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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PORCIA Via Cartiera, 20-33080 PORCIA - Tel. 0434 360470 - Fax 0434 554635 C.F. 80009250939 Codice ministeriale PNIC822001 Sito: www.scuoleporcia.it Mail: pnic822001@istruzione.it Pec: pnic822001@pec.istruzione.it 1 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D ISTITUTO a.s. 2012/13 TITOLO I CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990, COSÌ COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE N. 83/2000 TITOLO II ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO III NORME FINALI

Il presente Contratto Integrativo d Istituto è redatto ai sensi dell art. 6 del CCNLCS 2006/2009 e delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2009 in revisione del D.Lgs. 165/2001, vista l interpretazione autentica D.Lgs. 141 del 1 agosto 2011. 2 L anno 2012, il mese di ottobre, il giorno 10 presso l Istituto Comprensivo di Porcia, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, VISTA la Costituzione art. 39 ; VISTO il Codice civile- libro V, titolo II, Capo I; VISTA la legge n. 300/1970; VISTA la legge 29 marzo 1993, n. 93; VISTA la legge 23 ottobre 1992, n.421; VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 - n. 165, VISTA la legge 4 marzo 2009, n.15; VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n 150; VISTO il D.lgs. 1 agosto 2011, n.141; VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95; VISTO il CCNQ accordo collettivo nazionale quadro VISTO il CCNLCS 2006/2009; VISTO il CCNI contratto collettivo integrativo nazionale; VISTO il CCIR contratto collettivo integrativo regionale; VISTA la Circolare DFP 13 maggio 2010, n. 7 VISTA la Circolare DFP 5 aprile 2011, n.7 VISTA la Circo lare MEF n.25 del 19 luglio 2012 e relativo Allegato VISTO il D.Lgs 81/2009 e il D.Lgs 106/2009; VISTA altresì la normativa vigente nell ambito del Sistema d istruzione; RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegua l obiettivo di contemperare l interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l esigenza di incrementare l efficacia e l efficienza dei servizi prestati; CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali debba essere improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti; tra la delegazione di parte pubblica, la RSU d Istituto e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. vigente, si stipula il seguente contratto integrativo d istituto. Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente Contratto integrativo è sottoscritto fra il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia Melloni, rappresentante legale dell Istituto Comprensivo di Porcia di seguito denominata scuola, la R.S.U e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di comparto, sulla base di quanto previsto dall art.6 del CCNL, stipulato il 29.11.2007. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A. - sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato - in servizio presso l istituzione scolastica. 2. Gli effetti decorrono dalla data odierna, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo s intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali, qualora incompatibili.

3 3. Il presente Contratto integrativo detiene carattere di ultrattività fino alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo in materia. 4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 5. Il presente Contratto integrativo viene disposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo, si fa riferimento alle disposizioni normative, civilistiche e regolamentari in applicazione nel comparto istruzione. 7. In ossequio alle disposizioni vigenti il riferimento primario è alle disposizioni di legge che non possono essere modificate dal presente contratto integrativo. 8. All avvenuta sottoscrizione del presente CCII, oltre agli adempimenti di competenza, lo stesso è affisso all albo dell istituzione Scolastica e agli albi dei plessi /sezioni. È altresì pubblicato nel sito web istituzionale. Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 1. In caso di controversia sull interpretazione e/o sull applicazione del presente Contratto integrativo, le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, s incontrano entro 5 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola. 2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 3. Entro 15 giorni dal primo incontro la procedura di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica dovrà concludersi. 4. In tale periodo le parti non intraprendono iniziative unilaterali. TITOLO I CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990, COSÌ COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE N. 83/2000 Art. 3 - Relazioni Sindacali Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali: a) informazione preventiva e successiva; b) partecipazione; c) contrattazione integrativa d istituto; d) interpretazione autentica Art. 4 - Obiettivi e Strumenti 1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali d Istituto si tiene conto delle delibere di competenza degli OO.CC. Il sistema delle relazioni sindacali d Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l obiettivo di contemperare l interesse professionale dei lavoratori con l esigenza di migliorare l efficacia ed efficienza del servizio. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti fra le parti 2. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

4 a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri e/o esibizione della relativa documentazione; b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese; c) contrattazione integrativa d istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui alle disposizioni vigenti. Art. 5 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico, che può avvalersi del DSGA e del collaboratore Vicario; per la parte sindacale: a) le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all interno dell istituzione scolastica; b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali, delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. 29.11.2007. 2. Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che non hanno titolo ad intervenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata. 3. I rappresentanti delle OO.SS. provinciali firmatarie del CCNLCS, all apertura della trattativa, provvederanno a formalizzare l accreditamento dei dirigenti sindacali abilitati ad intervenire al tavolo negoziale d Istituto. Art. 6 - Informazione preventiva Il Dirigente fornisce l informazione, consegnando l eventuale documentazione, sulle seguenti materie previste dall art. 6, comma 2 del CCNL: a) determinazioni dirigenziali in ordine all organizzazione dell Istituto; b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici dell istituto; d) criteri di fruizione dei permessi per l aggiornamento; e) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione scolastica o dall Amministrazione scolastica periferica con altri enti ed Istituzioni; g) tutte le materie prima oggetto di contrattazione e ora ricondotte alla esclusiva competenza dirigenziale comma 2 lettere h), i), m) Art. 7 - Informazione successiva 1. Il Dirigente fornisce l informazione successiva sulle seguenti materie previste dall art. 6, comma 2, lettere n), o) del CCNL: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d istituto; o) verifica dell attuazione della contrattazione collettiva integrativa d Istituto sull utilizzo delle risorse - ed inoltre sulle materie prima oggetto di contrattazione e oggi ricondotte alla esclusiva competenza dirigenziale comma 2, lettere h), i), m). 2. L informazione è fornita mediante trasmissione della relativa documentazione alla RSU e alle OO.SS, eventualmente anche in appositi incontri.

Art. 8 - Contrattazione integrativa 5 1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie dell art. 6, comma 2, lettere j), k), l) del CCNL: j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsto dall accordo sull attuazione della legge n 146/1999, così come modificata ed integrata dalla legge n 83/2000; k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d istituto e per l attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell art.45, comma 1, del D.Lgs. 165/01, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. Sulle materie che incidono sull ordinato e tempestivo avvio dell anno scolastico tutte le procedure debbono concludersi nei termini stabiliti dal Direttore Generale Regionale. Art. 9 - Informazione e trasparenza 1. Il Dirigente fornirà informazione circa l organigramma e il funzionigramma dell Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate. Per fornire ulteriori elementi circa il funzionamento dell istituzione scolastica, il Dirigente metterà inoltre a disposizione della R.S.U. e dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione, il piano dell offerta formativa eventualmente integrato dalle delibere del Consiglio d istituto relative all orario di funzionamento della scuola. 2. Nell ambito del diritto all informazione saranno forniti alla RSU, oltre all affissione all albo nei modi e nei casi previsti, i materiali inerenti la distribuzione del fondo dell istituzione scolastica, le attività, gli impegni orari del personale. 3. Nelle more della definizione del nuovo CCNL, in ossequio alle innovazioni normative intervenute, il D.S. può informare la RSU, anche attraverso la trasmissione dei relativi atti, allorché licenzia provvedimenti riguardanti il personale scolastico nella sua globalità, specie in riferimento alle materie di organizzazione degli uffici sottratte alla potestà negoziale (es. definizione delle modalità di svolgimento della mobilità interna all Istituto). Art. 10 - Esame congiunto 1. Ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui all art. 5 del presente contratto, ricevuta l informativa dirigenziale, può chiedere un esame congiunto sulle materie attinenti alla sfera enucleata dalla normativa vigente richiamata in epigrafe. 2. Il Dirigente informa gli altri soggetti e procede, di norma, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro per discutere le materie in questione. 3. La discussione non può durare più di cinque giorni. 3. Alla scadenza, se si è raggiunto un accordo, si firma un verbale d intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni. Art. 11 - Procedure e svolgimento incontri di contrattazione 1. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente. All inizio di ciascun anno scolastico, è convocato un incontro in cui è dato formale avvio alla sessione negoziale con l illustrazione dei criteri su cui il D.S. intende procedere alla definizione della piattaforma, che sarà quindi presentata, mediante invio digitale, alla delegazione di parte sindacale possibilmente in tempo utile per la trattativa. 2. Gli incontri si tengono presso i locali dell Istituto Comprensivo di Porcia, in orario concordato con la RSU d istituito, in modo da agevolare i relativi impegni professionali.

6 3. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici. I contratti sottoscritti saranno affissi all albo della R.S.U. ed a quello sindacale a cura della RSU medesima. Il Dirigente curerà la pubblicazione nel sito dell Istituto con valore ufficiale di affissione all albo. Art. 12 - Tempi di trattativa 1. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate, di norma, tenuto conto delle specificazioni di cui all art. 11, alcuni giorni prima della data prevista per l incontro di relazioni sindacali. 2. La richiesta di avvio della contrattazione può essere presentata al Dirigente anche da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale e si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale per concludersi, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione. 3. Il D.S. avvia la contrattazione secondo i tempi fissati dal vigente CCNL, integrati dalla specifica statuizione del Direttore generale regionale. La trattativa si deve concludere entro i venti giorni successivi all avvio formale della stessa. Decorsi venti giorni, al fine di garantire la qualità del servizio, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto collettivo integrativo, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. 4. Durante l intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla R.S.U. per le questioni riguardanti il personale. Art. 13 - Diritto di informazione 1. Dovrà essere consegnata alla R.S.U. e alle OO.SS. copia di tutti gli atti della scuola inerenti alle materie di contrattazione. 2. Il Dirigente assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale sindacale pervenuto per gli scopi istituzionali mezzo posta, fax ed e-mail alla R.S.U. per l eventuale affissione agli albi. 3. I materiali finalizzati al proselitismo e legati alla vita dell organizzazione, nonché la corrispondenza tra l O.S. e il personale proprio iscritto, saranno trasmessi ai destinatari indicati per mezzo della RSU e/o dei terminali associativi segnalati dall O.S. stessa. Art. 14 - Albo Sindacale R.S.U. 1. La R.S.U. ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la propria attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola. 2. Alla cura dell albo provvederà la R.S.U., assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente. Art. 15 - Albo sindacale delle OO.SS. 1. Nella sede centrale dell istituto e nelle altre sedi scolastiche, alle organizzazioni sindacali è garantito l utilizzo di un apposita bacheca. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

7 Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. 2. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva autorizzazione del Dirigente, assumendosene la relativa responsabilità, nel rispetto del Regolamento interno circa l accesso ai locali. Art. 16 - Uso dei locali e delle attrezzature 1. Alla R.S.U. è consentito: comunicare con il personale della scuola libero da impegni di lezione e compatibilmente con gli impegni di servizio; l uso gratuito, per fini legati al proprio mandato, del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l uso del personal computer, compreso l utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche; l utilizzo di un locale, previa comunicazione all Ufficio, per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale. Art. 17 - Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS. 1. Le strutture sindacali possono inviare - alla R.S.U., al proprio rappresentante, all albo sindacale - comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax o posta elettronica; sarà cura dell Ufficio assicurare il loro recapito. 2. I dirigenti sindacali che dovessero prendere contatti con il personale della scuola, libero dagli impegni di servizio, per gli scopi previsti dalla legge, si attengono alle disposizioni regolamentari interne in materia di accesso ai locali scolastici. 3. Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell igiene, della sicurezza e della medicina preventiva, come previsto dal D.Lvo 81/2008. 4. Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di segreto d ufficio e privacy. Art. 18 - Permessi sindacali retribuiti 1. I membri della R.S.U. per l espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. 2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuati con le modalità e per le finalità previste dal C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e dal C.C.N.Q. del 20 novembre 1999. 3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente, in tempo per l organizzazione del servizio: a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza; b) direttamente dalla R.S.U. per la quota di sua spettanza. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. 4. Il dipendente non è tenuto a produrre alcuna giustificazione dopo aver utilizzato un permesso sindacale. Art. 19 - Permessi sindacali non retribuiti 1. I membri della R.S.U. come pure i membri di organismi dirigenti di una O.S. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni secondo la normativa vigente.

