Buoni postali fruttiferi cointestati: uso e abuso di poste italiane

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Buoni postali fruttiferi cointestati: uso e abuso di poste italiane Autore : Maria Elena Casarano Data: 26/11/2015 Titolo con facoltà di pari rimborso: in caso di morte di uno dei cointestatari è illegittima la prassi che porta molti uffici postali a richiedere l apertura della pratica di successione. Nel nostro Paese sono tante le persone che possiedono (quando non dimenticano di possedere) dei buoni postali fruttiferi, spesso ricevuti in dono da un familiare in occasione di particolari ricorrenze. Per molte di loro, l attesa di anni (meglio decenni) per poter finalmente incassare l importo risultante dal titolo si rivela, spesso, una corsa ad ostacoli. Qui non parleremo dell ipotesi (invero non rara) di coloro i quali lascino prescrivere il buono, facendo abbondantemente decorrere i termini per la sua riscossione [1]. Vogliamo invece riferirci al caso in cui i buoni siano cointestati con una persona che risulti deceduta al momento della riscossione, spesso proprio con il familiare che ha donato il titolo. In tale ipotesi, infatti, gli uffici postali spesso subordinano il rimborso del buono ad una serie di adempimenti burocratici (quali la esibizione del certificato di morte del cointestatario, l apertura delle pratiche di successione e la presenza degli eventuali

eredi) che se già di per sé piuttosto difficoltosi, lo sono tanto più quando il portatore del titolo non rivesta la qualità di erede del defunto cointestatario. Si tratta questa di una prassi del tutto illegittima. Per capirne il motivo, facciamo un passo indietro. I buoni postali fruttiferi sono titoli nominativi rimborsabili: - a vista nell ufficio postale di emissione - dopo 6 giorni nei diversi uffici. Nel caso di cointestazione, se essi prevedono la clausola «FPR» cioè la facoltà di pari rimborso, ciascuno dei cointestatari ha piena facoltà di compiere operazioni anche separatamente dall altro [2] e, quindi, di riscuotere il titolo per intero «a vista» e senza l espletamento di alcuna formalità, se non l esibizione di un valido documento di riconoscimento da parte del richiedente, nonché quella del titolo in originale. Le Poste, pertanto - nel rispetto delle norme del codice civile sui titoli di credito nominativi - non possono in alcun modo condizionare il pagamento del buono ad uno solo dei cointestatari, il quale invece deve vedersi riconosciuto il diritto menzionato nel titolo, per effetto dell intestazione in esso contenuta a suo favore [3]. Bpf cointestati: morte di un cointestatario Le cose non cambiano (o almeno non dovrebbero) nel caso di morte di uno dei cointestatari; in tale ipotesi, infatti, l ufficio postale non può richiedere al superstite alcuna documentazione (certificato di morte, denunzia di successione, presenza degli eredi) legata al decesso dell altro, ma è tenuta a pagare al richiedente - accertatane l identità - l importo risultante dal titolo unitamente agli interessi maturati.

A riguardo, infatti, la Suprema corte ha ribadito in più occasioni il principio (che se anche riferito al caso di contestazione di un conto, può senz altro trasporsi anche ai buoni postali) secondo cui se il deposito bancario sia intestato a più soggetti aventi pari facoltà di compiere - fino alla estinzione del rapporto - operazioni, attive e passive, anche in modo disgiunto, viene a realizzarsi una solidarietà dal lato attivo dell obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari; ciò comporta che ciascun contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell altro, l adempimento dell intero saldo del libretto di deposito a risparmio. Tale adempimento libera la banca (e quindi la posta nel caso di buoni) verso gli eredi dell altro contitolare [4]. La clausola PFR attribuisce, dunque, al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo autonomo, fatta salva la facoltà degli eredi di chiedere giudizialmente (ove la pretesa sia fondata) la restituzione della propria quota nei confronti di chi l abbia integralmente riscossa. Le poste, dunque, non possono modificare in modo unilaterale la suddetta clausola: infatti, «il vincolo contrattuale tra l emittente ed il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti [5], essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali l amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all atto della sottoscrizione del buono» [6]. In altre parole, la successione degli eredi di uno dei cointestatari non può escludere o limitare i diritti dei terzi come pure quelli del contitolare superstite (che ben potrebbe, tra l altro, non essere un erede), il quale ha pieno diritto di ottenere dalle poste il rimborso del titolo in modo del tutto autonomo. Questo discorso - è bene ribadirlo - non vale tuttavia con riguardo a quei buoni postali cointestati in cui manca la clausola PFR. e che, al contrario, consentono di esercitare i diritti derivanti dal titolo solo in maniera congiunta.

Bpf cointestati: che fare se le poste rifiutano il pagamento a vista? Se, dunque, il portatore e contitolare superstite del buono si veda rifiutare dall ufficio postale il rimborso «a vista» del titolo, subordinandolo all esibizione della documentazione inerente le pratiche di successione, in tal caso - tenendo conto che spesso tale rifiuto costituisce l effetto di mere disposizioni interne all ufficio (che ben potrebbero non essere adottate in tutti gli uffici postali) - il soggetto potrà dapprima provare a rivolgersi ad un diverso ufficio postale (la sede centrale delle poste, l originario ufficio di emittenza del buono, ecc.). In caso di ulteriore rifiuto, non gli resta che percorrere due strade: - risolvere la questione fuori dalle aule di tribunale ricorrendo all arbitro bancario finanziario - oppure rivolgersi ad un legale per ottenere giudizialmente quanto di spettanza. Il possesso del titolo sarà, infatti, sufficiente per poter ottenere un decreto ingiuntivo da parte del giudice. Sul punto, infatti, si susseguono numerose le pronunce di condanna non solo al rimborso del buono, compresi gli interessi, ma anche alle spese processuali sostenute dall interessato [7]. Note: [1] I buoni ordinari hanno durata trentennale: nei primi 20 anni maturano interessi composti, quindi interessi semplici per altri dieci anni; al termine del trentennio il buono diventa infruttifero e può essere riscosso negli ulteriori cinque anni dopo i quali si prescrive.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) [2] Art. 1 comma 4 D.M. 19.12.2000. [3] Art. 2021 cod. civ. [4] Cass. sent. n. 12385 del 03.06.2014 e 15231/2002. [5] Cfr. Cass. sez. un. sent. n. 13979/07. [6] C. App. Palermo 20.12.11. [7] Cfr. Giudice di pace di Savona, sent. n. 559/15; Trib. Roma 8.07.14; Trib. Novara 5.04.2014, Trib. Sassuolo 12.02.2013, Trib. Cosenza 31.01.2011.