nella misura del 4,8 (quattrovirgolaotto) per mille per le abitazioni adibite a prima abitazione;



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Transcript:

Seduta del 19.01.2006 deliberazione N. 09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESERCIZIO 2006 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RELATIVE DETRAZIONI. LA GIUNTA COMUNALE VISTO il titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, concernente l istituzione dell Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); VISTI: - l art. 6 del Decreto succitato, il quale stabilisce che l aliquota deve essere adottata ogni anno al Comune con effetto per l anno successivo, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e nel caso la delibera non fosse adottata si applica l aliquota minima del 4 per mille; - l art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno successivo; - L art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 Legge finanziaria 2002, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l addizionale comunale all Irpef, e dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dall 01/01 dell anno di riferimento; VISTO l art. 42 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2002, n.267 il quale stabilisce che tra le attribuzioni e competenze dei consigli comunali rientra l istituzione e l ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ; VISTO l art. 1, comma 155 della legge 23.12.2005, n 266 Legge Finanziaria per l anno 2006 -, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2006 da parte degli Enti Locali al 31.03.2006; RICHIAMATE: la deliberazione della Giunta Comunale n 226 del 25 novembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate, per l anno 2005, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: - del 4,8 per mille per le sole abitazioni principale; - del 5,0 per mille per i terreni agricoli; - del 6,0 per mille per gli altri fabbricati ; - del 7,0 per mille le aree fabbricabili; - del 7,0 per mille per gli immobili sfitti; - del 3,5 per mille per le sole abitazioni concesse in locazione ai cosidetti patti concordati. Legge 431 del 9 dicembre 1998; la deliberazione della Giunta Comunale n 145 del 26 maggio 2005, con al quale veniva rettificata, per l anno d imposta 2005, l aliquota per le abitazioni concesse in affitto in base all art.2,comma 3, della Legge 431/98 nella misura dell 1,0 per mille, precedentemente deliberata nella misura del 3,50 per mille; VISTO l art. 8 del succitato D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, che determina la detrazione in uro 103,29 (centotre/29) sull imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione

principale, rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione, e che è data facoltà ai comuni di elevare tale detrazione d imposta, fino ad un massimo di uro 258,23 (duecentocinquantotto/23), anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché alle categorie di soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, individuate con deliberazioni del competente organo comunale; VISTO l art. 3 del Decreto Legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in Legge 9 maggio 1997, n. 122 che dispone la facoltà per i comuni di elevare la detrazione di imposta anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale; VISTO che, per effetto del combinato disposto dell art. 6, comma 1 e 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d imposta, devono essere disposte con unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote; CONSIDERATE le crescenti e continue esigenze di bilancio legate al mantenimento del buon livello di erogazione dei servizi alla popolazione comunitaria, nell ottica della politica del decentramento amministrativo e fiscale, si rende necessario esercitare, in maniera assolutamente razionale e mirata, una maggiore autonomia impositiva; RITENUTO dover pertanto: 1) determinare per l anno 2006 le seguenti aliquote: nella misura del 4,8 (quattrovirgolaotto) per mille per le abitazioni adibite a prima abitazione; nella misura del 1,0 (uno) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, in base all art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431; nella misura del 5,0 (cinque) per mille per i terreni agricoli; nella misura del 6,0 (sei)per mille per la categoria altri fabbricati ; nella misura del 7,0 (sette) per mille per le aree fabbricabili; nella misura del 7,0 (sette) per mille per gli immobili non locati; 2) stabilire ad. 103,29 (centotre/29) l importo per la detrazione sulla abitazione principale; 3) di elevare ad. 154,94 (centocinquantaquattro/94) per l anno 2006, la detrazione dall imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie: a portatori di handicap psichici, con attestato di invalidità civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a uro 11.000,00 (undicimila/00) più uro 850,00 (ottocentocinquanta/00) per ogni persona a carico;

agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, in considerazione delle finalità sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi; ai soggetti in disagio economico-sociale, che, per l anno d imposta 2005, hanno avuto una situazione reddituale del nucleo familiare (ISEE) contenuta nei limiti individuati dalla Giunta Comunale con sua deliberazione n 144 del 26 maggio 2005, i quali di seguito vengono evidenziati: Componenti Limiti di condizioni reddituali I.S.E.E. 1 Fino a uro 7.065,00 2 Fino a uro 8.681,00 3 Fino a uro 9.622,00 RITENUTO di dover provvedere in merito; VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore, di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile di Ragioneria, resi ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000; CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; DELIBERA 1) determinare per l anno 2006 le seguenti aliquote: nella misura del 4,8 (quattrovirgolaotto) per mille per le abitazioni adibite a prima abitazione; nella misura del 1,0 (uno) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, in base all art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431; nella misura del 5,0 (cinque) per mille per i terreni agricoli; nella misura del 6,0 (sei)per mille per la categoria altri fabbricati ; nella misura del 7,0 (sette) per mille per le aree fabbricabili; nella misura del 7,0 (sette) per mille per gli immobili non locati; 2) stabilire ad uro 103,29 (centotre/29) l importo per la detrazione sulla abitazione principale; 3) di elevare ad uro 154,94 (centocinquantaquattro/94) per l anno 2006, la detrazione dall imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie:

a portatori di handicap psichici, con attestato di invalidità civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a uro 11.000,00 (undicimila/00) più uro 850,00 (ottocentocinquanta/00) per ogni persona a carico; agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, in considerazione delle finalità sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi; ai soggetti in disagio economico-sociale, che, per l anno d imposta 2005, hanno avuto una situazione reddituale del nucleo familiare (ISEE) contenuta nei limiti individuati dalla Giunta Comunale con sua deliberazione n 144 del 26 maggio 2005, i quali di seguito vengono evidenziati: Componenti Limiti di condizioni reddituali I.S.E.E. 1 Fino a uro 7.065,00 2 Fino a uro 8.681,00 3 Fino a uro 9.622,00 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi del 2 comma dell art.52, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dalla lettera s) dell art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506; 5) di disporre che il presente atto venga trasmesso, non appena divenuto esecutivo, al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Finanza Locale entro 30 giorni, ai sensi dell art. 69 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507); 6) di far pervenire copia del presente atto deliberativo al Concessionario della Riscossione, in conformità al secondo comma dell art. 18 del D. Lgs. n.504 del 30/12/1992; 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267