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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN VINCENZO E PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA ACCESSIBILE AD ANIMALI DOMESTICI DENOMINATA DOG BEACH PER IL PERIODO 2016-2017 CONSISTENTE IN UNA PORZIONE DI ARENILE DEMANIALE ACCESSIBILE AD ANIMALI DOMESTICI E DEGLI IMMOBILI SITI SU PROPRIETÀ COMUNALE A SERVIZIO DELLA STESSA; Repertorio n L anno 2016 il giorno del mese di nella sede comunale, avanti a me Dr. Lucio D Agostino Segretario Generale del Comune di San Vincenzo, autorizzato a rogare atti in cui è parte il Comune, ai sensi dell art. 17, comma 68, della legge n. 7/97, senza l assistenza dei testimoni per avervi, i comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato, sono convenuti: - Il Geom. Andrea Filippi Dirigente del Settore Servizi per il Territorio ed Attività Produttive del Comune di San Vincenzo, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante dell Amministrazione Comunale C.F. e P.I. 00235500493; - Il sig. nato a il e residente a in Via C.F. ; comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo e che di comune accordo tra di loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni al presente atto al quale premettono: che il Comune ha individuato una porzione di arenile demaniale accessibile ad animali domestici viene puntualmente identificato dall ordinanza balneare emessa ogni anno dall amministrazione comunale e sarà comunque ubicato nella zona a margine del fosso di Botro ai Marmi. Indicativamente da 90 mt. a nord a 200 mt. a sud della foce dello stesso. Che lo stesso è proprietario di alcuni immobili ubicati nell area comunale retrostante l arenile demaniale a nord del fosso di Botro ai Marmi identificata. Che gli immobili di che trattasi sono i seguenti: - Chiosco in legno con annesso servizio igienico di circa 22 mq hm. 2,65

- Magazzino in legno di circa 16 mq hm. 2,60 - Servizi igienici di circa 4,70 mq hm. 2,60 composto da 2 locali di cui 1 idoneo per i portatori di handicap che in esecuzione della determinazione dirigenziale n 492 del 24/06/2016 è stata bandita gara ad evidenza pubblica per l affidamento della gestione della porzione di arenile demaniale accessibile ad animali domestici denominata Dog Beach per il periodo 2016-2017 e degli immobili siti su proprietà comunale a servizio della stessa; che a seguito dell espletamento della gara pubblica è risultata aggiudicataria la ditta/associazione ; Tutto ciò premesso tra le parti come sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto della convenzione Oggetto della presente convenzione è l affidamento della gestione della spiaggia attrezzata accessibile ad animali domestici denominata Dog Beach, per il periodo 2016-2017, consistente in una porzione di arenile demaniale accessibile ad animali domestici denominata Dog Beach che viene puntualmente identificato dall ordinanza balneare emessa ogni anno dall amministrazione comunale, ubicato nella zona a margine del fosso di Botro ai Marmi, indicativamente da 90 mt. a nord a 200 mt. a sud della foce dello stesso e degli immobili siti su proprietà comunale a servizio della stessa consistenti in: - Chiosco in legno con annesso servizio igienico di circa 22 mq hm. 2,65 - Magazzino in legno di circa 16 mq hm. 2,60 - Servizi igienici di circa 4,70 mq hm. 2,60 composto da 2 locali di cui 1 idoneo per i portatori di handicap Il tutto come identificato nell allegata planimetria (All. 1). Art. 2 Destinazione dell area L'utilizzo dell area dovrà essere esclusivamente quello di spiaggia attrezzata accessibile ad animali domestici. La gestione dell area e degli immobili oggetto della presente convenzione non può essere subaffidata. La gestione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti dell avviso di procedura ad evidenza pubblica (All. 2) e dell offerta presentata (All. 3) Art. 3 Durata della concessione

La gestione dell area e degli immobili di cui al presente bando che costituiscono la Dog Beach decorrerà dalla data dell aggiudicazione e scadrà il 31/12/2017. L affidamento della gestione potrà essere prorogato di un ulteriore anno, a discrezione dell amministrazione comunale, nel caso in cui le nuove previsioni urbanistiche relative alla zona in oggetto non siano ancora approvate. Art. 4 Modalità di funzionamento L affidatario della gestione si impegna tenere attiva e funzionante la Dog Beach per il periodo e per l orario minimo previsto nell avviso di procedura ad evidenza pubblica (All. 2) oltre al periodo offerto in sede di gara. Alla Dog Beach potranno avere accesso tutti gli animali domestici nel rispetto delle prescrizioni dettate dall ordinanza per la disciplina delle attività balneari per l anno in corso la n 61 del 27/05/2016 ed in quella che regolamenta l accesso ai cani sulla spiaggia attualmente la n 54 del 26/05/2016 nonché nel rispetto delle vigenti norme in materia; l area demaniale oggetto della DOG BEACH ubicata a nord del fosso di Botro ai Marmi, esclusa la fascia dei 5 mt. dalla battigia, potrà essere utilizzata in toto o in parte per l attività di posa di sdraio ombrelloni e/o punti ombra e servizi accessori e/o complementari previo rilascio all amministrazione comunale di apposita concessione demaniale marittima; la gestione dell area demaniale marittima viene affidata nel rispetto dell art. 45 bis del regolamento di attuazione del codice della navigazione; L utilizzo delle attrezzature posizionate all interno dell area in concessione di cui sopra potrà essere a pagamento mentre per la restante area facente parte della Dog Beach dovrà essere garantito il libero accesso a tutti; L affidatario della gestione, dovrà garantire per i periodi in cui è attiva la Dog Beach, quanto segue: - delimitazione dell area, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con Festoni, cartelli o elementi equivalenti e/o con sistema di paletti a giorno (paletti e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare; - pulizia giornaliera, degli immobili affidatigli in gestione; - pulizia giornaliera dell arenile demaniale affidatogli in gestione;

- posizionamento in loco dopo le 07.00 e rimozione entro le ore 20,00 di tutte le attrezzature funzionali alla dog Beach eventualmente collocate sulla porzione di spiaggia costituente la Dog Beach, non in concessione, ad accesso ed uso libero, con l unica esclusione dei manufatti che la delimitano; - Fornitura di mangime ed abbeveraggio degli animali (a pagamento); - Provvedere, a propria cura e spese alla redazione di tutti gli elaborati tecnici necessari per il perfezionamento della concessione demaniale di cui al precedente comma 3, da intestare aell amministrazione comunale, ivi compreso il rilievo strumentale dell area con il posizionamento delle eventuali strutture da istallarvi; - Approntamento e gestione, a cura dell assegnatario del servizio, di una postazione di salvamento nel rispetto dei periodi, dei contenuti e delle modalità fissate dall ordinanza per la sicurezza balneare emanata dall ufficio circondariale marittimo di Piombino; All interno degli immobili di cui all art. 1 gli affidatari potranno svolgere l attività di noleggio di sdraio ed ombrelloni nonché la vendita di prodotti alimentari, accessori per cani ecc. funzionali alla tipologia di spiaggia attrezzata nei limiti di cui alle vigenti leggi in materia; 5. Servizi aggiuntivi Il gestore della Dog Beach avrà facoltà di estendere, durante il corso della giornata, anche a pagamento, altri servizi purché funzionali alla tipologia della spiaggia attrezzata in oggetto. Lo stesso potrà altresì accedere al parco pubblico retrostante di proprietà dell amministrazione comunale per organizzare attività per i cani purché ciò non crei disturbo al normale utilizzo della stessa e/o non comporti occupazione stabile di porzioni di esso. (ulteriori servizi offerti in sede di gara) Art. 6 - Manutenzione L affidatario assume l obbligo della manutenzione dei manufatti di cui all art. 1 Nello specifico gli interventi minimi che dovranno essere effettuati sono i seguenti: 1. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e delle loro componenti. 2. Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, fognari e di adduzione idrica. 3. Manutenzione delle eventuali pertinenze esterne ai fabbricati ancorché ricadenti in aree non assegnate.

4. Assunzione di ogni onere manutentivi connessi alle attività di gestione. Art. 7- Corrispettivo A titolo di corrispettivo per la gestione L affidatario corrisponderà all'amministrazione comunale, per il periodo intercorrente tra l aggiudicazione ed il 31/12/2017, un canone complessivo di. (euro ). Oltre l importo di cui al precedente comma l affidatario corrisponderà anche il canone demaniale marittimo per la concessione demaniale di cui all art. 4 che l amministrazione comunale dovrà versare annualmente allo stato e la quota aggiuntiva che la stessa dovrà versare annualmente alla regione Toscana. il 40% del corrispettivo per la gestione di cui al primo comma del presente articolo, sarà versato prima dell attivazione della gestione, entro tale data dovranno essere versate anche le somme relative al 2016 di cui al precedente comma 2. il restante 60% del corrispettivo per la gestione di cui al primo comma del presente articolo, sarà versato entro il 31/01/2017, entro tale data dovranno essere versate anche le somme relative al 2017 di cui al precedente comma 2. In caso di concessione della proroga di un anno di cui all art. 3, entro il 31/01/2018 dovrà essere versato un corrispettivo per la gestione corrispondente a quello fissata al comma precedente. entro tale data dovranno essere versate anche le somme relative al 2017 di cui al precedente comma 2. A garanzia delle obbligazioni come sopra assunte, il concessionario rilascia garanzia a mezzo delle polizze fideiussore di cui ai successivi art. 11 e 12. Art. 8 - Prescrizioni Il Concessionario sarà tenuto alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni particolari: a) dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi di incendio e R.C. terzi e dovrà trasmettere all'amministrazione Comunale copia della relativa polizza; b) l attività dovrà essere gestita nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare richiamo a quella in materia di lavoro dipendente, fiscale, antinfortunistica e commerciale ; c) In caso di mancata attuazione degli interventi di manutenzione del manufatto di cui al precedente art. 5 - fatta salva la facoltà per il Comune di incamerare la cauzione prevista dall art. 11 - ovvero in caso di conduzione del servizio in condizioni di grave difformità dal presente disciplinare, il Comune potrà

revocare la concessione, senza titolo, per il Concessionario, ad indennizzi, compensi od altro e rivalersi per eventuali danni sul disposto cauzionale. La revoca deve essere necessariamente preceduta da comunicazione al Concessionario a mezzo di raccomandata A.R. contenente la contestazione specifica degli inadempimenti e la diffida a porvi rimedio con assegnazione a tal fine di un termine non inferiore a 30 giorni. Art. 9 - Verifiche L'Amministrazione ha piena facoltà di verificare in ogni tempo l'osservanza, da parte del Concessionario di quanto previsto dal presente disciplinare. Art. 10 - Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, ivi comprese quelle contrattuali e fiscali, sono a totale carico del Concessionario. Art. 11 - Garanzie e cauzioni Quale garanzia per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e di gestione, e per le obbligazioni tutte, assunte con la presente convenzione, compreso il prezzo offerto in sede di gara, il concessionario ha fornito al Comune una cauzione vincolata/polizza fideiussoria, a favore del Comune di San Vincenzo, per l'importo di. corrispondente all importo del canone complessivo da versare al Comune nel primo anno di durata biennale che verrà rinnovata sulla base dell indice ISTAT, per tutta la durata della convenzione, autorizzando il Comune medesimo, in caso di inadempienza, ad incamerare la fideiussione ed ad agire in danno. L aggiudicatario ha attivato altresì le seguenti polizze aventi validità per tutto il periodo di assegnazione della gestione: 1. Polizza assicurativa N, a copertura e garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi utenti, con il massimale di. 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. 2. Polizza assicurativa N, a copertura e garanzia di eventuali danni alle attrezzature esistenti. Tale polizza dovrà avere validità per tutto il periodo di assegnazione della

gestione e con il massimale di. 900.000,00 per ogni sinistro, di qualunque natura, che abbia arrecato danno alle attrezzature esistenti. La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di affidamento o prima, nel caso di risoluzione anticipata del contratto, solamente dietro esplicito e formale benestare dell Amministrazione Comunale e, sulla stessa, l Amministrazione potrà rivalersi anche per eventuali danni o mancanze in sede di risoluzione anticipata del contratto. Nel caso di violazione agli obblighi ed ai limiti oggetto stabiliti dall avviso di procedura ad evidenza pubblica nonché nella mancata attuazione di quanto contenuto nell offerta presentata e fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 12, il Comune potrà senz altro rivalersi sulla cauzione definitiva al fine di coprire spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore. Il gestore sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all uopo assegnato, senza la possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile. Il Comune in particolare potrà procedere ai sensi del precedente comma in presenza di ritardi e/o di mancati pagamenti del canone di cui al precedenti art. 7, come pure in caso di interruzione definitiva, da parte dell affidatario della gestione della Dog Beach. Fermo quanto sopra, il Comune potrà applicare all affidatario gestore, con la sola formalità della preventiva contestazione per iscritto, una penale pari ad. 100,00 (cento/00) al giorno qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente bando. Art. 12 Revoca affidamento e/o incameramento cauzione Qualora l aggiudicatario, nella gestione della DOG BEACH non attui le disposizioni del presente bando l amministrazione comunale si riserva la facoltà di incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva prestata. In caso di ripetute violazioni o difformità nell esecuzione dei servizi e delle previsioni del presente bando l amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l affidamento della gestione incamerando l intera cauzione. Per effetto della risoluzione del contratto, il gestore decadrà dall affidamento ex art.45 bis Codice della Navigazione e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia della decadenza, a rimuovere quanto di sua

proprietà insistente nell area affidata in gestione. Trascorso inutilmente tale termine provvederà direttamente il Comune ponendo il materiale in apposito locale, sotto la propria custodia e a disposizione del gestore. Nel caso il Comune proceda alla risoluzione anticipata del contratto, potrà affidare temporaneamente la struttura ad altro soggetto mediante trattativa privata al solo fine di concludere la stagione balneare, in attesa di procedere ad un nuovo affidamento attingendo dalla graduatoria ovvero mediante nuova gara ad evidenza pubblica. Il presente atto consta di n facciate e n righe e n allegati sino a questo punto ed è stato da me Segretario letto alle parti le quali avendo trovato conforme in tutto e per tutto alle loro volontà lo hanno sottoscritto. Segretario Generale Dr. Lucio D Agostino Geom. Andrea Filippi