RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI



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Torino Nuova Economia S.p.A., via Livorno 60-10144 Torino (presso Environment Park Palazzina B2 Uffici) APPALTO DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONSORTILI NELLA ZONA C IN AREA MIRAFIORI DI TORINO RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI Quesito n 1 Un impresa con la sola categoria prevalente OG3, qualificata per l intero importo nella sola categoria prevalente, può partecipare alla gara indicando l intenzione di subappaltare le altre categoria previste al 100%. Aggiungendo che l impresa che verrà individuata per la categoria OG12 sarà in possesso anche dell iscrizione all albo nazionale gestori ambientali come richiesto in bando/disciplinare? Risposta al quesito n 1 Ai sensi degli artt. 40 d.lgs. 163/2006, 92, comma 1, d.p.r. 207/2010 e 12, comma 2, lett. b) l. 80/2014 si ritiene possibile che un impresa attestata SOA nella sola categoria prevalente OG3 per l intero importo dei lavori a base di gara possa partecipare alla gara indicando l intenzione di subappaltare al 100% tutte le altre categorie di opere scorporabili previste nel bando di gara. In fase di subappalto l impresa individuata per la categoria OG12 dovrà essere in possesso anche dell iscrizione all albo nazionale dei gestori ambientali. 1

Quesito n 2 L Allegato 2 al Disciplinare di gara DOCUMENTO LAVORAZIONI PER DICHIARAZIONE SUBAPPALTO indica, tra le opere subappaltabili, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato). Tale categoria di opere non figura tra quelle riportate nel bando e nel disciplinare di gara. Si richiede di sapere se il riferimento alla categoria OS13 nell Allegato 2 al Disciplinare di gara, sia da considerarsi come un mero refuso. Risposta al quesito n 2 La categoria OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato è presente nell allegato 2 al Disciplinare di gara per mero errore materiale non essendo tale lavorazione ricompresa tra le categorie oggetto dell appalto de quo. Quesito n 3 Una ditta che possiede le categorie OG3 cat. III-bis, OG6 cat. III-bis e OG10 cat. V, può partecipare alla gara come impresa singola subappaltando al 100% le categorie non in suo possesso, oppure è tenuta a costituire un ATI? Risposta al quesito n 3 In base alla fattispecie da Voi prospettata, fermo l'obbligo di subappaltare ex art.118 d.lgs. 163/06 le lavorazioni delle categorie OG 12 e OS 24 a qualificazione obbligatoria non possedute, l'impresa, ai sensi dell'art.92, comma 1, d.p.r. 207/10, deve essere attestata SOA in categoria prevalente OG3 per classifica idonea a coprire l'intero importo dei lavori della categoria prevalente OG 3 e delle categorie non possedute OG 12 + OS 24 (pari a complessivi 2.179.444,20). Detto importo ( 2.179.444,20) risulta essere superiore alla classifica III bis da Voi posseduta, ancorché incrementata del quinto ex art. 61, comma 2, dpr 207/10 ( 1.500.000,00 + 1/5 = 1.800.000,00). Pertanto codesta impresa sarà tenuta a costituire una ATI idoneamente qualificata. Quesito n 4 a) Possedendo la categoria prevalente OG3 come da disciplinare possono essere indicate 2

subappaltabili al 100% tutte le altre categorie OG 6/ OG12/ OS24/OG10? b) Devono essere indicati i nomi dei subappaltatori in sede di offerta? Risposta al quesito n 4 a) Ai sensi degli artt. 40 d.lgs. 163/2006, 92, comma 1, d.p.r. 207/2010 e 12, comma 2, lett. b) l. 80/2014 si ritiene possibile che un impresa attestata SOA nella sola categoria prevalente OG3 per l intero importo dei lavori a base di gara possa partecipare alla gara indicando l intenzione di subappaltare al 100% tutte le altre categorie di opere scorporabili previste nel bando di gara. b) No, quanto precede conformemente alle indicazioni contenute nella legge di gara, indicazioni in linea con i contenuti della recentissima determinazione ANAC 8 gennaio 2015 n. 1 Quesito n 5 in merito alle opere di bonifica ambientale rientranti nella categoria SOA in OG12, se un impresa partecipante risulta essere in possesso della categoria OG12 per la classifica richiesta dal disciplinare di gara, ma sia priva dell Iscrizione all albo nazionale gestori ambientali in categoria 9 lettera D), l impresa partecipante alla gara può dichiarare in sede di offerta di voler subappaltare interamente i lavori di bonifica di siti in funzione dei lavori di bonifica cantierabili relativi alla categoria 9D dell Albo Nazionale Gestori Ambientali, oppure è necessario ricorrere alla costituzione di un RTI o eventualmente ricorrere all avvalimento di tale requisito Risposta al quesito n 5 L'impresa attestata SOA nella categoria OG12, priva però dell Iscrizione all albo nazionale gestori ambientali in categoria 9 per classifica idonea ai lavori di bonifica cantierabili a base di gara, non possiede riguardo a detta categoria i requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis di gara. Tali lavorazioni, appartenenti a categoria a qualificazione obbligatoria ex d.p.r. 207/10, fermo quanto previsto ai sensi degli artt. 40 d.lgs. 163/2006, 92, comma 1, d.p.r. 207/2010 e 12, comma 2, lett. b) l. 80/2014, andranno subappaltate ex art. 118, d.lgs. 163/06 ad impresa in possesso di attestazione SOA nella categoria OG12 per classifica adeguata e in possesso dell iscrizione all albo nazionale gestori ambientali in categoria 9 per classifica idonea ai lavori di bonifica 3

