Protocollo d intesa tra. AIE - Associazione Italiana Editori Gruppo educativo. Biblioteca Italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS di Monza



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Protocollo d intesa tra AIE - Associazione Italiana Editori Gruppo educativo e Biblioteca Italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS di Monza e Unione Italiana Ciechi ONLUS di Roma Premesso che A. Le imprese del settore dell editoria scolastica, rappresentate nel Gruppo Educativo dell AIE, in quanto detentrici di diritti sui prodotti editoriali dalle stesse pubblicati, riconoscono in via di principio le esigenze e le ragioni particolari dei non vedenti e degli ipovedenti per quanto concerne l'accesso a tali prodotti, ferma restando la necessaria tutela dei diritti di autori ed editori con tutto ciò che ne consegue in materia di riproduzione, trascrizione e distribuzione dei contenuti culturali e delle forme comunicative che connotano ciascuna opera. B. Uno degli scopi dell'industria editoriale in genere e della scolastica in particolare è di rendere disponibili le opere prodotte ad ogni categoria e componente di pubblico, senza discriminazione di sorta e senza tuttavia dover in nessun caso rinunciare ai propri diritti e alla loro protezione. C. L'accesso dei non vedenti e degli ipovedenti ai prodotti dell'industria editoriale in genere e della scolastica in particolare non può avvenire per il tramite dei formati commerciali disponibili per il restante pubblico, in quanto richiede il ricorso a formati appropriati rispetto alle peculiari modalità con cui può realizzarsi l'accesso alla lettura dei non vedenti e ipovedenti, in quanto fisicamente non in grado di usare i formati normalmente disponibili. D. I detentori dei diritti sulle opere sono consapevoli di queste modalità di accesso e sensibili all'esigenza di assecondarle, nel rispetto del diritto dei non vedenti e ipovedenti a non essere discriminati nell accesso alla lettura, ferma restando la piena tutela dei diritti di autori ed editori, anche nel caso di formati differenti da quelli normalmente usati per un più vasto pubblico. E. Risultano pertanto fondamentali a una fruizione dei testi da parte dei non vedenti e degli ipovedenti realizzata in modo tale da contemperare i diversi interessi e diritti: (i) l'identificazione dei soggetti che possono realizzare le versioni in formato per i non vedenti e gli ipovedenti; (ii) le condizioni da rispettare affinché le regole del commercio librario non siano stravolte da un uso distorto dei nuovi formati; (iii) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni per la produzione delle versioni in formato accessibile ai non vedenti e ipovedenti, che è necessario ottenere in modo specifico ed espresso dai detentori dei diritti. F. Le imprese del Gruppo educativo AIE, la Biblioteca Italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS di Monza e l Unione Italiana Ciechi ONLUS di Roma concordano nella comune necessità di proteggere il diritto d autore allo scopo di 1

consentire ad editori ed autori di investire nella realizzazione di nuovi formati delle opere, favorendo così lo sviluppo di un mercato che consente la migliore integrazione dei non vedenti e degli ipovedenti rispetto al consumo culturale, eliminando le attuali barriere. G. Le imprese del Gruppo educativo AIE, la Biblioteca Italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS di Monza e l Unione Italiana Ciechi ONLUS di Roma avvertono in particolare la necessità di favorire l adozione di procedure per la realizzazione di versioni accessibili di libri di testo per la scuola al fine di garantirne la disponibilità agli studenti non vedenti o ipovedenti fin dall inizio dell anno scolastico, comunque in coerenza con l espletamento delle procedure adozionali e nel pieno rispetto del principio del diritto allo studio; H. La definizione di procedure uniformi, coordinate e gestite da un soggetto che si ponga come interlocutore unico degli utenti e degli editori, può meglio soddisfare l esigenza espressa al punto precedente; I. A tal fine, le imprese del Gruppo educativo AIE e l Unione Italiana Ciechi ONLUS di Roma identificano nella Biblioteca italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS di Monza il soggetto capace, grazie alla sua struttura e all alta professionalità acquisita in materia, di erogare un servizio puntuale agli studenti non vedenti e ipovedenti nel rispetto dei principi sopra indicati; Tutto ciò premesso con riferimento ai libri di testo per la scuola di ogni ordine e grado, il Gruppo educativo AIE, la Biblioteca Italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS di Monza e l Unione Italiana Ciechi ONLUS di Roma convengono quanto segue: I. I principi espressi in premessa si intendono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. II. Il Gruppo educativo AIE s'impegna a promuovere tra gli editori associati del Gruppo stesso atteggiamenti di fattiva disponibilità nei confronti delle iniziative volte a favorire l accesso dei non vedenti e ipovedenti ai libri di testo proposte dalla Biblioteca Italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS (di seguito: Biblioteca) e dalla Unione Italiana Ciechi - ONLUS (di seguito: Unione) e a fornire le consulenze necessarie perché le operazioni di produzione e consegna delle relative versioni accessibili avvengano con piena soddisfazione delle parti in causa. III. Gli editori interessati determineranno con specifici accordi con la Biblioteca e/o l Unione le condizioni per l applicazione dei principi espressi nel presente Protocollo. Il presente Protocollo non autorizza in alcun modo la realizzazione, consegna o diffusione di materiali protetti in mancanza di un specifico accordo con l editore titolare dei diritti sui materiali. IV. La Biblioteca e l Unione si impegnano a rispettare le condizioni generali espresse nel presente Protocollo, oltre a quanto concordato nel rapporto diretto con ciascun editore interessato. V. Fatti salvi gli accordi con i singoli editori interessati, la realizzazione e consegna delle versioni accessibili dei libri di testo avviene in conformità alla procedura di seguito indicata: 2

