VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA AL CAAF ACLI

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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Deliberazione n. 93 del 10/06/2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA AL CAAF ACLI L anno DUEMILATREDICI il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze previa l osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE RATTI ANDREA Sindaco X COMINOTTI PAOLA Assessore X SCALVENZI MICHELE Assessore X AMICO FRANCESCO Assessore X BATTAGLIA ALESSANDRO Assessore X DE SANTIS ROCCO Assessore X SALERA MARIA TERESA Assessore X Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Filippo Raco che provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della adunanza, il Vice Sindaco Paola Cominotti - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull argomento sopra indicato.

n. 93 del 10 giugno 2013 OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA AL CAAF ACLI. Premesso che: LA GIUNTA COMUNALE - il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione relativa alla spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati; - l articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall art. 1 comma 375, della legge n. 266/05; - il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; - il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; - il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; - l INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all utente dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); - ai sensi dell art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; - i Comuni, ai sensi dell art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; Atteso che, a seguito di indagine di mercato tra i CAAF autorizzati all espletamento del servizio di Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica, il CAAF ACLI di Brescia ha ritenuto di offrire il servizio a costo zero; Ritenuto pertanto di procedere all affidamento del servizio mediante convenzione triennale che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto il decreto legislativo 267/2000;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell Area Servizi ai cittadini dott.sa Ornella Loda ai sensi dell art. 49 del T.U.EE.LL.; Con voti favorevoli unanimi; D E L I B E R A 1) di affidare al CAAF ACLI - Società di Servizi Acli Service Brescia Srl, il servizio di Bonus gas ed energia elettrica a mezzo convenzione triennale dal 17/06/2013 al 16/06/2016; 2) di approvare lo schema di convenzione, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) la presente convenzione non comporta alcun onere di spesa; 4) di demandare al Responsabile Area Servizi ai Cittadini la stipula della convenzione; 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL., come risultato da separata ed unanime votazione.

Allegato A) delibera n. 93 del 10/06/2013 CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BONUS GAS ED ENERGIA Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 L'anno 2013 il giorno del mese di.... in., TRA Il Comune di ORZINUOVI E Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale. con sede legale in, Via..C.F..., P.IVA.., nella persona del legale rappresentante Sig.., nato a., il, domiciliato per il presente atto in.. Via cap., denominato di seguito CAF PREMESSO che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico; che l articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05; che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; che, ai sensi dell art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; che i Comuni, ai sensi dell art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di

fornire al richiedente l assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; che l INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all utente dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); che, in base all art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (servizio ISEE) Il.. si impegna ad effettuare i seguenti servizi: assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell ISE e dell ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell INPS; rilascio all utente di copia dell attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell ISE e dell ISEE. Art. 2 (servizio bonus tariffa sociale) Il. si impegna ad effettuare i seguenti servizi: assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l accesso alla compensazione; verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; fornire al Comune l elenco delle sedi CAF presenti sul territorio; rilasciare all utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l avvenuta presentazione della domanda. Il Comune si impegna a: Art. 3 diffondere e informare i cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione; Art. 4 Il.. trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati. Art. 5 I dati acquisiti per l istanza relativa al disagio economico sono conservati dal., in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per l istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal.., in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di

trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. In alternativa, il consegnerà tutta la documentazione cartacea entro. al Comune. Art. 6 Il.. nel momento in cui acquisisce la dichiarazione informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il.. è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Art. 7 Il stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il.. dichiara di assumersi la piena responsabilità liberando il Comune di Orzinuovi rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. Art. 8 Per i servizi oggetto della presente convenzione non è previsto alcun onere a carico del Comune. Art. 9 Il. si obbliga a non chiedere corrispettivi all utenza per l assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione. Art. 10 La presente convenzione decorre dal.. al. Letto, approvato e sottoscritto Orzinuovi.. per il CAF per il Comune Responsabile Area Servizi ai Cittadini

Letto, approvato e sottoscritto. IL VICE SINDACO F.to Paola Cominotti IL SEGRETARIO GENERALE F.to Raco Filippo =================================================== Oggi 11/06/2013 la presente deliberazione Viene pubblicata all Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. L INCARICATO F.to Giovanna Buccelli =================================================== C E R T I F I C A T O DI E S E C U T I V I T A La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma dell art. 134 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000. Orzinuovi, lì 08/07/2013 IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Gianfranco Antonelli =================================================== Per copia conforme all originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo. Orzinuovi, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO