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(DELIBERA C.C. N.60 DEL 29.11.99) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA INDICE CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA Art. 1 - Definizione del Servizio di noleggio con conducente. Art. 2 Disciplina del Servizio di noleggio con conducente. Art. 3 - Autorizzazione all esercizio del servizio. Art. 4 - Figure giuridiche di gestione del servizio. Art. 5 - Condizioni di esercizio del servizio. Art. 6 Numero delle autorizzazioni. Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. Art. 8 Ambito territoriale di operatività del servizio. Art. 9 - Commissione Comunale Consultiva per la valutazione dei problemi connessi alla gestione del servizio, all applicazione del Regolamento e al rilascio delle autorizzazioni. CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE Art.10 - Requisiti per l esercizio della professione di noleggiatore. CAPO III L AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO Art. 11 Concorso per il rilascio delle autorizzazioni. Art. 12 Contenuto del Bando di concorso. Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione. Art. 14 - Rilascio dell autorizzazione comunale. Art. 15 - Validità dell autorizzazione. Art. 16 - Trasferimento dell autorizzazione. Art. 17 Rinuncia all esercizio del servizio. 1

CAPO IV L ESERCIZIO DEL SERVIZIO Art. 18 Caratteristiche delle autovetture. Art. 19 Inizio e sospensione del servizio. Art. 20 Acquisizione della corsa. Art. 21 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio. Art. 22 - Collaborazione alla guida. Art. 23 Tariffe. Art. 24 Contachilometri. Art. 25 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impegnate in servizio di noleggio con conducente. Art. 26 Comportamento dell utente durante il trasporto. Art. 27 Personale addetto alla vigilanza. Art. 28 Vigilanza sui veicoli. Art. 29 Sanzioni. Art. 30 - Sospensione dell autorizzazione. Art. 31 - Decadenza dell autorizzazione. Art. 32 - Irrogazione delle sanzioni. CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO Art. 33 - Abrogazione delle norme precedenti. Art. 34 Norme transitorie. Art. 35 Informazione all utenza. Art. 36 Norme finali. CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI 2

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA Art. 1 Definizione del servizio di noleggio con conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica la quale avanza una particolare richiesta presso la sede dell esercente il servizio al fine di ottenere una determinata prestazione che può essere a tempo e/o a viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all interno delle rimesse così come previsto dall art. 3 comma 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21. Art. 2 Disciplina del servizio di noleggio con conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento. 2. Per tutti gli aspetti non contemplati nel presente Regolamento si applicano la normativa comunitaria, le leggi della Repubblica e le Leggi Regionali, nonché in via subordinata gli usi e le consuetudini sulla base delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, approvate con R.D. 16.03.1942 n. 262. Art. 3 Autorizzazione all esercizio del servizio 1. L esercizio del servizio di noleggio con conducente è consentito previo rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Comune di residenza del noleggiatore. 2. Ogni autorizzazione consente l immatricolazione di una sola autovettura. Art. 4 Figure giuridiche di gestione del servizio 1. I titolari dell autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono, così come prevede il comma 1 dell art. 7 della Legge 15 gennaio1992 n. 21: a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all Albo delle Imprese Artigiane, previsto dall art. 5 della Legge 8 Agosto 1985 n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 3

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente indicate alla lettera b) del comma 2 dell art. 1 della Legge 15 gennaio1992 n. 21 ovvero di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. 2. Nei casi contemplati al comma 1 punti b) e c) il singolo socio può conferire l autorizzazione all esercizio del servizio nella cooperativa o nel consorzio. 3. Nei casi di cui al comma precedente il socio conferente può rientrare in possesso della titolarità dell autorizzazione all esercizio del servizio, con effetto immediato, in caso di decadenza od esclusione dalla cooperativa o dal consorzio. In caso di recesso volontario invece l autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio recedente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal recesso. Art. 5 Condizioni di esercizio del servizio 1) In capo allo stesso soggetto non è ammesso, ai sensi dell art. 8, comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, il cumulo dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente e dell autorizzazione per l esercizio del servizio di taxi, anche laddove le due autorizzazioni fossero rilasciate da comuni diversi. 2) E invece ammesso in capo allo stesso soggetto il cumulo di diverse autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. 3) Il servizio è esercitato dal titolare dell autorizzazione, da un suo dipendente oppure da un suo collaboratore familiare, purchè gli stessi risultino iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e vengano rispettate le norme sull impresa familiare contenute nell art. 230 bis del Codice Civile. 4) Al fine di consentire all Ufficio Comunale competente la verifica della iscrizione al ruolo di cui al comma precedente, il titolare dell autorizzazione ha l obbligo di trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio dell autorizzazione, all Ufficio Comunale competente l elenco dei dipendenti e dei collaboratori familiari impiegati nella guida dei veicoli. L elenco, che viene allegato in originale all autorizzazione costituendo parte integrante della stessa, deve contenere i dati anagrafici e le posizioni assicurativa e previdenziale di ogni dipendente e collaboratore. Art. 6 Numero delle autorizzazioni 1) Ai sensi di quanto previsto dall art. 5, comma 1, lett. a) della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della vigente normativa e dei criteri direttivi approvati dalla Regione Toscana, con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995. 2) In adempimento a quanto previsto nel comma precedente e tenendo conto del numero degli abitanti, della attività turistiche e produttive presenti nel territorio comunale, dell ubicazione delle varie frazioni che compongono lo stesso territorio, nonché delle altre variabili previste dall art. 4 comma 1 e 2 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995 viene stabilito in numero 12 il contingente, nel comune di Scansano, delle autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture. 4

Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 1) Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l istituzione o il mantenimento di servizi di trasporto pubblico locale di linea, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, viene stabilito in relazione a quanto previsto nell art. 14 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995 che le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta Municipale, per l espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea secondo quanto stabilito dall art. 12, comma 7 della Legge Regionale Toscana del 28 febbraio 1984 n. 14. 2) Allo scopo di utilizzare le autovetture di noleggio con conducente nei servizi sussidiari od integrativi di cui al comma precedente il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio e Attività Produttive rilascia apposita autorizzazione. L utilizzo di cui al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa, successivamente alla stipulazione di una apposita convenzione tra l Ente Concessionario della linea e il titolare dell autorizzazione comunale al servizio di noleggio con conducente. La convenzione dovrà prevedere obbligatoriamente le condizioni del trasporto, i diritti e gli obblighi reciproci e le garanzie stabilite per il rispetto degli stessi. Art. 8 Ambito territoriale di operatività del servizio 1) Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni della Repubblica o da Paesi facenti parte della Comunità Europea è consentita l acquisizione del traffico nel territorio del Comune di Scansano a condizioni di reciprocità. Art. 9 Commissione Comunale Consultiva per la valutazione dei problemi connessi alla gestione del servizio, all applicazione del Regolamento e al rilascio delle autorizzazioni 1) La Giunta Municipale nomina, entro 30 giorni dall approvazione del presente Regolamento, la Commissione Comunale Consultiva di cui all art. 4, comma 4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 di cui fanno parte: a) Il Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e Attività produttive con funzioni di Presidente; b) Un dipendente del Servizio Commercio e Attività Produttive con funzioni di Segretario verbalizzante; c) Il Funzionario Responsabile del Comando Polizia Municipale; d) N. 2 rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione; e) N. 1 rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale. 2) Qualora le Associazioni sindacali di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma non raggiungessero l accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, la Giunta Municipale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle 5

suddette Associazioni. In caso di mancata designazione dei rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a), b), c). 3) La Commissione dura in carica quattro anni. 4) Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro della Commissione esprime un voto. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 5) Il Presidente predispone l ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell ipotesi in cui almeno due dei componenti della Commissione l abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli argomenti da sottoporre all esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. 6) Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Municipale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della Commissione, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato. 3. In relazione a quanto stabilito nell art. 13, comma 2 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995, sono attribuite alla Commissione Comunale Consultiva le seguenti funzioni: a) vigilare sulla gestione del servizio di noleggio da parte dei titolari delle autorizzazioni e sulla corretta applicazione del presente Regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunali competenti; b) vagliare le segnalazioni e i reclami presentati dall utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione; c) promuovere indagini conoscitive, d ufficio e su segnalazione degli utenti; d) segnalare problemi riscontrati e formulare proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all art. 2 della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all esercizio del servizio, secondo la procedura concorsuale disciplinata nel capo III del presente Regolamento, la Commissione svolge le seguenti funzioni: a) redige il bando di concorso con il contenuto previsto nell art. 12 del presente Regolamento; b) esamina le domande di partecipazione al concorso pervenute e delibera sull ammissione dei candidati; c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri contenuti nell art. 13 e redige la graduatoria in merito; d) trasmette la graduatoria di merito alla Giunta Municipale per l approvazione. CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE Art. 10 Requisiti per l esercizio della professione di noleggiatore 1. Possono svolgere la professione di noleggiatore i cittadini italiani ed equiparati che risultino in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui all art. 5 della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67. 6

2. Sono requisiti di idoneità morale necessari: a) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti non colposi; b) non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni); Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito dell idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia emanata sentenza di riabilitazione, oppure misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 3. Sono requisiti di idoneità professionale necessari: a) aver superato l esame per l accertamento dei requisiti di idoneità all esercizio del servizio di fronte alla Commissione Regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli previsto nell art. 6 della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67; b) essere iscritti nella sezione dei conducenti di autovettura e motocarrozzetta del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al fine di ottenere tale iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti: - avere assolto l obbligo scolastico; - avere una età non superiore agli anni 65; - essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui all art. 116, comma 8 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (C.A.P. di tipo KA oppure KB previsti dall art. 310 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). 4. Per il rilascio dell autorizzazione comunale all esercizio del servizio di autonoleggio è necessario inoltre il possesso dei seguenti requisiti di cui all art. 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21: a) avere la proprietà o la disponibilità in leasing di una autovettura; b) avere la proprietà o altrimenti la disponibilità di una autorimessa nel territorio del comune di Scansano, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell utenza. L autorimessa dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. CAPO III L AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO Art. 11 Concorso per il rilascio delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni vengono rilasciate in base agli esiti di un concorso pubblico per soli titoli, il cui bando viene redatto dalla Commissione comunale di cui al precedente art. 9 e quindi sottoposto all approvazione della Giunta Municipale. 2. Si procedere all emanazione del bando di concorso entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 60 giorni dalla data in cui si sono rese disponibili nel Comune di Scansano, all interno del contingente di cui al precedente art. 6, autorizzazioni da rilasciare ex novo e siano state presentate una o più domande per ottenere l autorizzazione all esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. In tal caso la Giunta Municipale approva il bando di concorso entro 60 giorni dal ricevimento delle domande di cui sopra, complete della documentazione necessaria ai sensi di legge. 7

3. Dell avvenuta approvazione del bando da parte della Giunta Municipale è data immediata notizia mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e mediante affissione all Albo Pretorio del Comune. Art. 12 Contenuto del Bando di concorso 1. Con il bando di concorso il Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive invita tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, fossero interessati a svolgere l attività di noleggio con conducente di autovetture, a presentare apposita istanza in marca da bollo, per il rilascio dell autorizzazione comunale. 2. I soggetti interessati dovranno presentare l istanza di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 3. Le istanze di cui ai commi precedenti verranno esaminate dalla Commissione Comunale di cui al precedente art. 9, la quale provvederà a deliberare sull ammissione dei candidati entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Il bando di concorso deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare; b) i requisiti per la partecipazione al concorso; c) i titoli oggetto di valutazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni; d) i criteri di valutazione dei titoli; e) il termine per la presentazione delle domande; f) il termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione Comunale; g) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso. Art. 13 Titoli oggetto di valutazione 1. Allo scopo di rilasciare le autorizzazioni comunali per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui al precedente art. 9 procede alla valutazione dei titoli sottoelencati assegnando agli stessi il punteggio di seguito riportato. a) idoneità professionale ai sensi dell art. 10, 3 comma, del presente Regolamento: PUNTI 5 b) diploma di laurea: PUNTI 4 c) diploma di scuola media superiore: PUNTI 3 d) diploma di scuola media inferiore: PUNTI 2 e) altri titoli professionali specifici, purchè documentati: PUNTI 2 f) periodi di titolarità di autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, oppure di servizio taxi, risultante da certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di impresa esercente attività di noleggio con conducente di autovettura ovvero di servizio taxi: 8

PUNTI 2 per ogni semestre fino a un massimo di punti 16 g) possesso di altre autorizzazioni all esercizio dell attività di noleggio con conducente, svolto mediante autovettura: PUNTI 2 per ogni autorizzazione fino ad un massimo di punti 10 h) conoscenza di una o più lingue straniere, risultante da diplomi o attestazioni rilasciati da scuole italiane o estere: PUNTI 1 per ogni lingua straniera conosciuta. 2. Il punteggio totale attribuito ad ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli posseduti. 1. L essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale, a parità di punteggio, ai fini del rilascio dell autorizzazione comunale di esercizio, secondo quanto prevede l art. 10 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995. 3. Nell ipotesi in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio e possa essere rilasciata una sola autorizzazione, sarà preferito il candidato più giovane di età. A parità di punteggio e di età, l autorizzazione verrà rilasciata a chi ha presentato per primo la domanda. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra i candidati, alla presenza degli stessi. Art. 14 Rilascio dell autorizzazione comunale 1. La Commissione Comunale di cui al precedente art. 9 redige la graduatoria di merito, sulla base della valutazione dei titoli di cui all articolo precedente e la trasmette alla Giunta Municipale, per l approvazione, entro il termine di cui al 3 comma del precedente articolo 12. 2. La Giunta Municipale approva la graduatoria di merito entro 15 giorni dalla trasmissione della stessa da parte della Commissione Comunale e quindi delibera sul rilascio delle autorizzazioni ai vincitori del pubblico concorso. 3. Il Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e attività produttive dà comunicazione dell approvazione della graduatoria di merito a tutti i soggetti che hanno partecipato al concorso entro 15 giorni dall approvazione della stessa da parte della Giunta Municipale. 4. Il Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e attività produttive rilascia le autorizzazioni comunali all esercizio dell attività di noleggio entro 30 giorni dalla deliberazione della Giunta Municipale di cui al precedente comma 2, dopo aver verificato d ufficio l effettivo possesso, in capo ai vincitori del concorso, dei titoli dichiarati nelle istanze presentate nonché di tutti i requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 10 e di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente in materia. Art. 15 Validità dell autorizzazione 1. L autorizzazione comunale all esercizio dell attività di noleggio con conducente ha validità illimitata nel tempo. 9

2. Il titolare dovrà presentare l autorizzazione presso l Ufficio Comunale che l ha rilasciata entro il 31 gennaio di ogni anno affinchè sulla stessa venga apposta una vidimazione di conferma per l anno in corso. 3. Al fine di ottenere la vidimazione di cui al comma precedente il titolare dell autorizzazione dovrà presentare all Ufficio Comunale competente una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui dichiari di essere ancora in possesso dei requisiti morali e professionali posseduti al momento del rilascio dell autorizzazione nonchè di tutti i requisiti necessari ai sensi della vigente normativa, per l esercizio dell attività di autonoleggio con conducente di autovettura. 4. L Ufficio comunale competente provvede, prima di effettuare la vidimazione annuale, alla verifica d ufficio della permanenza, in capo al titolare dell autorizzazione comunale di esercizio, dei requisiti di cui al comma precedente. Art. 16 Trasferimento dell autorizzazione 1. Il titolare dell autorizzazione comunale all esercizio del servizio di noleggio con conducente può chiedere all Ufficio Comunale competente il trasferimento dell autorizzazione ad altra persona per atto tra vivi soltanto in presenza di almeno una delle condizioni sottoelencate, così come previsto dall art. 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21: a) il richiedente è in possesso dell autorizzazione comunale da almeno 5 (cinque) anni; b) il richiedente ha compiuto sessanta anni di età; c) il richiedente è divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida. 2. Gli eredi del titolare dell autorizzazione comunale, appartenenti al nucleo familiare di cui all art. 22 del presente Regolamento, possono inoltre chiedere all Ufficio Comunale competente il trasferimento dell autorizzazione mortis causa, a favore di uno di loro, purchè lo stesso risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 10 nonché di tutti i requisiti altrimenti richiesti dalla normativa vigente in materia. La domanda di trasferimento mortis causa deve essere presentata entro due anni dalla morte del titolare. 3. Nell ipotesi in cui i coeredi non raggiungano l accordo sulla scelta del nuovo titolare, l autorizzazione potrà essere trasferita ad un soggetto estraneo al nucleo familiare, su richiesta di uno degli eredi, entro il termine perentorio di due anni dalla morte del titolare. 4. Fino al compimento del termine di cui al comma precedente il servizio di noleggio dovrà essere esercitato direttamente da un erede, da un collaboratore familiare di cui al successivo art. 22, oppure da un dipendente del defunto titolare, purchè gli stessi risultino in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 10 nonché di tutti i requisiti altrimenti richiesti dalla normativa vigente in materia. 5. Qualora, allo scadere del termine di cui al precedente comma 3, il trasferimento a terze persone non sia stato perfezionato con la stipula di un contratto, ovvero non sia stata presentata domanda per il trasferimento mortis causa da uno degli eredi del titolare, l autorizzazione comunale viene revocata dall Ufficio Competente e messa a concorso. 6. Al fine di ottenere il trasferimento dell autorizzazione comunale devono inoltre essere soddisfatti i sottoelencati requisiti: 10

a) il contratto di cessione, nel trasferimento tra vivi deve essere stipulato alla presenza di un notaio e deve essere regolarmente registrato. Una copia conforme all originale deve essere depositata presso l Ufficio comunale competente; b) una copia della dichiarazione di successione, nel trasferimento mortis causa deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all indicazione dell erede a cui volturare l autorizzazione. 7. Il titolare che abbia trasferito l autorizzazione per atto tra vivi potrà concorrere al rilascio di una nuova autorizzazione mediante pubblico concorso o farsi trasferire una nuova autorizzazione da terze persone solo dopo che siano trascorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento. Art. 17 Rinuncia all esercizio del servizio 1. Nell ipotesi in cui il titolare dell autorizzazione comunale intenda rinunciare all esercizio del servizio di autonoleggio deve presentare una domanda scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale, allegando il titolo originale dell autorizzazione che in questo modo viene restituito all Ufficio comunale. 2. Uguale domanda dovrà essere presentata, nell ipotesi di successione mortis causa dall erede del titolare che intenda rinunciare all esercizio del servizio, entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo. 3. Nei casi di cui ai commi precedenti l Ufficio comunale competente provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di rinuncia, a revocare l autorizzazione, mettendola a concorso. CAPO IV L ESERCIZIO DEL SERVIZIO Art. 18 Caratteristiche delle autovetture 1. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato mediante autovetture, aventi le caratteristiche tecniche e i requisiti definiti dal vigente Codice della Strada approvato con D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 16 dicembre 1992 n. 495. La carta di circolazione dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai competenti uffici pubblici sulla base dell Autorizzazione comunale di esercizio. 2. L accesso al servizio di noleggio con conducente è consentito a tutti i soggetti portatori di handicap. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, etc.) così come prescritto dall art. 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995. 3. Le autovetture impiegate nel servizio di noleggio con conducente devono portare all interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno dalle dimensioni di cm. 22 x cm. 11 con la scritta NOLEGGIO unitamente allo stemma del Comune di Scansano. Le autovetture devono essere altresì dotate di una targa posteriore 11

inamovibile, recante la dicitura NCC, il numero dell autorizzazione e lo stemma del Comune di Scansano. 4. Le autovetture impiegate nel servizio di noleggio con conducente devono esporre all interno del veicolo, in posizione visibile al cliente trasportato, un cartello indicante il numero di telefono e l Ufficio Comunale a cui l utente può rivolgersi per presentare, alla Commissione Comunale Consultiva di cui all art. 9 del presente Regolamento, reclami e segnalazioni su eventuali problemi riscontrati nello svolgimento del servizio. 5. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione dell autovettura, il titolare deve comunicare all Ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L ufficio comunale provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui al precedente comma 3, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione. Art. 19 Inizio e sospensione del servizio. 1. Nell ipotesi di attribuzione dell autorizzazione comunale di esercizio a seguito di vincita del pubblico concorso ovvero nelle ipotesi di trasferimento dell autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa, il nuovo titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dalla data del rilascio o di volturazione dell autorizzazione. 2. Il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio e Attività Produttive può concedere, sentito il parere scritto della Commissione consultiva comunale di cui all art. 9 del presente Regolamento, su richiesta dell interessato oppure di uno degli eredi, una proroga per l inizio del servizio del termine massimo di sei mesi, laddove ricorrano gravi e documentabili cause di forza maggiore e comunque indipendenti dalla volontà del titolare o degli eredi, che impediscano l inizio del servizio nel termine di cui al comma precedente. 3. L inizio del servizio deve essere obbligatoriamente comunicato per iscritto all Ufficio comunale che ha rilasciato l autorizzazione entro il termine di tre giorni. 4. Entro il termine di cui al comma precedente deve essere obbligatoriamente comunicata, per iscritto, qualsiasi sospensione del servizio, indipendente dalle ragioni che l hanno causata e dalla eventuale durata. Art. 20 Acquisizione della corsa 1. La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria. 2. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore, nella quale sono effettuate le prenotazioni di trasporto, così come previsto dall art. 11 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21. 3. Il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Scansano per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale. 12

4. Al noleggiatore è vietata l acquisizione del traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche. Art. 21 Comportamento del noleggiatore durante il servizio 1. Durante l esercizio del servizio di noleggio il conducente deve rispettare gli obblighi di comportamento di cui all art. 9 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995: a) deve tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell espletamento del servizio e nei confronti dell utenza; b) deve prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; c) deve prestare servizio nei confronti dell utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e per il trasporto degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità nonché dei cani guida per i non vedenti; d) deve rispettare la disciplina relativa al trasporto dei bagagli e degli animali, stabilita dall Amministrazione Comunale e dalla normativa altrimenti vigente in materia; e) deve organizzare la propria attività in modo da garantire un servizio sostitutivo nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore; f) deve mantenere la vettura costantemente pulita e la strumentazione di bordo in perfetta efficienza, con particolare riguardo al contachilometri; g) per recarsi nel luogo richiesto dal cliente deve utilizzare il percorso più vantaggioso, in termini economici, allo stesso cliente, salvo espressa richiesta di quest ultimo o allorquando ricorrano documentabili cause di forza maggiore; h) deve esporre in modo ben visibile sull autoveicolo: - il contrassegno, rilasciato dal Comune, di cui al comma 3 del precedente art. 18; - gli estremi dell autorizzazione comunale di esercizio; - l indicazione del numero telefonico e del l Ufficio Comunale a cui rivolgersi per presentare segnalazioni e reclami sullo svolgimento del servizio; - copia dell atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore; i) deve inoltre sempre tenere a bordo del veicolo: - copia del presente Regolamento, che dovrà essere esibita a chiunque ne abbia interesse e lo richieda; - l autorizzazione comunale all esercizio del servizio; j) deve consegnare al Comando POLIZIA MUNICIPALE qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all interno della vettura entro 24 ore dal termine del servizio giornaliero; k) deve ultimare la corsa, anche laddove sia concluso il turno giornaliero di servizio; l) deve rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo pagato per la prestazione di trasporto; m) deve comunicare, entro 10 giorni, all Ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo e le variazioni ai dati identificativi dello stesso; 2. Nell esercizio del servizio, al conducente è fatto divieto di tenere i sottoelencati comportamenti: n) fumare in vettura; o) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci. a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; b) portare animali propri sul veicolo; c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo che ricorrano casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo; d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata in via anticipata con il cliente; e) rifiutare il trasporto del bagaglio, nei limiti della capienza del veicolo; 13

f) rifiutare il trasporto di soggetti portatori di handicap e/o dei supporti necessari alla mobilità degli stessi e dei cani guida per i non vedenti. 3. Nell esercizio del servizio, il noleggiatore deve inoltre osservare scrupolosamente le norme di comportamento prescritte dal vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485. Art. 22 Collaborazione alla guida 1. Il titolare dell autorizzazione comunale all esercizio del noleggio con conducente può avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado purché gli stessi risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 10 nonché di tutti i requisiti altrimenti richiesti dalla normativa vigente in materia. Art. 23 Tariffe 1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari delle autorizzazioni comunali all esercizio del servizio di noleggio con conducente determinano, singolarmente ovvero in modo coordinato tra di loro, la tariffa chilometrica minima e massima da applicare all utenza. 2. La tariffa chilometrica minima e massima di cui al comma precedente viene rideterminata annualmente e deve essere depositata entro il 31 gennaio presso l Ufficio comunale competente. 3. Il prezzo della singola corsa è liberamente concordato in via anticipata tra il noleggiatore e il cliente, per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati, secondo quanto prevede l art. 13 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21. 4. Il trasporto della carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap nonché dei cani guida per i non vedenti è effettuato gratuitamente. 5. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altre cause documentabili di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il cliente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solo l importo corrispondente al percorso effettuato. Art. 24 Contachilometri 1. I veicoli impiegati nel servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. 2. Il noleggiatore dovrà provvedere a riparare immediatamente gli eventuali guasti al contachilometri. Nel caso in cui la riparazione non possa essere effettuata prima della successiva corsa, il noleggiatore deve informare del guasto il cliente e l Ufficio comunale competente, prima di iniziare il trasporto. 14

Art. 25 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente 1. Il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio e Attività Produttive autorizza, previa deliberazione della Giunta Municipale e su richiesta del titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Scansano per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, la locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate nel servizio di noleggio, per la sostituzione di altre vetture impiegate nel servizio di noleggio, le quali abbiano subito guasti, incidenti o furti che comporterebbero l interruzione del servizio per almeno 15 giorni consecutivi. 2. Il rilascio dell autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato alla sussistenza di tutte le condizioni sottoelencate: a) la locazione deve essere effettuata solo tra titolari di autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente del Comune di Scansano; b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche tecniche analoghe; c) il titolare deve presentare una dichiarazione dell autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso e il tempo necessario per la riparazione. In caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata alle competenti Autorità. 3. Il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell arco dell anno solare. 4. L autorizzazione di cui al 1 comma deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere sempre conservata a bordo di quest ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza. Art. 26 Comportamento dell utente durante il trasporto 1. Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di: a) fumare durante il trasporto; b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento; c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo; d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l imbrattamento della vettura; e) pretendere che il trasporto venga effettuato in violazione delle norme di sicurezza e delle altre norme di comportamento previste dal vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. CAPO IV VIGILANZA SUL SERVIZIO Art. 27 Addetti alla vigilanza 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata al Comando della Polizia Municipale del Comune di Scansano nonché alle altre Forze dell Ordine e Organi di Polizia, di cui all art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689. 15

Art. 28 Vigilanza sui veicoli 1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere mantenuti in costante conformità alle caratteristiche tecniche previste in sede di immatricolazione e in eventuale sede di revisione periodica. 2. La Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza di cui all articolo precedente dispongono, tutte le volte che ne ravvisano la necessità, verifiche sulla idoneità tecnica dei veicoli secondo quanto prevedono le norme contenute nel vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 3. La vidimazione annuale dell autorizzazione comunale, di cui all art. 15, comma 2 del presente Regolamento, è rilasciata previo nulla osta del Comando Polizia Municipale. Art. 29 Sanzioni 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite: a) con sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro stabilita tra un minimo e un massimo; b) con sanzioni di tipo accessorio quali la sospensione o la decadenza dell autorizzazione comunale di esercizio. 2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 nei casi sottoelencati: a) al conducente, per aver violato uno degli obblighi di comportamento che è tenuto a rispettare durante lo svolgimento del servizio, previsti nell art. 21, 1 comma, del presente Regolamento; b) al conducente, per aver tenuto uno dei comportamenti vietati indicati nell art. 21, 2 comma, del presente Regolamento; c) al titolare dell autorizzazione, per non aver esposto all interno del veicolo il contrassegno e sul lato posteriore del veicolo la targa inamovibile, previsti dall art. 18, 3 comma del presente Regolamento; d) al titolare dell autorizzazione, per non aver esposto all interno del veicolo il cartello indicante il numero di telefono e l Ufficio Comunale a cui l utente può rivolgersi per presentare reclami, previsto dall art. 18, 4 comma del presente Regolamento; e) al titolare dell autorizzazione, per aver esercitato un servizio sussidiario ad integrazione dei servizi di linea in assenza dell autorizzazione comunale prescritta nell art. 7 del presente Regolamento; f) ai noleggiatori provenienti da altri comuni che abbiano acquisito il traffico nel comune di Scansano, i cui Regolamenti comunali non riconoscano le condizioni di reciprocità di cui all art. 8 del presente Regolamento; g) al titolare dell autorizzazione, per non aver presentato entro il termine di cui all art. 15, 2 comma del presente Regolamento, l autorizzazione di esercizio all Ufficio Comunale competente per la vidimazione annuale; h) al titolare dell autorizzazione, per non aver comunicato all Ufficio comunale competente, la sostituzione del veicolo, in violazione dell art.18, comma 5 del presente Regolamento; i) al titolare dell autorizzazione, per non aver comunicato all Ufficio comunale competente l inizio del servizio entro il termine di cui al comma 3 dell art. 19 del presente Regolamento; 16

