Fideiussione bancaria: come funziona

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Fideiussione bancaria: come funziona Autore : Redazione Data: 13/05/2018 Fideiussione: ecco cos è, come funziona, quando è valida, quanto dura e cosa comporta per il garante. Vediamo, inoltre, come si scrive la fideiussione. La fideiussione è un contratto con il quale una parte (il cosiddetto fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui (cioè del debitore), impegnandosi personalmente nei confronti del creditore [1]. La fideiussione è uno schema contrattuale molto utilizzato nella prassi bancaria. Essa, infatti, rappresenta una forma di garanzia che si accompagna all erogazione di finanziamenti (ad esempio un mutuo) o all apertura di nuove linee di fido. Vediamo, dunque, cos è la fideiussione bancaria e quali sono le sue principali caratteristiche e modalità di funzionamento. Fideiussione bancaria: cos è A seguito della concessione di un finanziamento, è molto frequente che la banca richieda al proprio cliente di prestare una fideiussione per assicurarsi il recupero del credito erogato. La fideiussione, in concreto, è stipulata a carico di un terzo soggetto diverso dal debitore (cosiddetto debitore principale). Si tratta, infatti, di un contratto concluso tra due parti: il fideiussore, che si obbliga a garantire l'adempimento del debitore; il creditore, che accetta la garanzia. Il debitore, invece, rimane estraneo al contratto. Caratteristica principale della fideiussione è la sua accessorietà rispetto all'obbligazione principale. Ciò significa che la fideiussione sussiste in quanto e fino a che sussiste l obbligazione garantita (ovverosia l obbligazione del debitore principale). Il carattere personale della fideiussione, inoltre, comporta che il fideiussore (diversamente dal terso datore di pegno o di ipoteca) risponde con tutto il suo patrimonio.

La fideiussione omnibus Nella maggior parte dei casi, la banca richiede che sia prestata (a carico di un terzo) la cosiddetta fideiussione omnibus, a garanzia cioè della totalità dei propri crediti presenti e futuri concessi al cliente. Con la fideiussione omnibus, infatti, il fideiussore garantisce il pagamento di tutte le obbligazioni, attuali e future, derivanti da qualsiasi tipo di operazione. Il fideiussore presta, perciò, una garanzia generica alla banca per il pagamento di tutti i debiti che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti dell istituto di credito, in dipendenza di qualunque operazione bancaria in corso al momento della prestazione della fideiussione o che verrà effettuata successivamente. La fideiussione omnibus è normalmente richiesta quando l'imprenditore ha un'apertura di credito presso la banca: questa pretende infatti la presenza di un fideiussore che, senza sapere esattamente quali saranno i crediti concessi nel corso del rapporto, garantisca per il debitore. Questa forma di garanzia, inoltre, è generalmente usata per ovviare alla responsabilità limitata delle società di piccole dimensioni, alle quali il finanziamento è concesso a condizione che i soci prestino una fideiussione omnibus a garanzia dei debiti che la società assume verso la banca finanziatrice: in questo modo, infatti, nel caso di insolvenza della società, la banca potrà agire contro i soci. La fideiussione omnibus: validità Si è molto discusso in ordine alla validità della cosiddetta fideiussione omnibus. Ciò in quanto, come anticipato, con essa il fideiussore si obbliga nei confronti della banca a garantire anche le obbligazioni eventuali, cioè quelle ancora non venute ad esistenza al momento del rilascio della garanzia. Proprio per questo, la legge [2] stabilisce che la fideiussione omnibus è valida a condizione che sia determinato l importo massimo garantito. Dunque, le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni future devono indicare, a pena di nullità, l'importo massimo garantito, al di là del quale il fideiussore non risponde. In mancanza di tale indicazione, la fideiussione è nulla per indeterminabilità dell oggetto. Fideiussione bancaria : chi paga? Il garante ed il debitore principale sono solidalmente obbligati nei confronti del

creditore (la banca). Tuttavia, si può pattuire, in deroga al principio della solidarietà, che la responsabilità del fideiussore abbia solo carattere sussidiario e cioè che il fideiussore stesso non sia tenuto a pagare prima che il creditore abbia infruttuosamente escusso il debitore principale (cosiddetto beneficio di escussione). Ciò, in termini più semplici, significa che il fideiussore può pretendere che il creditore diriga la propria azione (per il recupero del credito) in primo luogo nei confronti del debitore principale e, solo in caso di esito negativo, nei suoi confronti. Diritto di opporre eccezioni Le banche spesso prevedono che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto loro per capitale, spese, tasse e ogni altro accessorio, senza che il fideiussore stesso possa opporre le eccezioni che spettano al debitore principale (cosiddetta clausola a semplice richiesta). Ciò varrebbe a qualificare la fideiussione come un contratto autonomo di garanzia. Tuttavia, nella prassi, tale clausola trova raramente applicazione dato che la banca preferisce richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e del fideiussore in solido. Entrambi i soggetti, quindi, potranno sollevare le proprie eccezioni in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Fideiussione: durata e recesso del fideiussore Le fideiussioni richieste dalle banche di norma hanno una durata indeterminata. Il fideiussore ha, pertanto, il diritto di recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca, normalmente tramite raccomandata. In tal caso, la garanzia rimane operante per tutti i debiti contratti fino al momento della comunicazione di recesso. Fideiussione: come si scrive Ciò chiarito, veniamo al pratico e vediamo come si scrive una fideiussione. Vi proponiamo, dunque, due modelli fac-simile di fideiussione. Fideiussione: fac simile e modelli Si tratta di modelli molto simili. A ben vedere, però, il primo tutela di più le ragioni del beneficiario, vale a dire di colui che riceve la garanzia; il secondo, invece, tutela maggiormente gli interessi del garante, cioè di colui che presta la garanzia.

