CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA

Documenti analoghi
CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 26 AGOSTO 2016

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ART. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA TRA

Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici

DIRITTI E DOVERI DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA. Padova 10/11/2015

Università degli Studi di Messina

Vista la DGR 2719 dd , con la quale la giunta regionale: ha approvato il contratto di formazione specialistica dei medici, di cui al

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA (Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

Premesso che la formazione specialistica dei medici è disciplinata dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante Attuazione della direttiva

UMS Prot /12/2007

Oggetto: Contratto di formazione specialistica Adempimenti derivanti dall applicazione del D.Lgs. 368/1999

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

TRA PREMESSO CHE: E PREMESSO INOLTRE CHE:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO

DISPARITA CONTRATTUALI TRA SPECIALIZZANDI IN MG E UNIVERSITARI

Artt (con aggiornamenti)

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa del

D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368

; VALUTATO altresì che la ha strutture idonee

marca da bollo da 16,00 salvo specifica esenzione di legge

tra si conviene e si stipula quanto segue: Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L I.R.C.C.S. C.R.O.B. DI RIONERO IN VULTURE PER LA FORMAZIONE

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL ART. 51, COMMA 6, LEGGE N. 449/1997 E DEL D.M

Regolamento per le borse di studio e di approfondimento

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA E (AZIENDA/ENTE)... PER L INSERIMENTO DELLA UNITA OPERATIVA DI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA REGOLAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA. in vigore dall 8 dicembre 2018 ART. 1 OGGETTO

CONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO. (Ai sensi e per gli effetti dell art. 23, comma 2 della Legge , n. 240) TRA

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI DUE CONTRATTI PER DUE POSTI AGGIUNTI DI MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA E L AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA PREMESSO CHE

CONVENZIONE INDIVIDUALE FRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA E DEL

Università degli Studi di Messina

REGIONE LIGURIA. Avviso pubblico per l ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2009/2012

CONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO

Università degli Studi MESSINA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368

REGOLAMENTO PER RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

REGIONE SARDEGNA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE. La Giunta Regionale, con propria deliberazione n.. del., ha

BANDI DI CONCORSO. o di essere cittadino non comunitario con

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 6 novembre 2014, n. 154

DECRETO RETTORALE N Modifiche al "Regolamento applicativo concernente gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" IL RETTORE

&p M i o. PRIMO RINNOVO CONTRAUO PER ATflVITA DI INSEGNAMENTO. (Ai sensi e per gli effetti dell art. 23, comma 2 della Legge , n.

7 Allegato D alla Delib.G.R. n. 49/53 del

Tra. Si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 (OGGETTO)

Avviso pubblico per l ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017. Art.

PREMESSO CHE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

DISCIPLINARE TRA L A.S.L. 2 SAVONESE E Il DR, (disciplina), RELATIVO ALL INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITÁ PRESSO LA S.C. DELL OSPEDALE DI.

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2 ) TRA

OGGETTO COMPUTO DELL ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVO RISPETTO A QUELLI ASSEGNATI ANNUALMENTE DAL M.I.U.R.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Servizio Personale Docente Settore II Allegato A

Allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 750 del 22 maggio 2015

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- richiamato il provvedimento dirigenziale n in data 6 novembre 2017 concernente l approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA

La Formazione Specifica in medicina generale

AVVISO PUBBLICO PER L AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2015/2018. Art.

Avviso pubblico per l ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2011/2014

DECRETO DI EMANAZIONE DI UN BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI TUTORATO SU FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.A. 2018/2019

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE. La Giunta Regionale, con propria deliberazione n..

DECRETO DI EMANAZIONE DI UN BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 CONTRATTI DI TUTORATO DA FAR GRAVARE SUI FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.A.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

TERZO RINNOVO CONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO

(ai sensi della DGR n e del DDS , n Regione Lombardia) CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA

ALLEGATO DI LETTERA B alla Determina n. del..2018

CONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO. (Ai sensi e per gli effetti dell art. 23, comma 2 della Legge , n. 240) TRA

Università degli Studi della Basilicata Centro di Ateneo Orientamento Studenti

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

CONTRATTO PER ATTIVITA DIDATTICA DI SUPPORTO

COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

Transcript:

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO CHIETI-PESCARA, rappresentata dal Rettore Prof. Sergio CAPUTI; LA REGIONE ABRUZZO, rappresentata dall assessore alle Politiche della salute dott. ; Il/la Dott. nato a E il, ammesso/a alla scuola di specializzazione in nell Anno accademico e attualmente iscritto al anno di corso. A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso a posti di formazione specialistica presso la suddetta scuola dell Università degli Studi di Chieti, ai sensi dell art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche. SI STIPULA il presente contratto, finalizzato esclusivamente all apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell Università e non determina l instaurazione di alcun rapporto di lavoro. ART.1 1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal ed è rinnovabile di anno in anno per la durata del corso di specializzazione; 2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5; 1

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso; 4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi; 5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell ambito della durata del corso di specializzazione; d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata. ART. 2 1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell Unione Europea; 2. L Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione; 3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione. ART. 3 1. L Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo; 2

2. L Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso. ART. 4 1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall ordinamento didattico della scuola; 2. L impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. ART. 5 1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private; 2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi;. 3. E assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti; 4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l Amministrazione di appartenenza. ART. 6 1. Fermo restando quanto disposto dall articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo parte fissa e parte variabile previsto, con riferimento alla specializzazione in e al anno di corso, dal D.P.C.M. 7 marzo 2007. Tale trattamento viene corrisposto dall Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica. 2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 3

3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall imposta sul reddito delle persone fisiche. 4. L azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. ART.7 1. Le parti sono tenute all osservanza delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 2. La Regione, anche per le Aziende Sanitarie, e l Università si qualificano come titolari autonomi del trattamento dati dei medici in formazione specialistica. 3. Il medico in formazione specialistica presta il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli rientranti nelle categorie particolari di cui all art. 9 del Regolamento da parte: - dell Università all atto dell immatricolazione alla Scuola di Specializzazione di cui al presente contratto; - della Regione - e per essa della ASL all atto dell avvio delle attività presso l Unità Operativa alla quale è assegnato. 4. Il medico in formazione opera quale soggetto autorizzato, ex art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), al trattamento dei dati dei pazienti ASL previo incarico da parte del Responsabile del trattamento nominato dall Azienda ex artt. 28 e 29 del GDPR 679/2016. 5. Il medico in formazione specialistica si impegna a mantenere, anche dopo la cessazione del presente contratto, la dovuta riservatezza in ordine ai dati, informazioni e/o alle conoscenze acquisite nel corso della formazione tanto se riferiti ai pazienti che al personale dell Azienda e/o dell Università operante nella struttura sanitaria. ART.8 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto. 2.. Eventuali controversie sono devolute all Autorità giudiziaria ordinaria in esclusiva presso il Foro di Chieti. 4

ART.9 Il presente contratto decorre dalla data del Data I CONTRAENTI: - per l Università degli Studi G. d Annunzio di Chieti-Pescara il RETTORE - Prof. - per la Regione Abruzzo dott. - Il Dott. 5