Comune di Marcon Venezia. Regolamento Comunale Disciplina dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli

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Transcript:

Comune di Marcon Venezia Regolamento Comunale Disciplina dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/05/2016 Testo coordinato con le modifiche approvate con DCC n. 13 del 21/04/2017

Indice: Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2 Soggetti ammessi Articolo 3 Gestione dei mercati Articolo 4 Modalità di partecipazione Articolo 5 Criteri di assegnazione Articolo 6 Obblighi per gli operatori Articolo 7 Sanzioni Articolo 8 Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del decreto 20.11.2007 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e per le finalità ivi richiamate, lo svolgimento dei mercati di vendita diretta riservati agli imprenditori agricoli, di seguito denominati semplicemente mercati. Articolo 2 Soggetti ammessi 1. Ai mercati riservati agli imprenditori agricoli sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti di cui all art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., aventi sede nel territorio della Regione del Veneto. 2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per sede nel territorio della Regione l esistenza, nell ambito territoriale richiamato, di fondi, dei boschi o delle acque, nei quali sono coltivati e/o allevati i prodotti oggetto della vendita nel mercato. 3. L attività di vendita all interno dei mercati può essere esercitata dai titolari dell impresa o dai soci in caso di società agricola, dai loro familiari coadiuvanti ovvero da personale dipendente dell impresa stessa. Articolo 3 Gestione dei mercati 1. I mercati oggetto del presente regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune, ovvero affidati in gestione ad associazioni di categoria di produttori agricoli, o loro consorzi, tramite apposita convenzione. 2. Nella convenzione di cui al comma 1 devono essere stabilite: a) le modalità di assegnazione degli spazi agli operatori, nel rispetto delle norme degli artt. 2, 4 e 5, del presente regolamento, con obbligo di riservare parità di condizioni a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti, con divieto di discriminare gli imprenditori non soci dell associazione o consorzio gestore del mercato, rispetto agli associati o consorziali; b) l obbligo da parte del soggetto gestore di: chiedere al Comune il rilascio della necessaria concessione di suolo pubblico da destinare alle attività mercatali; corrispondere il relativo canone di occupazione; trasmettere al Comune, prima dell avvio dei mercati e ad ogni variazione, l elenco delle ditte assegnatarie di posteggio con allegate le comunicazioni previste dall art. 4 del DLgs 228/2001; vigilare sul rispetto delle norme che regolano i mercati da parte degli operatori assegnatari; segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti; c) la durata e l eventuale rinnovo; d) la possibilità di revoca della stessa nel caso di gestione dei mercati non conforme agli obblighi e finalità contenute nella medesima e alle norme del presente regolamento. 3. I mercati gestiti dal Comune sono organizzati sulla base di un disciplinare approvato dalla Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e delle norme nazionali e regionali in materia. Articolo 4 Modalità di partecipazione 1. I soggetti di cui all art. 2, comma 1, sono ammessi a partecipare al mercato in seguito alla presentazione di apposita domanda, da inviare:

a) al Servizio Commercio del Comune, in caso di gestione diretta da parte del comune; b) al soggetto gestore, in caso di gestione affidata ad associazioni di categoria o consorzi. 2. La domanda di partecipazione prevista alla lettera a) del comma precedente, potrà essere inviata solo in seguito alla pubblicazione all albo pretorio del Comune di specifico bando, e nel rispetto delle modalità ivi previste. Ai soggetti risultati idonei in base alla graduatoria formata ai sensi del successivo art. 5, ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, sarà rilasciata concessione dello spazio pubblico, di durata quinquennale, non rinnovabile automaticamente. 3. In deroga a quanto previsto dall art. 4, comma 1, del Regolamento Cosap, la concessione prevista dal presente regolamento, è rilasciata dal responsabile competente in materia di agricoltura. 4. In relazione alla stagionalità delle colture trattate dalle imprese, la concessione di cui al comma precedente potrà avere anche durata stagionale. 5. Il bando di assegnazione degli spazi dovrà essere formulato nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non potrà prevedere deroghe relative ai soggetti ammessi previsti all art. 2, né ai criteri di selezione indicati all art. 5. Articolo 5 Criteri di assegnazione e composizione dei mercati. 1. Le aree ed i giorni di svolgimento, nonché la composizione dei mercati gestiti dal comune, sono determinati dalla Giunta comunale nel disciplinare di cui all art. 3, comma 3. 2. L assegnazione degli spazi per la partecipazione al mercato avverrà in base ad una graduatoria formata secondo i seguenti criteri: a) imprese aventi sede nel territorio di Marcon punti 5 b) imprese aventi sede nel raggio di 60 Km dalla Casa Comunale punti 4 c) imprese aventi sede in aree diverse da quelle indicate ai punti a) e b) punti 1 d) imprese che trattano prodotti alimentari di qualità regolamentata punti 2 e) giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni punti 2 f) imprese titolari della concessione in scadenza nello stesso mercato punti 1 2bis I punteggi previsti dai punti a), b) e c), non sono cumulabili tra di loro. 3. In caso di parità, avrà la precedenza l impresa che può vantare la minore anzianità di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle imprese agricole, ed in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 4. Ai sensi del comma 2 si intende per prodotti alimentari di qualità regolamentata, i vini DOCG, DOC e IGT, prodotti DOP, IGP e STG, la produzione biologica, i prodotti di Qualità Verificata di cui alla LR 12/2001, i prodotti tradizionali. 5. Il requisito di cui al comma precedente dovrà essere certificato in base alla specifica normativa che lo disciplina. 6. Il requisito di cui al comma 2, lett. e), dovrà riferirsi al titolare dell impresa individuale ovvero al legale rappresentante della società o altro organismo collettivo normativamente previsto. 6bis al fine dell applicazione del punteggio di cui alla lettera f) del comma 2, per imprese titolari della concessione, si intende il titolare della concessione a titolo originario o per subingresso in caso di acquisto della proprietà dell azienda; in caso di affitto di azienda o di ramo di essa, invece, il punteggio dovrà essere riconosciuto all affittuario dell azienda o ri

ramo di essa, a condizione che il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della pubblicazione del bando all albo pretorio del Comune di Marcon. 6ter Tutti i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando all albo pretorio del Comune di Marcon. 7. Il disciplinare di cui al comma 1, potrà prevedere la possibilità di riservare un numero non superiore al 25% del totale dei posteggi previsti in ciascun mercato, ai produttori che trattino determinati prodotti alimentari di qualità regolamentata. 8. In caso di mercati non gestiti dal Comune, sarà l ente gestore a determinare i criteri di assegnazione degli spazi, nel rispetto della lettera a), comma 2, dell art. 3, del presente regolamento. 9. All interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali. 1. Ogni operatore: Articolo 6 Obblighi per gli operatori a) potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti agricoli anche manipolati, conservati e/o trasformati provenienti dal proprio fondo, ubicato nell ambito territoriale di cui all art. 2, ovvero, in maniera non prevalente e comunque entro il limite massimo del 30% dei prodotti posti in vendita, acquistati direttamente presso altre imprese agricole produttrici, purché provenienti da fondi ubicati nello stesso ambito territoriale; b) dovrà provvedere, al termine di ciascuna giornata, a lasciare lo spazio utilizzato e le aree circostanti, pulite e sgombere da rifiuti o materiali di qualunque genere; c) occupare e liberare lo spazio di vendita agli orari stabiliti, ed essere presente presso il banco per tutta la durata delle operazioni di vendita. Ciascuno spazio di vendita: a) dovrà essere utilizzato nel rispetto del settore e della specializzazione merceologica cui è destinato; b) dovrà essere corredato di un cartello indicante chiaramente la denominazione dell azienda agricola da cui provengono i prodotti e dell ubicazione del fondo; c) dovrà essere allestito con cura, al fine di valorizzare i prodotti e favorire una corretta e trasparente informazione a favore dei consumatori; d) dovrà utilizzare a copertura del banco di vendita, un gazebo ovvero un ombrellone, dotati delle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, fatta eccezione per l utilizzo di auto market, laddove in relazione alla tipologia dei prodotti trattati, l utilizzo di tali mezzi sia previsto dalla normativa vigente o dal regolamento del mercato. 2. La vendita diretta di prodotti agricoli, oggetto del presente regolamento, è soggetta alla disciplina del Pacchetto igiene che ingloba diverse normative comunitarie volte a dare indicazioni per le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari (Reg. CE n. 178/2002 Reg. CE n. 852/2004 Reg. CE n. 853/2004). Gli operatori del settore alimentare, compresi dunque anche gli allevatori e gli agricoltori, sono responsabili della sicurezza che deve essere garantita a tutti i livelli della filiera. Pertanto essi devono essere in grado di valutare e individuare eventuali pericoli sussistenti nel processo di produzione, adottare misure di prevenzione e controllo. Inoltre con l entrata in vigore del Reg. CE n. 178/2002, che ha introdotto il sistema della rintracciabilità dei prodotti alimentari, il produttore è tenuto a dare precisa informazione sull origine dei prodotti.

3. Risultano inoltre applicabili le specifiche norme igieniche in materia di commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche stabilite con Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, nonché le norme in materia di indicazione dei prezzi di vendita. Articolo 7 Sanzioni 1. La concessione dello spazio rilasciata all operatore agricolo è dichiarata decaduta nel caso in cui: a) l operatore perda taluno dei requisiti previsti dal DLgs 228/2001; b) non si presenti al mercato per più di 16 giornate, anche non consecutive, nell anno solare; ove l operatività del mercato sia inferiore all anno, ovvero in caso di concessioni stagionali, il termine di cui al periodo precedente dovrà essere proporzionalmente ridotto. 2. Oltre a quanto stabilito al comma precedente, all operatore che ponga in vendita prodotti in violazione dell art. 6, comma 1, lett. a), è notificata diffida amministrativa ai sensi della LR 10/2014. In caso di ulteriore violazione della stessa specie, lo stesso incorrerà nella decadenza della concessione dello spazio. 3. Fatta salva l applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altra norma, ed esclusi i casi previsti ai commi 1 e 2, ogni violazione del presente regolamento è punita con una sanzione da 25,00 ad 150,00, con le modalità previste dalla L. 689/81 e s.m.i. Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto comunale. 2. Per tutto quanto qui non espressamente previsto e nella misura in cui non contrasti con le norme del presente regolamento o con la specifica normativa di settore, si applica, per quanto compatibile, quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia di commercio sulle aree pubbliche.