Statuto di Swiss Life Holding SA



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Statuto di Swiss Life Holding SA (Traduzione dal testo originale in lingua tedesca) I. Ragione sociale, scopo e sede 1. Ragione sociale, forma giuridica Sotto la ditta Swiss Life Holding AG (Swiss Life Holding SA, Swiss Life Holding Ltd), denominata in seguito «società», è istituita una società anonima ai sensi dell art. 620 segg. CO. 2. Scopo Lo scopo della società è detenere, acquisire e alienare partecipazioni nel settore dei servizi assicurativi e finanziari in Svizzera e all estero. La società può partecipare, finanziare, fondare o acquistare imprese di ogni tipo. 3. Sede e durata II. La società ha la sua sede a Zurigo. La durata della società è illimitata. Capitale azionario 4. Capitale azionario, azioni, assunzione di beni e conferimento in natura 4.1 Il capitale azionario ammonta a centosessantatre milioni e seicentotredicimila trecentosettantacinque franchi svizzeri e quaranta centesimi (CHF 163 613 375.40) ed è suddiviso in 32 081 054 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 5.10 l una. 4.2 Nel libro delle azioni sono indicati cognome e nome, residenza, indirizzo e cittadinanza (per le persone giuridiche con sede) dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Le persone, a cui in base a disposizione legale compete il diritto di voto ma non la proprietà di un azione, vengono annotate, su richiesta, nel libro delle azioni (usufruttuari legali, rappresentanti legali di minorenni, ecc.). 4.3 Il consiglio d amministrazione può negare il riconoscimento di un acquirente quale azionista con diritto di voto, se l acquirente, malgrado richiesta, non dichiara espressamente di avere acquistato le azioni nominative in proprio nome e per proprio conto. Il consiglio d amministrazione può delegare i poteri ai sensi della presente cifra 4.3 alla direzione del gruppo. Esso formula i principi relativi all iscrizione dei fiduciari/nominees. 4.4 L azione è indivisibile. La società riconosce soltanto un rappresentante per azione. Il diritto di voto nonché i diritti connessi al diritto di voto e inerenti all azione nominativa possono essere esercitati nei confronti della società soltanto da una persona iscritta o annotata con diritto di voto nel libro delle azioni. 4.5 L azionista può sempre far richiesta presso la società di un attestato certificante le azioni nominative di sua proprietà. L azionista non ha tuttavia alcun diritto alla stampa e alla consegna di certificati per le azioni nominative. La società può invece stampare e consegnare in qualsiasi momento certificati per azioni nominative nonché, previo assenso dell azionista, annullare senza sostituirli i certificati emessi ad essa pervenuti. 4.6 Le azioni nominative emesse quali diritti valori vengono gestite quali titoli contabili. La facoltà di disporre dei titoli contabili (compresa la costituzione di garanzie) è regolata esclusivamente dalla legge sui titoli contabili. È esclusa la facoltà di disporre mediante cessione.

