COMUNE DI PACECO Provincia di Trapani

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COMUNE DI PACECO Provincia di Trapani MISURE ATTUATIVE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI APPLICATIVI PER LA DISCIPLINA DELL ARTICOLAZIONE ORARIA DEL LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL APERTURA AL PUBBLICO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 115 DEL 17 OTTOBRE 2014.- Norme di principio La presenti misure vengono adottate ai fini di dare attuazione all art. 17 del C.C.N.L. 6-7-1995 Comparto Regione Enti Locali - nonché all art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e disciplina la nuova articolazione dell orario di lavoro dei dipendenti dell Ente, improntata a criteri di economicità, funzionalità e flessibilità, finalizzata altresì a contemperare l esigenza di mantenimento di adeguati livelli di rispondenza dell azione amministrativa al pubblico interesse con la necessità di evitare dispersione di risorse economiche con il ricorso ad una maggiore razionalizzazione delle spese, secondo quanto disposto dall organo esecutivo con deliberazione di G.M. n. 115 del 17 ottobre 2014. L'organizzazione del lavoro deve realizzare le condizioni ottimali per garantire: a) l'espletamento dei servizi erogati dal Comune; b) garantire all utenza l'erogazione dei servizi pubblici essenziali; c) l'articolazione dell'orario di servizio deve assicurare gli obiettivi primari di efficienza, produttività e trasparenza della pubblica amministrazione, sanciti dalle vigenti disposizioni. Orario di lavoro ed orario flessibile L orario di lavoro costituisce elemento di organizzazione dei servizi e di gestione del personale ed è articolato tenuto conto delle esigenze della città e dei seguenti principi: miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni e dei servizi; aumento delle possibilità di utilizzo e di accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese; coordinamento degli orari con altri uffici ed altre amministrazioni; migliore utilizzo e valorizzazione del personale in servizio; equa distribuzione dei carichi di lavoro; raggiungimento di una maggiore flessibilità; applicazione delle agevolazioni previste per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, in applicazione dei vigenti regimi di tutela sociale; 1

divieto di discriminazione; miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni e dei servizi. L orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, fatta eccezione per i casi previsti dall art. 22 del CCNL del 01/04/1999 che riduce l orario ordinario a 35 ora settimanali per il personale turnista o soggetto ad articolazione e/o rotazione dell orario di lavoro, addetto in strutture con servizi superiori a 10 ore. La prestazione individuale di lavoro viene resa, di norma, entro un arco massimo giornaliero di 10 ore. L orario di lavoro, salvo le eccezioni di cui sopra, è articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì, come segue: Orario di lavoro del personale a tempo indeterminato: LU, ME, GI e VE: n. 6,30 ore dalle ore 7,30 alle ore 14,00; MA: n. 6,30 ore di lavoro antimeridiano, dalle ore 7,30 alle ore 14,00; n. 3,30 ore di lavoro postmeridiano dalle ore 14,30 alle ore 18,00; la flessibilità di ingresso e di uscita è articolata come segue: MATTINA entrata dalle ore 7,30 alle ore 8,30 - uscita dalle ore 14,00 alle ore 15,00; POMERIGGIO entrata dalle ore 14,30 alle ore 15,30 - uscita dalle ore 18,00 alle ore 19,00. Orario di lavoro del personale titolare di contratto di diritto privato: LU, MA, ME e GI: n. 5,00 ore dalle ore 8,00 alle ore 13,00; VE: n. 4,00 ore dalle ore 8,00 alle ore 12,00; la flessibilità di ingresso e di uscita è articolata come segue: LU, MA, ME e GI entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 - uscita dalle ore 13,00 alle ore 14,00; VE entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 - uscita dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Rimane nella disponibilità dei Responsabili di Settore la competenza a modificare la flessibilità di ingresso e/o di uscita per taluni dipendenti e/o titolari di contratto di diritto privato, in relazione a specifiche mansioni da questi svolte. Orario di lavoro del personale impegnato in attività socialmente utili: secondo le vigenti norme in materia detto personale è tenuto a prestare venti ore di servizio alla settimana; il profilo orario che verrà stabilito dai rispettivi Responsabili di Settore deve armonizzarsi con quello previsto per il personale a tempo indeterminato, al fine di garantire il buon andamento dell attività amministrativa. Possibilmente le venti ore settimanali devono essere prestate secondo una delle seguenti due modalità: a) n. 4 giorni alla settimana per n. 5 ore di servizio giornaliero dalle ore 8,30 alle ore 13,30; b) n. 5 giorni alla settimana per n. 4 ore di servizio giornaliero dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Per le seguenti categorie di personale la cui articolazione dell orario di lavoro è ormai consolidata in 6 (sei) giorni stante la peculiarità dei servizi espletati, l orario di 2

lavoro viene mantenuto in sei giorni settimanali: al Cimitero, al Servizio di Assistenza ai portatori di handicap, al Servizio di Trasporto Scolastico, alla Scuola Materna regionale, all Asilo Nido, al Corpo di Polizia Municipale. Per il personale adibito alle funzioni di apertura dei locali comunali non è prevista la flessibilità sopra detta, dovendo assicurare l apertura degli uffici sin dall inizio dell orario di lavoro fissato. Gli orari di apertura degli uffici al pubblico delle strutture che osservano l orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali sono i seguenti: LU, ME e VE: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 MA: dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Rimane in capo ad ogni Responsabile di Settore la competenza a modificare temporaneamente gli orari di apertura al pubblico per specifiche e circostanziate esigenze dell Ufficio. Un dipendente in possesso della delega di Ufficiale di Anagrafe e di Ufficiale di Stato Civile presterà servizio il primo martedì di ciascun mese in orario pomeridiano presso il Servizio Polivalente della frazione di Dattilo. Agli incaricati delle posizioni organizzative è concessa la flessibilità necessaria armonizzata agli orari d ufficio nella gestione del proprio tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di ore settimanali contrattualmente previste (36 ore settimanali). Eventuali maggiori ore di servizio prestato oltre il normale orario di lavoro non danno luogo a remunerazione aggiuntiva, salvo diversa previsione contrattuale e/o normativa, il che esula dal diritto di cui all art. 45 e 46 del Ccnl 14/9/2000. Adempimenti del dipendente in caso di assenza Al fine di consentire una puntuale verifica delle presenze e dell assolvimento delle disposizioni di legge (art. 55-septies, c. 5 D.Lgs. 165/2001), ciascun dipendente, se impossibilitato a prestare servizio, dovrà: a) comunicare al proprio Responsabile di Settore ed all Ufficio Amministrazione Giuridica del Personale, entro l orario in cui avrebbe dovuto prendere servizio la propria assenza precisando altresì l indirizzo dove può essere reperito; b) comunicare, entro e non oltre le ore 9,00 del giorno successivo, sempre al proprio Responsabile di Settore ed All Ufficio Amministrazione Giuridica del Personale i giorni di malattia prescritti dal medico; c) recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o e- mail o PEC già in uso, il certificato medico di giustificazione dell assenza, entro i due giorni successivi all inizio della malattia. Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Se l invio è effettuato tramite fax o e- mail o Pec il dipendente dovrà comunque produrre, al momento del rientro dalla malattia, l originale del certificato medico. 3

Si provvederà all effettuazione delle visite fiscali di controllo secondo le norme di legge vigenti tempo per tempo. In caso di assenza del Responsabile di Settore, tutte le comunicazioni dovranno essere fatte al suo sostituto ed in sua assenza al Segretario Generale ed in sua assenza al Sindaco. L inadempimento delle formalità descritte è sanzionabile con procedimento disciplinare così come previsto dalla vigente norma regolamentare e contrattuale. Prestazioni di lavoro straordinario Il ricorso al lavoro reso in orario straordinario costituisce misura organizzativa e gestionale di carattere assolutamente eccezionale rispetto all ordinario impiego delle risorse umane. I Responsabili di Settore dispongono ed autorizzano lo svolgimento di prestazioni straordinarie, da parte del personale ad essi assegnato, esclusivamente ove non sia possibile o risulti assolutamente difficoltoso ricorrere, con le risorse umane disponibili, a soluzioni organizzative e gestionali di carattere alternativo, in presenza di imprescindibili motivazioni di ordine funzionale ed erogativo - quali, a mero titolo esemplificativo, la temporanea carenza di risorse umane, il sopravvenire di momentanee punte di attività o l insorgere di specifici e contingenti bisogni dell utenza - e quando, in ogni caso, la prevenzione delle criticità operative in argomento non risulti precauzionalmente assumibile attraverso un opportuna attività programmatoria e le stesse non appaiano risolvibili nell ambito dell ordinario orario di lavoro. Il personale dovrà essere previamente autorizzato dal Responsabile del Settore interessato sia in caso di prestazioni che danno luogo a compenso per lavoro straordinario sia in caso di riposo compensativo a richiesta del dipendente. In mancanza di autorizzazione non si darà luogo al pagamento dei compensi ovvero alla fruizione del riposo compensativo. E fatto obbligo di timbrare, con apposito codice, l ora di inizio e l ora di fine del servizio straordinario. Il personale della Polizia Municipale, impegnato in emergenze senza soluzione di continuità oltre l ordinario orario di servizio, provvederà a timbrare, utilizzando l apposito codice, solo l orario di uscita. In mancanza di timbratura o di codice giustificativo non si provvederà alla corresponsione delle spettanze per il servizio reso e/o alla fruizione di riposo compensativo. Il Responsabile di Settore non può autorizzare l effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario liquidabili eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all inizio di ciascun anno. E possibile, in casi straordinari, previo accordo tra i Responsabili di Settore 4