Fideiussione: modello fac-simile n. 1 Spett.le, oppure Egr. Sig. (Beneficiario, vale a dire chi riceve la garanzia) Premesso che - la spett.le/ il Sig. con sede, oppure residente in, codice fiscale, Partita Iva, Pec (di seguito il «Debitore») in forza di contratto stipulato il, si è impegnato nei confronti del Sig./della Spett.le residente, oppure con sede in codice fiscale, Partita Iva, Pec (di seguito il «Beneficiario) (e, quando congiuntamente richiamati, denominati «Parti»); - a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra il Beneficiario ha richiesto una fideiussione per un importo massimo onnicomprensivo di euro ; Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Con la presente, il sottoscritto/la società residente, oppure con sede in (di seguito il «Garante») si costituisce fideiussore solidale del Debitore nei confronti del Beneficiario, a garanzia degli obblighi di cui in premessa [sino alla concorrenza massima di euro, somma da ritenersi onnicomprensiva di capitale, interessi, spese ed ogni altro onere ed accessorio]. Art. 2 Il Garante si obbliga, pertanto, a versare al beneficiario a prima richiesta ed entro il termine di 10 giorni, quanto sarà indicato dal Beneficiario come dovuto a titolo di cui sopra e sempre, beninteso, entro il predetto limite massimo onnicomprensivo. Art. 3 Le obbligazioni del Garante con la presente fideiussione si intendono assunte in via solidale ed indivisibile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Debitore. oppure Art. 3

Il Beneficiario potrà chiedere al Garante il pagamento di quanto da questo dovuto in forza della presente fideiussione soltanto a seguito dell escussione del Debitore. Il Garante sarà tenuto ad indicare su semplice richiesta i beni sui quali il Beneficiario potrà soddisfare il proprio credito. In caso di mancata indicazione di tali beni entro 10 giorni dalla richiesta del Beneficiario o nel caso in cui i beni indicati si rivelino insufficienti a garantire il soddisfacimento dell intero credito del Beneficiario, il Garante decadrà dal beneficio dell escussione. Art. 4 Il Garante si impegna a rimborsare al Beneficiario le somme che fossero state incassate dal Beneficiario ad estinzione parziale o totale delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite - all esito di iniziative giudiziali o di accordi transattivi - a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati dal Debitore o da qualsiasi altro soggetto. Art. 5 Il Garante avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e dell andamento del rapporto da cui sorgono le obbligazioni garantite. Art. 6 In deroga all art. 1939 c.c., la presente fideiussione rimarrà valida ed efficace anche in caso di nullità delle obbligazioni garantite o del contratto cui le stesse si riferiscono. In particolare qualora l obbligazione garantita sia dichiarata invalida, la presente fideiussione garantisce l obbligo del Debitore a restituire le somme a qualsiasi titolo allo stesso erogate dal Beneficiario. Art. 7 In deroga all art. 1945 c.c., il Garante si impegna a pagare al Beneficiario l importo richiesto come dovuto rinunciando ad opporre le eccezioni spettanti al Debitore garantito. Art. 8 Nel caso in cui, a seguito dell escussione della fideiussione, il Garante ritardi od ometta il pagamento richiesto dal beneficiario, su tale importo decorreranno interessi moratori nella misura del %su base annua. Art. 9 Il credito del Garante per surroga e/o regresso nei confronti del Debitore deve intendersi postergato a qualsiasi altro credito del Beneficiario nei confronti del Debitore medesimo.

Art. 10 Nel caso in cui le obbligazioni di cui in premessa siano garantite da più fideiussori, il Garante risponderà in solido con il Debitore dell intero suo debito con esclusione del beneficio della divisione, beninteso entro il limite dell importo onnicomprensivo di cui al precedente Art. 1. Art. 11 Il Garante rimarrà obbligato nei confronti del Beneficiario anche nel caso in cui quest ultimo non abbia proposto istanze nei confronti del Debitore entro i termini di cui all art. 1957 c.c., che deve intendersi espressamente derogato12. Art. 12 È espressamente derogato il disposto dell art. 1955 c.c. Art. 13 La presente fideiussione avrà efficacia sino alla data del e decorsi giorni da tale data senza che il beneficiario abbia richiesto l escussione dovrà intendersi decaduta e l originale dovrà essere restituito al Garante in segno di liberatoria. Il Garante non potrà recedere dalla presente fideiussione. Oppure Art. 13 La presente fideiussione avrà durata sino al e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da parte del Garante, da comunicare mediante lettera raccomandata almeno giorni prima della scadenza prevista. In caso di disdetta, decorsi 30 giorni dalla scadenza della fideiussione senza che sia pervenuta al Garante una richiesta di escussione, la presente fideiussione si intenderà automaticamente decaduta e priva di ogni effetto e l originale dovrà essere restituito al Garante in segno di liberatoria. Art. 14 Le spese per l eventuale registrazione della presente fideiussione sono a carico del Garante. Art. 15 Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati: quanto al Garante quanto al Beneficiario

Art. 16 Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento, che dovesse sorgere in dipendenza della presente fideiussione, è esclusivamente competente il Foro di. Art. 17 - Privacy Le parti, ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, unicamente finalizzato all esecuzione del presente contratto. Data e Luogo Firma del Garante Dichiaro altresì di approvare specificatamente, ai sensi dell art. 1341 c.c., le seguenti clausole: - Art. 4; - Art. 5; - Art. 6; - Art.7; - Art. 8; - Art. 9; - Art. 10; - Art. 11; - Art. 12; - Art. 16. Firma del Garante Fideiussione: modello fac-simile n. 2 Spett.le, oppure Egr. Sig. (Beneficiario, vale a dire chi riceve la garanzia) Premesso che Premesso che - la spett.le/ il Sig. con sede, oppure residente in, codice fiscale,

Partita Iva, Pec (di seguito il «Debitore») in forza di contratto stipulato il, si è impegnato nei confronti del Sig./della Spett.le residente, oppure con sede in codice fiscale, Partita Iva, Pec (di seguito il «Beneficiario) (e, quando congiuntamente richiamati, denominati «Parti»); - a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra il Beneficiario ha richiesto una fideiussione per un importo massimo onnicomprensivo di euro ; Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Con la presente, il sottoscritto/la società residente, oppure con sede in - (di seguito il «Garante») si costituisce fideiussore solidale del Debitore nei confronti del Beneficiario, a garanzia degli obblighi di cui in premessa, sino alla concorrenza massima di euro, somma da ritenersi onnicomprensiva di capitale, interessi, spese ed ogni altro onere ed accessorio. Art. 2 Il Garante si obbliga, pertanto, a versare al beneficiario entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta da questi inviata a mezzo raccomandata, quanto sarà indicato dal Beneficiario come dovuto a titolo di cui sopra e sempre, beninteso, entro il predetto limite massimo onnicomprensivo. Art. 3 Il Beneficiario potrà chiedere al Garante il pagamento di quanto da questo dovuto in forza della presente fideiussione soltanto a seguito dell escussione del Debitore per tale intendendosi l esito infruttuoso delle azioni esecutive intraprese dal Beneficiario nei confronti del Debitore garantito, ovvero l assoggettamento di quest ultimo a fallimento o ad altra procedura concorsuale. Art. 4 Il Garante non sarà tenuto a valutare le condizioni patrimoniali del Debitore e l andamento del rapporto da cui sorgono le obbligazioni garantite. Art. 5 Il Garante potrà opporre al Beneficiario le medesime eccezioni spettanti al debitore principale.

Art. 6 Nel caso in cui, a seguito dell escussione della fideiussione, il Garante ritardi od ometta il pagamento richiesto dal beneficiario, su tale importo decorreranno interessi moratori nella misura stabilita nel contratto da cui sorgono le obbligazioni garantite. Art. 7 Nel caso in cui le obbligazioni di cui in premessa siano garantite da più fideiussori, il Garante risponderà in solido con il Debitore pro-quota rispetto all intero debito garantito e in ogni caso entro il limite dell importo onnicomprensivo di cui al precedente Art. 1. Art. 8 La presente fideiussione avrà efficacia sino alla data del e decorsi giorni da tale data senza che il beneficiario abbia richiesto l escussione dovrà intendersi decaduta anche senza la restituzione dell originale che dovrà comunque essere riconsegnato al Garante per regolarità amministrativa. Il Garante potrà recedere dalla presente fideiussione con preavviso di giorni, restando in tal caso obbligato in solido con il Beneficiario per le obbligazioni sorte anteriormente alla data di efficacia del recesso. ovvero Art. 8 La presente fideiussione avrà durata sino al e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da parte del Garante, da comunicare mediante lettera raccomandata almeno giorni prima della scadenza prevista. In caso di disdetta, decorsi 30 giorni dalla scadenza della fideiussione senza che sia pervenuta al Garante una richiesta di escussione, la presente fideiussione si intenderà automaticamente decaduta e priva di ogni effetto e l originale dovrà essere restituito al Garante in segno di liberatoria. Art. 9 Le spese per l eventuale registrazione della presente fideiussione sono a carico del Garante. Art. 10 Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati: quanto al Garante quanto al Beneficiario Art. 11

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