fpremessa: la natura dei contributi previdenziali e la causa del privilegio generale ex artt. 2753 e 2754 c.c.



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La verifica dei crediti previdenziali. fpremessa: la natura dei contributi previdenziali e la causa del privilegio generale ex artt. 2753 e 2754 c.c. In dottrina è dibattuta la natura dei contributi dovuti agli enti pre\ idenziali. Taluni autori tendono, in ragione della funzione tecnico-giuridica del rapporto di previdenza. assimilabile come visto a quella del contratto di assicurazione. a qualificarli alla stregua di premi assicurativi, sottolineandone così la natura di corrispettivo di una prestazione: altri. al contrario. evidenziando la natura pubblicistica del rapporto che lega obbligato ed ente previdenziale, ne sostengono la natura di prestazione patrimoniale imposta, inquadrabile in quelle previste dall'art. 23 Cost. La questione, di notevole rilievo dal punto di vista sistematico. ha tuttavia scarso interesse pratico. posto che la regolamentazione concernente la determinazione e la riscossione dei contributi è specificamente disciplinata dalla legge. In questa sede è sufficiente ricordare che la funzione dei contributi previdenziali è comunque quella di fornire agli enti erogatori delle prestazioni i mezzi necessari per la realizzazione dei compiti loro affidati dalla legge nell'interesse pubblico. È questo specifico fine che giustifica, per un verso. l'adozione di strumenti di riscossione del tutto simili a quelli caratteristici del diritto tributario e, per altro verso. l'attribuzione ai crediti contributivi di garanzie simili a quelle previste per le imposte e la previsione di sanzioni penali per gli inadempimenti. Ed è proprio perché i contributi previdenziali sono finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico ed hanno la funzione di consentire agli enti pubblici di disporre dei mezzi necessari per soddisfarlo. che il privilegio mobiliare ad essi riconosciuto dagli artt. 2753 e 2754 c.c. non può essere esteso al campo delle assicurazioni di diritto privato. ancorché stipulate in forza di un contratto collettivo ed aventi, in concreto. finalità previdenziali, Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione. che ha statuito: "la causa del credito in c017siderazione della quale la legge accorda il pririlegio generale sui mobili del datore di laroro per i contributi di pre1'idenza sociale di cui agli arll. 2753 e 275.:/ c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla consermzione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale..fine che, invece, non sono direfli a tutelare i rapporti di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quelli allinenti alle prestazioni previdenziali ed assistenziali; restano. pertanto. al di fuori del predeilo privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito. al Fipdai (fondo integratira di prnidenza per i dirigenti di

aziende industriali), cui erano dm'uti non ex lege a condizioni prefìssate (come nel caso del rapporto giuridico di assicurazione sociale), ma in forza della contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale" (così Cass., 23 dicembre 1998, n. 12821, in Riv, dotto COl11m., 1999,754). Il computo dei contributi preyidenziali doyuti, nel regime generale delle assicurazioni previste per i lavoratori subordinati, viene effettu.ato con riguardo al concetto di "retribuzione" delineato dall'art, 12 della I. 30 aprile 1969. n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), il quale dispone che si considera tale "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro ;'1 denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta. in dipendenza del rapporto di lavoro", La retribuzione imponibile non è. quindi. ancorata al criterio della corrispettività della prestazione layoratiya, giacché comprende tutte le erogazioni, in danaro o in natura, effettuate dai datori di lavoro a favore dei layoratori in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro, direttamente o indirettamente. " Șoggetti passivi dei privilegi previdenziali. L'aI1. 2753 c.c. stabilisce che hanno privilegio generale - che l'an. 2778 c.c. colloca al grado primo - sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integratiyi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'inyalidità. la yecchiaia e i superstiti. La normatiya sui privilegi in materia è completata dall'art. 2754 c.c. che. in via residuale, attribuisce un priyilegio generale che l'art. 2778 c.c. colloca al grado ottavo - sui mobili del datore di lavoro ai crediti per i contributi dovuti ad istituti od enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diversa dall'assicurazione per invalidità. vecchiaia e superstiti, nonché agli accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. relativi a tali crediti e a quelli indicati nell'articolo precedente. È pacitìco, quindi, che soggetti passivi dei privilegi indicati sono. in primo luogo, i datori di lavoro per i crediti nascenti dall'omissione dei contributi doyuti per i propri dipendenti; è tuttavia importante sottolineare che la legittimazione passiva è stata estesa dalla Suprema Corte anche ai titolari di imprese artigiane o commerciali, dei soci che prestano la loro attività personale nelle società senza esserne dipendenti, dei soci di cooperative, degli agenti, ecc., in quanto soggetti non inseriti in un rapporto di lavoro subordinato. Questa linea interpretativa, seppure non esente da critiche, è ormai da ritenere consolidata nella giurisprudenza del Supremo Collegio. che afferma costantemente che "l'espressione 'datore di lavoro' contenuta negli artt. 2753 e 2754 c. C. comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'ivi previsto privilegiato generale deve

intendersi riferito anche ai crediti dell'istituto previdenziale per contributi e accessori dovuti da imprenditori artigiani o commercianti che non abbiano regolarizzato la propria posizione contributiva. ed in genere ai crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori autonomi. e, pertanto. si estende pure a quelli propri dell'enasarco" (così Cass.. 23 dicembre 1994, n. 11115, in Mass. Giur. i1.. 2004). Destinatari dei privilegi previdenziali e crediti garantiti. Titolari dei privilegi in esame sono sicuramente gli enti che gestiscono l'assicurazione (e non certo i lavoratori, già tutelati dall'art. 2751-bi5 n. 1 c.c. per i danni conseguenti alla mancata corresponsione. da parte del datore di lavoro. dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori). Non è agevole individuare gli enti o gli istituti titolari dei privilegi. perché il connotato comune alla categoria dei crediti contributivi indicati negli artt. 2753 e 2754 c.c. è costituito dal fatto che essi traggono la loro immediata causa giuridica dall'omissione o dall'evasione di contributi posti dalla legge a carico del datore di lavoro (nel senso sopra indicato) per tutte le forme di assicurazione obbligatoria. senza che sia indicato l'ente gestore di quelle assicurazioni c creditore dei contributi. Ai fini, quindi. di individuare i soggetti attivi dei privilegi in esame. e di distinguere quelli titolari del privilegio di grado primo (art. 2753) da quelli titolari del privilegio di grado ottavo (art. 2754) (distinzione che si riflette. oltre che sul grado del privilegio accordato, anche sulla collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, che è consentita solo per i crediti di cui all'm1. 2753 e non anche per quelli di cui all'art. 2754: art. 2776. co. 2. c.c.), è più utile fàre riferimento, piuttosto che agli enti gestori, alle cause dei crediti garantiti dai due articoli citati. -Crediti con collocazione in primo grado. Il privilegio di cui all'art. 2753 c.c. assiste i crediti per contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, inabilità vecchiaia e superstiti. normalmente gestita dall'inps. La tutela per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti provvede alla liberazione dal bisogno che deriva da eventi ineluttabili per tutti i soggetti protetti. come la morte o la vecchiaia, o da eventi, quali l'invalidità o l'inabilità, non connessi con il lavoro. Il fondamento di tale tutela risiede, quindi, "nell'interesse pubblico a che vengano garantiti ad ogni cittadino i mezzi necessari per consentire l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. tutte le volte che si verifichi una situazione di bisogno a ragione dell'età dello stato di invalidità o della morte del lavoratore". Alle stesse finalità risponde l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, affidata alla gestione dell'inail ed il cui onere è posto interamente a carico dei datori di lavoro. I rischi coperti

dall'assicurazione sono quelli derivanti dall'infortunio sul lavoro e da malattie professionali. Il primo riguarda tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la mol1e o una inabilità pennanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210 del T.U., approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, rispettivamente con riferimento all'industria ed all'agricoltura); il secondo riguarda le malattie professionali indicate nelle tabelle n. 4 (per l'industria) e 5 (per l'agricoltura) allegate al T.U. e comprese in un elenco rispettivamente di 49 e 21 voci, che siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ivi specificate (ai1t. 3 e 211). Probabilmente al fine di rendere più efficace tale tutela (o forse per mere esigenze di cassa) attraverso una maggiore possibilità di recupero dei contributi dovuti all'inail. il legislatore, con l'art. 4 n. 3 della l. 7 dicembre 1989. n. 389 (di conversione, con modifiche. del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338), ha disposto che "i crediti per premi dovuri all'/hall di cui al Il. 8 del comma 1 dell'art. 2778 c.c. sono collocati, per l'intero ammontare, rra qlle!!i indicati al 11. l del comma 1 del predetto arrico10". Ossia il credito per contributi dell'inail (chiaramente rientrante nella previsione dell'art. 2754 c.c., con consequenziale collocazione privilegiata al grado ottavo) è stato spostato al grado primo, ferma restando la precedente regolamentazione per gli accessori. In conclusione. i crediti che godono del privilegio di primo grado sono quelli derivanti dall'omesso versamento dei contributi (e solo per la parte relativa ai contributi non versati) dovuti per l'assicurazione per invalidità. vecchiaia e superstiti - gestita, per la maggior parte dei casi, dall'inps, ma anche - e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. gestita in prevalenza dall'inail. Si noti inoltre che solo i primi godono anche del privilegio sussidiario sugli immobili, in quanto l'art. 2776 c.c. individua i crediti con collocazione sussidiaria con riferimento alla causa e non al grado; recitano infatti i primi due commi della disposizione citata: "[l]. I crediti relativi al trattamento di.f/ne rappurto nonché all'indennità di cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente. in caso di il?fì'littuosa esecuzione sui mobili. sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirogrqfari. [II]. I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contriburi dovuri a istituti, enti o.fòndi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi. che gestiscono.fòrme di assicurazione obbligatoria per l'inmlidità. la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono collocati sussidiarial71ente, in caso di infì'uffuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediri chirografari. ma dopo i crediri indicati al comma r.

crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi Ne deriva che i crediti contributivi dell'inail, benché collocati allo stesso grado di quelli dell'inps, non rientrano nella previsione dell'art. 2776, che non è stato modificato dalla 1. n. 389 del 1989. Trib. Milano, 13 ottobre 2003 (in causa Fondo 'Mario Negri' c. Fall. Mariner s.r.l.. riportata in massima in Fall., 2004, 454). ha statuito che è assistito dal privilegio ex art. 2753 c.c. il suo credito per l'omesso versamento di contributi previdenziali per un dirigente della fallita. Il giudice milanese, preso atto che il dirigente istante era iscritto al Fondo Mario Negri. cosi prosegue: "l'iscrizione dei dirigenti dipendenti da aziende commerciali di spedizione e trasporto al Fondo Mario Negri (che eroga ai dirigenti dipendenti da dette aziende traltamenti previdenziali complementari delle assicurazioni sociali obbligatorie) è ~'incolante ed inderogabile. ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 18';'; del 1960. il quale, nell'unico articolo che lo compone, richiama i contratli collettivi stipulati il l luglio. il l agosto ed il l dicembre del 1957. relativi all'attuazione della previdenza integrativa 1nps e della assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e di.\pedizione e tra.\porti. e conclude prevedendo che "il traltamento di previdenza e assistenza sanitaria così stabilito è inderogabile nei confi'omi di tulli i dirigemi dipendenti delle imprese commerciali e di trasporto per i quali trova applicazione l'assicurazione obbligatoria gestita dall'istituto Nazionale della Pre~'idenza Sociale ". Analogamente, il regolamemo del Fondo ricorrente. richiamando lo statuto dell'ente, prevede all'art. 2 che "come previsto dallo Statuto, sono- obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dirigenti ai quali si applicano i contratti collettivi..., con decorrenza dalla data di attrihuzione della qual(fìca di dirigente e per tulta la durata del rapporto di lavoro con tale qual(fìca" (v. doc. 2 allegato alla domanda tempestiva di insinuazione proposta dal Fondo). Il fallil71ej1lo contesta la pretesa affermando che. in realtà, il Sel/inger non era dipendente della società, ma ne era - difatto -- l'amministratore unico. poiché a lui erano demandate tutte le scelte imprenditoriali senza che dm'esse rispondere ad un soggetto sovraordinato. Ed in effetti, gli esili delle prove testimoniali possono far dubitare della sua subordinazione all'amministratore unico. Tuttavia, l'obbligazione della società nei confi"onti dell'ente opponente nasce in virtù della sola comunicazione, non essendo né dovere, né potere dell'ente stesso esercitare un controllo della ef]ettiva rispondenza della comunicazione alla natura ed alle caralteristiche della prestazione resa dall'assicurato alla società che ne ha comunicato l'assunzione con la qual(fìca di dirigente. Appartiene poi ai rapporti interni tra la società ed il suo dirigente la responsabilità -- diretta o indiretta - di quest'ultimo per un'infedele comunicazione. Il credito vantato dall'opponente è assistito dal privilegio previsto dall'art. 2753 c. c. per di

quelli sostitutivi o integrath'i, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ". La norma, infatti, indil'idua i crediti assistiti dal privilegio unicamente in base al criterio obiettivo della causa del credito, prescindendo del tutto dalla qualità e natura dell'ente creditore e dalla natura legale o contrattuale della pi:estazione resa dallo stesso. Dunque, al.fine del riconoscimento del privilegio è rilevante unicamente che si tratti di assicurazioni per l'invalidità. la vecchiaia ed i superstiti, purché "sociali ", ossia connesse ad un contratto di lavoro subordinato, ed obbligatorie per tutti i lavoratori o per determinate categorie di lavoratori sulla base di disposizioni di legge e di contratti col1etth'i obbligatori. Restano così escluse dalla previsione della norma le sole assicurazioni liberamente stipulate. L'opposizione deve quindi trovare accoglimento, con l'ammissione del Fondo opponente al passivo della procedura in via privilegiata". Identica motivazione si ritrova nella recente decisione di Trib. Milano. 20 gennaio 2009 (in causa Fondo 'Mario Negri' c. Fall. Starlink Italia s.p.a.. inedita). che richiamando espressamente il suo precedente del 2003, ha accordato il privilegio ex art. 2753. c.c.. al credito vantato dal fondo previdenziale in discorso. In termini opposti si è invece recentemente pronunciato Trib. Milano. 14 ottobre 2008 (in causa Fondo lvfario Negri c. Fall. Selecta Contract s.r.l.. inedita). che ha negato al Fondo opponente il privilegio ex art. 2753 c.c. per i contributi previdenziali complementari dovuti dalla fallita ad un dirigente e non versati, evidenziando che "l'art. 2753 cod. civ. può trovare applicazione unicamente alle assicurazioni sociali in senso proprio, ossia a quelle obbligatorie per tutti i lavoratori o per determinate categorie di lavoratori in base a disposizioni di legge". mentre, "invece, il Fondo opponente gestisce ed eroga trattamenti previdenziali comj)lementari alle assicurazioni sociali obbligatorie in virtù di CCNL e del proprio statuto'". Per la collocazione chirografaria del credito de quo v. altresì Trib. Milano, 20 gennaio 2009 (in causa Fondo A1ario Negri c. Fall. Bei Beni Immobili Italia s.r.l., inedita), il quale ha così motivato: "questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i privilegi previsti dagli artt. 2753 e 275~ c.c. riguardano unicamente le assicurazioni sociali per l'invalidità, la vecchiaia e i supersiti e le altre forme di tutela pre\'idenziale e assistenziale obbligatorie per legge, e non i trattamenti previdenziali complementari che, come quelli erogati dal Fondo di Previdenza per i Dirigenti Aziendali Commerciali e di Spedizione e Trasporto 'Mario Negri', trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva. Invero la 'causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lg\'oro per io contributi di previdenza sociale di cui agli art!. 2753

e 2754 c.c. va indil'iduata nell 'interesse pubblico al reperimento ed alla conserm::ione delle fonti di.finanziamei1fo della previdenza sociale..fine non tutelato. inl'ece. dagli enti primti. pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previden::a ed assistenza' (cf. Casso 11.7.2006 l1. 15676, Casso 23.12.199817. 12821)". Trib. Napoli, lo gennaio 1995, n. 526. ha ritenuto l'applicabilità all'associazione Antonio Pastori del d.p.r. 26 dicembre 1960. n. 1844. in quanto istituto che gestisce forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità (invalidità permanente conseguente a malattia). la vecchiaia (capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale) ed i superstiti (temporanea di gruppo per il caso di morte). ed ha quindi riconosciuto ai suoi crediti per contributi il privilegio di cui all'art. 2753 c.c. La sentenza suscita qualche dubbio: ferma la natura privilegiata di tali crediti, il privilegio più COlTetto potrebbe essere quello (di ottavo grado) di cui all'art. 2754 c.c.. apparendo non applicabile alla predetta Associazione il d.p.r. 20 dicembre 1960. n. 1844, dal momento che la stessa gestisce un "fondo previdenziale ed assistenziale" diverso da quello di cui all'art. 2753 c.c. erediti con collocazione in ottavo grado. Per il combinato disposto degli artt. 2754 e 2778 n. 8 c.c.. trovano collocazione in ottavo grado tutti i crediti contributivi per forme di tutela previdenziali e assistenziali diverse dall'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti (rientranti nella previsione dell'art. 2753) e dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (i cui premi, sebbene rientranti nella previsione di cui all'art. 2754. sono stati spostati dalla l. n. 38911989 al primo grado, come ricordato in precedenza). Dato il valore residuale che assume la nonna di cui all'art. 2754. tutti i crediti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che trovano la loro causa nei contributi dovuti per le varie forme di assicurazioni sociali, diverse da quelle indicate nell'art. 2753. godono, quindi. del privilegio generale di grado ottavo. Queste assicurazioni sono, principalmente, quelle relative alle malattie. alla tubercolosi, alla disoccupazione involontaria, alla maternità, quelle relative alla cassa integrazione guadagni, alla cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati. al fondo integrazione per le assicurazioni sociali. al fondo di solidarietà civile, alla cassa unica per gli assegni familiari ed altre, gestite dall'il\tps o affidate ad altri enti. quali l'inadel, l'enaoli, la Cnaiaf, l'enasarco, l'enpals, ecc. _crediti per accessori.

