LA SCUOLA E UN LUOGO DI LAVORO



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IL D.Lgs. 81/08 Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Nei riguardi degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado. LA SCUOLA E UN LUOGO DI LAVORO 1

IL D.Lgs. 81/08 LE RESPONSABILITA DEI DIVERSI SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA Enti proprietari, dirigenti scolastici, docenti 2

IL D.Lgs. 81/08 COMPETE AGLI ENTI PROPRIETARI Enti Locali (Comuni e Province) così come regolato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e ai Soggetti Privati 3

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro LA MESSA A NORMA degli edifici scolastici L ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria 4

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro Costituiscono dunque, precisi obblighi di legge per gli Enti proprietari non solo gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc. ma anche la fornitura delle varie certificazioni di idoneità, agibilità e conformità. Nella fattispecie se vi sono ritardi, carenze, inadempienze nello stato di conservazione degli edifici scolastici e delle strutture la responsabilità primaria è dell'ente proprietario, poiché questi adempimenti sono di sua stretta competenza. 5

Titolo I del D.Lgs. 81/08 Principi comuni Ai sensi dell art. 18 comma 3 COMPETE agli Enti Locali (Comuni e Province) Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, (..), la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. 6

Titolo I del D.Lgs. 81/08 Principi comuni Ai sensi dell art. 18 comma 3 COMPETE agli Enti Locali (Comuni e Province) In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico. 7

AL DIRIGENTE SCOLASTICO COMPETONO TUTTI GLI ALTRI COMPITI E OBBLIGHI PREVISTI DAL D.Lgs. 81 di tipo gestionale DATORE DI LAVORO Così individuato dal Decreto del Ministro dell Istruzione 21 giugno 1996, n. 292 8

Art. 17 D.Lgs. 81/08 OBBLIGHI NON DELEGABILI VALUTARE TUTTI I RISCHI ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 9

OBBLIGHI NON DELEGABILI IL DIRIGENTE SCOLASTICO DESIGNA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 10

Art. 18 D.Lgs. 81/08 ULTERIORI OBBLIGHI ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA DI NATURA TECNICA ORGANIZZATIVA PROCEDURALE PER ELIMINARE O RIDURRE I I RISCHI 11

INOLTRE DESIGNA GLI ADDETTI AL SPP NOMINA IL MEDICO COMPETENTE (se necessario) INDIVIDUA I PREPOSTI 12

ED ANCORA DESIGNA GLI ADDETTI ALLE MISURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE PRONTO SOCCORSO PREVENZIONE INCENDI 13

Inoltre ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 INFORMA E FORMA I LAVORATORI E LE LAVORATRICI SUI RISCHI PRESENTI 14

per garantire le condizioni di sicurezza della scuola Il Dirigente Scolastico Interviene su: ORGANIZZAZIONE IL LAVORO GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE ATTREZZATURE DI LAVORO E DI STUDIO VIDEOTERMINALI IGIENE, ECC. 15

COME PREVISTO ALL ART. 18 COMMA 3 DEL D. Lgs. 81/08 SE NON EFFETTUATA AUTOMATICAMENTE DALL ENTE OBBLIGATO (ENTE PRIVATO O PUBBLICO) 16

COME PREVISTO ALL ART. 18 COMMA 3 DEL D. Lgs. 81/08 E OBBLIGO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO VERIFICARE E RICHIEDERE I LAVORI NECESSARI ALL ENTE PROPRIETARIO L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA DEGLI IMPIANTI 17

COME PREVISTO ALL ART. 18 COMMA 3 DEL D. Lgs. 81/08 Questi interventi, si intendono assolti, con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico. 18

SCUOLA più SICURA QUALORA I RISCHI RISULTINO ESSERE SUFFICIENTEMENTE GRAVI DA RAPPRESENTARE PREGIUDIZIO PER L INCOLUMITA DEGLI UTENTI, DEI LAVORATORI E DELL INTEGRITA DELL AMBIENTE E DELLA POPOLAZIONE 19

SCUOLA più SICURA E OBBLIGO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO interdire l accesso delle persone ai luoghi o alle attività pericolose 20

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro AULE DIDATTICHE MASSIMO AFFOLLAMENTO CONSENTITO 21

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro LE CLASSI DEVONO ESSERE FORMATE DA UN MASSIMO DI 25 ALUNNI 22

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro LE CLASSI possono essere formate da un minimo di 10 unità con eventuale variazione del 10% in più del massimo. (Legge 23/96 che rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75 norme di edilizia scolastica) 23