4.7 Mediante modificazione dello statuto, l assemblea generale può in ogni momento trasformare azioni nominative in azioni al portatore e viceversa. 4.8 Il capitale azionario della società può aumentare al massimo di CHF 30 600 000 mediante emissione di 6 000 000 di azioni nominative al massimo da liberare completamente del valore nominale di CHF 5.10 l una, a seguito dell esercizio dei diritti di conversione e/o di opzione accordati dalla società o da società del gruppo in collegamento con l emissione di nuove o esistenti obbligazioni convertibili, obbligazioni con diritti di opzione, prestiti o strumenti finanziari similari, denominati in seguito «strumenti finanziari vincolati ad azioni». È escluso il diritto d opzione degli azionisti in relazione alle nuove azioni nominative. I rispettivi proprietari degli strumenti finanziari vincolati ad azioni sono autorizzati a sottoscrivere le nuove azioni. L acquisto di azioni nominative esercitando il diritto di opzione e/o di conversione e l ulteriore trasmissione delle azioni nominative sono soggetti alle limitazioni ai sensi della cifra 4.3 dello statuto. Il consiglio d amministrazione è autorizzato a limitare o a escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli attuali azionisti al momento dell emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni fino a 3 000 000 di azioni nominative o fino a un importo massimo di CHF 15 300 000, se gli strumenti finanziari vincolati ad azioni vengono collocati su mercati dei capitali nazionali o internazionali o presso investitori strategici scelti o emessi in relazione al finanziamento o rifinanziamento del rilevamento di imprese, quote d imprese o partecipazioni oppure a nuovi investimenti. Se all emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni il diritto preferenziale di sottoscrizione non viene concesso né direttamente né indirettamente, gli strumenti finanziari vincolati ad azioni devono essere emessi alle rispettive condizioni di mercato e il termine di esercizio per i diritti di opzione non deve superare i 7 anni, mentre quello per i diritti di conversione può essere al massimo di 15 anni a partire dall emissione degli strumenti finanziari vincolati ad azioni in questione. 4.9 La società, conformemente al contratto di assunzione di beni del 17 maggio 2004 fra la Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell uomo, Zurigo, e la società della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell uomo, Zurigo, riprende 1 700 000 azioni al portatore interamente liberate del valore nominale di CHF 100 l una della Banca del Gottardo, Lugano, al prezzo complessivo di CHF 1 340 000 000. III. Organizzazione 5. Organi della società Gli organi della società sono: A. l assemblea generale B. il consiglio d amministrazione C. l ufficio di revisione A. Assemblea generale 6. Poteri dell assemblea generale L assemblea generale è l organo supremo della società. Ad essa spettano i poteri inalienabili seguenti: 1. l approvazione e la modificazione dello statuto; 2. la nomina del presidente del consiglio d amministrazione, degli altri membri del consiglio d amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione del consiglio d amministrazione, del rappresentante indipendente e dell ufficio di revisione; 3. l approvazione della relazione annuale, del conto annuale e del conto di gruppo; 4. la deliberazione sull impiego dell utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo; 5. il discarico ai membri del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo; 6. l approvazione di retribuzioni del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo ai sensi della cifra 16 dello statuto; 7. la deliberazione sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. 7. Convocazione e svolgimento dell assemblea generale 7.1 L assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio; ogni qualvolta sia necessario, si convocano assemblee straordinarie. 7.2 L assemblea generale è convocata dal consiglio d amministrazione, e quando occorra, dall ufficio di revisione, dai liquidatori o dai rappresentanti degli obbligazionisti.

7.3 Gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale azionario possono chiedere per scritto la convocazione dell assemblea generale, indicando gli oggetti all ordine del giorno e le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell assemblea generale. 7.4 La convocazione avviene mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in cui sono indicati gli oggetti all ordine del giorno come pure le proposte del consiglio d amministrazione ed eventuali proposte degli azionisti. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell adunanza. 7.5 Azionisti che rappresentano almeno lo 0,25% del capitale azionario possono chiedere per scritto, entro il termine pubblicato dalla società, l iscrizione di un oggetto all ordine del giorno indicando le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell assemblea generale. 7.6 20 giorni prima dell assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano essere consultati dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Nella convocazione va menzionato che ogni azionista può richiedere che gli venga inviata una copia dei documenti in questione. 