Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Documenti analoghi
L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:

11.4 Allegato Parte IV: Allegato ai sensi dell articolo 13 capoversi 1 e 2 Legge sulla tariffa delle dogane (per approvazione)

(Proroga del decreto federale) del 28 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

Messaggio concernente la proroga di misure urgenti nell ambito della tassa di negoziazione

Basi e compendio degli Accordi

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni

Legge federale sull assicurazione malattie

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sull assicurazione malattie

11.4 Allegato

Decreto federale. Disegno

del 15 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1 semestre 2001

Messaggio concernente la modifica della legge sull imposizione del tabacco

Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua. del 18 gennaio 2012

Messaggio. del 6 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Iniziativa parlamentare Proroga della legge federale urgente dell 8 ottobre 2004 sull assicurazione malattie (tariffa delle cure)

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Messaggio relativo alla proroga del decreto federale sull obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato

Ordinanza. Modifica del 13 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Armenia

Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Messaggio relativo alla legge federale sulla proroga del decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina.

Messaggio. del 28 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2002

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. del 16 novembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Albania

Messaggio relativo alla modifica della legge militare

del 15 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD)

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Decreto federale. del 13 giugno 2008

Messaggio concernente due convenzioni con Francia e Germania sulla rettifica dei confini

Messaggio a sostegno del decreto federale sull impiego dell esercito per la protezione di rappresentanze straniere. del 13 febbraio 2002

Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d abitazione nelle regioni di montagna

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Macedonia

Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri

Messaggio concernente il protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Messaggio concernente l approvazione dell Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera aprile Riferimento/Numero d incarto: R

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

Messaggio concernente la legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell uomo

del... Onorevoli presidente e consiglieri,

Messaggio. del 15 giugno Onorevoli presidenti e consiglieri,

Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Finlandia. del 24 maggio 2006

Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica popolare del Bangladesh. del 28 gennaio 2009

Messaggio concernente la legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con il Regno di Norvegia e il relativo Protocollo

Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Lettonia

Iniziativa parlamentare La formazione di apprendisti come criterio per l aggiudicazione di appalti pubblici

Indice. dell accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino. una legge. Indice. Struttura dell'allegato. Regole applicabili

Ordinanza sul registro di commercio

Messaggio. del 26 ottobre Onorevoli presidenti e consiglieri,

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Ordinanza dell Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

del 16 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Dipartimento federale dell interno EDI Bundesamt für Gesundheit BAG. Rapporto esplicativo

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Messaggio concernente un contributo d investimento al Museo svizzero dei trasporti

Decreto federale. Disegno

(Sviluppo dell acquis «Dublino/Eurodac»)

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Iniziativa parlamentare Consiglio nazionale. Considerare il decesso di un parente come motivo d impedimento

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017

Legge federale sugli stranieri

Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d istituti collettivi o comuni

Decreto federale sul programma di legislatura

Iniziativa parlamentare Burkart Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Appenzello Interno

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Mongolia

Messaggio concernente la modifica della legge sull asilo

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica del Kirghizistan

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/06/2012

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004

del 19 agosto Onorevoli presidenti e consiglieri,

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 22/05/2012

concernente l erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti negli anni

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera aprile Riferimento/Numero d incarto: R

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri di Stato, l espressione della nostra alta considerazione.

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Messaggio concernente l approvazione della Convenzione sull Istituto forestale europeo (EFI) del 13 gennaio 2010

Transcript:

02.015 Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 30 gennaio 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. 30 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2002-0176 2381

Compendio Già nel corso dei negoziati settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea (CE), il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto, una volta conclusi i negoziati e a titolo di parità di trattamento, a far beneficiare dei risultati conseguiti anche gli Stati dell AELS. L Esecutivo ha confermato questa intenzione nel messaggio concernente l approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE. Nel giugno del 1999 l AELS decise di sottoporre a revisione la propria Convenzione istitutiva (Convenzione AELS) al fine di potenziare la cooperazione economica fra i suoi Stati membri. Gli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e la CE hanno costituito il punto principale di riferimento in occasione dei lavori di rielaborazione della Convenzione AELS. L Accordo di emendamento della Convenzione AELS fu firmato a Vaduz il 21 giugno 2001. Il 12 settembre 2001, il Consiglio federale sottopose al Parlamento il messaggio concernente l approvazione dell Accordo, nonché gli atti per l attuazione del medesimo. Il 14 dicembre 2001, il Parlamento ha adottato l intero pacchetto. La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA), che è stata adottata dal Parlamento il 23 giugno 2000 e che dovrebbe entrare in vigore nella primavera del 2002 insieme agli accordi settoriali conclusi fra la Svizzera e la CE, va anch essa adeguata alla Convenzione AELS. La parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri dell AELS e di quelli degli Stati membri dell Unione europea (UE) rende necessario un ampliamento del campo d applicazione personale della legge sugli avvocati. Gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell AELS devono poter esercitare la loro professione in Svizzera secondo le medesime modalità di cui godono gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell UE. Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone al Parlamento tale modifica della legge sugli avvocati. 2382

