Il contratto
Il contratto di fornitura Per avere l'energia elettrica bisogna stipulare un contratto con un fornitore che si impegna a fornirla in cambio di denaro Una volta stipulato il contratto, le parti devono rispettare gli obblighi reciprocamente assunti Quello per la fornitura di energia elettrica è un contratto di somministrazione che, come tutti i contratti tra privati, è disciplinato dal codice civile Per tutelare i clienti del mercato vincolato, l'autorità ha inserito nei contratti alcune clausole minime e inderogabili I clienti del mercato libero concordano liberamente con il venditore il contenuto del contratto
Le condizioni minime per i clienti vincolati Le clausole contrattuali per i clienti vincolati definite dall Autorità riguardano gli aspetti più importanti del contratto di fornitura frequenza delle letture del contatore e dell emissione di bollette pagamento della bolletta conseguenze del mancato pagamento delle bollette tempi e modalità del distacco per morosità condizioni per la rateizzazione dei pagamenti deposito cauzionale reclami ricostruzione dei consumi in caso di guasto del contatore Gli esercenti possono offrire condizioni migliori in modo trasparente e nel rispetto del principio di non discriminazione fra clienti
Lettura del contatore L esercente deve effettuare un tentativo di lettura del contatore con una frequenza minima Clienti con potenza fino a 30 kw: almeno 1 volta l'anno Clienti con potenza oltre 30 kw: almeno 1 volta al mese Ci si riferisce al tentativo e non alla lettura perché molti contatori sono all'interno delle case e non sempre è possibile visionarli: il cliente può essere assente. In questo caso il distributore deve dimostrare di aver mandato il letturista per leggere il contatore
Autolettura L'esercente deve permettere ai clienti con potenza impegnata fino a 30 kw di fare l'autolettura del proprio contatore, cioè di comunicare il consumo che appare sul contatore Se non è disponibile un sistema di autolettura la frequenza dei tentativi di lettura deve essere raddoppiata (almeno 1 volta ogni 6 mesi) L'autolettura serve per ricevere bollette sempre basate sui consumi effettivi: se viene comunicata nei tempi e con le modalità indicate in bolletta, deve essere utilizzata per la fatturazione Se l autolettura non viene accettata dal sistema perché molto diversa dalla media dei consumi storici, il cliente deve esserne informato (ad esempio tramite il risponditore automatico)
La telelettura La telelettura è un sistema che consente di leggere a distanza i consumi registrati dal contatore La telelettura può essere attivata solo se al cliente è stato installato un particolare tipo di contatore, (contatore elettronico o telegestito) La decisione di installare questo tipo di contatore dipende da ciascun esercente Una volta installato un contatore telegestito, questo deve essere inserito nel sistema di telelettura. Quando ciò avviene il cliente ne viene normalmente informato in bolletta: da quel momento il contatore può essere letto a distanza e il cliente riceverà soltanto bollette basate su consumi effettivi
Emissione delle bollette L esercente deve emettere le bollette con una frequenza minima Clienti con potenza fino a 30 kw: almeno 6 bollette l'anno Clienti con potenza oltre 30 kw: almeno 1 bolletta al mese Le bollette possono essere di conguaglio: basate sui consumi effettivi rilevati con lettura o autolettura di acconto: basate su consumi presunti, stimati in reazione ai consumi dei periodi precedenti Sono definitivamente attribuibili al cliente solo i consumi effettivi L'esercente può addebitare consumi presunti calcolati dall'ultima lettura o autolettura all'emissione della bolletta
Calcolo dei consumi presunti L esercente deve comunicare le modalità di calcolo dei consumi presunti, cioè i criteri vengono stimati i propri consumi Gli esercenti devono aggiornare i dati dei consumi storici quando hanno a disposizione i dati di consumo reali Per i clienti nuovi la stima dei consumi si basa su quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto relativamente all'utilizzo dell'energia (uso domestico, impresa commerciale, ecc.), al numero e al tipo di apparecchiature alimentate ad elettricità, al numero dei componenti della famiglia
Consumi e variazioni tariffarie Le variazioni tariffarie si applicano nella prima bolletta emessa dopo la loro entrata in vigore Le variazioni delle tariffe si applicano solo ai consumi effettuati a partire dal giorno in cui entrano in vigore, considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero (criterio del pro quota die)
Pagamento della bolletta La scadenza per il pagamento deve essere fissato ad almeno venti giorni dalla data di emissione della bolletta (è la data in cui l'esercente ha elaborato la bolletta, non quella di spedizione) Se il pagamento avviene entro la data di scadenza e presso i soggetti indicati dall esercente (posta, banca, ufficio cassa dell'impresa, ecc.) nulla può essere imputato al cliente in caso di ritardi o disguidi nella comunicazione del pagamento da parte del soggetto autorizzato alla riscossione (posta, banca, ecc.) L esercente deve offrire almeno una modalità gratuita di pagamento (cioè non gravata da oneri di riscossione)
Morosità del cliente In caso di ritardo nel pagamento vengono applicati interessi di mora su base annua pari al Tasso di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5 % Il cliente buon pagatore (quello che nei due anni precedenti ha sempre pagato nei termini) per i primi dieci giorni di ritardo deve corrispondere solo gli interessi legali. Se l'esercente ha inviato la raccomandata di sollecito e preavviso di distacco può chiedere al cliente, oltre alla mora, anche il rimborso delle spese postali sostenute.