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro IL D.M. Interno 26/08/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica che fissa l'indice di 26 persone/aula indice di massimo affollamento ipotizzabile. Norme che si integrano con le linee guida per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. (Circolare Ministero dell'interno n. 4 del 1/3/2002) 24

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro Il Dirigente Scolastico deve garantire in ogni modo agli alunni e all utenza in generale, un ambiente confortevole, igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici quali sono gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado. 25

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro IL Dirigente Scolastico nella formazione delle classi dovrà tenere conto della cubatura. Ovvero l indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule, conformemente al previsto indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere. (art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 art. 33 del D.Lgs. 626/94) 26

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro Questi indici garantiscono la cubatura necessaria per garantire l'igiene così come dettato dalle norme di igiene edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici. 27

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro Questi incidi stabiliscono anche l'affollamento massimo ipotizzabile ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione dell'edificio in modo sicuro, così come prevedono le vigenti normative per la prevenzione incendi. 28

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 29 del 2 febbraio 1976. 29

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro Altri incidi utili da conoscere Tabella 1 - INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA SCUOLA ELEMENTARE DESCRIZIONE ATTIVITA Attività didattiche: attività normali attività interciclo Indice di superficie totale alle attività didattiche Attività collettive: attività integrative e della comunità educativa mensa e relativi servizi (*) min max Attività complementari: biblioteca insegnanti Indice di superficie netta globale Indice di superficie max netta globale Somma indici parziali min max Connettivo e servizi igienici min (42% della somma precedente) max Spazi per l educazione fisica: palestra servizi palestra, ecc tipo A1 Spazi per la direzione didattica (se richiesti) m 2 /alunno 1,80 0,64 2,44 2,70 0,40 0,70 0,13 5,21 5,58 3,67 3,93 1,54 1,65 330 mq (da 5 a 20 classi) 15 mq netti (*) Con ipotesi del doppio turno refezione - Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica. 30

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro Livelli minimi di intensità della luce (illuminamento) che devono essere assicurati: AMBIENTI/ATTIVITA ILLUMINAMENTO AMBIENTI/ATTIVITA ILLUMINAMENTO Deposito di grossi materiali 10 lux Uffici con VDT: ambiente di lavoro zona di digitazione lettura testi (illuminazione localizzata) 150-300 lux 200-350 lux 300-500 lux Corridoi, scale e passaggi 20 lux Sala riunioni 200-300 lux Lavori: Grossolani Media finezza Fini Finissimi 40 lux 100 lux 200 lux 300 lux Nelle aule L occhio si trova in una condizione di benessere quando il campo visivo non presenta forti contrasti, pertanto lo stimolo visivo dovrebbe variare leggermente nello spazio e nel tempo. Tale variazione deve essere studiata in modo da attrarre lo sguardo dell alunno verso i naturali centri di attenzione (piano lavoro, cattedra e lavagna). Evitare zone di elevata luminanza. 31

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro Temperatura dell aria e microclima Per i mesi estivi la temperatura dell aria consigliata va da 24 a 27 C [+1 C], l umidità relativa da 45 a 70%. Per i mesi invernali la temperatura varia da 18 a 22 C [+1 C] e l umidità relativa da 45 a 70%. Per correlare adeguatamente le condizioni microclimatiche interne ai locali di lavoro rispetto le escursioni esterne, per evitare salti termici eccessivi e dannosi alla salute degli addetti, la differenza tra la temperatura interna e quella esterna, non dovrebbe essere > a 7 C. Per quanto riguarda la velocità dell aria, essa deve essere < a 0,15 m/sec sulla postazione di lavoro. 32

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI LE SCUOLE, (..), che NON fanno uso deliberato di agenti biologici di cui all'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, sono escluse dall'applicazione delle particolari procedure di prevenzione del rischio biologico, tuttavia devono osservare le misure generali di igiene ed effettuare la profilassi specifica quando necessario. 33

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI Nelle scuole dove si fa uso di AGENTI CHIMICI durante le attività di laboratorio, ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, i dirigenti scolastici sono tenuti a: valutare i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza di tali agenti; indicare le misure di prevenzione e di protezione che devono essere osservate; progettare e organizzare i sistemi di lavoro; fornire attrezzature idonee; definire metodi di lavoro appropriati; definire misure di protezione individuali compresi i DPI 34

SCUOLA più SICURA LA RESPONSABILITA DEL DOCENTE in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 35

SCUOLA più SICURA Il Docente è corrispondente alla figura di Preposto È responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (docenti - istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato) 36

SCUOLA più SICURA..I precettori (DOCENTI) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza).. 37

SCUOLA più SICURA Il Docente anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico (dirigente scolastico), le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro. Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere esente da responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. 38