7.7 L assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio d amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o da un altro membro del consiglio d amministrazione. Il presidente nomina il verbalizzante e gli scrutatori, che non devono necessariamente essere azionisti. 8. Diritto di voto all assemblea generale 8.1 Ogni azione dà diritto ad un voto. 8.2 Un azionista può farsi rappresentare all assemblea generale soltanto dal suo rappresentante legale o mediante delega scritta da un altro azionista avente diritto di voto o dal rappresentante indipendente. I membri del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo hanno il diritto di rappresentare altri azionisti, a condizione che non si tratti di una rappresentanza istituzionalizzata. Per l esercizio del diritto di voto nessun azionista può per azioni proprie o rappresentate riunire direttamente o indirettamente su di sé più del 10% dell intero capitale azionario. In tal caso vengono considerate come un unica persona le persone giuridiche e le società di persone riunite tra loro a livello di capitale, di voto o di gestione o in altro modo, come pure le persone fisiche o giuridiche e le società di persone che coordinano le loro attività mediante accordo, sindacato o in altro modo. Il consiglio d amministrazione può, nell ambito delle sue competenze, ammettere delle eccezioni alle limitazioni sopra menzionate. 8.3 L assemblea generale elegge un rappresentante indipendente. Il mandato termina ogni qualvolta con la conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. Una rielezione è possibile. Il rappresentante indipendente è tenuto a esercitare secondo le istruzioni i diritti di voto da esso rappresentati. In mancanza di istruzioni esso si asterrà dal voto. Sono da considerarsi alla stregua di istruzioni valide per l esercizio del diritto di voto le istruzioni generali di esprimere il voto in base alla proposta del consiglio d amministrazione sulle proposte pubblicate nella convocazione dell assemblea generale e su quelle non figuranti nell ordine del giorno di tale convocazione e sulle proposte riguardanti i nuovi oggetti all ordine del giorno ai sensi dell art. 700 cpv. 3 CO. Il rappresentante indipendente può farsi rappresentare da una persona ausiliaria all assemblea generale. Esso rimane interamente responsabile dell adempimento dei suoi obblighi. Se la società non dispone di nessun rappresentante indipendente, il consiglio d amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. 8.4 Il consiglio d amministrazione ha il diritto di emanare prescrizioni procedurali sulla partecipazione e la rappresentanza all assemblea generale e, in particolare, di disciplinare maggiormente il conferimento di istruzioni al rappresentante indipendente. Esso veglia affinché gli azionisti possano conferire anche deleghe e istruzioni elettroniche al rappresentante indipendente. Pertanto, esso ha la facoltà di rinunciare interamente o parzialmente alla firma elettronica qualificata. 8.5 Su questioni inerenti all esercizio del diritto di voto gli amministratori presenti deliberano con decisione maggioritaria.

9. Deliberazioni dell assemblea generale 9.1 Salvo contraria disposizione della legge o del presente statuto, l assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi e ritenuti validi. 9.2 Una deliberazione dell assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti delle azioni rappresentate e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per: 1. la modificazione dello scopo sociale; 2. l introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; 3. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; 4. la modificazione delle disposizioni concernenti sia il trasferimento delle azioni nominative ai sensi della cifra 4.3 che la limitazione al diritto di voto ai sensi della cifra 8.2; 5. l aumento autorizzato o condizionale del capitale; 6. l aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali; 7. la limitazione o soppressione del diritto d opzione; 8. il trasferimento della sede della società; 9. lo scioglimento della società con o senza liquidazione; 10. la revoca di più di un terzo degli amministratori; 11. la modificazione della cifra 9.2. 9.3 Le nomine e le deliberazioni avvengono elettronicamente. Se la procedura elettronica non è disponibile, le nomine e le deliberazioni avvengono apertamente, a meno che il presidente o azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% dell intero capitale azionario non richiedano che la nomina avvenga tramite scheda di votazione. B. Consiglio d amministrazione 10. Composizione, nomina, delega della gestione, convocazione 10.1 Il consiglio d amministrazione si compone di almeno 5 fino ad un massimo di 14 membri. 10.2 Il presidente, gli altri membri del consiglio d amministrazione e i membri del comitato di retribuzione del consiglio d amministrazione sono eletti singolarmente dall assemblea generale per la durata di un anno. Per «un anno» si intende il periodo compreso tra un assemblea generale ordinaria e la seguente compresa. I membri, il cui mandato viene a scadere, sono in ogni tempo rieleggibili. 10.3 Se il mandato del presidente è vacante, il consiglio d amministrazione nomina un nuovo presidente per il rimanente mandato. 