Ingegnere: gestione separata Inps o Inarcassa? Autore : Redazione Data: 12/05/2018 Sono un ingegnere di 49 anni dipendente con 25 anni circa di contributi Inps, iscritto all'ordine degli ingegneri ma mai praticato e mai iscritto a Inarcassa. Tra poco dovrei aprire partita Iva e cominciare a fare consulenze. Conviene iscrivermi a Inarcassa e versare i relativi contributi o cancellarmi dall'ordine (tanto non devo firmare progetti) e iscrivermi alla gestione separata Inps? Quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi delle due soluzioni?
Innanzitutto, bisogna considerare che, se per svolgere la seconda attività sono necessarie specifiche conoscenze tecniche e competenze tipiche della particolare categoria professionale (come quella dell ingegnere o dell architetto), l interessato non si deve iscrivere alla Gestione separata, ma a Inarcassa (o alla diversa cassa professionale), alla quale deve versare il contributo integrativo, quello soggettivo e il contributo per la maternità, come avviene per tutti gli associati. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza 14684/2012. Bisogna poi aggiungere che, secondo l art.7 del regolamento Inarcassa, non deve versare contribuzione chi è iscritto a una forma di previdenza obbligatoria diversa, in quanto l iscrizione a Inarcassa è incompatibile con qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ad esempio, se l ingegnere o l architetto è anche un imprenditore iscritto a Inps commercianti, in questi casi il professionista versa ad Inarcassa il 4% del volume d'affari professionale (contributo integrativo) in via solidaristica, ossia senza ricavarne in futuro alcunché, in quanto non si tratta di contributi accantonabili per la pensione, mentre, per i redditi che derivano dalla libera professione, l'architetto o l'ingegnere è assoggettato alla Gestione Separata. L orientamento è stato confermato anche dall Inps, con la circolare n.72/2015, nella quale l istituto illustra i casi in cui un ingegnere o un architetto devono iscriversi alla Gestione Separata. Il principio generale da seguire, ad ogni modo, in conformità agli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione (ad esempio la sentenza della Cassazione n. 14684 del 29 agosto 2012, e, successivamente, la n. 5827 del 8 marzo 2013 e la n. 9076 del 15 aprile 2013), è che l oggettiva riconducibilità alla professione dell attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all Ente previdenziale di categoria. Nel caso di specie, comunque, non sembrano porsi queste problematiche, in quanto il lettore non svolgerebbe un attività riservata, né riconducibile alla professione di ingegnere o architetto. Dal punto di vista della valutazione di convenienza, si deve distinguere, da un lato, il risparmio nello scegliere la cassa professionale piuttosto che la gestione separata e, dall altro lato, la ripercussione di questo risparmio sulla pensione. Presso Inarcassa, oltre al contributo integrativo del 4%, la percentuale da applicare sul reddito professionale netto, per determinare i contributi dovuti, è pari a 14,5% sino a 121.600 euro.
È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all indice annuale ISTAT. Per l anno 2017 è pari a 2.280 euro, mentre devono essere comunicati i valori 2018. Per quanto concerne il lavoro parasubordinato o libero professionale non assoggettato a versamenti Inarcassa, considerando che l attuale reddito minimale vigente presso la gestione separata Inps su cui calcolare i contributi è 15.710 euro, per l accredito di 12 mesi di contribuzione è necessario il versamento di: - 5.377,53 euro annui, 448,13 euro mensili, se si lavora come collaboratori (co.co.co. o parasubordinati), in quanto l aliquota è pari al 34,23%; - 4.040,61 euro annui, 336,72 euro mensili, se si lavora in qualità di liberi professionisti non iscritti a una cassa professionale, in quanto l aliquota è pari al 25,72%; - 3.770,40 euro, 314,20 euro mensili, se si lavora in qualità di iscritti a un altra gestione, in quanto l aliquota è pari al 24%. Questi versamenti non sono obbligatori, ma se non è versata la contribuzione nella misura minima indicata, gli accrediti contributivi sono riproporzionati in base all importo versato presso la gestione separata: ad esempio, il libero professionista che versa, in base al reddito prodotto, 2.021 euro di contributi annui si vede accreditare solo 6 mesi presso la gestione separata. In buona sostanza, il libero professionista iscritto alla Gestione separata versa il 25,72% di quanto guadagna, quindi l aliquota è più cara rispetto a quella deliberata da Inarcassa. Non è però obbligato a versare un minimale contributivo, al quale è invece obbligato se si iscrive a Inarcassa (il contributo minimo si paga, infatti, anche se il reddito è pari a zero). Tuttavia, se il reddito conseguito nell anno è inferiore a 15.570 euro (valore del reddito minimale presso la gestione separata Inps per il 2018), risulteranno contribuiti meno di 12 mesi nell anno presso la gestione separata. I versamenti possono comunque essere integrati se si è autorizzati al versamento dei contributi volontari presso la stessa gestione. Per avere diritto all autorizzazione ai versamenti volontari nella gestione separata, è necessario poter far valere uno dei seguenti requisiti, alternativamente, alla data in cui si decide di inviare la domanda di autorizzazione stessa: - almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali o 60 contributi mensili), indipendentemente dalla data di versamento;
- almeno 1 anno di contributi nei 5 che precedono la data di presentazione della domanda. Valgono, però, i soli contributi effettivi versati nella gestione separata e non quelli accreditati figurativamente (come quelli per i periodi di maternità, ad esempio). Per quanto riguarda il calcolo della pensione, quanto accreditato presso la Gestione Separata è convertito in assegno di pensione attraverso il sistema di calcolo contributivo: questo sistema si basa sul montante dei contributi (cioè sulla somma dei contributi versati), rivalutati annualmente in base alla variazione quinquennale del Pil nominale, e trasformati in assegno di pensione da un coefficiente di trasformazione, che aumenta in base all età. Ad esempio, se il professionista possiede presso la gestione separata 250mila euro di contributi (rivalutati) e si pensiona a 67 anni, si utilizza (al 2018) il coefficiente 5,7%, quindi ottiene una pensione lorda annua pari a 14.250 euro, mensile pari a 1096 euro. Inarcassa applica ugualmente il calcolo contributivo della pensione, ma solo a partire dal 2013. Nel dettaglio, la pensione di vecchiaia unificata Inarcassa è costituita da due quote: - una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo prorata retributivo. Per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima (nel 2017 pari a euro 10.876,00) è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contributivo se più favorevole; il calcolo contributivo è previsto anche per i beneficiari della pensione di vecchiaia unificata posticipata con meno di 30 anni di contributi; - una contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1 gennaio 2013. Non ci sono dunque significative differenze di calcolo della pensione tra Inarcassa e Gestione Separata Inps, in quanto per i periodi successivi al 2013 si applica alle due casse lo stesso sistema di calcolo contributivo. Risulta però più favorevole la rivalutazione del montante contributivo Inarcassa: il montante contributivo è infatti rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla cassa, con un valore minimo dell 1,5%. In buona sostanza, l iscrizione presso Inarcassa ha lo svantaggio di comportare il versamento del contributo minimo ogni anno, anche con reddito zero, ma ha il
vantaggio legato al sicuro accredito dell annualità ai fini della pensione, dell aliquota più leggera (che però può essere uno svantaggio in termini di minor pensione) e del più favorevole sistema di calcolo. L iscrizione presso la gestione separata ha il vantaggio di non comportare versamenti se il reddito è pari a zero, ed in ogni caso di comportare versamenti proporzionali ai guadagni. Il metodo di calcolo non è particolarmente favorevole, e l aliquota è più pesante rispetto a quella Inarcassa. Da non dimenticare, poi, il problema del riproporzionamento dei contributi su base mensile se il reddito è inferiore al minimale (15.570 euro per l anno 2018). In ogni caso le contribuzioni presenti in entrambe le casse possono essere cumulate con i contributi versati all Inps ai fini della pensione di vecchiaia ordinaria (ottenibile, dal 2019, con 67 anni di età e 20 anni di contributi) ed anticipata (per la quale dal 2019 sono necessari 43 anni e 3 mesi di contributi). Si noti che gli ingegneri e gli architetti possono, ad oggi, ottenere le seguenti tipologie di pensione presso Inarcassa: - pensione di vecchiaia unificata: il trattamento può essere ottenuto con almeno 66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contributi (esiste una deroga che prevede solo 20 anni di versamenti per chi ha versato il primo contributo antecedentemente al 29 gennaio 1981, se matura 65 anni di età e 20 anni di contributi alla data del 19 novembre 2015); - pensione di vecchiaia unificata anticipata: in questo caso, è possibile pensionarsi, nel 2018, con 63 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contributi; nel 2019, con 63 anni di età e 33 anni di contributi; si è però soggetti a una penalizzazione percentuale che diminuisce al crescere dell età; - pensione di vecchiaia posticipata: il pensionamento è possibile a 70 anni di età, senza requisito di contribuzione minimo, ma l assegno è calcolato col sistema interamente contributivo, senza la quota retributiva; la quota di retributivo spetta solo a chi ha oltre 30 anni di contributi, oppure a chi ha raggiunto almeno 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012; - pensione contributiva: è una pensione che spetta a chi compie 66 anni di età entro il 2017, se possiede almeno 5 anni di contribuzione; dal 2018 la pensione è abolita e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci