Informativa per la clientela



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Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari... 2 3 Individuazione degli enti no profit beneficiari mediante iscrizione in un apposito elenco.2 3.1 Presentazione telematica della domanda di iscrizione negli elenchi... 3 3.2 Presentazione di eventuali richieste di correzione... 3 3.3 Presentazione della dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti... 3 4 Regolarizzazione delle violazioni relative agli adempimenti per l iscrizione nell elenco.. 3 4.1 Decorrenza... 4 4.2 Possesso dei requisiti sostanziali... 4 4.3 Modalità e termine di regolarizzazione... 4 5 Riparto ed erogazione delle somme spettanti ai singoli beneficiari... 4 6 Obbligo di rendicontazione delle somme ricevute... 4 1

1 PREMESSA Per effetto della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), la facoltà di destinazione del 5 per mille dell IRPEF è stata prorogata anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2011 (730/2012 e UNICO 2012 PF), secondo modalità analoghe a quelle applicate nel 2011. Sull argomento, sono inoltre intervenuti: il DL 6.7.2011 n. 98, convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, che ha inserito tra le attività che possono essere finanziate con il 5 per mille quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; il DL 2.3.2012 n. 16, in corso di conversione in legge, che ha previsto una procedura di ravvedimento operoso per gli enti che, in possesso dei requisiti sostanziali, non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini previsti, agli adempimenti richiesti per l ammissione al riparto del 5 per mille. Chiarimenti ufficiali La disciplina applicabile nel 2012 alla destinazione del 5 per mille dell IRPEF è stata illustrata dall Agenzia delle Entrate con la circ. 20.3.2012 n. 10. 2 SOGGETTI DESTINATARI Nel 2012 la scelta per la destinazione del 5 per mille dell IRPEF riguarda quindi, alternativamente, le seguenti sei finalità: sostegno: del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali; delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente; promozione della cultura e dell arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, vale a dire che: siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; abbiano nella propria organizzazione il settore giovanile; svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; finanziamento della ricerca scientifica e dell università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 3 INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI NO PROFIT BENEFICIARI MEDIANTE ISCRIZIONE IN UN APPOSITO ELENCO Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori 2

partecipano al riparto del 5 per mille dell IRPEF a condizione che siano iscritte in un apposito elenco tenuto dall Agenzia delle Entrate. L iscrizione nell elenco relativo al 2012 deve avvenire anche da parte dei soggetti già iscritti negli anni precedenti. 3.1 PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI Tale iscrizione dovrà essere effettuata, inviando la relativa domanda: esclusivamente in via telematica; entro il 7.5.2012; direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili). La domanda di iscrizione comprende un autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per beneficiare del riparto dell imposta. L elenco dei soggetti ammessi, formato sulla base delle domande di iscrizione validamente accolte, sarà pubblicato sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate entro il 14.5.2012. Per ciascun soggetto iscritto saranno indicati: la denominazione; la sede; la tipologia di appartenenza; il codice fiscale. 3.2 PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICHIESTE DI CORREZIONE Eventuali errori di iscrizione nell elenco potevano essere fatti valere dal legale rappresentante (o da un suo delegato) del soggetto interessato entro il 20.5.2012, presso la Direzione Regionale delle Entrate (DRE) nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto interessato. A seguito della correzione degli errori segnalati, l Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet un nuovo elenco aggiornato. 3.3 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA PERSISTENZA DEI REQUISITI Entro il 30.6.2012, i legali rappresentanti dei soggetti ammessi devono spedire una raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla persistenza dei requisiti necessari per beneficiare del riparto del 5 per mille, utilizzando un modello conforme ai fac simile riportati in allegato al DPCM 23.4.2010; una copia fotostatica non autenticata di un documento d identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva. Tale raccomandata deve essere inviata: alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente; ovvero, in relazione alle associazioni sportive dilettantistiche, all Ufficio del CONI territorialmente competente. 4 REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PER L ISCRI- ZIONE NELL ELENCO Come accennato, il DL 2.3.2012 n. 16 ha previsto una procedura di ravvedimento operoso per gli enti che, in possesso dei requisiti sostanziali per accedere ai fondi del 5 per mille, non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini previsti, ai suddetti adempimenti. 3

4.1 DECORRENZA Come chiarito dall Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione in esame si applica a decorrere dall esercizio finanziario 2012, quindi in relazione agli adempimenti previsti per accedere alle destinazioni del 5 per mille che vengono effettuate nel 2012. Non è quindi possibile utilizzare la procedura in esame per sanare violazioni relative ad anni precedenti. 4.2 POSSESSO DEI REQUISITI SOSTANZIALI Per poter accedere alla regolarizzazione, i requisiti sostanziali per l ammissione al riparto del 5 per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione (quindi al 7.5.2012 per gli enti no profit sopra indicati). 4.3 MODALITÀ E TERMINE DI REGOLARIZZAZIONE I suddetti soggetti, che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti ai fini dell ammissione al riparto delle quote del 5 per mille, possono regolarizzare la propria posizione: presentando la domanda di iscrizione e provvedendo alle successive integrazioni documentali (es. presentazione della dichiarazione sostitutiva e/o della fotocopia del documento di identità), entro il 30.9.2012; versando contestualmente una sanzione di 258,00 euro. Versamento della sanzione Il versamento della suddetta sanzione avviene: mediante il modello F24; utilizzando il codice tributo che sarà istituito con una successiva risoluzione dell Agenzia delle Entrate; senza però poterla compensare con eventuali crediti d imposta o contributivi disponibili. 5 RIPARTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI BENEFICIARI Ai soggetti inseriti negli elenchi definitivi dei beneficiari spettano le quote del 5 per mille dell IRPEF relativa al 2011: dei contribuenti che hanno indicato il codice fiscale del beneficiario; in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette per la medesima finalità, in relazione all imposta dei contribuenti che non hanno indicato uno specifico soggetto beneficiario o lo hanno indicato in maniera errata. L ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione delle somme qualora: risulti aver cessato l attività o non svolgere più l attività che dà diritto al beneficio; abbia diritto ad un importo complessivo inferiore a 12,00 euro. Ai fini della determinazione delle somme da assegnare, si terrà conto del limite di spesa di 400 milioni di euro fissato dalla legge. 6 OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE I soggetti ammessi al riparto del 5 per mille per l anno finanziario 2012 devono redigere un apposito e separato rendiconto: entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate; utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti; dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme attribuite. 4

In relazione alle associazioni sportive dilettantistiche, nel suddetto rendiconto devono essere illustrate anche le attività di interesse sociale effettivamente svolte. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, se sono stati percepiti importi pari o superiori a 20.000,00 euro: al Ministero che ha erogato le somme, per consentirne il controllo; entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione. I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000,00 euro, invece: non sono tenuti all invio del rendiconto e della relazione, che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta dei Ministeri competenti; devono conservare tali documenti per 10 anni. 5