L'art. 2754 c.c. dispone che gli accessori relativi ai crediti per omesso versamento dei contributi dovuti per le forme assicurative indicate nello stesso articolo e in quello precedente (sostanzialmente tutti i contributi previdenziali ed assistenziali) sono assistiti da privilegio generale «limitatamente al 50 per cento del loro ammontare»: a sua volta l'art. 2778 c.c.. nell'indicare la graduatoria dei privilegi, ribadisce espressamente, al n. 8, la collocazione in tale posizione, oltre che dei crediti per contributi di cui all'art. 2754. dei crediti per detti accessori. limitatamente al 50 per cento del loro ammontare: dal che si deduce chiaramente che il restante 50 per cento del credito per accessori non gode di alcun privilegio e tro\'a collocazione chirografaria. Individuazione degli accessori. Sanzioni civili. Nella voce accessori sicuramente rientrano le sanzioni civili. Invero. i soggetti che non provvedono. entro il temine stabilito. al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile. Queste somme sono determinate in base a criteri prefissati (con riferimento ad un tasso di interesse annuo, che varia per i vari tipi di violazione. per cui l'importo della somma aggiunti\a - che nel massimo non può superare il 200 per cento dei contributi e premi dovuti - è dato dall'effetto combinato del decorso del tempo e della qualità del contegno omissivo). Pertanto la loro quantificazione non lascia alcun marg1l1e di discrezionalità all'ente impositore ed e collegata esclusivamente all'inadempimento dell'obbligazione contributiva alle scadenze stabilite (c.d. principio dell'automaticità): il che rende superfluo ogni atto di messa 111 mora da parte dell'istituto previdenziale (versandosi in ipotesi di mora ex re) ed inutile un'indagine sull'imputabilità circa l'omissione o il ritardo nel pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato. Infine. dette sanzioni sono soggette alla medesima prescrizione decennale prevista per i contributi. Questa struttura delle sanzioni civili fa propendere la giurisprudenza più che trentennale per la loro qualificazione civilistica-risarcitoria (pur senza escludere una funzione secondaria di rafforzamento dell'obbligazione contributiva); da qui, l'accessorietà, con consequenziale loro assoggettamento al regime delle obbligazioni di diritto privato e relativa applicazione dei criteri di imputazione dei pagamenti in conto ai sensi dell'art. 1194 c.c.; l'inoperatività delle condizioni di esonero da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. (il che spiega perché la loro applicabilità prescinde da ogni questione in ordine all'elemento psichico dell'inadempimento); la successione degli eredi ex art. 752 c.c. nel relativo debito...

Si noti peraltro che non sono dovute le sanzioni civili in relazione a debiti per contributi sorti durante il periodo immediatamente antecedente alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore debitore, ma venuti a scadenza successivamente alla apertura del concorso, perché. pur essendo incontestabile l'insorgenza del debito contributivo, l'esigibilità di questo è cronologicamente riferibije a un momento nel quale il debitore è impossibilitato ad adempiere in base alle nonne che regolano il concorso. sicché rimane esclusa la stessa contìgurabilità di un inadempimento in senso tecnico dell'obbligazione principale. Si aggiunga inoltre che la protrazione della procedura concorsuale costituisce tempo di esecuzione necessario, non idoneo. perciò a costituire fonte di danno risarcibile: inoltre, avendo la somma aggiuntiva conservato un carattere sostanzialmente risarcitorio. l'addebito della stessa in sede concorsuale sarebbe suscettibile di introdurre. surrettiziamente. un riconoscimento risarcitorio connesso al mancato pagamento di un debito maturato in epoca successiva all'apertura della procedura fallimentare. Data la prevalente funzione riconosciuta alle sanzioni civili di nsarclre. 111 misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de jure. il danno cagionato all'istituto assicuratore dal mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione contributi\a. e l'automaticità dell'insorgenza dell'obbligo sanzionatorio indipendentemente dall'accertamento della imputabilità dell'inadempimento o del ritardo al soggetto obbligato. nel caso di versamenti effettuati in ritardo dal contribuente. l'importo degli stessi va detratto dal credito per contributi. ma la sanzione va determinata sull'intero credito contributivo; e lo stesso sistema opera nel caso di condoni o rateizzazioni alle quali il datore di lavoro che ne ha usufruito abbia fatto parzialmente fronte, qualora sia espressamente previsto Ce nei moduli relativi tale clausola è sempre contenuta) che. in caso di inadempimento, il contribuente decade dal beneficio e le sanzioni vanno rappoliate al credito originario. Le sanzioni civili Co somme aggiuntive che dir si voglia) hanno dato luogo a numerosi dubbi e questioni interpretative avanti alla giurisprudenza di merito e di legittimità. Le sanzioni civili sono state introdotte dalle seguenti disposizioni di legge, che ne prevedono l'irrogazione anche nell'ipotesi di pagamento semplicemente tardivo dei contributi rispetto al termine essenziale stabilito dalla legge: - art. III del r.d.l. 4 ottobre 1935. n. 1827, ed art. 23 della I. 4 aprile 1952, n. 218. per quanto concerne i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie e per il fondo adeguamento pensioni; - art. 82 del t.u. 30 maggio 1955, n. 797, per quanto concerne i contributi dovuti alla Cassa assegni familiari;