j) al titolare dell autorizzazione, per non aver comunicato all Ufficio comunale competente la sospensione del servizio entro il termine previsto dall art. 19, 4 comma del presente Regolamento; k) al conducente, per aver acquisito il traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, in violazione del 4 comma dell art. 20 del presente Regolamento; l) al titolare dell autorizzazione, per non aver depositato, entro il termine previsto dall art. 23, 2 comma del presente Regolamento, la determinazione annuale della tariffa chilometrica minima e massima presso l Ufficio comunale competente; m) al conducente, per aver preteso dal cliente una tariffa chilometrica superiore a quella massima stabilita ai sensi dell art. 23 del presente Regolamento o per aver preteso un pagamento supplementare per il trasporto di carrozzine o altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap nonché dei cani guida per i non vedenti; n) al conducente, per aver preteso, nel caso in cui il trasporto venga interrotto per avaria al mezzo o per altri cause di forza maggiore e il cliente abbia scelto di abbandonare il veicolo, il pagamento dell intera corsa, in violazione dell art. 23, 4 comma del presente Regolamento; o) al conducente, per non aver riparato con sollecitudine i guasti al contachilometri e per non aver comunicato gli stessi al cliente e all Ufficio comunale competente prima dell effettuazione della corsa, in violazione dell art. 24, 2 comma del presente Regolamento; p) al titolare dell autorizzazione, per aver concesso e/o ottenuto in locazione un veicolo impiegato nel servizio di noleggio con conducente, in violazione delle norme contenute nell art. 25 del presente Regolamento. 3. Qualora la violazione sia commessa da un collaboratore familiare del titolare dell autorizzazione o da un dipendente dell impresa di noleggio, l infrazione deve essere contestata anche al titolare come obbligato in solido al pagamento della sanzione, secondo quanto prevede l art. 12 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995. 4. Chiunque eserciti l attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l autorizzazione comunale di esercizio o con autorizzazione sospesa o decaduta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. 5. Chiunque eserciti l attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l iscrizione al ruolo, prevista dall art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dall art. 3 della Legge Regione Toscana n. 67 del 6 settembre 1993, è punito ai sensi dell art. 12 della Legge Regione Toscana medesima con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. 6. L accertamento dell esercizio abusivo dell attività di trasporto di terze persone è effettuato dagli organi di vigilanza di cui all art. 27 del presente Regolamento ed è comunicato alla Commissione Provinciale per l Artigianato, alla Commissione Regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista dall art. 6 della Legge Regione Toscana n. 67 del 6 settembre 1993, nonché agli Uffici Provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell IVA, delle Imposte Dirette, dell Ispettorato del Lavoro e dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 7. Ai sensi dell art. 85 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. La violazione medesima importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. 17

8. Ai sensi dell art. 116, comma 15, del vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 chiunque guida un autovettura immatricolata per il servizio di noleggio con conducente essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale di cui al 3 comma dell art. 10 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. La violazione medesima importa la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni 60. Parimenti il titolare dell autorizzazione comunale che consente la guida del veicolo adibito a noleggio con conducente a persona che non abbia conseguito il certificato di abilitazione professionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. 9. All utente che tenga uno dei comportamenti vietati di cui all art. 26 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000. Art. 30 Sospensione dell autorizzazione 1. La sanzione accessoria della sospensione dell autorizzazione comunale di esercizio è applicata con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi, descritti nell art. 12 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995: a) per aver violato le norme in materia di tariffazione chilometrica di cui all art. 23 del presente Regolamento; b) per aver manomesso il contachilometri totale e/o parziale; c) per aver violato le norme fiscali connesse all esercizio dell attività di trasporto; d) per aver violato le norme di comportamento contenute nel vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in modo tale da porre in pericolo l incolumità dei passeggeri trasportati; q) per essersi avvalso della collaborazione, nello svolgimento del servizio, di soggetti diversi da quelli previsti nell art. 22 del presente Regolamento ovvero di quegli stessi soggetti che però risultino privi dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 10 nonché di tutti i requisiti altrimenti richiesti dalla normativa vigente in materia; r) per aver rifiutato il trasporto di soggetti portatori di handicap e/o dei supporti necessari alla mobilità degli stessi e dei cani guida per i non vedenti; s) per aver commesso nell arco di una anno solare la violazione di una stessa norma per tre volte o di tre diverse norme contenute nel presente Regolamento e sanzionate nel precedente art. 29; t) per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche, in violazione dell art. 186 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgl. 30 aprile 1992 n. 285; u) per aver guidato in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione dell art. 187 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgl. 30 aprile 1992 n. 285; 2. Nell ipotesi in cui il titolare dell autorizzazione comunale di esercizio non abbia presentato entro il termine di cui all art. 15, 2 comma del presente Regolamento l autorizzazione all Ufficio Comunale competente per la vidimazione annuale si applica la sanzione accessoria della sospensione fino all ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, il Funzionario Responsabile dispone la decadenza dell autorizzazione. 18

