C O M U N E DI O P E R A PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DELLE PERSONE CON DIVERSE ABILITA PREMESSE - RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate: - artt. 4, 28 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); - art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada); - artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada); - artt. 38, 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; - artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); - art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (modifica la tabella di cui all allegato B del DPR 642/72 - atti esenti dall imposta di bollo); - art.74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali). CAPO I - IL CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA ARTICOLO 1 OGGETTO Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai non vedenti ed ai grandi invalidi di guerra e consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli: A. l accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali Urbane, ove istituite; B. la sosta gratuita nelle zone soggette ad eventuale tariffazione della sosta; C. la circolazione nelle corsie e nei percorsi preferenziali riservati ai mezzi di trasporto pubblico. D. la circolazione durante i blocchi temporanei del traffico conseguenti a particolari esigenze; E. l assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. ARTICOLO 3 - MODALITA DI RILASCIO L autorizzazione viene rilasciata a seguito dell istanza dell interessato alla quale viene allegata la certificazione medico-legale rilasciata dalla ASL di appartenenza da cui emerga il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione ovvero lo stato di non vedente. ARTICOLO 4 - VALIDITA L autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell interessato alla quale viene allegato il certificato del medico curante o dell Asl competente che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario. Nei casi di invalidità temporanea, l autorizzazione è valida per il periodo di durata dell invalidità risultante dalla certificazione medico-legale. La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio. In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso all Ufficio che lo ha rilasciato e comunicare l eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica ARTICOLO 5 MODALITA DI UTILIZZO Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo. Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne duplicato Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui al precedente capoverso è sanzionata ai sensi dell art. 14 del presente Regolamento, fatte salve le deroghe esplicitamente descritte nei successivi articoli.. CAPO II - SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO E possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità ai sensi dell art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che comporti altresì invalidità (totale e permanente) con gravissima difficoltà o impossibilità a deambulare, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell autorizzazione (n del contrassegno), al soggetto titolare del
contrassegno, sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio. La concessione dello spazio sosta di cui al comma 1 è rilasciata, per le sole zone ad alta densità di traffico dove non vigano divieti di fermata e/o sosta, a soggetti con disabilità abilitati alla guida con patente eventualmente anche di categoria speciale. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, eventualmente previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere prevista a favore di titolari di contrassegno che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell art. 3 comma 3 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento; Chi fruisce di tale concessione non deve disporre di altro posto macchina personale con adeguati requisiti di accessibilità. Può essere concesso un solo spazio per nucleo familiare. ARTICOLO 7- TITOLI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE Il richiedente ai fini dell eventuale rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione: Se il disabile guida l auto 1) copia dell autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. contrassegno invalidi in corso di validità); 2) certificazione attestante le condizioni di cui all art. 3 comma 3 della L. 104/1992, rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria Locale che attesti altresì invalidità (totale e permanente) con gravissima difficoltà o impossibilità a deambulare 3) copia della patente di guida o patente speciale per invalidi e minorati fisici; 4) copia della carta di circolazione del veicolo di cui si dispone; 5) attestazione della non disponibilità di altro posto macchina personale con adeguati requisiti di accessibilità. Se il posto richiesto si trova nei pressi del luogo di lavoro o di studio, va fornita rispettivamente la dichiarazione del datore di lavoro effettuato (o autocertificazione per i liberi professionisti), o la certificazione di frequenza allo studio con l indicazione dell orario di lavoro/studio e la non disponibilità di aree di sosta da parte dello stesso. Se il disabile è impossibilitato alla guida 1) copia dell autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. contrassegno invalidi in corso di validità); 2) certificazione attestante le condizioni di cui all art. 3 comma 3 della L. 104/1992, rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria Locale che attesti altresì invalidità (totale e permanente) con gravissima difficoltà o impossibilità a deambulare; 3-attestazione della disponibilità di un autoveicolo (in caso il veicolo non sia di proprietà dell intestatario del contrassegno invalidi, occorre dimostrare i tempi e i modi della disponibilità) e dichiarazione che il richiedente è trasportabile e non allettato; 4-attestazione della non disponibilità di altro posto macchina personale con adeguati requisiti di accessibilità. 5- autocertificazione a sensi della legge n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la necessità, indicante motivazioni e frequenza, dell utilizzo continuativo di un mezzo di trasporto a favore del richiedente.
ARTICOLO 8 PROCEDURA ISTRUTTORIA 1) La domanda (corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 7 oltre che dalla indicazione quanto più precisa possibile del sito presso il quale si richiede sia tracciato lo stallo) dovrà essere indirizzata al Comando Polizia Locale che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi. A seguito di specifico idoneo sopralluogo, esprimerà un parere obbligatorio, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallo, tenuto conto, altresì, della densità del traffico solitamente caratterizzante l area interessata alla richiesta. In mancanza di alta densità circolatoria, intesa come elevato tasso di occupazione dei parcheggi, la richiesta non potrà trovare accoglimento. Non può essere accolta l istanza, qualora per motivi logistici o di viabilità, lo stallo di sosta da riservare risulti in maniera significativa distante dal luogo di dimora del richiedente (abitazione, lavoro, studio) (indicativamente oltre 100 metri) ARTICOLO 9 - COMMISSIONE VALUTATIVA Al fine di valutare casi di particolare rilevanza sociale non previsti dai precedenti articoli e sottoposti all esame dell Amministrazione a seguito di istanza dell interessato, è istituita una Commissione valutativa, nominata dal sindaco e costituita da Responsabile o suo delegato del Comando Polizia Locale, Responsabile o suo delegato del Settore Politiche Sociali, e un membro di una Associazione locale operante sul territorio che abbia nelle proprie finalità statutarie, la difesa e i sostegno dei soggetti disabili. La Commissione può operare con le seguenti modalità: 1) Su istanza del responsabile del procedimento che, avendo valutato che la richiesta andrebbe incontro ad un possibile diniego per mancanza dei requisiti prescritti dal regolamento, ma ritenendo che il caso abbia particolare rilevanza sociale, demanda alla Commissione l esame della questione; 2) Su richiesta dell interessato, a seguito di diniego dell istanza di concessione. In tale ultimo caso la Commissione decide in conformità al regolamento entro 120 giorni dalla richiesta di riesame. ARTICOLO 10 ONERI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI SOSTA PERSONALIZZATI PER INVALIDI 1) La spesa per l istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall Amministrazione Comunale. 2) Il settore Tecnico curerà la realizzazione e manutenzione dei parcheggi che dovranno essere realizzati entro 45 giorni dal rilascio della concessione. ARTICOLO 11 RINNOVO DELLE CONCESSIONI Le concessioni biennalmente si rinnovano previa presentazione di istanza con idonea autocertificazione attestante il permanere delle condizioni esistenti al momento del primo rilascio. In mancanza di richiesta di rinnovo, l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di rimuovere la segnaletica verticale ed orizzontale delimitante lo stallo originariamente assegnato. La concessione decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 12 ALTRE TIPOLOGIE DI STALLI PER DISABILI 1) La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili c.d. generici, ossia non personalizzati, per i quali l Amministrazione Comunale si riserva l insindacabile diritto di disporne l istituzione a mente della normativa vigente in materia. Ovviamente, sarà data la massima priorità ai luoghi caratterizzati, oltre che da elevata densità di traffico, dalla presenza di strutture a forte uso pubblico (farmacie, pubblici uffici,ecc.) 2) Gli stalli per disabili già esistenti all entrata in vigore del presente regolamento vengono fatti salvi, fermo restando l insindacabile diritto dell Amministrazione Comunale a sopprimere quelli non più rispondenti alle prerogative del presente disciplinare. 3) Non saranno ammesse richieste di stalli individuali al dì fuori delle casistiche e delle procedure personalizzate di cui al presente regolamento. 4) Saranno, invece ammesse richieste finalizzate alla conversione di stalli originariamente generici in personalizzati a mente del presente regolamento, ove ne ricorrano tutte le condizioni del medesimo illustrate. ARTICOLO 13 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI Con l entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici preposti al rilascio dovranno provvedere alla creazione di un apposita banca dati integrata tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l archivio degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare. CAPO IV - SISTEMA SANZIONATORIO ARTICOLO 14 SANZIONI 1) Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura ridotta di Euro 100,00. 2)Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, nè al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione o ricorrano esigenze eccezionali connesse allo svolgimento di manifestazioni (fiere, mercati, ecc.); 3) è vietato esporre impropriamente lo speciale contrassegno invalidi al di fuori delle condizioni di suo utilizzo legittimo o comunque farne uso indebito o improprio; 4) il contrassegno è immediatamente ritirato dall'agente che ne ha accertato l'uso indebito o improprio ed inviato, entro cinque giorni, all'ufficio comunale competente il quale può disporre la sospensione per un periodo fino a un mese decorrente dall'avvenuto ritiro. Nel caso di ulteriore accertamento delle medesime violazioni l'autorizzazione è revocata; 5) lo speciale contrassegno invalidi esposto sul veicolo, nonostante sia scaduto di validità, è immediatamente ritirato dall'agente preposto al controllo ed inviato tempestivamente all'ufficio comunale competente.