- art. 16 del d.i.i. 9 novembre 1945. n. 788, per quanto concerne i contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni. La giurisprudenza di merito e quella del Supremo Collegio si sono consolidate sui seguenti pnnclpl: 1) le SanZlOl1l civili costituiscono. un obbligo che sorge ipso iure per il fatto stesso dell'inadempienza; 2) sono di ammontare fisso. stabilito tassativamente dal legislatore in un importo esattamente pari a quello dei contributi omessi o tardivamente versati; 3) hanno natura esclusivamente civile di obbligazione nascente direttamente dalla legge (non da contratto) per effetto dell'omesso o anche solo ritardato versamento dei contributi; 4) hanno una duplice finalità: a) di rafforzare l'obbligazione principale (e cioè quella di versare i contributi); b) di risarcire - in misura predeterminata dalla legge con presunzione iuris ct dc jurc - il danno che deriva all'istituto per il mancato o ritardato versamento dei contributi rispetto ai termini fissati dalla legge (in tal senso Casso 12 marzo 1965. n. 888, in Prev. soc.. 1966, 221; Casso 3 gennaio 1966, n. 25, in Mass. Foro il., 1966. 10: Casso 26 gennaio ]972. n. 179. in Giust. civ. Mass., 1972); 5) sono. inìine conformi alla Costituzione (la Corte costituzionale. con sentenza 21 giugno 1966. n. 76. non ha ravvisato contrasto alcuno delle norme istitutive delle sanzioni civili con gli artt. -', '" )'" _-'o 24,comma 1 e )-'. ~'" nonch' e con 1')7 art. _,comma -', '" C ost.. ) Particolare rilievo. per le conseguenze che ha avuto in sede fallimentare, ha il principio per cui le sanzioni civili si producono automaticamente ipso jure prescindendo da ogni valutazione dell'elemento volontaristico de]]'inadempienza (si vedano, tra le tante, Pret. Torino, 22 febbraio 1999, in b?(orm. prc\'id. 2000. ]754; Cass., 16 gennaio 1987. n. 360, in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. L Cass., 18 ottobre 1982, n. 5410, in Mass. Giust. ci\'.. 1982, fasc. 9). L'attuale disciplina delle sanzioni civili per inadempimento contributivo è quella dettata dalla l. n. 662/1996 la quale dispone che: a) ne] caso di omissione contributiva (consistente nel "mancato o ritardato pagamento dei contributi" rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie) si applica il tasso d'interesse e di dilazione di cui alla l. n. 537/1981, maggiorato di tre punti (art. 1, co. 217, letto a, come modificata dal comma 22 dell'art. 59, l. 27 dicembre 1997, n. 449); b) nel caso di incertezze interpretative riconosciute in sede giudiziale o amministrativa e sempre che il versamento avvenga nel termine fissato dall'inps la misura aggiuntiva rimane pari al solo ammontare del tasso di interesse di dilazione; inoltre la somma aggiuntiva non può essere

superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 3. comma 218); c) nel caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie false o comunque non conformi al vero. il soggetto inadempiente è obbligato a corrispondere: - il tasso d'interesse e di dilazione di cui alla l. n. 573/1981 maggiorato di tre punti; - una una tan!um da graduare (discrezionalmente) secondo i criteri fissati con decreto ministeriale in relazione all'entità dell'evasione ed al comportamento complessivo del contribuente. e che deve essere compresa tra un minimo del 50 per cento ed un massimo del 100 per cento dei contributi evasi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di qualsiasi contestazione o richiesta da parte dell'inps ed. in ogni caso. entro sei mesi dal termine previsto per l'adempimento. tale sanzione è dovuta nella misura del 30 per cento. sempreché il versamento di quanto dovuto sia effettuato entro i trenta giorni successivi alla denuncia medesima (art. 3, comma 217, lett. b, come modificata dal comma 22 dell'art. 59. l. 27 dicembre 1997, n. 449). In tutti e tre i casi, l'importo massimo della misura aggiuntiva non può superare il 100 per cento dei contributi non pagati (salva l'una fontum comminata in caso di evasione). Si noti che la l. n. 662/1996 non dispone più, a differenza di quanto previsto dalla l. n. 48/1988, la debenza degli interessi legali dopo il raggiungimento dell'importo massimo delle sanzioni. Si ricorda inoltre che l'inps ha il potere discrezionale di ridurre le sanzioni civili sino alla misura massima pari agli interessi legali solo per le ipotesi di «procedure concorsuali. in caso di pagamento integrale dei contributi e spese» e di «enti non economici e di enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro... qualora il ritardo o l'omissione siano commessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzlone». Va infine ricordato che, ai sensi dell'mi. 3. l. l giugno 1991. n. 166. modificato dall'art. I. comma 224 della l. n. 662/1996 il Ministro del lavoro può, a domanda degli interessati e di concerto con il Ministro del tesoro, ridurre le misure aggiuntive sino alla misura degli interessi legali, tra le altre, nell'ipotesi di aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui alle Il. n. 67511977; n. 787/1978; n. 9511979 e n. 22311991, e "comunque in tutti i casi di crisi. riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore". Casi particolari: 1) Se siano dovute le sanzioni civili per le omissioni contributive il cui termine di adempimento scade successivamente alla dichiarazione di fa Ilimento.

Qualora il termine per l'adempimento delle obbligazioni contributive scada il medesimo giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, o in data successiva. la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Genova. 18 marzo 1978. in Fall., 1980, 128; Trib. Milano, 5 aprile 1982, in causa Inps c. Fall. Barbato s.p.a., inedita). con l'avallo del Supremo Collegio (Cass.. 4 ottobre 1982, n. 5076, in Foro it., 1982,1. 3028; Casso 4 luglio 1981. n. 4376, in Giur. comm.. 1981. II. 885, ed in Fall., 1982, 62), ha ritenuto inapplicabile la sanzione civile per difetto del suo presupposto fondamentale costituito dall'inadempimento. Nel solco di tale orientamento i giudici di merito e di legittimità si sono spinti fino ad escludere l'applicabilità delle somme aggiuntive alle omissioni contributive compiute direttamente dall'ufficio concorsuale nelle more dell'esercizio provvisorio regolarmente autorizzato; ciò sempre in base alla ritenuta mancanza del dato fondamentale costituito dall'inadempimento o dal tardivo adempimento. Tale principio è stato riassunto nei suoi termini essenziali da App. Milano. lo febbraio - 25 maggio 1982. n. 829 (in causa Inps c. Fall. Saol11 Sidac, inedita). nella quale l'ammissibilità (in prededuzione) delle somme aggiuntive viene esclusa "perché jf dehito contrihutivo sorge solo al momento della risoluzione dei rapporti di la1'oro in conseguelea della dichiarazione difallimento o della cessazione dell'esercizio pro1tisorio dell'impresa cui il curatore sia stato autorizzato e. quindi, direttamente in capo al fallimento, resta assoggettato ai tempi.fissati dalle regole sul concorso. con conseguente incon!ìgurabilità di quel ritardo nel pa[!.(/mento che costituisce condizione di applicahilità. infavore dell'inps. delle sanzioni di cui all'art. 111 de! r.dl. -I ottobre 1935. l1. 1827, convertito con I. 6 aprile 1936. 11. 1155" (nello stesso senso si sono pronunciate App. Milano, 26 maggio - 28 settembre 1982, n. 1481. in causa Inps c. Fall. S./1.C. Vera Vest di Cazzaniga Giuseppe. inedita; Cass.. 4 luglio 1982, n. 4376, cil.; Cass" 4 ottobre 1982, n. 5076, cil.; App. Torino. 23 marzo 1984. e App. Milano. 13 aprile 1984. in Fall.. 1984. ] 060). È però dubbia la fondatezza di tale ulteriore orientamento. Per quanto riguarda infatti l'esercizio provvisorio è pacifico in dottrina che, poiché l'esercizio provvisorio produce una responsabilità dell'ufficio fallimentare per le obbligazioni contratte durante il suo svolgimento, i, creditori dell'amministrazione concorsuale non solo non sono tenuti a subire la falcidia conseguente alla apertura del concorso, ma «non sono tenuti ad attendere. per il pagamento, alcun termine che non sia stato stipulato» (MAFFEI ALBERTI. Commentario breve alla I. fa Il., Cedam. 1981. p. ]86; vedi inoltre PROVINCIALI, Man dir. fall., III, p. 1568). Da parte di tale autorevole dottrina si ritiene addirittura che, in caso di inadempienza degli organi dell'amministrazione concorsuale, i creditori di massa possano procedere in executivis direttamente nei confronti dei beni acquisiti dall'ufficio, al fine di soddisfare il loro credito (FERRARA. Il jàllimento, p. 526; PROVINCIALI, op. cii., III, p. 1586).