Art. 20 - Accesso agli atti 8 1. La R.S.U. e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva. 2. La R.S.U. e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative all attività sindacale d istituto. La richiesta va rivolta al Dirigente, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.. Il Dirigente assicura l informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, compatibilmente con le disponibilità del servizio, nonché gli elenchi del personale interessato. Art. 21 - Dichiarazione di adesione allo sciopero 1. In caso di sciopero la comunicazione prevista dall art.2, comma 3, dell accordo allegato al C.C.N.L. 1998/2001 sulle norme di attuazione della L.146/90 verrà presentato non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire la comunicazione alle famiglie circa l erogazione del servizio. 2. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di aderire allo sciopero o revocarla, se già data. Entro tale data il Dirigente Scolastico comunicherà al personale che volontariamente ha dichiarato di non aderire allo sciopero l eventuale variazione di orario con il rispetto del numero delle ore di servizio. Art. 22 - Rilevazione della partecipazione agli scioperi 1. Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un azione di sciopero, il Dirigente fornisce alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS., se richiesto, i dati relativi alla partecipazione. Art. 23 - Organizzazione del servizio in caso di sciopero. Servizi minimi. 1. Ricevuta la comunicazione di sciopero, il D.S., tempestivamente, acquisisce le dichiarazioni di adesione del personale. La dichiarazione è resa volontariamente, ma, una volta dichiarata o meno l adesione, essa non può essere revocata. 2. Il Dirigente Scolastico in caso di sciopero riorganizza il servizio del personale che ha volontariamente dichiarato l astensione dallo sciopero al fine di garantire funzionalità al servizio. Gli interessati ne sono informati tempestivamente con comunicazione scritta. 3. Scrutini e valutazioni finali - Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): assistente amministrativo (uno); collaboratore scolastico (uno) per ciascuna sede scolastica in cui si svolgono gli scrutini e le valutazioni. 4. Garanzia del pagamento degli stipendi - Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) direttore dei servizi amministrativi o assistente amministrativo (uno); b) collaboratore scolastico (uno). 5. Refezione scolastica - Per garantire la vigilanza su eventuali minori disabili durante il servizio di refezione scolastica, ove funzionante, nei casi in cui non sia possibile un adeguata sostituzione del servizio, è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): collaboratore scolastico (uno).

