Bozza VEDO - 27 gennaio 2012 SISTEMA ELETTORALE Camera dei Deputati - Senato della Repubblica - Proporzionale con collegi unici provinciali uguali per Camera e Senato (le liste composte da più di 2 candidati, non possono avere più di 2/3 dei candidati dello stesso genere ) - Sbarramento all'1% (al di sotto dell 1% non si elegge) - Diritto di tribuna per le liste che ottengono 1% ma non raggiungono il 2% (3 deputati - 2 senatori) - Listone Nazionale di 50 Deputati e di 25 Senatori (non più di due candidati di seguito dello stesso genere) - Il 10% dei seggi nazionali attribuiti alle liste sono assegnati ai candidati dei Listoni Nazionali. - Due schede elettorali (Camera e Senato) con preferenza unica Bozza VEDO 27 gennaio 2012 sistemaelettorale.bozzavedo@gmail.com Costituzione Italiana Art. 48/comma 2 Il voto è personale ed eguale, libero e segreto
Bozza VEDO - 27 gennaio 2012 2 SISTEMA ELETTORALE Camera dei Deputati - Senato della Repubblica Bozza VEDO 27 gennaio 2012 sistemaelettorale.bozzavedo@gmail.com La presente bozza di sistema elettorale per l elezione dei 630 Deputati e dei 315 Senatori, si basa sul principio proporzionale del voto, con attribuzione di preferenza unica e con una doppia soglia di sbarramento: a) nessuna rappresentanza per le liste che ottengono meno dell 1% dei voti validi; b) un diritto di tribuna per le liste che ottengono dall 1% al 2% dei voti validi (3 Deputati - 2 Senatori). I collegi elettorali sono 110. Sono simili sia per l elezione dei Deputati sia per l elezione dei Senatori e corrispondono alle attuali province. Le schede elettorali sono due, una per eleggere i Deputati ed una per eleggere i Senatori; è previsto il voto di preferenza (preferenza unica, tranne nei collegi provinciali che eleggono un deputato e/o un senatore). Ogni provincia, in base ai numeri degli elettori, ha una ripartizione proporzionale di seggi assegnata per la Camera ed il Senato (vedi tabella ripartizione a pagina 5-6-7). Le singole liste provinciali, se prevedono più di due candidati, non possono avere più di 2/3 di candidati dello stesso genere (arrotondamento per difetto 0-1-2-3-4, per eccesso 5-6-7-8-9). Nei collegi dove in base alla popolazione non spetta nessun seggio da attribuire, comunque è candidato un solo deputato e/o senatore. Sono stati scorporati dal totale i 12 deputati e i 6 senatori da eleggere nelle circoscrizioni estere e la ripartizione in ambito regionale dei Senatori minimi previsti
Bozza VEDO - 27 gennaio 2012 3 in Costituzione (minimo 7 senatori per regione; Molise 2, Valle d Aosta 1). Oltre alle liste provinciali, che saranno composte da un numero massimo di candidati pari ai deputati e senatori da eleggere nella medesima circoscrizione provinciale, bisognerà presentare un Listone Nazionale di 50 candidati alla Camera dei Deputati ed un Listone Nazionale di 25 Candidati al Senato della Repubblica (non più di due candidati di seguito dello stesso genere). I candidati nei due Listoni Nazionale (Camera e Senato), devono essere anche candidati in almeno un collegio provinciale o, al massimo, in tre dello stesso ramo del parlamento. Ad elezione avvenuta la somma di tutti i voti delle singole liste provinciali (simboli uguali e collegati tra di loro) formeranno i quozienti nazionali in base ai quali saranno ripartiti in modo proporzionale i seggi di Camera e Senato. I seggi non assegnati alle liste che non avranno raggiunto il 2%, verranno ripartiti in modo proporzionale alle liste che avranno raggiunto tale sbarramento. Le liste che non raggiungono 1% non avranno assegnazione di seggi. Le liste che otterranno 1% ma non raggiungeranno il 2% dei voti validi, avranno un diritto di tribuna : a) 3 Deputati, il primo del Listone Nazionale ed i primi due che avranno ottenuto la percentuale più alta della lista nei vari collegi provinciali; b) 2 Senatori, il primo del Listone Nazionale e il secondo tra quelli che avrà ottenuto la percentuale più alta della lista nei vari collegi provinciali. Alle liste che avranno raggiunto o superato il 2% dei voti validi, verranno ripartiti i seggi in modo proporzionale. Ottenuto il numero dei Deputati e Senatori loro spettanti, l assegnazione, nell ambito della singola lista, avverrà come segue: 1. Il 10% dei Deputati e dei Senatori totali spettanti ad ogni lista (arrotondato
Bozza VEDO - 27 gennaio 2012 4 per difetto 0-1-2-3-4 o per eccesso 5-6-7-8-9) verranno presi dai Listoni Nazionali seguendo l ordine di presentazione delle liste; 2. Nei collegi provinciali di Camera e Senato le singole liste che avranno ottenuto uno o più cifra elettorale (cifra elettorale = tutti i voti validi in ambito nazionale diviso 318 per la Camera e 309 per il Senato) eleggono, in base al numero di preferenze ottenute dai candidati delle singole liste. Il numero dei Deputati e Senatori eletti nei singoli collegi provinciali con cifra elettorale piena vanno sottratti dal numero dei Deputati e Senatori attribuiti all inizio ad ogni singola lista in ambito nazionale. 3. I Deputati e Senatori non ancora attribuiti, vengono assegnati uno alla volta, lista per lista, in base alla percentuale provinciale più alta ottenuta dalla singola lista nei collegi provinciali, fino ad esaurimento dei posti disponibili per ogni singolo collegio e fino ad esaurimento del numero dei deputati e senatori attribuiti alle liste. Quest ultime ripartizioni di seggi all interno delle liste e del collegi elettorali, vengono effettuati tra coloro che hanno ottenuto più preferenze non tenendo conto degli eletti già assegnati per aver raggiunto la cifra elettorale. Chi è stato eletto sia nei Listoni Nazionali che in uno o più collegi provinciali, può optare per la scelta di uno di essi; in base a tale scelta, scatta la nomina dell avente diritto a seguire o come ordine del Listone Nazionale o come numero di preferenze nel collegio provinciale.
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