ed il Segretario Generale, che le provviste finanziarie assegnate ad un Settore possano essere trasferite ad altri Settori. L Ufficio Finanziario, durante l anno, provvede, alla liquidazione delle prestazioni rese sulla scorta delle comunicazioni trasmesse dai responsabili di Settore e previa corrispondenza con le risultanze del sistema automatizzato delle presenze, entro il limite del budget assegnato a ciascun Settore. Permessi Il dipendente, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali, può usufruire: a) di un massimo di 36 ore annue di permessi brevi (art. 20 C.C.N.L. 6-7-1995) da utilizzare per non più della metà delle ore di lavoro giornaliero (misura da riproporzionarsi per il personale part-time). b) permessi retribuiti da documentare debitamente (art. 19 C.C.N.L. 6-6-1979); i permessi di cui al comma 2 dell art. 19, possono essere concessi, nel limite di 3 giorni all anno, per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati secondo la normativa contrattuale tempo per tempo vigente; c) otto giorni all anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; d) tre giorni consecutivi per ogni evento per lutti del coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. Qualora il dipendente dovesse interrompere il servizio, per motivi di salute, prima dell orario di termine dell orario di lavoro, qualora presenti certificazione medica, nei termini previsti dal CCNL, decorrente dal giorno stesso, si vedrà riconosciuta come malattia l intera giornata di lavoro. Sono salvi i permessi esplicitamente previsti da norme di legge valevoli per la generalità dei lavoratori (maternità assistenza disabili incarichi o mandati elettorali, etc.). Il personale che per motivi personali o per motivi di servizio debba allontanarsi, previa autorizzazione del proprio Responsabile di Settore, dallo stabile ove presta la propria attività è tenuto a timbrare, con apposito codice, l ora di uscita e di rientro. Modalità di recupero dei debiti orari Il recupero dei debiti orari scaturenti dalla fruizione dei permessi e/o da ritardi dovranno essere recuperati nell arco del mese successivo a quello in cui si sono accumulati come segue: a) per il personale a tempo indeterminato: - nella giornata del giovedì dalle ore 14,30 alle ore 20,00 per almeno n. 2,00 ore; - dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano, oltre la prestazione di n. 6,30 ore, e comunque non oltre le ore 15,00; b) per il personale titolare di contratto di diritto privato ed il personale impegnato in attività socialmente utili: - nella giornata di martedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00 per almeno n. 2,00 ore; 5

- dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano oltre la prestazione ordinaria prevista, e il giovedì anche in orario postmeridiano, durante gli orari di lavoro del personale a tempo indeterminato. Esclusivamente il personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale, attesa la specificità delle mansioni, potrà recuperare eventuali ritardi e/o permessi secondo disposizioni specifiche emesse dal Responsabile di quel Settore. Gli incaricati di posizione organizzativa potranno recuperare gli eventuali debiti orari anche in giornate e orari differenti, secondo le esigenze di servizio. Qualora nel mese successivo a quello in cui sono stati maturati debiti orari il lavoratore non abbia recuperato totalmente tali debiti, questi saranno conteggiati come segue: a) mediante trattenuta della somma corrispondente; b) mediante detrazione dalle ferie spettanti. Il buono pasto sarà erogato, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali e con prestazione di servizio in orario postmeridiano non inferiore a 3 (tre) ore. Ferie L istituto delle ferie è regolato dall art. 18 del C.C.N.L. 6-7-1995 e dalla normativa legale via via emanata (cfr. art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135. Ogni responsabile di Settore è tenuto alla predisposizione di un piano ferie annuale compatibile con le esigenze di servizio, da fruire annualmente. Le ferie devono essere fruite entro il 30 giugno dell anno successivo. Tale termine viene ritenuto inderogabile e può essere prorogato solo ed esclusivamente in caso di assenza prolungata per altro motivo (malattia, maternità, infortunio). La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Qualora non si proceda alla programmazione delle ferie per l anno in corso, le stesse saranno programmate d ufficio dai Responsabili di Settore. Durante il periodo di ferie non possono essere inserite giornate di recupero a qualsiasi titolo. 6