Art. 24 Patronato 9 1. Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali. 2. Le OO.SS., su delega degli interessati, hanno diritto d accesso agli atti relativi ad ogni fase del procedimento che li riguarda. TITOLO II ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 25 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico 1. Il Dirigente scolastico, considerata la tipologia dell istituzione scolastica, il numero e la tipologia dei soggetti di cui all art.29 del presente contratto, nonché le responsabilità specificatamente previste dalla normativa, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM 292/96: adotta misure protettive per l uso dei locali, degli strumenti, dei materiali e delle apparecchiature presenti all interno dell Istituto; valuta i rischi esistenti; elabora apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione dei rischi; predispone le misure e i dispositivi di prevenzione da adottare per tutte le sedi della Scuola; programma eventuali interventi successivi allo scopo di garantire miglioramenti della sicurezza; designa il personale incaricato di attuare le misure di sicurezza; organizza ed attua, compatibilmente con ogni altra attività, interventi di formazione rivolti a favore del personale scolastico. 2. Gli obblighi del Dirigente Scolastico sono descritti specificamente negli artt. 17, 18 e 37 del D.Lgs 81/2008. Art.26 - Rapporti con gli enti locali 1. Il DS, per eventuali interventi di tipo strutturale da apportare all edificio scolastico, avanza richiesta formale di adempimento all ente locale responsabile dell immobile. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resisi necessari dalla contingenza, dei quali informa tempestivamente l Ente competente. Art. 27 - Designazione del rappresentante per la sicurezza 1. L Istituto Comprensivo di Porcia conta un numero di dipendenti fino a 200, pertanto è individuato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nelle modalità che seguono. 2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato all interno della RSU d Istituto e, in caso mancanza di disponibilità all interno di quest ultima, è designato da parte della RSU stessa tra il personale in servizio nell Istituto. 3. Della nomina del RLS è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente scolastico che quindi provvede a informare tutto il personale tramite lettera circolare. Art. 28 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate nell art.. 47 del D. Lgs 81/08, le parti concordano su quanto segue: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le

10 visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione; b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D Lgs 81/08; c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 48, del D. Lgs 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore e 8 ore di aggiornamento annue. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D Lgs 81/08 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/l/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 comma 1 del D. Lgs 81/08, i rappresentanti per la sicurezza, dispongono di 40 ore annue ai sensi dell art. 73 del CCNL del 29/11/07. Art. 29 - Soggetti tutelati 1 I soggetti tutelati, ai sensi del D. Lgs. 81/08, sono tutti coloro che nell istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 3 Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate. 4 Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l istituzione scolastica. 5 Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d emergenza. 6 Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell istituzione scolastica si trovino all interno di essa. Art. 30 - Il servizio di prevenzione e protezione 1 - Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. 2 - I lavoratori designati, docenti o A T A, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti

11 assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico. Art. 31 - Documento valutazione dei rischi 1 - Il documento di valutazione dei rischi DVR, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. 2 - Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute. Art. 32- Sorveglianza sanitaria 1 - I lavoratori addetti ad attività per le quali il DVR ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2 - Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D. Lgs 81/08; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 3 - L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'asl o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'ordine dei Medici. Art. 33 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 1 Visto l art. 35 del T.U. 81/2008 Il dirigente scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile lavoratori per la sicurezza, il RLS, l ASPP e il medico Competente, se nominato. 2 - Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Art. 34 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione 1 Visto l art. 37 del T.U. 81/2008 e gli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011, debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti. 2 I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/1/97. Art. 35 - Prevenzione incendi e protezione contro i rischi particolari. 1 In questa Istituzione scolastica si applicano le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari Art. 36 - Controversie in materia di sicurezza 1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e formazione, la funzione di prima istanza è assunta dall organismo paritetico territoriale previsto dall art. 20 del D.Lgs. 626/94 e dall art. 74 del CCNL.

TITOLO III 12 NORME FINALI Art. 37- Clausola di salvaguardia 1. Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento primaria nelle materie previste dal presente contratto integrativo è costituita dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e tiene conto delle recenti disposizioni apportate alle stesse, riportate in epigrafe. Art. 38 - Verifica dell accordo 1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere - non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione - la verifica del suo stato di attuazione. 2. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti. Art.39 - Interpretazione autentica 1. In caso di controversie circa l interpretazione di una norma del presente contratto le parti che l hanno sottoscritto, entro 15 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori. Porcia, 10 ottobre 2012 Letto, firmato, sottoscritto IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Cinzia Melloni LA R.S.U. Lucchetta Flavia Pes Daniela Pescarollo M.Teresa LE OO.SS. C.I.S.L. SCUOLA F.L.C.C.G.I.L. SCUOLA GILDA/U. U.I.L. SCUOLA SNALS