REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA



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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA Emanato con D. D. n. 140 del 12/05/2005; entrato in vigore il 13/05/2005; modificato con D.D.P. n. 149 del 26/02/2010; modificato con delibera del SA n. 181 del 08/10/2010. Art. 1 (Finalità) 1. La Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello Statuto e della normativa vigente, conferisce borse, finalizzate allo svolgimento di attività di studio e/o ricerca nell'ambito di programmi di attività svolte nelle strutture della Scuola per: - giovani laureate; - ricerca post - dottorato (ex L.398/89); - perfezionamento all'estero (ex L.398/89). 2. L'interesse scientifico dell'attività di studio e/o ricerca del candidato per i programmi di attività della Scuola dovrà essere garantita dal docente proponente la borsa di studio. II docente sarà, inoltre, responsabile dell'attuazione del programma di studio e/o ricerca del vincitore. 3. Le previsioni del presente regolamento non escludono la possibilità per la Scuola di attivare forme diverse di incentivazione economica dell'attività di studio, previa, in ogni caso, autorizzazione del Consiglio della Classe accademica Competente. Art. 2 (Finanziamento) 1. Le borse di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono finanziate esclusivamente con fondi in disponibilità dei docenti della Scuola derivanti da convenzioni, contratti, contributi, collaborazioni di qualunque genere con altri Enti pubblici e privati, purché utilizzabili a tale scopo. 2. Le borse di cui all'art. 1, comma 1, punti 2 e 3 sono finanziate su una quota dei fondi a disposizione di ciascuna Classe accademica, che il Miur assegna, ai sensi della Legge n. 398/89, annualmente e ripartita dal Senato Accademico tra le Classi stesse. Questi fondi possono essere integrati con fondi in disponibilità dei docenti della Scuola derivanti da convenzioni, contratti, contributi, collaborazioni di qualunque genere con altri Enti pubblici e privati, utilizzabili a tale scopo. 3. Le borse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, possono essere attivate anche con finanziamento integralmente a carico di fondi in disponibilità dei docenti della Scuola derivanti da convenzioni, contratti, contributi, collaborazioni di qualunque genere con Enti pubblici e privati, utilizzabili a tale scopo. 1

Art. 3 (Modalità di assegnazione della borsa) La selezione dei candidati e effettuata mediante una procedura di bando pubblico e di valutazione dei titoli presentati, integrata, eventualmente, da un esame. L'esame può consistere anche in una sola prova orale. Art. 4 (Procedura di attivazione) 1. I docenti proponenti presentano ai Presidi delle Classe accademiche competenti le proposte di attivazione, con l'indicazione della tipologia, della durata, dell'importo e delle modalità di finanziamento delle borse. 2. Le proposte di attivazione delle borse sono sottoposte all'approvazione dei Consigli delle Classi accademiche. Relativamente alle borse di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1, comma 1, finanziate sulla quota dei fondi Miur, i Consigli determinano anche il numero di quelle da attivare annualmente e gli importi assegnati. Le richieste di rinnovo delle borse di studio di cui al punto 1 dell'art. 1, comma 1, sono comunicate ai Presidi che possono decidere di sottoporle ai Consigli. 3. II Senato accademico approva i bandi di concorso, redatti, secondo le indicazioni fornite dal docente responsabile dell'attività di studio e/o ricerca e sulla base degli schemi allegati al presente regolamento. 4. I bandi devono indicare: a) il titolo della ricerca programmata e l'area disciplinare di riferimento; b) il titolo di studio richiesto; c) 1'eventuale limite di età; d) i termini di scadenza e le modalità di presentazione della domanda; e) le date e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali; f) la durata della borsa; g) l'ammontare della borsa; i) le modalità di erogazione; 1) i diritti e obblighi dei vincitori; m) i termini di chiusura del procedimento concorsuale e il funzionario responsabile. 5. Per ogni selezione il Direttore della Scuola nomina, con apposito decreto, una commissione di cui possono far parte anche membri esterni alla Scuola. Ciascuna dispone di 100 punti; per conseguire l'idoneità ciascun candidate deve riportare un punteggio non inferiore a 60. Sulla base dei punteggi riportati, la commissione formula una graduatoria di merito in base alla quale sono attribuite le borse. 6. II giudizio espresso dalle Commissioni nell'ambito delle selezioni per il conferimento delle borse di studio e definitivo. 7. Ai vincitori viene inviata comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Essi sono tenuti a sottoscrivere una lettera di accettazione entro 8 giorni dalla notifica. 8. In caso di rinunce che siano comunicate entro due mesi dal conferimento della borsa, può subentrare il primo candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, che usufruisce dell'importo residuo della borsa. 2

9. Se non ci sono altri candidati idonei o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione, il fondo non utilizzato ritorna nella disponibilità della Classe accademica competente e/o del titolate del fondo di ricerca da cui e stato prelevato. Art. 5 (Importo della borsa e modalità di pagamento) 1. L importo annuo delle borse di studio di cui al presente regolamento è commisurato al programma di attività e comunque non dovrà essere superiore ad un importo pari a 35.000,00. Sono fatti salvi importi maggiori stabiliti, in sede di convenzione, da norme previste dall ente finanziatore. L importo delle borse per giovani laureati non potrà essere inferiore al 40% dell importo minimo fissato dal MIUR per gli assegni di ricerca, mentre quello delle borse post-dottorato e di perfezionamento all estero al 60% dell importo minimo fissato dal MIUR per gli assegni di ricerca. 2. Le borse vengono erogate in rate mensili posticipate, previa dichiarazione via e-mail del docente che attesti il regolare svolgimento dell attività di studio e/o ricerca del borsista fino a quella data. Art. 6 (Diritti, obblighi e incompatibility) 1. Le borse di studio di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 possono essere cumulate con altre borse di studio, solo previa autorizzazione del Consiglio della Classe accademica competente. 2. Il borsista può far parte di gruppi di ricerca attivi presso la Scuola, compresi quelli relativi all attività in conto terzi. 3. II borsista può essere chiamato a svolgere attività seminariale e tutoriale purché collegata al proprio programma di ricerca, sotto la guida e la responsabilità di un docente dei corsi ufficiali della Scuola. 4. II borsista ha l'obbligo di compiere continuativamente l'attività di studio o di ricerca presso la Scuola e/o le strutture da questa indicate, rispettandone le norme organizzative interne. Ad eccezione dei casi di differimento o sospensione previsti dal successivo art. 5, l'assegnatario che non concluda il periodo di studio o che non svolga correttamente l'attività di ricerca decade dal diritto della stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività di studio e/o ricerca. 5. II borsista non può svolgere attività di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, o attività di consulenza retribuite aventi natura continuativa, che non siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio della Classe accademica competente. Art. 7 (Disposizioni fiscali e previdenziali) 1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non configurano un rapporto di lavoro con la Scuola, essendo finalizzate alla sola formazione dei borsisti. Non danno luogo, in nessun caso, a trattamenti previdenziali. 3

2. Alle borse di studio di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali previste dall'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210. 3. Alle borse di studio di cui all'art. 1, comma 1, punti 2 e 3 si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali previste all'art. 6 della legge 3 novembre 1989, n. 398, che richiama il disposto dell'art. 4 della Legge 13.8.1984, n. 476. Art. 8 (Differimenti e sospensioni) 1. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento delle borse verranno consentiti a coloro che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge n. 53/2000 per il sostegno della maternità e della paternità. 2. II differimento della data di inizio della borsa, per un periodo non superiore a sei mesi, per motivi diversi da quelli previsti al comma precedente, potrà essere disposto dal Consiglio della Classe accademica competente, su richiesta scritta dell'assegnatario approvata del docente responsabile. Art. 9 (Assicurazione) La Scuola Superiore Sant'Anna provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa cumulativa sia contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di fruizione della borsa, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista possa provocare. Art. 10 (Mensa) E' data facoltà ai titolari delle borse di studio di cui al presente regolamento di usufruire dei pasti presso la mensa della Scuola, a loro spese ed alle stesse tariffe applicate agli allievi. II bando di concorso può prevedere che l'ammontare della borsa assegnata sia comprensivo di un numero di buoni pasto gratuiti, da utilizzare presso le strutture della Scuola. Art. 11 (Borse di studio per giovani laureati) 1. Le borse di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, hanno una durata minima di sei e massima di dodici mesi e possono essere rinnovate con lo stesso soggetto entro il limite massimo di 24 mesi. 2. Al termine dell'attività di studio e/o ricerca e prima dell erogazione dell'ultima rata, il borsista e tenuto a presentare una relazione scritta sulla ricerca svolta, sottoscritta dal docente responsabile. Art. 12 (Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero) 1. Le borse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono riservate a cittadini italiani laureati in Università o istituiti universitari italiani o stranieri, di età non superiore a 29 anni alla data di scadenza della presentazione della domanda. 4

2. Le borse hanno durata compresa tra 6 e 12 mesi e non sono rinnovabili. 3. Chi ha già usufruito di una borsa a questo titolo non può usufruirne una seconda volta. 4. II docente responsabile della ricerca nella proposta di attivazione dovrà indicare, oltre ai dati previsti all'art. 4, comma 4, l'istituzione estera o internazionale che ospiterà l'assegnatario della borsa nell'ambito di collaborazioni attivate dalla Scuola e il nominativo del tutore responsabile presso la stessa. 5. La selezione e per titoli ed esame. L'esame può anche consistere nella sola prova orale ed e inteso ad accertare il grado di preparazione necessario alla frequenza presso l'istituzione estera o internazionale da parte del candidato, nonché la conoscenza della lingua straniera necessaria per seguire i corsi. 6. II borsista, al momento della sottoscrizione della lettera di accettazione della borsa, e tenuto a presentare la dichiarazione di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo. 7. La borsa viene erogata in due rate, delle quali la prima al momento dell'assegnazione della borsa stessa e la seconda al momento della presentazione di una dichiarazione rilasciata dal tutore responsabile presso l'istituzione estera presso la quale il borsista si e recato, che certifichi il regolare svolgimento di almeno due terzi dell'attività prevista. 8. Al termine del soggiorno, il borsista dovrà presentare una relazione scientifica sull'attività svolta sottoscritta dal tutore responsabile presso l'istituzione estera ospitante e dal docente responsabile. Art. 13 (Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato) 1. Le borse di cui all'art. 1, comma 1, punto 3, sono riservate a laureati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero. Sono ammessi al concorso anche i candidati che dichiarino di aver ultimato la tesi di dottorato e di poter conseguire il titolo di dottore di ricerca entro la data indicata dal bando per lo svolgimento delle prove di selezione. II conseguimento del titolo dovrà comunque essere certificato prima dell'inizio dell'attività di ricerca. 2. Chi ha già usufruito di una borsa a questo titolo non può usufruirne una seconda volta. 3. Le borse di studio hanno, di norma, durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili. Può anche essere prevista una durata della borsa inferiore a 24 mesi, in considerazione di particolari esigenze correlate alle specifiche attività di ricerca. 4. II borsista, al momento della sottoscrizione della lettera di accettazione della borsa, e tenuto a presentare la dichiarazione di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo; 5. Al termine del primo anno i borsisti presentano una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte, sui risultati conseguiti e sul residuo programma di ricerca. Sulla base della valutazione di tale relazione, il docente responsabile del programma di ricerca dispone la conferma della borsa per l'anno successivo. 6. Al termine del secondo anno il borsista dovrà presentare una relazione scientifica sull'attività svolta, sottoscritta dal docente responsabile. 5

Art. 14 (Approvazione ed entrata in vigore) II presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Ufficiale della Scuola. Per le borse di studio già conferite alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai precedenti regolamenti. 6