REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA



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UNIONE FRA I COMUNI DI LONATE POZZOLO E FERNO Provincia di Varese Via Cavour n. 20 21015 LONATE POZZOLO VA REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Modalità di acquisizioni in economia Art. 3 - Limiti di applicazione Art. 4 Svolgimento della procedura di acquisizione di beni o servizi in economia Art. 5 Motivazioni Art. 6 Casi particolari Art. 7 Forniture in economia Art. 8 Servizi in economia Art. 9 Responsabili del procedimento Art. 10 Gestione dell esecuzione in economia Art. 11 Contenuti della richiesta di avvio del procedimento in economia Art. 12 Interventi in economia il contratto Art. 13 Spese aggiuntive Art. 14 Verifica della prestazione Liquidazione Art. 15 Pagamento delle forniture e servizi in economia Art. 16 Penali Art. 17 Pubblicità del regolamento Art. 18 Rinvio Art. 19 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure di effettuazione delle spese per l acquisizione in economia di beni e servizi. Art. 2 Modalità di acquisizioni in economia 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all oggetto e ai limiti di importo della spesa, preventivamente individuati e specificati ai punti seguenti. 2. L acquisizione in economia può essere effettuata: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario. 3. Nell amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con personale dell Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno impiegando materiali, mezzi e quant altro occorra, tutto in proprietà dell ente o in uso o a noleggio. 4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante l affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne all Unione. Art. 3 - Limiti di applicazione 1. Le procedure in economia per l acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di Euro 50.000,00, con l esclusione dell IVA. 2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata. 3. I limiti di importo di cui al comma 1 di questo articolo e ai commi 7 e 8 dell art. 4, si intendono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti che potranno essere fissati dalla normativa nazionale o comunitaria. Art. 4 Svolgimento della procedura di acquisizione di beni o servizi in economia 1. Sia che si faccia ricorso all amministrazione diretta sia che si faccia ricorso al cottimo fiduciario, la modalità di affidamento avviene mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno tre preventivi-offerta, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. 2. La richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altra attestazione (telegramma, telefax, e-mail ecc.) deve contenere: a) l oggetto della prestazione;

b) le modalità di scelta del contraente; c) le caratteristiche tecniche; d) la qualità e le modalità di esecuzione; e) le modalità e garanzie per l assistenza successiva alla vendita; f) eventualmente, la somma massima a disposizione dell amministrazione; g) l informazione circa l obbligo dell assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti e ad eventuali penalità, nonché la facoltà, per l amministrazione, di provvedere all esecuzione a rischio e pericolo della ditta affidataria e di rescindere l obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui la suddetta ditta venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti; h) le specifiche di eventuali garanzie; i) modalità e tempi di pagamento; j) penali; k) quanto altro necessario per meglio definire la natura dell intervento. 3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all anno, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. 4. Per l individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell offerta economicamente più vantaggiosa. In quest ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza. La valutazione dell offerta migliore è di spettanza del responsabile del servizio competente. 5. I preventivi pervenuti saranno raccolti agli atti dalla relativa pratica. 6. Il contratto che ne deriverà sarà regolato da apposita lettera nella quale il committente dispone l ordinazione dei beni o dei servizi. Tale atto dovrà riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. 7. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure, quando l importo della spesa non superi l ammontare di Euro 20.000,00, con l esclusione dell IVA. 8. Il limite di importo di cui al comma 7 è elevato a Euro 30.000,00, con l esclusione dell IVA, per l acquisizione di beni o servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico, o calamità naturali, fatta salva la normativa sulla somma urgenza. Art. 5 Motivazioni Le motivazioni che permettono l applicazione delle disposizioni presenti nel regolamento sono le seguenti:

