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FOGLIO INFORMATIVO relativo al MUTUO CHIROGRAFARIO PRESTITO DELLA SPERANZA MICROCREDITO ALL IMPRESA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA COOPERATIVA Sede Legale: 84038 Sassano (SA) - Via Provinciale del Corticato Tel: 0975 72391/2 -Fax: 0975 728017 Sede Amministrativa: 84036 Sala Consilina (SA) - Via Santa Maria della Misericordia Tel: 0975 1965890 Email: segreteria@sassano.bcc.it / Web: www.bancadisassano.it Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno - C.F. 02172710655 Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 4963- Cod. ABI 8039 Iscritta all'albo delle Società Cooperative n. A165134 Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall IVASS al n. D000063154 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n 415/1996 CHE COS È IL MUTUO CHIROGRAFARIO La banca ha aderito all Accordo quadro Associazione Bancaria Italiana (ABI) Conferenza Episcopale Italiana (CEI) che prevede l'istituzione di un finanziamento agevolato per dare un aiuto concreto alle famiglie che hanno perso la propria fonte di sostentamento. L'accordo è volto a favorire l'erogazione di finanziamenti a favore delle famiglie numerose o gravate da malattia, che abbiano perso ogni forma di reddito e che abbiano un progetto per il reinserimento lavorativo o l'avvio di un'attività imprenditoriale. I beneficiari del finanziamento, denominato "Prestito della Speranza", dovranno recarsi alle Caritas diocesane o presso ogni altro Ufficio Diocesano di zona, per la valutazione delle richieste. Dopo aver ricevuto la certificazione dal parte dell'ufficio Diocesano, i richiedenti potranno presentare nelle filiali della Banca di Credito Cooperativo di Sassano la propria richiesta di finanziamento. Il finanziamento Microcredito all impresa per l avvio o lo sviluppo di un attività microimprenditoriale nuova o preesistente, è coperto al 50% dal Fondo di Garanzia della CEI e ha un importo massimo di Euro 25.000,00. Il Prestito della Speranza rientra nel progetto Piano Famiglie istituito dall'abi. Caratteristiche e rischi tipici del servizio Il finanziamento viene restituito alla banca sulla base di un piano di ammortamento della durata massima di 5 anni (secondo le modalità concordate con la banca) che decorre trascorsi 12 mesi dalla concessione. La somma viene erogata al cliente sul rapporto di riferimento a lui intestato/cointestato. Il Cliente rimborserà il finanziamento attraverso il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi calcolati secondo un tasso fisso. Aggiornato al 02 Gennaio 2014 Pagina 1 di 7

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO PRESTITO DELLA SPERANZA MICROCREDITO ALL IMPRESA Tasso annuo effettivo globale (TAEG) riferito ad un mutuo chirografario di euro 25.000,00 della durata di mesi 60, con rata di euro 454,79 mensile, al tasso fisso nominale del 3,50% 4,177% In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi dall imposta sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG). TASSI MASSIMI SPESE MASSIME VOCI COSTI Importo massimo finanziabile Euro 25.000,00 Durata minima 18 Mesi Durata massima 60 Mesi Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell anno commerciale (360 giorni). MUTUI A TASSO FISSO Tasso di interesse nominale annuo 3,50% Tasso di interesse di preammortamento Pari al tasso di ammortamento Tasso di mora 2,00 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Spese per la stipula del contratto Istruttoria 0,10% sull importo erogato documento di sintesi copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula schema di contratto, privo delle condizioni economiche applicate al finanziamento preventivo contenente le indicazioni delle condizioni economiche applicate al finanziamento Aggiornato al 02 Gennaio 2014 Pagina 2 di 7

PIANO DI AMMORTAMENTO Spese per la gestione del rapporto Incasso rata con addebito automatico in conto corrente con pagamento per cassa con pagamento RID Euro 1,75 Euro 5,00 Euro 5,00 Spese per comunicazioni periodiche in forma cartacea Euro 1,50 Spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali Euro 1,50 Spese per informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, richieste dal cliente ovvero trasmesse, su richiesta del cliente con strumenti diversi da quelli previsti nel contratto Euro 1,50 Accollo mutuo Euro Zero Francese Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate Costante Mensile Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (mesi) Importo della rata mensile per 10.000,00 di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 12 mesi (*) Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 12 mesi(*) 3,50% 18 571,08 Non previsto Non previsto 3,50% 24 432,03 Non previsto Non previsto 3,50% 36 293,02 Non previsto Non previsto 3,50% 48 223,56 Non previsto Non previsto 3,50% 60 181,92 Non previsto Non previsto (*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (legge numero 108/1996), relativo alla categoria di operazioni Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancadisassano.it. Aggiornato al 02 Gennaio 2014 Pagina 3 di 7

SERVIZI ACCESSORI Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte accidentale del cliente Non richiesta ALTRE SPESE DA SOSTENERE Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) 0,25% Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente) Euro 16,00 0,1 per mille dell importo della Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia cambiale (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) 11 per mille dell importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi) TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell istruttoria: 30 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo fino a Euro 25.000; 40 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo superiori a Euro 25.000 e fino a Euro 50.000; 45 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo superiori a Euro 50.000. Disponibilità dell importo: appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali garanzie previste. ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO, PORTABILITA E RECLAMI Estinzione anticipata Il Mutuatario ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'estinzione stessa. Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine Il Mutuatario e la Banca convengono che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso. La risoluzione si verifica di diritto quando la Banca dichiara al Mutuatario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c. Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Mutuatario o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca, ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Mutuatario o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero Aggiornato al 02 Gennaio 2014 Pagina 4 di 7

segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema Bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi. Nel caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, la Banca avrà diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del Mutuatario che degli eventuali garanti. L'importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell'effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell'art. 2. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite. Tutte le spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti derivanti dal mutuo concesso con il presente atto, tanto giudiziali quanto stragiudiziali, ripetibili e non, sono interamente a carico del Mutuatario, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio, sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca (indirizzo Sassano, Via Provinciale del Corticato, CAP 84038 o all indirizzo e-mail segreteria@sassano.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni,può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. Aggiornato al 02 Gennaio 2014 Pagina 5 di 7

LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta sostitutiva Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento francese Quota capitale Quota interessi Rata costante Rimborso in un unica soluzione Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. L intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Aggiornato al 02 Gennaio 2014 Pagina 6 di 7

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Aggiornato al 02 Gennaio 2014 Pagina 7 di 7