10.4 Il consiglio d amministrazione si costituisce autonomamente con riserva delle disposizioni legali e statutarie. È autorizzato a delegare integralmente o in parte la gestione a comitati di amministratori, a singoli amministratori e/o ad altre persone fisiche (direzione del gruppo) conformemente al regolamento d organizzazione. 10.5 Il consiglio d amministrazione si riunisce su invito del presidente, per quanto necessario alla gestione degli affari. Può altresì essere convocato, se richiesto per scritto da un amministratore o dalla direzione del gruppo indicando gli oggetti all ordine del giorno. 10.6 Le decisioni del consiglio d amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. A parità di voti il presidente ha voto preponderante. Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore. Esse sono prese a maggioranza dei voti emessi. 11. Poteri inalienabili del consiglio d amministrazione Il consiglio d amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti: 1. l alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell organizzazione; 3. l organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l allestimento del piano finanziario; 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; la designazione delle persone aventi diritto di firma indicando anche il tipo di firma; 5. l alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

6. l allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell assemblea generale e l esecuzione delle sue deliberazioni; 7. l allestimento della relazione sulle retribuzioni; 8. l avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti; 9. la constatazione di aumenti del capitale come pure di ulteriori liberazioni e le conseguenti modifiche statutarie. 12. Comitato di retribuzione 12.1 Il comitato di retribuzione si compone, di regola, di tre membri. Tutti i membri devono essere indipendenti. Un membro è considerato indipendente se da almeno tre anni non ha esercitato un attività gestionale in seno al gruppo Swiss Life e a condizione che non sussistano relazioni d affari con il gruppo o che esse siano di poca rilevanza. 12.2 Il consiglio d amministrazione designa il presidente tra i membri del comitato di retribuzione ed emana un regolamento per il comitato di retribuzione. 12.3 Il comitato di retribuzione ha, in linea di massima, le seguenti attribuzioni e competenze: 1. proposta dell organizzazione della politica di retribuzione e delle direttive sulla retribuzione all attenzione del consiglio d amministrazione; 2. proposta all attenzione del consiglio d amministrazione relativa all importo complessivo delle retribuzioni del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo ai sensi della cifra 16 dello statuto; 3. proposta all attenzione del consiglio d amministrazione concernente la retribuzione dei membri del consiglio d amministrazione; 4. proposta all attenzione del consiglio d amministrazione sulla retribuzione e le condizioni d assunzione dei membri della direzione del gruppo, incluse le decisioni rilevanti per la retribuzione nell ambito della cessazione del rapporto di lavoro; 5. proposta della relazione sulle retribuzioni all attenzione del consiglio d amministrazione; 6. ulteriori attribuzioni e competenze assegnategli dallo statuto o dal consiglio d amministrazione. 12.4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d amministrazione nomina i membri mancanti per il rimanente mandato. C. Ufficio di revisione 13. Nomina, diritti e doveri dell ufficio di revisione 13.1 L ufficio di revisione è nominato dall assemblea generale per la durata di un esercizio. Il suo mandato termina con l approvazione dell ultimo conto annuale. 13.2 Diritti e doveri dell ufficio di revisione sono stabiliti dalle disposizioni di legge. IV. Retribuzioni del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo 14. Elementi di retribuzione 14.1 I membri del consiglio d amministrazione ricevono esclusivamente una retribuzione fissa, versata in parte sotto forma di azioni bloccate della società. Quota, momento dell assegnazione e durata del periodo di blocco delle azioni in questione vengono fissati dal consiglio d amministrazione. I membri della direzione del gruppo ricevono una retribuzione fissa ed, eventualmente, una retribuzione variabile come componente di retribuzione variabile a breve e a lungo termine. 14.2 La retribuzione fissa si compone della retribuzione di base risp. del salario di base incl. le prestazioni supplementari più i contributi sociali da parte del datore di lavoro ed, eventualmente, i contributi alla previdenza professionale. 14.3 La retribuzione variabile della direzione del gruppo viene versata come componente di retribuzione variabile a breve termine (sotto forma di retribuzione variabile in contanti ed, eventualmente, in azioni) nonché come componente di retribuzione variabile a lungo termine (sotto forma di diritti di opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto), più i contributi sociali da parte del datore di lavoro ed, eventualmente, i contributi alla previdenza professionale. 14.4 La retribuzione può essere versata dalla società o dalle sue società del gruppo. 14.5 La società ha la facoltà di indennizzare i membri del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo per gli svantaggi derivanti da procedure, processi o transazioni giudiziali legati alla loro attività svolta per il gruppo Swiss Life nonché di anticipare rispettivi importi e stipulare assicurazioni.

15. Retribuzione variabile (piani bonus e piani di partecipazione) 15.1 Le componenti di retribuzione variabili sono legate alle prescrizioni strategiche del gruppo Swiss Life nonché delle singole divisioni e ai rispettivi obiettivi finanziari e di politica personale. Su questa base, il consiglio d amministrazione fissa la retribuzione variabile dei membri della direzione del gruppo conformemente ai rispettivi regolamenti e tenendo conto del successo imprenditoriale e del raggiungimento degli obiettivi personali. 15.2 Per la retribuzione variabile dei membri della direzione del gruppo valgono i seguenti principi: 1. La componente di retribuzione variabile a breve termine e la componente di retribuzione variabile a lungo termine vengono fissate dal consiglio d amministrazione dopo la chiusura dell esercizio a cui si riferisce la retribuzione variabile. Le due componenti di retribuzione variabili insieme sono limitate al massimo al 181% del salario di base fisso. 2. Il consiglio d amministrazione stabilisce a partire da quale importo e in quale misura la componente di retribuzione variabile a breve termine (componente variabile in contanti ed, eventualmente, in azioni) non viene versata immediatamente, bensì sotto forma di retribuzione differita in contanti o in azioni. 3. Il consiglio d amministrazione calcola il fair value della componente di retribuzione variabile a lungo termine (diritti di opzione in aspettativa su azioni della società) al giorno dell attribuzione secondo il proprio apprezzamento e dovere; a tale scopo può consultare specialisti esterni. L assegnazione di azioni avviene dopo il termine di differimento sulla base dei diritti di opzione in aspettativa conferiti. Essa può essere soggetta al raggiungimento degli obiettivi di performance e a ulteriori condizioni. Gli obiettivi di performance e la loro ponderazione nonché le ulteriori condizioni vengono fissati dal consiglio d amministrazione. 4. Il consiglio d amministrazione definisce i termini di differimento e i meccanismi di adeguamento e di recupero («Clawback») per le componenti di retribuzione variabili differite. 5. I principi relativi alla retribuzione variabile vengono menzionati dal consiglio d amministrazione nei regolamenti e illustrati nella relazione annuale sulle retribuzioni. 16. Approvazione delle retribuzioni da parte dell assemblea generale 16.1 L assemblea generale approva annualmente l importo complessivo massimo annuale della retribuzione fissa per il consiglio d amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria. Alla stessa stregua, l assemblea generale approva per la direzione del gruppo l importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti di opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) per l esercizio successivo. È eccettuata da questa approvazione prospettiva della retribuzione complessiva la componente di retribuzione variabile a breve termine (retribuzione variabile in contanti ed, eventualmente, in azioni) per la direzione del gruppo, che viene approvata retrospettivamente dall assemblea generale per il precedente esercizio. 16.2 Le approvazioni ai sensi della cifra 16.1 avvengono a maggioranza assoluta dei voti validi espressi; a questo proposito, le astensioni non sono considerate come voti emessi. In caso di mancata approvazione, il consiglio d amministrazione deciderà come procedere. In particolare esso ha la facoltà di convocare un assemblea generale straordinaria o richiedere il versamento di retribuzioni con riserva della successiva approvazione da parte dell assemblea generale. 16.3 L assemblea generale è autorizzata a decidere in qualsiasi momento l aumento successivo di un importo complessivo approvato. Se dopo la decisione di approvazione vengono nominati nuovi membri della direzione del gruppo, per la loro retribuzione e la compensazione di eventuali svantaggi derivanti da un cambio d impiego è disponibile un importo supplementare, pari al massimo al 40% dell importo complessivo dell anno in questione, che non necessita dell approvazione dell assemblea generale.

17. Prestazioni di previdenza e rendite La società ha la facoltà di costituire o aderire a una o più istituzioni di previdenza indipendenti per la previdenza professionale. I contributi da parte del datore di lavoro a istituzioni di previdenza, ma non le prestazioni regolamentari versate da tali istituzioni di previdenza, costituiscono parte integrante della retribuzione. Le prestazioni accumulate risp. versate sotto forma di capitale e di rendita direttamente dal datore di lavoro in base a regolamentazioni per la previdenza professionale specifiche del Paese vengono trattate alla stregua di contributi a e di prestazioni di istituzioni di previdenza ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP). 18. Ulteriori mandati dei membri del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo Per i membri del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo il numero di mandati ai vertici degli organi di direzione e di gestione di unità giuridiche all esterno del gruppo Swiss Life da iscrivere nel registro di commercio svizzero o in un registro estero analogo è limitato come segue: i membri del consiglio d amministrazione possono riprendere al massimo 15 mandati supplementari, di cui al massimo 4 in altre imprese quotate in borsa. I membri della direzione del gruppo non possono riprendere più di 5 mandati supplementari, di cui al massimo 1 mandato in un altra impresa quotata in borsa. I mandati in diverse unità giuridiche soggette al controllo comune o appartementi al medesimo avente diritto economico vengono considerati alla stregua di un mandato. Non rientrano nella limitazione i mandati che un membro del consiglio d amministrazione o della direzione del gruppo assume su ordine della società e nemmeno quelli in associazioni, fondazioni di pubblica utilità, fondazioni di famiglia e istituti di previdenza professionale. 19. Contratti con membri del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo I contratti con membri del consiglio d amministrazione o della direzione del gruppo sulle retribuzioni vengono stipulati per una durata fissa di un anno al massimo o con un termine di disdetta di al massimo 12 mesi. 20. Prestiti e crediti La società può concedere ai membri del consiglio d amministrazione e della direzione del gruppo prestiti e crediti garantiti a condizioni usuali sul mercato rispettivamente fino a CHF 10 milioni e crediti e prestiti non garantiti rispettivamente fino a CHF 0,5 milioni. 21. Natura giuridica Le disposizioni relative alla sezione IV rientrano nel diritto societario e non costituiscono diritti individuali alle prestazioni. V. Altre disposizioni 22. Esercizio, conto annuale e conto di gruppo 22.1 La fine dell esercizio viene determinata mediante decisione del consiglio d amministrazione. 22.2 Il conto annuale e il conto di gruppo vengono allestiti conformemente alle disposizioni di legge. 23. Ripartizione degli utili 23.1 Il 10% dell utile dell esercizio risultante dal bilancio è assegnato alla riserva generale ai sensi dell articolo 671 CO, sino a che questa abbia raggiunto il 20% del capitale azionario oppure, nel caso in cui siano stati fatti dei prelievi, raggiunga nuovamente tale ammontare. 23.2 Per il resto, è l assemblea generale che decide nel limite delle disposizioni di legge in merito all impiego dell utile dell esercizio. Essa può assegnare una parte dell utile dell esercizio alle riserve dichiarate. 24. Scioglimento 24.1 Lo scioglimento della società avviene in base all art. 736 segg. CO. 24.2 La liquidazione spetta al consiglio d amministrazione, salvo che da una deliberazione dell assemblea generale non sia rimessa ad altre persone.

25. Pubblicazioni e comunicazioni Pubblicazioni e comunicazioni avvengono mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, organo di pubblicazione della società. 26. Disposizione finale Lo statuto entra in vigore al 23 aprile 2014. La cifra 16 vale con effetto dal 1 gennaio 2015. * * * * * * * Zurigo, 23 aprile 2014