- la natura della fornitura o dei servizi successivamente individuati nei limiti di importo specificati; - la complessità delle procedure alternative e l adeguatezza alle esigenze organizzative alla luce di un analisi costi-benefici rispetto alle procedure ordinarie di scelta del contraente. Art. 6 Casi particolari Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo stabiliti, è consentito altresì nei seguenti casi particolari: - Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; - Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; - Acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; - Eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone animali o cose, nonché a danno dell igiene e salute pubblica o del patrimonio storico artistico e culturale. Art. 7 Forniture in economia 1. Può essere eseguita in economia la fornitura dei seguenti beni il cui importo complessivo non superi i limiti precedentemente stabiliti: a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, per l espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell interesse dell amministrazione, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica, quando non vi siano disponibili, sufficienti, o idonei locali di proprietà,; b) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; c) spese per la divulgazione di bandi di concorso e degli avvisi di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; d) lavori di stampa, tipografia, litografia e rilegatura; e) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta; f) spese per l effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione delle attività dell amministrazione in genere; g) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia; h) spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi dell Unione; i) acquisti per l organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie; k) spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;

l) spese di rappresentanza, ricevimenti e onoranze; m) spese di qualunque natura per viaggi e trasferte sia del personale che degli amministratori; n) spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti; o) canoni di abbonamento per apparecchi radio e televisioni, spese per il rilascio di concessioni e relativi canoni e censi ( Anas, F.S. ecc. ), imposte e tasse a carico dell ente; p) polizze di assicurazione a tutela del patrimonio, degli amministratori, del personale e di quanto disposto dall amministrazione dell Unione; q) acquisto o noleggio, dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell amministrazione dell Unione; r) polizze r.c.a., tasse di immatricolazione e circolazione automezzi; s) fornitura carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo necessario per i mezzi di proprietà dell Unione nonché riparazioni e manutenzioni degli stessi; t) fornitura vestiario ai dipendenti secondo i regolamenti vigenti; u) forniture da eseguirsi d ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto; v) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto; w) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d istituto, la cui interruzione comporti danni all amministrazione o pregiudizi all efficienza dei servizi medesimi; x) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l esecuzione; y) forniture quando non sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l esecuzione nel tempo previsto; z) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale; aa) acquisti per la protezione civile; bb) acquisto o noleggio mobili, arredi ed attrezzature d ufficio; cc) acquisti per riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici; dd) acquisto o noleggio materiale di cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per computer, stampanti, macchine per scrivere e calcolatrici, fotocopiatori, apparecchi telefonici e telefax; ee) acquisto di materiale hardware e software e relativa manutenzione; ff) acquisto, noleggio di attrezzature per l organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche; gg) acquisto impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali: illuminazione pubblica, impianti elettrici ed elettronici, semafori, reti cablate, telefoniche, antincendio, antintrusione, videosorveglianza, trasmissione dati, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari; hh) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; ii) acquisto di detersivi, materiale vario ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici o servizi pubblici;

jj) acquisto materiale per la sicurezza nell ambiente di lavoro; kk) acquisti e forniture necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi dell Unione. Art. 8 Servizi in economia 1. Sono eseguibili in economia i seguenti servizi il cui importo complessivo non superi i limiti precedentemente stabiliti: a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d istituto, la cui interruzione comporti danni all amministrazione o pregiudizi all efficienza dei servizi medesimi; b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l esecuzione; c) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l esecuzione nel tempo previsto; d) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale; e) servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili e dei mezzi di proprietà comunale; f) manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, veicoli, macchine ed attrezzature di proprietà comunale; g) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali; h) spese per noleggio mezzi ed attrezzature per gli uffici ed i servizi dell Unione ; i) spese per onoranze funebri; j) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; k) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; l) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e ai territori comunali, quali: illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti elettrici, impianti elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, videosorveglianza, reti cablate, trasmissione dati, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, ecc.; m) noleggio macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori; n) spese di traduzione e di interpretariato nei casi in cui l amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di regolare fattura del professionista; o) spese per servizi di sbobinatura da registrazioni automatiche; p) spese per servizi inerenti la realizzazione e la distribuzione di materiale informativo di presentazione delle attività dell amministrazione in genere; q) recupero e trasporto di materiali di proprietà dell Unione e loro sistemazione nei magazzini dell Unione; r) prestazioni professionali inerenti all applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi; s) quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni o ai consorzi tra enti locali;

