quanto stabilito dal presente articolo. E liquidato separatamente il compenso per l esperto di cui all art.13 del regolamento. 7
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento; ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un unica parte. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di 40,00 che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell adesione e, comunque, prima dell incontro. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l importo indicato nella tabella, che deve essere corrisposto nella misura di metà prima dell incontro di mediazione. ( Sugli importi così corrisposti fino a diversa specifica disposizione da parte dell Agenzia delle Entrate verrà applicata l imposta Iva del 20% ) Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l Organismo di mediazione. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile è può essere determinato dall Organismo di mediazione nel caso in cui risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. L importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento viene ridotto di un terzo: 8
a) nelle materie per cui l instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; b) nel caso in cui all incontro di mediazione non siano presenti tutte le parti. E facoltà dell Organismo di mediazione aumentare di un quinto l importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento; a) in caso di successo della mediazione; b) in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare; c) in caso di formulazione della proposta ai sensi dell art.11 del Decreto Legislativo n.28/2010. In ogni caso gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano tra di loro. Nel caso di mancato versamento della somma dovuta ( la metà dell indennità dovuta prima dell incontro di mediazione ) la Segreteria amministrativa sospende il procedimento; intervenuto il pagamento il procedimento riprende con la fissazione di nuova data dell incontro di mediazione. Se il pagamento della somma dovuta non interviene entro trenta giorni dalla data fissata per il primo incontro, la Segreteria amministrativa dichiara fallito il procedimento per mancato pagamento dell indennità; è fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di anticipare anche per l altra parte le spese di avvio del procedimento e l indennità. In ogni caso in cui non si tenga l incontro di mediazione il mediatore non avrà diritto ad alcun compenso. 9