IL MONITORAGGIO DEL LAVORO FLESSIBILE Di Arturo Bianco

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Transcript:

IL MONITORAGGIO DEL LAVORO FLESSIBILE Di Arturo Bianco Tutte le amministrazioni pubbliche devono, entro il 31 gennaio, trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica un rapporto analitico sul ricorso al lavoro flessibile, sul conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, sulla utilizzazione dei LSU e sul conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato senza il rispetto del metodo del concorso pubblico, cioè sul ricorso all articolo 110 del DLgs n. 267/2000. Tali informazioni devono essere trasmesse a cura del nucleo di valutazione o OIV, che deve tenere conto nella sua attività dell effettivo rispetto dei vincoli dettati dal legislatore, per cui è chiamato a vigilare sull effettivo rispetto dei vincoli dettati dal legislatore tanto in materia di assunzioni flessibili quanto di conferimento di incarichi di cococo quanto di ricorso alle assunzioni a tempo determinato per l attribuzione di incarichi dirigenziali. Nell ambito di questa comunicazione occorre inoltre trasmettere anche le notizie sulla utilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Sono queste le previsioni dettate nell articolo 36, commi 3, 4 e 5 del DLgs n. 165/2001 per le assunzioni flessibili; nell articolo 7, comma 6, dello stesso provvedimento per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e nei commi 39 e 40 della legge n. 190/2012, cd anticorruzione, per le assunzioni ex articolo 110 TUEL. Questo insieme di disposizioni sono immediatamente operative e, pertanto, si applicano alla condizione dell anno 2012. Infatti, le regole dettate dal DLgs n. 165/2001 sono applicabili in quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato, anche se unicamente per le amministrazioni statali, lo specifico modello di rilevazione. Le norme contenute nella legge cd anticorruzione sono entrate in vigore alla fine dello scorso mese di novembre. LE ASSUNZIONI FLESSIBILI Le informazioni da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano in primo luogo le assunzioni flessibili. Sono da intendere tali le assunzioni a tempo determinato, nonché i contratti di somministrazione, i contratti di formazione e lavoro ed il lavoro accessorio, nonché specifiche previsioni dettate dalla normativa regionale. La verifica che i nuclei di valutazione e/o gli Organismi Indipendenti di Valutazione devono compiere riguarda il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore. Ricordiamo, in primo luogo, la presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, che devono essere adeguatamente dimostrate nelle motivazioni dei provvedimenti con cui si è fatto ricorso a tali istituti. Una specifica attenzione deve essere dedicata, in primo luogo, al rispetto dei vincoli dettati dal legislatore sulla durata massima, sulle proroghe e sui rinnovi. Ricordiamo che la durata massima è consentita nel tetto, comprensivo di rinnovi e proroghe, di 36 mesi. Il rapporto non può essere prorogato per più di una volta. I rinnovi possono essere effettuati nel rispetto di un periodo di interruzione di almeno 60 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e di almeno 90 giorni per quelli di durata superiore a 6 mesi. Questo insieme di vincoli non si applica alle assunzioni a tempo determinato ex articoli 90 e 110 del DLgs n. 267/2000, cioè per gli uffici di staff degli organi politici e per i dirigenti/responsabili. Specifica attenzione deve essere dedicata al rispetto del tetto alla spesa per le assunzioni flessibili, tetto che è fissato nel 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell anno 2009 ovvero, in mancanza, del triennio 2007/2009. Il tetto può essere superato, a partire dal 2013, solamente per le assunzioni flessibili di vigili urbani, personale educativo e docente e da utilizzare nell ambito dei servizi sociali, ma occorre rispettare il tetto della spesa 2009. Nel 2012 la deroga riguardava vigili e personale docente e non vi era un tetto complessivo invalicabile.

Per esplicita previsione del comma 4 dello stesso articolo 36, devono essere trasmesse alla Funzione Pubblica anche le informazioni sulla utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e, anche se non espressamente previsto dalla disposizione, dei lavoratori di pubblica utilità. LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Il monitoraggio riguarda esclusivamente gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e non si estende agli incarichi occasionali. Ricordiamo che, in assenza di specifiche disposizioni, sulla base dei suggerimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica sono da considerare come cococo e non come incarichi occasionali quelli che superano l importo di 5.000 euro nell anno e/o quelli che richiedono un impegno lavorativo di durata superiore a 30 giorni, sempre su base annua. La verifica deve riguardare il rispetto di quanto previsto dall articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs n. 165/2001: quindi sia la presenza delle motivazioni, sia per il rispetto dei vincoli procedurali, nonché il rispetto del tetto alla spesa. Occorre dimostrare la cd impossibilità oggettiva o soggettiva della utilizzazione, cioè che nell ente non vi sono o non possono essere utilizzati dipendenti. Ed ancora il collegamento tra l incarico e lo svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Sul terreno del percorso si deve ricordare la necessità della preventiva programmazione, della determinazione del luogo, della durata, dell oggetto e del compenso (quest ultimo sulla base di parametri oggettivi ed in una misura non inferiore al salario spettante ad un dipendente che svolge compiti analoghi), della pubblicità della volontà di conferimento, della scelta con criteri comparativi, della pubblicazione sul sito internet, della trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e della comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel caso di incarichi di importo superiore a 5.000 euro annui. Salvo specifiche eccezioni previste dal legislatore, ricordiamo che i cococo devono essere in possesso della laurea. GLI INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI DISCREZIONALMENTE Sulla base delle previsioni di cui ai commi 39 e 40 della legge n. 190/2012, cd anticorruzione, nell ambito del monitoraggio delle assunzioni flessibili, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica anche le informazioni sugli incarichi dirigenziali conferiti discrezionalmente dall ente, cioè senza il rispetto del vincolo del concorso pubblico. Tale disposizione si deve intendere come riferita anche alle assunzioni di responsabili nei comuni privi di dirigenti ed alla utilizzazione dell articolo 110 attraverso procedure di selezione basata sull esame dei curricula. Occorre evidenziare che l obbligo della comunicazione riguarda sia il caso in cui gli incarichi a tempo determinato ai dirigenti siano stati affidati a dipendenti dell ente collocatisi in aspettativa sia nel caso in cui questi soggetti siano esterni. IL COMPITO DEI NUCLEI/OIV Per il monitoraggio del conferimento di incarichi ai sensi dell articolo 110 del DLgs n. 267/2000 i nuclei di valutazione o OIV vengono individuati come il tramite attraverso cui trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica queste informazioni. L articolo 36 del DLgs n. 165/2001 ci dice che le informazioni sulle assunzioni flessibili e sugli incarichi di cococo vanno trasmesse dagli uffici sia ai nuclei di valutazione/oiv sia alla Funzione Pubblica. Del rispetto delle disposizioni esistenti in materia di assunzioni flessibili e di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa occorre tenere conto nella valutazione dei dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, dei responsabili. Da qui la necessità di acquisire anche le informazioni essenziali relative.

Per cui, sul terreno operativo, le amministrazioni sono impegnata a trasmettere alla Funzione Pubblica entro il 31 gennaio le informazioni di cui all allegato prospetto. Copia di tali informazioni deve essere trasmessa anche al nucleo di valutazione.

MONITORAGGIO DEL LAVORO FLESSIBILE, DELLA UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DEI COCOCO E DELLE ASSUNZIONI EX ARTICOLO 110 DLGS N. 267/2000 (articoli 36 e 7 del DLgs n. 165/2001 e commi 39 e 40 dell articolo 1 della legge n. 190/2012) Dotazione organica (a secondo del modello scelto dall ente può essere comunicata sia in modo complessivo che ripartita per singole articolazioni organizzative primarie) Inquadramento numero Posti coperti Posti scoperti Posti vacanti Dirigenti Categoria D3 Categoria D1 Categoria B3 Categoria B1 Personale a tempo determinato in servizio nel corso dell anno Inquadramento numero Durata dei (comprensiva di proroghe e rinnovi) Dirigenti Categoria D3 Categoria D1 Categoria B3 Categoria B1 Proroghe dei (numero e durata) Rinnovi dei (numero e durata Contratti di somministrazione utilizzati nel corso dell anno Inquadramento Numero Durata (comprensiva di proroghe e rinnovi) Categoria D3 Categoria D1 Categoria B3 Categoria B1

Altre assunzioni flessibili utilizzate nel corso dell anno (contratti di formazione e lavoro, lavoro accessorio, previsto da norme regionali etc) Inquadramento Numero Durata (comprensiva di proroghe e rinnovi) Categoria D3 Categoria D1 Categoria B3 Categoria B1 Collaborazioni coordinate e continuative anno 2012 Numero Durata comprensiva di proroghe e rinnovi Motivo Costo Finanziamento (quota % a carico dell ente) Limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Tetto previsto (50% spesa 2009) * Spesa effettiva 2012 Voci che vanno in deroga al tetto di spesa ** * nel caso di utilizzazione della spesa media del triennio 2007/2009 indicarlo espressamente ** indicare espressamente quali sono UTILIZZAZIONE DI LAVORATORI LSU/LPU Numero Categoria e profilo Scadenza Integrazione oraria (numero ore settimanali) Incarichi ex articolo 110 DLgs n. 267/2000 Indicare nome, cognome, incarico, durata, spesa, titolo di studio ed allegare curriculum