Messaggio 1 Parte generale 1.1 Emendamento della Convenzione AELS Il 21 giugno 2001 è stato firmato a Vaduz l Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). Il 12 settembre 2001, vi abbiamo sottoposto il messaggio concernente l approvazione di tale accordo 1, nonché il disegno di una legge federale relativa alle disposizioni dell Accordo concernenti la libera circolazione delle persone. In tale atto figurano le necessarie modifiche di una serie di leggi federali. Il 14 dicembre 2001 2, il Parlamento ha adottato l intero pacchetto. La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA), che è stata adottata dal Parlamento il 23 giugno 2000 3 e che dovrebbe entrare in vigore nella primavera del 2002 insieme agli accordi settoriali conclusi fra la Svizzera e la CE, va anch essa adeguata alla Convenzione AELS. 1.2 Adeguamento della legge sugli avvocati La legge sugli avvocati realizza in Svizzera la libera circolazione degli avvocati. Fondandosi sull Accordo tra la Svizzera e la CE e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, disciplina anche le modalità essenziali della libera circolazione degli avvocati cittadini degli Stati membri dell Unione europea (UE) 4. Visto che tale Accordo è stato ripreso nella Convenzione AELS, la legge sugli avvocati va adeguata di conseguenza. Il campo d applicazione personale va esteso agli avvocati cittadini degli Stati membri dell AELS. In linea di principio nulla osta a tale adeguamento, visto che il Parlamento ha già approvato l emendata Convenzione AELS. 2 Parte speciale: Commento alle singole disposizioni Disposizioni che vanno adeguate L estensione del campo d applicazione personale agli avvocati cittadini di uno Stato membro dell AELS rende necessario l adeguamento di tutta una serie di altre disposizioni della legge sugli avvocati. Considerato che in fondo si tratta unicamente di aggiungere le parole «o dell AELS», un commento ci sembra superfluo: detta aggiunta concerne l articolo 10 capoverso 1 lettera b (Consultazione del registro) così come le sezioni 4 (Prestazione di servizi da parte degli avvocati degli Stati membri 1 FF 2001 4435 2 FF 2001 5776, 5798 3 FF 2000 3186 4 Cfr. messaggio del 28 aprile 1999, FF 1999 4983 2383

dell UE o dell AELS), 5 (Esercizio permanente dell avvocatura, con il titolo professionale di origine, da parte degli avvocati degli Stati membri dell UE o dell AELS) e 6 (Iscrizione degli avvocati degli Stati membri dell UE o dell AELS nel registro cantonale degli avvocati). Campo d applicazione personale (art. 2 cpv. 2 e 3) Capoverso 2: la legge sugli avvocati definisce le modalità in base alle quali gli avvocati cittadini di Stati membri dell UE possono esercitare la rappresentanza in giudizio. Le direttive 5 di maggiore rilevanza in tale contesto sono state riprese integralmente nell emendata Convenzione AELS. In base ad esse anche gli avvocati cittadini di Stati membri dell AELS devono poter beneficiare della libera circolazione delle persone. Per questo motivo, nel capoverso 2 è ampliato il campo d applicazione personale. Secondo il capoverso 3 le medesime modalità dovrebbero valere anche per gli svizzeri abilitati a esercitare la professione di avvocato in uno Stato membro dell AELS. Entrata in vigore (art. 37 cpv. 3) Come già per l Accordo fra la Svizzera e la CE sulla libera circolazione delle persone (art. 37 cpv. 2 secondo periodo LLCA), gli articoli della legge sugli avvocati che si fondano su detto accordo dovrebbero entrare in vigore per i cittadini di Stati membri dell AELS unicamente in caso di entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni dell Accordo di emendamento della Convenzione AELS (art. 37 cpv. 3). Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell AELS (Allegato) Nell allegato alla legge sugli avvocati figura un elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell UE secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE. L allegato è ora completato con l elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell AELS. 3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull effettivo del personale Il presente modesto adeguamento della legge sugli avvocati all emendata Convenzione AELS non comporta né conseguenze finanziarie né ripercussioni sull effettivo del personale. 4 Programma di legislatura L estensione agli Stati AELS degli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e la CE rientra sotto l obiettivo 1 del programma di legislatura 1999-2003 6 (R2 Partecipazione della Svizzera al processo d integrazione europeo) 7. 5 Direttive 77/249/CEE, 89/48/CEE e 98/5/CE. 6 FF 2000 2047 7 FF 2001 4477 2384

L adeguamento della legge sugli avvocati è una misura collaterale all emendata Convenzione AELS e corrisponde a quanto era stato deciso in relazione all accordo settoriale concluso tra la Svizzera e la CE sulla libera circolazione delle persone. 5 Rapporto con il diritto europeo L emendamento della Convenzione AELS comporta un ravvicinamento delle norme dell AELS a quelle del diritto comunitario. L Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia applicano nelle loro relazioni le norme dello SEE, mentre la Svizzera applicherà nelle sue relazioni con gli altri Stati AELS le norme derivanti dalle disposizioni degli accordi settoriali conclusi con la CE, fatto questo che, nell ambito della libera circolazione delle persone, rende necessario il presente adeguamento della legge sugli avvocati. 6 Costituzionalità L adeguamento della legge sugli avvocati all emendata Convenzione AELS non pone alcun problema sotto il profilo del diritto costituzionale. L Assemblea federale ha già approvato l emendamento della Convenzione AELS. 3338 2385