cantierabili a base di subappalto. In alternativa dette lavorazioni potranno essere assunte da una mandante raggruppata in verticale ex art. 37, comma 3, d.lgs. 163/06 in possesso di attestazione SOA nella categoria OG12 e in possesso dell iscrizione all albo nazionale gestori ambientali in categoria 9 per classifica idonea ai lavori di bonifica cantierabili a base di gara. Per quanto riguarda l'istituto dell'avvalimento si rinvia alle disposizioni dell'art. 49, d.lgs. 163/06 e dell'art. 88, dpr 207/10. Quesito n 6 Un impresa può partecipare alla gara in forma singola con la categoria OG3 classifica III e subappaltare al 100% le altre categorie (OG6, OG12, OS24, OG10). Risposta al quesito n 6 Fermo l'obbligo di subappaltare ex art. 118 d.lgs. 163/06 le lavorazioni delle categorie OG6, OG12, OS 24 e OG10 a qualificazione obbligatoria non possedute, l'impresa, ai sensi dell'art. 92, comma 1, d.p.r. 207/10, deve essere attestata SOA in categoria prevalente OG3 per classifica idonea a coprire l'intero importo dei lavori a base di gara pari a complessivi 2.572.740,64. Detto importo ( 2.572.740,64) risulta essere superiore alla classifica III, ancorché incrementata del quinto ex art. 61, comma 2, dpr 207/10 ( 1.033.000,00 + 1/5 = 1.239.600,00). Pertanto, per partecipare alla gara, l impresa sarà tenuta a costituire una ATI idoneamente qualificata. Quesito n 7 Con riferimento a quanto si legge al punto 8.01. di pagina 27 della Relazione Generale dei lavori in oggetto e precisamente A scopo cautelativo, gli interventi di scavo edile dovranno essere svolti da impresa iscritta alla categoria 9 dell Albo Nazionale Gestori Ambientali si intende sottoporre il seguente quesito: 1) Tale prescrizione è valida? 2) E da ritenersi valida per tutti gli scavi? 3) Qualora vigesse tale vincolo e l appaltatore non sia in possesso dell iscrizione all albo citato, dovendosi quindi avvalere di un subappaltatore, la richiesta di subappalto andrebbe 4

effettuata in relazione alla categoria OG12 (BONIFICHE) oppure in quota parte (con il limite del 30% previsto dalla normativa) alla Cat. OG3? Risposta al quesito n 7 1. Limitatamente ai lavori interessati dalla bonifica ambientale e riconducibili alla categoria SOA OG 12. 2. Vedasi risposta precedente 3. Le opere riconducibili alla categoria OG 12 possono essere interamente subappaltate. In tal caso il futuro subappaltatore dovrà essere in possesso della attestazione OG 12 per classifica idonea + iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali in categoria 9 per classifica idonea. Quesito n 8 Il requisito riguardante l iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 9 lett. D può essere soddisfatto mediante avvalimento? Risposta al quesito n 8 Si rinvia all art. 49, comma 1-bis, d.lgs 163/2006, che esclude la possibilità di fare ricorso all avvalimento disponendo: Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Quesito n 9 SOPRALLUOGO - Il disciplinare di gara prevede: - Nel caso di raggruppamento ( concorrente gruppo ) costituendo il sopralluogo andrà effettuato dalla futura capogruppo-mandataria su delega scritta degli altri membri mandanti.- Può considerarsi accettata l effettuazione del sopralluogo dell impresa considerata sia come singola che quale eventuale futura capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento senza delega scritta delle mandanti dal momento che, entro i limiti di presentazione dell offerta, la composizione della costituenda ATI potrebbe cambiare assetto oppure che la medesima impresa che ha effettuato il sopralluogo potrebbe decidere di partecipare singolarmente od in altra forma. 5

Risposta al quesito n 9 Può essere accettata l effettuazione del sopralluogo dell impresa se intende partecipare alla gara singolarmente. Qualora la stessa impresa intenda, successivamente, partecipare in raggruppamento come capogruppo, la ricognizione dei luoghi -previa delega scritta delle mandanti- andrà ripetuta. Il Responsabile di Procedimento Ing. Francesco Terranova 6