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Transcript:

COMUNE DI SESTO ED UNITI Provincia di Cremona Codice Ente 10798 6 Sesto ed Uniti CR VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE N 17 del 25/06/2015 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI A- ANNO 2015 L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Vezzini Carlo Angelo il Consiglio Comunale. N. Cognome e Nome P A 1 VEZZINI CARLO ANGELO SI 2 ROSSI GIOVANNI SI 3 MUSSINI MASSIMO PAOLO SI 4 LANZONI SARA SI 5 VICCARDI FRANCESCA MARIA SI 6 CHIOZZANI GABRIELE EMANUELE SI 7 CERVI NICOLA SI 8 FRERI GISELLA SI 9 ROSSETTI MARIO SI 10 POLI MIRCO SI Presenti: 8 Assenti 2 Partecipa Sicolo dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali; - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; VISTI, in particolare, i seguenti commi dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 676. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 681. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. CONSIDERATO altresì che con l'art. 1, comma 679, della legge 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), viene confermato anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione (2,5 per mille) già previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel contempo viene confermata la possibilità di superare i

limiti di legge relativi all'aliquota della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli altri immobili, per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili ; RICHIAMATE: la deliberazione C.C. n. 9 del 28.4.2014 di approvazione del Regolamento per l applicazione della IUC che disciplina anche la Tassa Servizi Indivisibili (TASI) definendone la base imponibile, i presupposti impositivi, le detrazioni, riduzioni ed esenzioni, lasciando al consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di introdurre le stesse; la deliberazione C.C. n. 16 stessa seduta con la quale sono stati individuati i servizi indivisibili e i relativi costi che sono da coprire con il gettito TASI. TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. PRESO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l anno 2015, con decreto del ministero dell'interno è stato differito 30.07.2015. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, sulla base delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, di confermare le aliquote TASI applicate nel precedente esercizio finanziario, come segue: ALIQUOTA 2,5 (DUE e CINQUANTA) PER MILLE SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI FABBRICATI, AREE SCOPERTE, AREE EDIFICABILI AD ECCEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ESENTI; ALIQUOTA 1 (UNO) per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. (COMMA 676 LEGGE 147/2013). RITENUTO di stabilire, nel caso l unità immobiliare fosse occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, di porre a carico dell occupante il 30% dell ammontare complessiva dell imposta calcolata applicando le aliquote sopra determinate, e a carico del proprietario il restante 70%. DATO ATTO che, ai sensi dell art. 1 comma 688 della legge 147/2013 come modificato dal D.L. 16/2014 convertito in legge 54/2014, le scadenze per il versamento della TASI sono state fissate al 16 giugno( acconto) e 16 dicembre (saldo). DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa. DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000; Con Voti Unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. di CONFERMARE, per l anno 2015, le ALIQUOTE TASI applicate nell esercizio precedente come segue: ALIQUOTA 2,5 (DUE e CINQUANTA) PER MILLE SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI FABBRICATI, AREE SCOPERTE, AREE EDIFICABILI AD ECCEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ESENTI; ALIQUOTA 1 (UNO) per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. (COMMA 676 LEGGE 147/2013).

2. di STABILIRE, nel caso l unità immobiliare fosse occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, di porre a carico dell occupante il 30% dell ammontare complessiva dell imposta calcolata applicando le aliquote sopra determinate, e a carico del proprietario il restante 70%. 3. di DARE ATTO che, ai sensi dell art. 1 comma 688 della legge 147/2013 come modificato dal D.L. 16/2014 convertito in legge 54/2014, le scadenze per il versamento della TASI sono state fissate al 16 giugno( acconto) e 16 dicembre (saldo). 4. di DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 5. di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. 6. di DICHIARARE, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE Vezzini Carlo Angelo Sicolo dr.ssa Concetta RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE viene PUBBLICATA mediante affissione all ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell art. 124 1 co. del D.L.gs n 267/2000. Sesto ed Uniti, Sicolo dr.ssa Concetta VISTO, si attesta che la presente è COPIA CONFORME ALL ORIGINALE ad uso amministrativo Sesto ed Uniti, CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs n. 267/2000) Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge: DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000) Sesto ed Uniti,