Il controllo di qualità e la valutazione del rischio nei nuovi ISA

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Brescia 4 febbraio 2016 Commissione Consultiva Revisione Legale Prof. Stefano Colpani La Revisione Legale dei Conti sulla base degli ISA Italia Il controllo di qualità e la valutazione del rischio nei nuovi ISA Page 1

Schema riepilogativo (1 di 4) Gli ISA Italia si applicano dai bilanci per gli esercizi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 # Titolo Sostituisce Impatto rispetto ai PDR ISA Italia 200 Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) PR 200 Basso ISA Italia 210 Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione NEW Consob 3556 / 1996 Moderato ISA Italia 220 Controllo della qualità dell incarico di revisione contabile del bilancio PR 220 Alto ISA Italia 230 La documentazione della revisione contabile PR 230 Basso ISA Italia 240 Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio PR 240 Basso ISA Italia 250 La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio PR 250 Moderato SA Italia 250B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale NEW Consob 23932 / 1999 Alto ISA Italia 260 Comunicazione con i responsabili delle attività di governance PR 260 Moderato ISA Italia 265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione PR 260 Moderato Page 2

Schema riepilogativo (2 di 4) Gli ISA Italia si applicano dai bilanci per gli esercizi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 # Titolo Sostituisce Impatto rispetto ai PDR ISA Italia 300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio PR 300 Basso ISA Italia 315 L identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell impresa e del contesto in cui opera PR 315 Basso ISA Italia 320 Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile PR 320 Alto ISA Italia 330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati PR 330 Basso ISA Italia 402 Considerazioni sulla revisione contabile di un impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi PR 402 Basso ISA Italia 450 Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile NEW Alto ISA Italia 500 Elementi probativi PR 500 Moderato ISA Italia 501 Elementi probativi Considerazioni specifiche su determinate voci PR 501 Moderato ISA Italia 505 Conferme esterne PR 505 Moderato Page 3

Schema riepilogativo (3 di 4) Gli ISA Italia si applicano dai bilanci per gli esercizi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 # Titolo Sostituisce Impatto rispetto ai PDR ISA Italia 510 Primi incarichi di revisione contabile Saldi di apertura PR 510 Basso ISA Italia 520 Procedure di analisi comparativa PR 520 Basso ISA Italia 530 Campionamento di revisione PR 530 Basso ISA Italia 540 Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa PR 540 / PR 545 Alto ISA Italia 550 Parti correlate PR 550 Basso ISA Italia 560 Eventi successivi PR 560 Alto ISA Italia 570 Continuità aziendale PR 570 Basso ISA Italia 580 Attestazioni scritte PR 580 Moderato ISA Italia 600 La revisione del bilancio del gruppo Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti) PR 600 Alto Page 4

Schema riepilogativo (4 di 4) Gli ISA Italia si applicano dai bilanci per gli esercizi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 # Titolo Sostituisce Impatto rispetto ai PDR ISA Italia 610 Utilizzo del lavoro dei revisori interni PR 610 Basso ISA Italia 620 Utilizzo del lavoro dell esperto del revisore PR 620 Moderato ISA Italia 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio NEW Consob 88450 / 1999 Alto ISA Italia 705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente NEW Alto ISA Italia 706 Richiami d informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente NEW Alto ISA Italia 710 Informazioni comparative Dati corrispondenti e bilancio comparativo NEW Alto ISA Italia 720 Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile NEW Moderato SA Italia 720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all espressione del giudizio sulla coerenza PR 001 Basso Page 5

ISA Italia 220 - Controllo della qualità dell incarico di revisione contabile del bilancio (1 di 2) Il principio tratta delle responsabilità specifiche del revisore riguardanti le procedure di controllo della qualità a livello di singolo incarico di revisione Obiettivo del revisore è mettere in atto procedure di controllo qualità per acquisire ragionevole sicurezza che: a) La revisione contabile sia conforme ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili b) La relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze Le principali novità riguardano: il riesame della qualità dell incarico, illustrando il ruolo e le responsabilità del responsabile del riesame, le attività da svolgere e documentare; l obbligo di implementare procedure e direttive per gestire le divergenze di opinioni; la necessità di tenere in considerazione i risultati del processo di monitoraggio; le modalità e il contenuto della relativa documentazione Page 6

ISA Italia 220 - Controllo della qualità dell incarico di revisione contabile del bilancio (2 di 2) Formalizzazione: Si richiede al revisore di documentare i rischi rilevanti per la sua indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi, cd misure di salvaguardia (cfr dell art. 10, co. 7, del D.Lgs. 39/10). Page 7

ISA Italia 220 (1 di 3) Definisce alcuni aspetti rilevanti, rimandando all ISQC1 (Principio Internazionale sul Controllo della Qualità) Il responsabile dell incarico deve assumersi la responsabilità della qualità di ciascun incarico gestito Principi etici applicabili Integrità Obiettività Competenza e diligenza professionale Riservatezza Comportamento professionale Indipendenza (concetto di rete) Acquisire informazioni per valutare circostanze specifiche Valutare eventuali minacce Intraprendere azioni per eliminare minacce Page 8

ISA Italia 220 (2 di 3) Accettazione e mantenimento dei rapporti con il cliente e dell incarico di revisione Integrità dei soggetti apicali dell azienda Competenza del team di revisione Assegnazione dei teams di revisione Comprensione ed esperienza pratica di incarichi simili Comprensione dei principi professionali e delle norme di legge Conoscenza settore Page 9

ISA Italia 220 (3 di 3) Svolgimento dell incarico Responsabilità Obiettivi delle procedure Approccio dettagliato Riesame lavoro da parte del responsabile dell incarico Riesame qualitativo del lavoro Monitoraggio Processo di controllo per accertare il rispetto di tutte le direttive e le procedure Page 10

ISA Italia 700 - Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Principio nuovo i riferimenti precedenti erano la Comunicazione Consob 88450 del 1999 e diversi riferimenti normativi (art. 156 TUF - art. 2409-ter C.C. - art. 14, c. 2, D.Lgs 39/2010) La relazione non è più suddivisa in paragrafi numerati, ma in «sezioni» precedute da un titolo Il richiamo alla relazione emessa sui dati dell esercizio precedente, presentati a fini comparativi non è più previsto, salvo alcuni casi specifici (si veda a tale proposito l ISA Italia 710) Il wording del contenuto delle sezioni è stato integrato rispetto al testo previgente (con riferimento al rispetto dei principi etici e all analisi del controllo interno) Page 11

ISA Italia 705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (1 di 2) Principio nuovo (che si coordina con il principio ISA Italia 700) applicabile nei casi in cui il revisore ritenga necessaria una modifica al suo giudizio: il revisore conclude che il bilancio nel suo complesso contiene errori significativi il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter concludere il principio si sofferma sulla definizione di pervasività dell effetto degli errori riscontrati, nonché di quelli eventuali che non siano stati individuati a causa dell impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. La determinazione della tipologia di giudizio da esprimere nella relazione di revisione rappresenta un momento molto importante dell esercizio del giudizio professionale del revisore. Titolo della sezione A seconda dei casi, si inserisce una sezione a titolo «Elementi alla base del giudizio negativo (con rilievi)» o «Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio», prima della sezione del giudizio Page 12

ISA Italia 705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (2 di 2) Si riporta una tabella di sintesi delle modalità con cui il giudizio del revisore sulla pervasività influisce sulla tipologia di giudizio: Natura dell aspetto che dà origine alla modifica Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio Significativo ma non pervasivo Significativo e pervasivo Bilancio significativamente errato Giudizio con rilievi Giudizio negativo Impossibilità di acquisire elementi probativi Giudizio con rilievi Impossibilità di esprimere un giudizio Page 13