Sospensione della fornitura per morosità - 1 Se il cliente non paga entro la scadenza, l esercente può sospendere la fornitura In caso di sospensione per morosità, l'esercente può chiedere al cliente il rimborso dei costi di disattivazione e riattivazione Prima della sospensione, l esercente deve inviare al cliente una raccomandata con l indicazione del termine ultimo per il pagamento delle modalità per comunicare il pagamento dei tempi di sospensione in caso il cliente continui a non pagare del costo di sospensione e riattivazione della fornitura Non è richiesta una raccomandata A/R
Sospensione della fornitura per morosità - 2 L esercente non può sospendere la fornitura se il pagamento è stato eseguito e comunicato nei tempi e con le modalità indicate nel preavviso se l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale se non sono stati pagati servizi diversi dalla fornitura di energia a un esercente multiservizio il venerdì e il sabato e nei giorni festivi e prefestivi se la fornitura alimenta apparati di cura per cause non previste in modo dettagliato nel contratto se l addebito è relativo a una ricostruzione dei consumi per guasto del contatore ed è stato contestato per iscritto in caso di mancata sottoscrizione del modulo contrattuale
Sospensione della fornitura per morosità - 3 L'esercente può sospendere la fornitura senza preavviso in due soli casi Per cause di pericolo oggettivo Per furto di energia elettrica (compresa la riattivazione non autorizzata dopo un distacco per morosità)
Rateizzazione del pagamento - 1 L esercente deve offrire la possibilità di rateizzare il pagamento per i clienti domestici, quando la bolletta di conguaglio supera del 150% l'importo medio di quelle in acconto ricevute dopo il precedente conguaglio per i clienti vincolati non domestici con lettura del contatore annuale, quando la bolletta di conguaglio supera del 250% l'importo medio di quelle in acconto ricevute dopo il precedente conguaglio per i clienti ai quali, a causa del malfunzionamento del contatore, viene richiesto il pagamento di consumi non registrati La possibilità di chiedere la rateizzazione deve essere indicata nella bolletta rateizzabile
Rateizzazione del pagamento - 2 Per ottenere la rateizzazione il cliente deve farne richiesta all esercente prima della scadenza di pagamento, seguendo le modalità indicate in bolletta La rateizzazione non può essere richiesta per importi fino a 25,82 euro Il numero di rate e i tempi di pagamento sono concordati tra il cliente e l'esercente I pagamenti rateizzati sono maggiorati degli interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea
Deposito cauzionale L esercente può chiedere il versamento di un deposito cauzionale; l importo massimo dipende dalla potenza impegnata clienti domestici: 5,16 per kw impegnato clienti non domestici: con potenza fino a 15 kw: 7,75 per kw impegnato con potenza oltre 15 e fino a 100 kw: 10,33 per kw impegnato con potenza superiore a 100 kw: 11,88 per kw impegnato I clienti domestici che pagano con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non versano il deposito cauzionale Il deposito è fruttifero e deve essere restituito maggiorato degli interessi legali in seguito alla cessazione del contratto o all attivazione della domiciliazione
Guasto del contatore - 1 Se una verifica tecnica accerta che il contatore è guasto, l esercente ricostruisce i consumi non correttamente registrati La ricostruzione parte dal momento del guasto, se è possibile determinarlo con certezza Se il momento del guasto non è determinabile con certezza, la ricostruzione può risalire a un massimo di 365 giorni precedenti la verifica del contatore, e fino alla sua sostituzione La percentuale di errore di misurazione da utilizzare per la ricostruzione è quella accertata nel corso della verifica Se la percentuale di errore non può essere accertata, per la ricostruzione si utilizzano i consumi storici (cioè la media dei consumi precedenti il guasto). Il cliente potrà fornire elementi documentali che dimostrino variazioni dei consumi
Guasto del contatore - 2 L'esito della verifica tecnica e la somma dovuta per la ricostruzione devono essere comunicati al cliente prima di sostituire il contatore guasto e non oltre i due mesi dalla data di verifica, salvo documentabili ragioni tecniche Se il contatore deve essere sostituito immediatamente, la sostituzione può avvenire solo se, dopo aver preso visione dei consumi registrati, il cliente dà il suo consenso scritto Il cliente ha trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica e dell importo dovuto per contestare la ricostruzione, presentando elementi documentati che giustificano la contestazione In questo caso, se il cliente non paga la bolletta che addebita i consumi ricostruiti non può essere distaccato fino alla soluzione della controversia
I contratti del mercato libero Nel mercato libero le condizioni dei contratti sono concordate tra le parti Per entrare nel mercato libero il cliente non domestico deve recedere dal contratto di fornitura con il distributore e stipulare un nuovo contratto con un impresa di vendita Il preavviso di recesso non può essere superiore a 30 giorni Per cambiare venditore nel mercato libero il cliente deve recedere dal contratto in essere seguendo le modalità in esso stabilite, e stipularne uno nuovo con un diverso venditore Per i clienti del mercato libero i servizi di rete (trasporto, dispacciamento, distribuzione) continuano ad essere svolti dagli stessi esercenti; di solito è l impresa di vendita che stipula e gestisce i relativi contratti per conto del cliente finale
Riferimenti normativi Contratti regolati dall'autorità Delibera n. 200/99 - Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 Recesso dei clienti idonei Delibera n. 158/99 - Direttiva concernente la facoltà di recesso nei contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici