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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana XVII Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2019 (n. ) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: Dipasquale, Cafeo, Catanzaro il 15 Gennaio 2019 Valorizzazione e tutela delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo ----O---- RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, Il presente disegno di legge si propone di introdurre nell ordinamento siciliano una disciplina volta al contenimento del consumo del suolo per attività edificatorie e per preservarne la destinazione alle attività agricole. Profondi cambiamenti ha subito l assetto del territorio isolano negli ultimi decenni, in particolare il paesaggio costiero. Secondo uno studio di Legambiente la costa nord della Sicilia, da Trapani a Messina, su un totale di 442 Km, risulta essere urbanizzata al 2006 per 255 Km, cioè il 58% dell intero tratto. Il restante 48% è rimasto a quella data paesaggio naturale ed agricolo. Al 2010, a fronte di una stima del consumo del suolo su base nazionale del 6,9%, la Sicilia si attestava su una percentuale del 7%-8,5% ( Fonte ISPRA 2013), al settimo posto tra tutte le Regioni. In relazione a dati così allarmanti, occorre che anche da questo punto di vista l agricoltura torni protagonista non solo come settore produttivo, ma anche come elemento strategico di conservazione del territorio e del paesaggio. Con il testo legislativo che qui si propone ci si prefigge di contenere il consu-

mo del suolo, di valorizzare il suolo non edificato, di promuovere l attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, oltre all obiettivo del prioritario riuso del suolo edificato e della rigenerazione urbana rispetto all ulteriore consumo del suolo inedificato. Considerato che il suolo è un bene comune non rinnovabile, la finalità generale è di impedire che lo stesso venga eccessivamente eroso e consumato dall urbanizzazione. La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano finalità di importanza primaria, soprattutto alla luce dei dati statistici disponibili, dai quali risulta la progressiva cementificazione della superficie agricola regionale e nazionale. Salvaguardare il suolo significa preservare una risorsa fondamentale non solo dal punto di vista agricolo-alimentare, ma anche da quello paesaggistico ed ambientale. Sotto il primo profilo occorre soddisfare il fabbisogno alimentare interno e far decrescere la dipendenza del nostro Paese dall estero. In ordine al secondo, è necessario tutelare il paesaggio contro il rischio di deturpamento delle bellezze naturali e l ambiente contro il rischio di disastri idrogeologici. ----O---- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. La presente legge, conformemente ai principi fondamentali recati dallo Statuto e dalla Costituzione e dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea, disciplina strumenti per la tutela delle superfici agricole, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, anche tramite il contenimento del consumo di suolo agricolo. 2. Le politiche di tutela di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile tengono conto, in ogni caso, della pianificazione paesaggistica e territoriale. 3. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate previste dalla vigente legislazione regionale, il consumo di ulteriore suolo inedificato è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) superficie agricola i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola; b) consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all attività agricola; c) rigenerazione urbana un insieme coordinato di interventi urbanistici e socioeconomici nelle aree già urbanizzate, che comprende la riqualificazione dell ambiente costruito, la riorganizzazione dell assetto urbano attraverso il recupero o la realizzazione di opere di urbanizzazione, spazi verdi e servizi, il risanamento dell ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all incremento della biodiversità nell ambiente urbano. Art. 3. Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori. Comitato per il monitoraggio del consumo di superficie agricola 1. Con delibera della Giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, su proposta dell Assessore regionale al Territorio ed ambiente, di concerto con l Assessore regionale all Agricoltura, è determinata l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio regionale, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo che risulta già edificato e della presenza di edifici inutilizzati, della possibilità di ampliare quelle esistenti anziché procedere a nuove costruzioni. 2. Con la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale suddivide la superficie agricola edificabile nel territorio regionale indicando il limite massimo di edificabilità e ripartendola tra i Comuni della Regione, tenuto conto della popolazione residente in ciascuno di essi. 3. La delibera di cui al comma 1 è soggetta ad aggiornamento quinquennale. 4. Con decreto del Presidente della Regione è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Comitato per il monitoraggio del consumo di superficie agricola sul territorio regionale ed il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. La partecipazione al suddetto Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato deve realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale, che la Giunta regionale presenta per

l approvazione, entro il 31 marzo successivo, all Assemblea regionale. Il rapporto contiene altresì eventuali indicazioni utili all aggiornamento e all interpretazione della legislazione e dei regolamenti attuativi e segnala eventuali problematiche inerenti all attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale. 5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto da: a)...rappresentanti dell'assessorato regionale all'agricoltura ; b).rappresentanti dell'assessorato regionale del Territorio e dell Ambiente; c).rappresentanti dell'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ; d).rappresentanti dell'istituto nazionale di statistica; e).rappresentanti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; f).. rappresentanti designati dall ANCI. Art. 4. Priorità nel riuso 1. Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta disposizioni per orientare l iniziativa dei Comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali. 2. I Comuni, entro il termine di sessanta dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma precedente, procedono all individuazione delle aree previste dal predetto comma, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con le disposizioni stesse. 3. Decorso il termine assegnato senza che il Comune abbia adottato gli strumenti pianificatori recanti l individuazione delle aree di cui al comma 1, è vietata nel relativo territorio comunale la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato. Art. 5. Divieto di mutamento di destinazione 1. Le superfici agricole in favore delle quali siano stati erogati aiuti regionali ovvero aiuti comunitari sotto qualsiasi forma non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle agricole per almeno cinque anni dall'ultima erogazione.

Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all attività agricola di cui all articolo 2135 del codice civile, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. 2. Negli atti di compravendita dei suddetti immobili deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 ai fini dell annotazione del medesimo nei registri immobiliari. 3. Nel caso di violazione del divieto di distrazione dall utilizzo agricolo delle superfici di cui al comma 1, il Comune commina una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del valore di mercato dell immobile, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull attività urbanistico edilizia. Art. 6. Misure di incentivazione 1. Ai Comuni, iscritti nel registro di cui al successivo articolo 7, che, nell ambito della programmazione edilizia e urbanistica, prevedono azioni per il recupero dei centri rurali, mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici e manufatti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali per il governo del territorio. 2. La Regione prevede idonee forme di incentivazione per favorire il recupero di edifici o delle infrastrutture nei centri rurali effettuato da privati, anche assegnando criteri di priorità nella concessione ai medesimi soggetti di incentivi imputabili alle risorse regionali relative al governo del territorio. 3. La Regione, per le finalità di cui all articolo 1, predispone misure di semplificazione amministrativa e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Art. 7. Registro degli Enti Locali 1. Con delibera della Giunta regionale è istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non sono previsti ampliamenti delle aree edificabili con conseguenti riduzioni delle aree a destinazione agricola o in cui sono previsti ampliamenti delle aree edificabili inferiori al limite di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 8. Tutela dei territori agricoli 1. La Giunta regionale, al fine di tutelare i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità protette con le denominazioni di origine, individua, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell articolo 21, comma 2, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 228. 2. Dall entrata in vigore della presente legge, al fine di tutelare e di favorire la valorizzazione delle zone di maggiore interesse agrituristico come individuate dalla vigente legislazione regionale, è fatto divieto di localizzare in tali aree impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Art. 9. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.