ISA Italia 706 - Richiami d informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti (1 di 3) Principio nuovo (che si coordina con il principio ISA Italia 700) applicabile nei casi il revisore ritenga necessario veicolare ulteriori comunicazioni nella propria relazione, riguardanti: richiami di informativa (emphasis of matter) su aspetti oggetto di appropriata presentazione e informativa nel bilancio, che rivestono un importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso altri aspetti (other matter) diversi dai precedenti che sono rilevanti ai fini della comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione (esempio: Paragrafo per spiegare le ragioni per cui il revisore non può recedere dall incarico, oppure riferimento ad aspetti relativi alla revisione dell anno precedente). Page 14

ISA Italia 706 - Richiami d informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti (2 di 3) L uso di una differente terminologia deriva dalla diversa tipologia di comunicazione, come riportato nello schema seguente: Comunicazione rilevante per: Comprensione del bilancio Comprensione del processo di revisione Contenuto della comunicazione: Aspetto contenuto nel bilancio Altro aspetto rilevante Paragrafo da inserire nella relazione Richiamo di informativa (emphasis of matter) Paragrafo relativo ad altri aspetti (other matter) Page 15

ISA Italia 706 - Richiami d informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti (3 di 3) A seconda dei casi, va inserita una sezione a titolo «Richiamo di informativa» o «Altri aspetti», dopo la sezione del giudizio. Il principio precisa che un ampio utilizzo dei richiami d informativa riduce l impatto e l efficacia della comunicazione del revisore, portandolo a riflettere sull effettiva utilità di tali richiami. L inserimento di un richiamo d informativa nella relazione di revisione non influisce sul giudizio del revisore e non sostituisce altre tipologie di giudizio La previgente Comunicazione Consob indicava che: qualora ritenuto opportuno, il revisore poteva, nel paragrafo successivo a quello del giudizio, esporre un richiamo d informativa (o paragrafo d enfasi), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori. nulla invece veniva detto in merito al paragrafo relativo ad altri aspetti Page 16

ISA Italia 710 - Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo (1 di 2) Principio nuovo che tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle informazioni comparative. Il principio prevede che il revisore debba stabilire se il bilancio include: le informazioni comparative richieste dal quadro normativo sull informazione finanziaria applicabile; e se tali informazioni siano rappresentate in modo appropriato. La principale novità è rappresentata dal fatto che nella relazione di revisione non sarà presente un rinvio alla relazione sul bilancio dell esercizio precedente, salvo alcuni casi specifici: bilancio dell esercizio precedente non revisionato o revisionato da altro revisore giudizio con modifica sul bilancio dell esercizio precedente, quando l aspetto che ha dato origine alla modifica non è stato risolto e gli effetti sul bilancio dell esercizio in esame sono ancora significativi, oppure non sono più significativi sul bilancio in esame ma lo sono sulla comparabilità dei dati del bilancio. Page 17

ISA Italia 710 - Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo (2 di 2) In questi casi, in un paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti, si deve: Dichiarare che il bilancio dell esercizio precedente è stato revisionato da altro revisore (oppure non è stato oggetto di revisione) Riportare la tipologia del giudizio e la data della relazione Page 18

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE AI SENSI DELL ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 (1/3) RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE AI SENSI DELL ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare in base alle ulteriori norme di riferimento] Agli Azionisti della ABC S.p.A. Relazione sul bilancio d esercizio [consolidato] Abbiamo svolto la revisione contabile dell allegato bilancio d esercizio [consolidato] della Società ABC S.p.A. [del gruppo ABC], costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. Responsabilità degli amministratori per il bilancio d esercizio [consolidato] Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d esercizio [consolidato] che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Responsabilità del revisore E nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d esercizio [consolidato] sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d esercizio [consolidato] non contenga errori significativi.. Page 19

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE AI SENSI DELL ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 (2/3) La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d esercizio [consolidato]. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d esercizio [consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d esercizio [consolidato] dell impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull efficacia del controllo interno dell impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d esercizio [consolidato] nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio Giudizio A nostro giudizio, il bilancio d esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Page 20

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE AI SENSI DELL ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 (3/3) Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d esercizio [consolidato] Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A., con il bilancio d esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa]. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] Alfa S.p.A. [Nome Cognome del responsabile dell incarico] [Firma del responsabile dell incarico] [Data della relazione di revisione e sede del revisore responsabile dell incarico] Page 21