1. anche sulla base delle segnalazioni provenienti dall Unione, la Biblioteca provvede a raccogliere dalla persona non vedente o ipovedente (di seguito: Utente) la richiesta della versione accessibile del libro di testo; 2. l Unione e la Biblioteca sono tenute ad appurare l effettiva sussistenza della condizione di non vedente o ipovedente dell Utente; 3. appurata l effettiva sussistenza della condizione di non vedente o ipovedente dell Utente, la Biblioteca segnala per iscritto a ciascun editore interessato la ricezione della richiesta dell Utente; nella segnalazione la Biblioteca, per ciascun libro di testo richiesto: a) indica titolo, autore/i, editore, codice ISBN; b) specifica le caratteristiche della versione accessibile di cui è richiesta la realizzazione; c) attesta l avvenuta verificazione della sussistenza dello stato di disabilità dell Utente in quanto non vedente o ipovedente e la coerenza della versione accessibile richiesta a tale stato; d) su richiesta del singolo editore, comunica all editore, facendosi a tal fine carico di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente, i dati identificativi dell Utente; 4. ricevuta la suddetta segnalazione, l editore interessato provvede ad evadere la richiesta segnalata con la massima sollecitudine secondo le seguenti modalità: a) ove l editore avesse già disponibilità del libro di testo in idoneo formato digitale, la richiesta è evasa di norma entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione; b) nell ipotesi in cui l editore non avesse già disponibilità del libro di testo in idoneo formato digitale, la Biblioteca, ricevutane pronta comunicazione, nei termini convenuti con lo stesso editore procede alla predisposizione, anche attraverso eventuale attività di scansione elettronica, della versione del libro di testo nel formato digitale idoneo alla successiva realizzazione della relativa versione accessibile. Valorizzando la continuità dei rapporti, anche al fine di rendere tale fase del processo più efficace, l editore e la Biblioteca potranno convenire forme di consenso implicito al relativo avvio. Per meglio agevolare le eventuali successive operazioni di scansione elettronica del testo, ove richiesto e necessario, l editore fornisce a titolo gratuito alla Biblioteca una copia della versione originale dell opera messa in commercio dall editore; tale copia non deve essere altrimenti utilizzata, né ad alcun titolo consegnata a terzi; c) tenendo conto anche delle indicazioni e delle raccomandazioni che l AIE si impegna a rilasciare a fronte della verifica delle segnalazioni da parte della Biblioteca di eventuali problemi procedurali. 5. l editore e la Biblioteca potranno convenire forme di attestazione del possesso da parte della persona che richiede la copia accessibile delle versione originale messa in commercio dall editore; 6. ricevuta o prodotta la versione del libro di testo in formato digitale, la Biblioteca procede alla realizzazione della relativa versione accessibile in conformità alla richiesta pervenuta dall Utente e in coerenza con il suo stato di disabilità in quanto non vedente o ipovedente, provvedendo alle seguenti successive operazioni: a) consegnare all Utente richiedente, possibilmente entro 60 giorni e comunque non oltre 90 giorni, una ed una sola copia della versione accessibile realizzata, fornendo all editore tempestiva notifica dell avvenuta consegna all Utente; 3

b) su espressa richiesta dell editore interessato, consegnare a quest ultimo una copia della versione accessibile realizzata al fine della sua conservazione e del successivo utilizzo a qualsiasi titolo; 7. in alternativa a quanto previsto nel precedente punto 6, l editore ha la facoltà di provvedere direttamente alla consegna della versione accessibile all Utente, dandone comunicazione alla Biblioteca; in quest ultimo caso, la Biblioteca, facendosi carico di porre in essere ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente al fine di adempiere a tale facoltà dell editore, fornisce all editore ogni riferimento necessario per la consegna della versione accessibile all Utente; 8. la copia del libro di testo in versione accessibile consegnata all Utente può essere utilizzata dall Utente solo per suo uso personale e finalità di studio. Nel caso in cui tale versione accessibile sia in formato digitale, la stessa può essere conservata in un computer per il periodo di tempo corrispondente alla completa fruizione a fini didattici dell opera di cui rappresenta la versione accessibile, sempreché l Utente possegga e continui a possederne la relativa versione originale; la versione accessibile conservata non può essere resa accessibile, messa a disposizione, concessa o trasferita a terzi a nessun titolo, neppure tramite Intranet, newsgroups o Internet. Se la versione originale del libro di testo è prestata, venduta o regalata, la relativa copia in versione accessibile deve essere definitivamente cancellata o distrutta; 9. le condizioni e termini per l eventuale conservazione da parte della Biblioteca della versione digitale ricevuta dall editore, ovvero realizzata nel corso del processo produttivo della versione accessibile, e della versione accessibile sono determinati dall editore interessato. Le Parti convengono sull opportunità cha tale versione accessibile possa essere conservata dalla Biblioteca. La copia acquisita gratuitamente ai sensi del precedente punto 4, lettera b), può essere comunque conservata, nella consistenza risultante dalle eventuali operazioni meccaniche di riproduzione definite allo stesso punto, ai fini delle eventuali successive operazioni di scansione autorizzate ai termini del successivo punto 10; 10. rimane inteso che, in ogni caso, ciascun ulteriore utilizzo dell opera editoriale, anche nelle medesima versione accessibile, deve essere autorizzata seguendo, in quanto compatibile, la procedura espressa nel presente Protocollo. Ove l editore avesse autorizzato la Biblioteca a conservare una copia dell opera in versione accessibile, la Biblioteca sottopone comunque all editore la richiesta di una sua ulteriore copia o di una sua ulteriore elaborazione, formulata secondo le modalità espresse dal presente Protocollo, alla quale l editore dà riscontro entro otto giorni dal ricevimento. Valorizzando la continuità dei rapporti, al fine di rendere tale fase del processo più efficace, anche in questo caso l editore e la Biblioteca potranno convenire forme di consenso implicito ai predetti riutilizzi dell opera. VI. La Biblioteca e l Unione solidalmente si impegnano e garantiscono di adottare per la versione accessibile fornita all Utente il formato a stampa, ovvero formati che impediscono l alterazione o comunque la modificazione del contenuto del prodotto editoriale, nonché a riportare su tali versioni accessibili, anche a stampa, l indicazione dell ente che ha realizzato la versione accessibile (Biblioteca Italiana per i ciechi Regina Margherita, ovvero Unione Italiana Ciechi, a seconda dei casi), seguita dalla dicitura: Copia concessa per uso personale di studio in accordo con la casa editrice [DENOMINAZIONE CASA EDITRICE] Tutti i diritti sono riservati, oltre alla chiara indicazione dei limiti e delle modalità di fruizione ammesse, in conformità ai quanto indicato al punto V.8 del presente Protocollo, salvo quanto stabilito dall editore interessato. 4

VII. È fatto obbligo a chiunque di rispettare l'integrità letteraria e artistica delle opere, comprese le indicazioni del copyright e i diritti morali spettanti all autore. È fatto divieto di deformare o mutilare l'opera; le uniche e sole modificazioni ammesse, alle condizioni e nei limiti di quanto consentito dall editore interessato e fatto comunque salvo il diritto morale dell autore, sono quelle strettamente finalizzate a consentire l accesso ai contenuti dell opera, in ragione dello specifico handicap dell Utente. VIII. L autorizzazione alla copia non comporta cessione né esaurimento dei diritti sulla copia stessa, che restano in capo all editore. IX. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a costituire un Osservatorio incaricato di verificare e monitorare, con cadenza almeno mensile, l applicazione del Protocollo stesso. L Osservatorio sarà composto da un rappresentante dell AIE e da un rappresentante della Biblioteca che riferiranno congiuntamente e tempestivamente ai relativi Enti le criticità riscontrate. Entro lo stesso termine le Parti provvederanno a costituire un Comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentanti della Biblioteca e dell Unione e da tre rappresentanti dell AIE Gruppo educativo, diretto da un rappresentante designato da AIE, con il compito di definire le caratteristiche tecniche dei file e dei formati accessibili e di promuoverne la più ampia adozione da parte dei soggetti interessati. X. La Biblioteca e l Unione si impegnano altresì a dare ampia informazione dei contenuti del presente Protocollo d intesa ai propri dipendenti, collaboratori e fornitori e a svolgere, anche attraverso l Osservatorio di cui al punto IX, ogni attività di controllo idonea ad impedire utilizzazioni abusive o comunque non consentite. XI. La Biblioteca e l Unione si impegnano infine a trasmettere periodicamente all AIE Gruppo educativo un rendiconto dal quale risultino chiaramente i titoli messi a disposizione, il numero di copie e i formati accessibili realizzati per ciascuna copia. XII. Il presente Protocollo ha validità ed effetto dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2013. Alla scadenza il Protocollo cesserà di avere qualsiasi validità e di produrre qualsiasi effetto. XIII. L accordo quadro stipulato tra le Parti in data 28 settembre 2010 cessa di avere validità ed effetto dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo. Milano, 7 maggio 2012 Associazione Italiana Editori - Gruppo educativo Biblioteca Italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS Unione Italiana Ciechi ONLUS 5