3. Il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio e Attività Produttive, previa acquisizione del parere scritto della Commissione Comunale consultiva di cui all art. 9, dispone circa il periodo di sospensione dell autorizzazione da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravita dell infrazione commessa, dell eventuale recidiva nonchè di ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva presente nel caso concreto. 4. Al titolare dell autorizzazione comunale di esercizio deve essere comunicato, a cura dell Ufficio comunale competente, l avvio del procedimento di sospensione dell autorizzazione, ai sensi dell art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Il titolare ha facoltà di essere sentito oralmente e/o di presentare scritti difensivi entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Gli scritti difensivi devono essere obbligatoriamente vagliati dal Funzionario Responsabile di cui al precedente comma, prima di applicare la sospensione dell autorizzazione. 5. Contro il provvedimento di sospensione il titolare dell autorizzazione comunale di esercizio può proporre ricorso amministrativo ai sensi di legge. Art. 31 Decadenza dell autorizzazione 1. La decadenza dell autorizzazione comunale di esercizio è dichiarata con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive, previa acquisizione del parere scritto della Commissione Consultiva comunale di cui all art. 9 del presente Regolamento, nei seguenti casi di cui all art. 12 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995: a) per essere venuto meno, in capo al titolare, il requisito dell iscrizione al ruolo nella sezione dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero uno dei requisiti morali e/o professionali di cui all art. 10 del precedente Regolamento o altrimenti previsto dalla vigente normativa in materia; b) per aver accumulato, nell arco di un quinquennio, due o più provvedimenti di sospensione dell autorizzazione comunale di esercizio per un periodo di tempo che complessivamente supera i sei mesi; c) per aver esercitato l attività di noleggio con conducente nonostante la sospensione dell autorizzazione comunale di esercizio; d) per aver interrotto il servizio, senza giustificato motivo, per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi, anche non consecutivi, nell arco di un anno solare; e) per aver violato le norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente e dell autorizzazione per l esercizio del servizio di taxi secondo quanto prevede l art. 5 del presente Regolamento; f) per aver violato le norme che disciplinano il trasferimento dell autorizzazione comunale di esercizio per atto tra vivi o mortis causa contenute nell art. 16 del presente Regolamento; v) per non aver iniziato il servizio entro il termine previsto dall art. 19, 1 comma del presente Regolamento; w) per aver utilizzato il veicolo per compiere e/o favorire attività illegali; x) per gravi ed eccezionali motivi di pubblico interesse. 2. Al titolare dell autorizzazione comunale di esercizio deve essere comunicato, a cura dell Ufficio comunale competente, l avvio del procedimento di decadenza dell autorizzazione, ai sensi dell art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Il titolare ha facoltà di essere sentito oralmente e/o di presentare scritti difensivi entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 19

avvio del procedimento. Gli scritti difensivi devono essere obbligatoriamente vagliati dal Funzionario Responsabile di cui al precedente comma, prima di applicare la decadenza dell autorizzazione. 3. Contro il provvedimento di decadenza il titolare dell autorizzazione comunale di esercizio può proporre ricorso amministrativo ai sensi di legge. 4. Il provvedimento di decadenza è comunicato all Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l adozione dei provvedimenti di competenza. Art. 32 Irrogazione delle sanzioni 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nell art. 29 del presente Regolamento, la sanzione accessoria della sospensione dell autorizzazione comunale di esercizio di cui al precedente art. 30 e la decadenza della stessa di cui all articolo precedente, sono applicate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché, per gli articoli rimasti in vigore, dal R.D. 3 marzo 1934 n. 383. 2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento. 3. L emanazione di provvedimenti di sospensione e decadenza dell autorizzazione comunale di esercizio non dà titolo ad alcuna forma di indennizzo da parte dell Amministrazione Comunale nei confronti del titolare dell autorizzazione, dei suoi dipendenti o collaboratori nonché dei suoi eredi o aventi causa, ai sensi dell art. 12 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995. CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 33 Abrogazione delle norme precedenti 1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in vigore fino a questo momento in materia di servizio di noleggio con conducente di autovettura. Art. 34 Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il bando di pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni comunali all esercizio del servizio di noleggio con conducente sarà emanato entro 30 giorni dalla nomina della Commissione comunale consultiva di cui all art. 9 del presente Regolamento. 2. Coloro che sono titolari di licenza per l esercizio dell attività di noleggio con conducente rilasciata prima dell entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare la loro attività alle seguenti condizioni: a) dovranno essere iscritti nella sezione dei conducenti di autovettura e motocarrozzetta del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, 20