t) spese di qualunque tipo per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni; u) spese per l organizzazione di manifestazioni ( Siae ), mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l attuazione di corsi; w) spese per servizi di vigilanza diurna e notturna ad immobili dell Unione; x) spese per servizi di riordino archivi e archiviazione documenti. Art. 9 Responsabili del procedimento 1. L esecuzione di servizi e forniture in economia viene avviata e disposta, nell ambito del budget disposto dalla Giunta dell Unione, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla ad un responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell art. 4 della legge 241/90. Art. 10 Gestione dell esecuzione in economia 1. Qualora si presenti la necessità di disporre l attuazione della procedura per l acquisto di beni o servizi in economia, il relativo procedimento viene avviato con la semplice comunicazione, da parte del responsabile del servizio interessato all intervento, al responsabile del procedimento come individuato all art. 7. 2. La comunicazione di cui al c. 1 deve contenere gli elementi indicati al successivo art. 11. Art. 11 Contenuti della richiesta di avvio del procedimento in economia 1. La comunicazione di cui all art. 10, comma 2, deve contenere: a) l esatta indicazione degli interventi da realizzare; b) le cause che hanno determinato la necessità dell intervento; c) l importo presunto della spesa; d) le caratteristiche tecniche dell intervento. 2. La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta qualora il procedimento in economia sia avviato d ufficio dal responsabile competente. 3. Il responsabile del procedimento, ricevute le comunicazioni o quando d ufficio ritenga di dare corso al procedimento, predispone gli atti necessari da sottoporre all approvazione del responsabile del servizio, mediante emanazione di propria determinazione ai sensi dell art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/00, con la quale viene prenotato l impegno di spesa sui competenti interventi / capitoli di bilancio nonché ai sensi dell art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/00 le modalità di affidamento in economia, così come disciplinato nell articolo 4. 4. L inizio del procedimento non può aver luogo se non dopo che le determinazioni dirigenziali siano diventate esecutive. Art. 12 Interventi in economia il contratto

1. L affidamento dell intervento per l acquisizione di beni o servizi in economia si perfeziona mediante apposita lettera nella quale il committente dispone l ordinazione di beni e servizi. 2. La lettera con la quale si dispone l ordinazione di beni e servizi di cui al comma 1, è sottoscritta dal responsabile del servizio competente, che ne assume personalmente la responsabilità. Essa deve contenere i seguenti elementi: a) l elenco degli interventi conferiti; b) i prezzi unitari per le opere e per le forniture e servizi a misura e l importo di quelli a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) le modalità e i tempi concordati di pagamento; e) le norme per l assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali; f) gli obblighi generali a carico dell impresa e comunque l obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti; g) il tempo utile per l ultimazione dei lavori e per la consegna delle forniture; h) le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l Unione di provvedere d ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti; i) quant altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti. Art.13 Spese aggiuntive 1. Qualora durante l espletamento della fornitura o del servizio in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede, nell ambito delle risorse disponibili, con determinazione del responsabile del servizio, che finanzia la maggiore spesa occorrente. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di Euro 50.000,00 con esclusione dell IVA. Art. 14 Verifica della prestazione - Liquidazione 1. Per le forniture e i servizi la liquidazione avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge. 2. I documenti di cui al precedente punto 1 devono riportare il numero dell atto di ordinazione e devono pervenire unicamente al protocollo generale dell Unione. 3. L ufficio ragioneria, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, trasmette il documento al responsabile del procedimento per la verifica della rispondenza all ordine. 4. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità e la congruità dei prezzi. 5. Il responsabile di cui la comma precedente riporta sulla fattura: a) l atto di ordinazione; b) il proprio benestare alla liquidazione.

6. In caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura ne deve fare oggetto di rapporto al responsabile del servizio che assumerà i provvedimenti conseguenti. 7. La liquidazione avviene con atto del responsabile del servizio. Art. 15 Pagamento delle forniture e servizi in economia 1. Il pagamento per fornitura di materiali e servizi in economia avviene mediante ordinativi emessi dall ufficio di ragioneria sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all ordine di fornitura, liquidate dal responsabile del servizio competente, con la tempistica prevista dalle norme di legge se non diversamente stabilito nel contratto stipulato. Art. 16 Penali 1. In caso di ritardo, imputabile all impresa incaricata della prestazione, si applicano le penali stabilite nella lettera con la quale si dispone l ordinazione di beni o servizi. 2. In siffatto caso il responsabile del servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l esecuzione in economia della fornitura o del servizio, a spese dell impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. Art. 17 Pubblicità del regolamento 1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici dell Unione che eseguono gli interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione. 2. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 3. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell atto di affidamento. Art. 18 Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia. Art. 19 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.