REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA
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1 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA SENATO ACCADEMICO 23/3/2010 DECRETO RETTORALE 531/2010 dd. 20/4/2010 UFFICIO COMPETENTE Rip. Formazione post lauream Data ultimo aggiornamento: 20 aprile 2010 a cura dell Uff. di Staff Affari Generali e Documentali - Servizio. Affari generali e rapporti con il SSN I N D I C E TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Finalità Art. 2 - Fonti normative Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Organi delle scuole ed attività degli specializzandi TITOLO II - FREQUENZA - ASSENZE SOSPENSIONI ALTRI ATTI DI CARRIERA Art. 5 - Frequenza Art. 6 - Rilevazione delle presenze Art. 7 - Assenze giustificate Art. 8 - Assenze ingiustificate Art. 9 - Recuperi dei periodi di sospensione Art Trasferimento Art Rinuncia Art Decadenza TITOLO III - FORMAZIONE Art Formazione Art Assicurazione Art Formazione e attività didattica formale Art Formazione e attività assistenziali Art Tutor Art Turni di guardia Art Medici militari e Medici afferenti al SSN TITOLO IV - VALUTAZIONE Art. 20 Valutazione in itinere e esame di fine anno Art. 21 Esame di diploma TITOLO V ALTRE ATTIVITA Art Attività di sostituzione dei medici di medicina generale Art Attività intramoenia TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art Disposizioni transitorie Art Ambito di applicazione Art Federazione di Scuole
2 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Finalità Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione medico specialistica ai sensi del D.L.vo n. 368 del 17/08/1999, ad esclusione degli indirizzi tecnici. Art. 2 - Fonti normative Il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell area medica e le procedure organizzative della formazione specialistica sono disciplinate nell'ordine da: - il D.P.R. 10 marzo 1962, n. 182; - lo Statuto dell Università degli Studi di Trieste; - il D.M Modificazioni all ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico ; - il D.L.vo n. 368 del , pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modificazioni ed integrazioni; - il D.L.vo n. 517 dd ; - il Regolamento didattico di Ateneo emanato con DD.RR. 409/AG dd. 01/10/2001; 960/2002 dd. 07/06/2002; - il D.M n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 ; - il D.M Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ; - il D.M , n. 172 Regolamento concernente modalità per l ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina ; - il D.M Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006 ; - il D.P.C.M. dd Definizione schema tipo del Contratto di Formazione Specialistica dei medici ; - il protocollo d intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l Università degli Studi di Trieste per l organizzazione e il funzionamento dell azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti ; - gli ordinamenti didattici delle singole Scuole; - il DM Scuole di Specializzazione Mediche, assegnazione contratti relativi all a.a. 2008/2009, con particolare riferimento alla previsione di federazione di Scuole. Art. 3 - Definizioni Ai sensi del presente Regolamento si intende per: a) Scuola di Specializzazione : le Scuole di Specializzazione dell area medica attivate ai sensi del D.L.vo 368 del 17/08/1999;
3 b) Formazione specialistica : il complesso delle attività didattiche formali e assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole; c) Contratto di Formazione Specialistica : lo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n dd ; d) Specializzando : l iscritto a Scuole di Specializzazione dell area medica dell Università degli Studi di Trieste. Lo Specializzando è anche definito Medico in Formazione Specialistica; e) Sede di assegnazione : l unità operativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola ad inizio anno accademico in sede di predisposizione del proprio Programma di formazione; f) Programma Generale di Formazione : il documento che definisce gli obiettivi e le modalità generali formative della Scuola; g) Programma Personale di Formazione : il documento che definisce gli obiettivi e le modalità formative (addestramento professionalizzante) specifiche per ogni singolo specializzando; h) Piano di studi : l insieme delle attività di didattica formale previste per ciascun anno di corso. i) Giorni lavorativi : esclusivamente ai fini del computo dei giorni di permesso e di assenza per malattia la settimana lavorativa viene considerata di 5 giornate. j) Nel presente Regolamento, nel caso di Scuole riformate secondo il DM , per Direttore della Scuola si intende il Coordinatore e per Consiglio della Scuola si intende il Comitato Ordinatore. Art. 4 - Organi delle scuole ed attività degli specializzandi Sono Organi delle Scuole di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i titolari degli insegnamenti impartiti e da una rappresentanza degli iscritti. L inizio dell anno accademico coincide con l inizio delle attività didattiche fissato, per ciascun anno, con decreto ministeriale. I titolari dei Contratti di Formazione Specialistica, in quanto iscritti alle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell Ateneo. TITOLO II FREQUENZA - ASSENZE SOSPENSIONI ALTRI ATTI DI CARRIERA Art.5 Frequenza Ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo 368/99 e dall art. 4, commi 1 e 2 del Contratto di Formazione Specialistica, l impegno orario richiesto per la formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore settimanali) da calcolarsi su base mensile, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale. Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale distribuito di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di quanto stabilito dall Ordinamento Didattico della Scuola ed in relazione alle tipologie e alle specifiche esigenze delle unità operative.
4 L accertamento della regolare frequenza alle attività formative (didattiche e assistenziali) spetta al Direttore della Scuola di Specializzazione. A fine anno, il Consiglio della Scuola, ai fini del passaggio all anno successivo, delibera in merito alla regolare frequenza degli specializzandi. Art. 6 Rilevazione delle presenze Ai sensi dell art. 4, 3 comma, del Contratto di Formazione Specialistica adottato da questa Università la presenza del medico in formazione è accertata, di norma, mediante controlli di tipo automatico. Al Medico in Formazione Specialistica viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente ad opera dell interessato. Con il badge ciascun medico specializzando registra gli orari di entrata e di uscita attraverso gli appositi apparecchi marca-tempo universitari disponibili presso l Azienda Ospedaliera di assegnazione. Qualora, per esigenze formative, lo specializzando si trovi presso altra sede è autorizzato a timbrare in uno dei terminali universitari in essa collocati. Lo specializzando che, per giustificati motivi (permesso motivi di salute missione/seminario etc.) oppure per errore materiale, non esegua una o più timbrature è tenuto ad inserire, di persona e sotto la propria responsabilità, la causale dell omessa timbratura attraverso la modalità on-line prevista. L inserimento delle giustificazioni dovrà avvenire entro il 5 del mese successivo. Lo specializzando che svolge la propria formazione nell ambito della rete formativa in sedi dove non sono presenti apparecchi marcatempo universitari, dovrà annotare di norma mediante modalità on-line l orario di ingresso e di uscita. La stampa mensile, controfirmata dal responsabile dell unità operativa in cui lo specializzando opera, dovrà essere inviata mensilmente al Direttore della Scuola di Specializzazione che, accertata la regolare frequenza dello specializzando, la controfirmerà a sua volta. Art. 7 Assenze giustificate 7.1 Permessi Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate dalla Direzione della Scuola, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il computo dei giorni di permesso è basato su giorni lavorativi. 7.2 Partecipazione ad eventi La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all iter formativo dello specializzando. Le giornate dedicate a tali attività non vanno computate nel periodo di trenta giorni di permesso.
5 7.3 Assenze per malattia Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata. Nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni lavorativi, lo specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione - entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l assenza, domanda di sospensione, corredata dal relativo certificato medico. Tale domanda potrà essere anche inviata tramite telefax o consegnata da altra persona a ciò delegata. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno determinato, per loro durata, la sospensione della formazione specialistica. Così come previsto dall art. 40, comma 5, del D.L.vo 368/99, durante il periodo di sospensione compete allo specializzando esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all anno di iscrizione Gravidanza e maternità Al Medico in formazione specialistica si applicano gli istituti previsti dal D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Così come previsto dall art. 40, comma 5, del D.L.vo 368/99, durante il periodo di sospensione compete al Medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all anno di iscrizione, per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. La specializzanda è tenuta a comunicare il suo stato di gravidanza non appena accertato alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie alla tutela della salute propria e del nascituro. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall inizio dell ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, entro il trentesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
6 La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Ripartizione Formazione Post- Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi. Entro 30 giorni dalla nascita dovrà essere presentato alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione il relativo certificato, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell art. 46 del DPR 20/12/2000 n Art. 8 Assenze ingiustificate Per assenza ingiustificata si intende ogni assenza dello specializzando che non sia stata autorizzata dal Direttore della Scuola. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l assenza non autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui anche non consecutivi. Il Direttore della Scuola, in sede di riscontro mensile delle presenze, comunicherà alla Ripartizione Formazione Post-Lauream eventuali assenze non giustificate. Art. 9 Recuperi dei periodi di sospensione Il recupero del periodo di sospensione della formazione specialistica prolungherà l anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento. L ammissione all anno di corso successivo, o all esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all ultimo anno sarà possibile solo al termine del recupero dell intero periodo di sospensione. Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo specializzando il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa lorde. Art Trasferimento Per ottenere il trasferimento ad altra sede universitaria lo specializzando deve presentare, almeno due mesi prima dell inizio del nuovo anno accademico, specifica domanda alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione corredata da: a. nulla osta del Consiglio della Scuola di Specializzazione di appartenenza; b. nulla osta del Consiglio della Scuola presso la quale si chiede il trasferimento; c. nulla osta della Segreteria amministrativa dell Università ricevente; d. bollettino comprovante il pagamento dell indennità di trasferimento prevista; e. libretto di iscrizione. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d anno. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.
7 Nel caso in cui il posto sia finanziato dalla Regione o da un Privato, sarà vincolante anche il parere del Finanziatore. Art Rinuncia Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e alla Ripartizione Formazione Post- Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, indicando la data di cessazione dell'attività. Art Decadenza Sono causa di risoluzione anticipata del Contratto di Formazione Specialistica, con la conseguente decadenza dal diritto all iscrizione alla Scuola: a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in Formazione Specialistica; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia; d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo. TITOLO III FORMAZIONE Art Formazione Ai sensi dell art. 38 del D.Lgs n. 368/99, con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell Unione Europea. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie. Il Programma Generale di Formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza formalmente del medico all'inizio del periodo di formazione assieme al Programma Personale di Formazione, che è aggiornato annualmente in relazione alle
8 mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze di formazione del medico stesso. Sono possibili periodi di formazione in Italia e/o all estero presso strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola, previa formale accettazione dell Amministrazione ospitante e approvazione del Consiglio della Scuola. Il Direttore della Scuola ne darà comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria della struttura di afferenza dello specializzando ed alla Ripartizione Formazione Post- Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, almeno un mese prima dell inizio della formazione fuori sede. A conclusione del periodo di frequenza, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture. Nel caso di formazione all estero il periodo massimo previsto è di diciotto mesi nell intero corso degli studi. Art. 14. Assicurazione L'azienda sanitaria presso la quale il medico in Formazione Specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale di ruolo. Ad inizio di ogni anno il Consiglio della Scuola assegna formalmente lo specializzando alle unità operative della Rete formativa nelle quali svolgerà la propria formazione, indicandone i rispettivi periodi di frequenza. La Direzione della Scuola ne dà comunicazione alla Ripartizione Formazione Post- Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione che a sua volta provvede a notificare alle Aziende sanitarie coinvolte nella formazione l elenco degli specializzandi assegnati alle singole strutture. La copertura assicurativa per i periodi di frequenza in strutture esterne alla rete formativa è a carico della struttura ospitante. Per i periodi svolti all estero, si rimanda a specifici accordi di collaborazione didattico-scientifica tra l Università, le Strutture Sanitarie estere e le Aziende Sanitarie di riferimento dello Specializzando. Art Formazione e attività didattica formale Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli ordinamenti vigenti per ogni singola specializzazione. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica formale che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua completa e armonica formazione. Al medico in Formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale. Art. 16. Formazione e attività assistenziali Le attività assistenziali svolte dal medico in Formazione Specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi: - attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
9 - attività di collaborazione - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato; - attività autonoma - quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito nei precedenti commi, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D.L.vo 368/1999, sono concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in Formazione Specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo. Il Dirigente dell Unità operativa ed il Direttore della Scuola comunicheranno di concerto, alla Direzione Sanitaria dell Azienda in cui lo specializzando opera, gli specifici compiti assistenziali ed il relativo grado di autonomia per ciascun specializzando ( competenze ) in funzione della maturità professionale acquisita e degli obiettivi formativi da raggiungere. In nessun caso l attività del medico in Formazione Specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo. Le attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentate, come previsto dall art. 38, comma 2 del D.L.vo 368/1999, su un apposito libretto personale di formazione riportante dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi svolti dallo specializzando, con un giudizio da parte del tutor, o del dirigente responsabile dell unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, sulle capacità e le attitudini dimostrate. Art Tutor Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il tutor è individuato tra i docenti della Scuola appartenenti al settore scientifico disciplinare caratterizzante ovvero tra i dirigenti medici specialisti nella disciplina oggetto della specializzazione che operano di dirigente medico nelle varie unità operative della rete formativa della scuola. In ogni caso, il tutor è individuato all interno del personale afferente alla struttura a cui è affidato il medico in formazione specialistica. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni. Sono compiti principali del tutor:
10 cooperare con il Direttore della Scuola di Specializzazione nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione; essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti. Art Turni di guardia La formazione medico specialistica implica la partecipazione ai turni di guardia, durante i quali, è sempre garantita allo specializzando la presenza in sede, di un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione. I turni di guardia non possono comportare un attività continuativa complessiva superiore alle 12 ore. Analogamente a quanto avviene per il personale strutturato, dopo il turno di guardia lo specializzando ha diritto ad un turno di riposo pari ad almeno 12 ore. Ai sensi dell art. 53 della D.L.vo 151/2001 è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Art Medici militari e Medici afferenti al SSN Per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione ai sensi dell art. 35 comma 3 (Medici militari) e dell art. 35 comma 4 (Personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola) del D.L.vo 368/1999 il Consiglio della Scuola approva un Programma Personale di Formazione, che tenga conto della specificità di dette categorie e di quanto previsto dagli artt. 38 e 42 del medesimo D.L.vo 368/1999. La rilevazione delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, viene documentata dal libretto-diario di cui al titolo III, art. 16, ultimo comma, del presente Regolamento. TITOLO IV - VALUTAZIONE Art Valutazione in itinere e passaggio all anno successivo Ai sensi dell art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, ai fini delle periodiche verifiche di profitto, ogni Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (minimo due volte all anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti. Ad inizio anno il Consiglio della Scuola delibera in merito alle verifiche di profitto in itinere stabilite per ogni anno di corso. É prevista una prova finale annuale. Per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale lo specializzando deve: 1. risultare in regola con la frequenza alle attività didattiche formali ed assistenziali; 2. aver personalmente eseguito il numero e la tipologia degli interventi pratici previsti nel Programma Formativo Personale; 3. aver superato le verifiche di profitto in itinere previste.
11 Il mancato superamento della prova finale annuale - che non è ripetibile - è causa di risoluzione anticipata del Contratto di Formazione Specialistica e comporta la decadenza dal diritto all iscrizione all anno di corso successivo. In caso di assenza lo specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi: a) malattia; b) caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata, il candidato decade dal diritto all iscrizione alla Scuola con la conseguente risoluzione del Contratto di Formazione Specialistica. La Commissione dell esame di fine anno è formata dal Direttore della Scuola e da tutti i docenti titolari di insegnamento delle materie relative all anno di corso cui lo specializzando è iscritto. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte. La valutazione finale terrà conto delle verifiche di profitto in itinere e del giudizio espresso dai docenti-tutori in merito alle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti dallo specializzando. Entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, la Scuola dovrà dare comunicazione dell avvenuto superamento dell esame di fine anno alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, al fine del proseguimento della carriera dello specializzando. Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione sanitaria, dell Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività, dei livelli di autonomia attribuita. Art Esame di diploma Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva. In caso di assenza lo specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi: a) malattia; b) caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l esame finale. La Commissione giudicatrice per l esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è formata da cinque componenti, docenti facenti parte del Consiglio della Scuola, e presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.
12 La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. Tutti i docenti titolari di insegnamento possono essere Relatori delle tesi di diploma di specializzazione. Il giudizio finale, espresso in cinquantesimi, tiene conto dei risultati riportati nelle valutazioni periodiche, degli esami finali annuali, nonché dei giudizi dei docenti-tutori. La votazione minima per il conseguimento del diploma di specializzazione è pari a trenta cinquantesimi. TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ Art Attività di sostituzione dei medici di medicina generale L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può interferire la formazione prevista dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Direttore della Scuola. Art Attività intramoenia Eventuali attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle norme statali e regionali e dallo specifico regolamento dell azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l attività. Lo specializzando può essere inserito nelle schede di determinazione del riparto degli interventi chirurgici intramoenia. TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 24- Disposizioni transitorie Le Scuole di Specializzazione mediche non coinvolte per l anno in procedure di federazione si dotano in autonomia di proprio regolamento, nel quale devono essere previste in via transitoria le seguenti disposizioni: - la direzione della nuova Scuola è deliberata per il primo anno dalla Facoltà nell ambito dei professori di I e II fascia dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola (vedi D.M. 1 agosto 2005); - il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da n. 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola e da almeno un professore, o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione e da un rappresentante degli specializzandi. Art. 25 Ambito di applicazione Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
13 Art. 26 Federazione di Scuole Per quanto fa riferimento alla Federazione di Scuole promossa dal Miur con DM valgono le norme e le previsioni, anche in rapporto agli Organi Direttivi, stabilite con apposite convenzioni interuniversitarie.
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