Le ferie si interrompono nel caso di ricovero ospedaliero o malattia di durata superiore a tre giorni (almeno quattro giorni) debitamente certificata. Missioni Il personale che è autorizzato dal proprio Responsabile di Settore a svolgere la missione anche di un solo giorno non è tenuto a far rilevare la presenza attraverso il sistema automatizzato. In ogni caso deve essere inviata, all Ufficio Amministrazione Giuridica del Personale, la documentazione comprovante la missione effettuata. Buoni pasto Il buono pasto sarà erogato, nel rispetto dei presupposti contrattuali vigenti (pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti) ogni qualvolta il dipendente dopo aver prestato servizio nelle ore mattutine, prosegue l attività lavorativa in orario pomeridiano, sia esso ordinario o straordinario o reso per recupero permessi. Per fruire del buono pasto, il rientro pomeridiano deve avere durata di almeno 3 (tre) ore continuative. Il pasto va consumato al di fuori dell orario di servizio. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall ente ove presta servizio. Al dipendente che si reca in missione ed usufruisce di colazione di lavoro, non verrà corrisposto il buono pasto. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. I Responsabili di Settore sottoscriveranno i cartellini e i fogli riepiloghi mensili, inviati dall Ufficio Amministrazione giuridica del personale. Controlli L orario di lavoro, comunque articolato ed indipendentemente dalla sede lavorativa, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e con sistema automatizzato. Tutto il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che deve essere utilizzato dal dipendente personalmente per registrare l inizio ed il termine dell orario di lavoro, nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali e/o di lavoro (permessi comunque denominati e preventivamente autorizzati; missioni). 7

Presso ogni Settore è tenuto un registro cartaceo in cui per ogni giornata di lavoro sono registrate manualmente dai singoli lavoratori gli orari di entrata e di uscita di cui al comma precedente con apposizione della propria firma. L omissione della timbratura e/o la mancanza del codice giustificativo e/o la mancata registrazione nel registro cartaceo sono considerati un fatto eccezionale. Qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell ingresso o dell uscita e/o ometta di digitare il codice giustificativo e/o la registrazione nel registro cartaceo, lo stesso dovrà giustificare tali circostanze utilizzando l apposito modulo predisposto dal competente Ufficio, attestando l orario di uscita e di entrata e/o l eventuale codice giustificativo, a valere quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Non sono consentite omissioni reiterate. In tali evenienze il Responsabile del Settore interessato, sentito il Responsabile del Personale, può avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente, oltre alla decurtazione dello stipendio. L Ufficio Amministrazione giuridica del personale non è autorizzato ad inserire né a modificare le timbrature in entrata e in uscita del personale, se non dopo aver acquisito agli atti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sopra dette. Le strutture in cui l orario di lavoro è articolato secondo l istituto della turnazione, sono tenute a trasmettere anticipatamente all ufficio Amministrazione giuridica del personale l articolazione dei turni di lavoro, per ogni incombente organizzativo ed amministrativo-contabile a carico dell ufficio Amministrazione giuridica del personale e dell ufficio Contabilità del personale. Dette strutture, ove ricorrano particolari esigenze organizzative e/o tecniche, possono gestire in maniera autonoma la registrazione e la elaborazione automatizzata delle presenze, fermo restando il successivo controllo ad opera dell Ufficio Amministrazione giuridica del personale. Ogni Responsabile di Settore è responsabile per il personale assegnato al proprio servizio, ed è pertanto obbligato a vigilare sul rispetto dell orario di lavoro nonché delle norme contenute nel presente disciplinare. A tal fine lo stesso è dotato di sistema informatizzato per il controllo delle presenze in tempo reale, avvalendosi anche del registro cartaceo di cui sopra. Norme finali Dalla data di approvazione delle presenti misure attuative cessa di avere efficacia ogni altra disposizione precedentemente emessa sia da organo politico che da organo gestionale in contrasto con le disposizioni approvate. Dalla suddetta data il recupero del debito orario già accumulato per permessi e/o ritardi, nonché il recupero del debito orario scaturente dalla modifica dell orario di lavoro nella stagione estiva 2014, sarà effettuato secondo le suddette norme attuative. 8

APPENDICE Modulistica 9