REGIONE LIGURIA. Consulta statutaria

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REGIONE LIGURIA Consulta statutaria Regolamento interno Allegato alla deliberazione n. 1 del 20/09/2007 Capo I Oggetto Articolo 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento interno, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello Statuto della Regione Liguria e della legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modificazioni, disciplina ai sensi dell articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2006, l organizzazione e il funzionamento della Consulta statutaria. Capo II Organo Articolo 2 (Prima seduta di insediamento della Consulta statutaria) 1. La prima seduta della Consulta statutaria, di seguito definita Consulta, successiva alla nomina dei componenti, è convocata, ai sensi dell articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2006, dal componente più anziano di età. 2. La Consulta nella sua prima seduta elegge un Presidente e un Vicepresidente. 3. L elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta e a scrutinio segreto, con distinte votazioni. 1

Articolo 3 (Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente della Consulta) 1. Il Presidente: a) rappresenta la Consulta; b) la presiede e assicura il buon andamento dei suoi lavori; c) convoca le sedute e fissa l ordine del giorno; d) designa i relatori sui diversi atti sottoposti all esame della Consulta; e) comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dalla Consulta; f) svolge le altre attività previste dal presente regolamento. 2. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età. Articolo 4 (Decadenza, dimissioni e sostituzione dei componenti) 1. I componenti della Consulta decadono automaticamente per la mancata presenza, senza adeguata motivazione, a tre sedute nel corso dell anno solare. 2. Il componente impossibilitato a partecipare a una seduta è tenuto a comunicare al Presidente le cause dell assenza. 3. Le dimissioni dei componenti della Consulta sono efficaci solamente a seguito della presa d atto da parte del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, di seguito denominata Assemblea legislativa. Articolo 5 (Sede) 1. La Consulta ha sede e si riunisce presso l Assemblea legislativa. 2

Articolo 6 (Funzioni di ausilio) 1. La struttura regionale di ausilio alla Consulta: a) svolge le funzioni di segreteria; b) cura il protocollo della Consulta; c) assiste, se richiesto dal Presidente, la Consulta nello svolgimento dei lavori; d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della Consulta; e) assicura la pubblicità delle deliberazioni della Consulta, su richiesta del Presidente della stessa. Capo III Funzionamento Articolo 7 (Convocazione) 1. La Consulta si riunisce: a) su convocazione del Presidente; b) su richiesta motivata di almeno due componenti. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Presidente convoca la Consulta entro 10 giorni dalla richiesta con l ordine del giorno concordato con i proponenti. 3. La convocazione contenente l ordine del giorno deve pervenire ai componenti, anche per posta elettronica o fax o fonogramma, almeno 3 giorni prima della seduta. 4. La Consulta può autoconvocarsi e validamente deliberare, qualora siano presenti e favorevoli tutti i componenti. 3

Articolo 8 (Sedute) 1. Le sedute della Consulta non sono pubbliche. 2. La Consulta, per assicurare la completezza dell istruttoria, può chiedere l audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni, o loro delegati. 3. La Consulta può altresì chiedere l audizione dei soggetti legittimati o loro delegati - a promuovere referendum e a esercitare l iniziativa popolare. 4. La Consulta può acquisire memorie. Articolo 9 (Validità delle sedute e delle deliberazioni) 1. La Consulta si riunisce validamente e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 2. La Consulta delibera secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, dalla legge regionale n. 19 del 2006 e dal regolamento interno dell Assemblea legislativa. 3. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 10 (Verbalizzazione) 1. Svolge le funzioni di segreteria un funzionario appartenente alla struttura regionale di ausilio alla Consulta. 2. Di ogni seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati i nomi dei partecipanti, l ordine del giorno, la discussione, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e dichiarazioni rilasciate dai partecipanti. 3. Il verbale, redatto dal segretario, è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. 4

Capo IV Richiesta di deliberazioni Articolo 11 (Presentazione delle richieste di deliberazioni) 1. La richiesta di deliberazioni previste dallo Statuto e dalla legge è depositata presso la segreteria della Consulta e immediatamente protocollata. 2. Alla richiesta possono essere allegate memorie. 3. I termini previsti dallo Statuto, dalla legge regionale n. 19 del 2006 e dal regolamento interno dell Assemblea legislativa iniziano a decorrere dalla data del protocollo. 4. L avvenuto deposito è immediatamente comunicato a tutti i componenti della Consulta, cui altresì viene inviata copia degli atti e dei documenti acquisiti ai sensi del successivo articolo 12. Articolo 12 (Acquisizione di atti e documenti) 1. Il Presidente della Consulta o il relatore acquisiscono dagli uffici regionali e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati, gli atti e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta stessa, facendone diretta richiesta al dirigente regionale competente, nel caso di struttura regionale, o al legale rappresentante, nel caso di enti dipendenti, partecipati o vigilati. 2. L utilizzo degli atti acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali. Qualora l acquisizione abbia a oggetto dati e documenti riservati, ciascun componente della Consulta ha l obbligo di mantenere la riservatezza. 5

Articolo 13 (Adozione della deliberazione) 1. Il relatore riferisce alla Consulta sull argomento e propone l ipotesi di deliberazione. 2. La Consulta adotta la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti con voto palese. 3. Il componente che dissenta in modo espresso e argomentato è tenuto a indicare immediatamente le relative motivazioni, le quali sono inserite nel verbale. 4. La deliberazione, qualora sia adottata con il dissenso argomentato di uno o più componenti, deve essere congruamente motivata in relazione alle ragioni del dissenso. Capo V Disposizione finale Articolo 14 (Approvazione e revisione del regolamento interno) 1. Il regolamento interno della Consulta è approvato all unanimità dai componenti della Consulta ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 2. Ciascun componente può proporre modifiche e integrazioni al regolamento interno della Consulta. 6