Tali rilievi conseguono direttamente dalla configurazione dell'esercizio provvisorio secondo la disciplina contenuta nella legge fallimentare (art. 90 1. fall.). per cui «la gestione dell'impresa rimane patrimonialmente e contabilmente separata dall'amministrazione del fallimento, nella quale si riportano soltanto i risultatifil1ali, mie a dire gli utili e le perdite» (A. MAFFEI ALBERTI, ibidem; Cass., 31 marzo 1969, n. 1052, in Giust. c(v. Afass.. 1969). La contraria opinione è in se contraddittoria perché sottopone a una fondamentale regola del concorso (quella per cui il pagamento dei creditori concorsuali "rimane tìssato dalle regole del concorso") creditori che, avendo titolo per fatto successivo all'apertura della procedura, non possono in alcun modo considerarsi tenuti all'osservanza di quella regola. Il ragionamento non può mutare per gli altri debiti che. pur non trovando titolo nella prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impresa fallita. vengono contratti dal commissario straordinario (o dal curatore) per l'amministrazione della procedura concorsuale. Anche in ordine a tali debiti infatti non si è mai dubitato che essi vadano pagati "via via che maturano" (FERRARA, op. eit.. p. 529; A. MAFFEI ALBERTJ. op cii.. p. 238) costituendo il n. 1 dell'art. 111 1. fallo "una deroga eccezionale al principio della par condicio credito rum" (Cass., 27 febbraio 1978. n. 989, in Giust. Cl\'. Mass., 1978). Del resto la singolarità delle conseguenze cui conduce l'opinione contraria sono assolutamente evidenti; mentre il contraente in bonis sarebbe tenuto ad adempiere puntualmente la prestazione a suo carico, il commissario straordinario, invece, per l'esecuzione della prestazione gravante su di lui potrebbe ad libitum sostituire al termine negozialmente convenuto i diversi ben più lunghi ed incerti «tempifissati dalle regole sul concorso». 2) Sorte dei versamenti in conto effettuati dal debitore fallito. Accade sovente che il debitore. in epoca di gran lunga anteriore alla data di inizio della procedura concorsuale. abbia effettuato al di fuori di regolari piani di rateazione (ad esempio a seguito di procedure esecutive o anche spontaneamente), versamenti all'inps in conto del maggior debito dovuto all'istituto. È bene quindi stabilire se tali versamenti parziali debbano essere detratti dai contributi o dalle sanzioni civili (che, come si è detto. sono assistite da un grado di privilegio inferiore a quello dei contributi base Ivs e corrispondenti contributi a percentuale, dal momento che si collocano, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, al n. 8 dell'art. 2778 c.c. e, per il residuo 50 per cento, in chirografo). Ove il pagamento Sia stato effettuato senza espressa imputazione. l'istituto previdenziale provvede puntualmente ad imputarlo, ex art. 1193 c.c., alla parte del proprio credito costituita dalle

sanzioni civili (partendo dalla parte chirografaria dello stesso e passando quindi a quella privilegiata). E un tale comportamento appare incensurabile. Ove invece al versamento si accompagni implicitamente (ad esempio per essere stato effettuato a mezzo di modo DM IO/M) o esplicitamente (ad esempio per essere stato accompagnato da dichiarazione ad hoc del debitore) un'imputazione al capitale contributivo. tale imputazione non potrà ovviamente essere mutata dall'ente creditore (art. 1193. comma 1. c.c.). Restano quindi da esaminare le ripercussioni che tali versamenti hanno sul corrispondente credito per somme aggiuntive. In proposito occorre distinguere: 1) se il versamento (parziale) è effettuato nel termine stabilito dalla legge: se esso cioè, anche se parziale, è tempestivo (ad esempio è costituito dalle sole quote di contributi a carico dei dipendenti) lo stesso estinguerà (o meglio impedirà il sorgere) per un corrispondente importo il credito per somme aggiuntive: 2) ove invece il versamento sia non solo parziale ma anche tardivo esso non potrà incidere, oltre che sul debito per capitale contributivo. anche su quello corrispondente per sanzioni civili, atteso che quest'ultimo è già sorto ipso iure al momento dell'omissione e non può venire meno a seguito di un adempimento tardivo. Alla stregua di tali considerazioni va corretta l'opinione. che spesso viene sostenuta (e che si legge anche in frequenti decisioni assunte in sede di veritìca crediti) per cui il versamento tardivo estinguerebbe sic et simpliciter (e cioè anche in assenza di espressa imputazione da parte del debitore) non solo il debito per contributi ma, automaticamente. per un corrispondente ammontare, anche la corrispondente parte di credito dovuta all'inps a titolo di sanzioni civili. 3) Crediti che hanno costituito oggetto di precedeme rateazione. Spesso l'inps insinua tardivamente al passivo del fallimento crediti per contributi omessi che hanno costituito oggetto di precedente rateazione. documentandoli appunto con gli atti relativi alla intercorsa rateazione. Di fronte ad inadempienze contributive, l'istituto ha, infatti. la facoltà di concedere il beneficio del pagamento rateale, accordando discrezionalmente anche la remissione parziale del debito, per la parte di esso costituita dalla somma aggiuntiva. sotto la condizione dell'osservanza di determinate modalità e di prefissati termini: una volta che l'istituto abbia esercitato la facoltà di scelta, tra interessi moratori e sanzioni civili, il rapporto tra l'istituto stesso e il debitore si concreta in una detenninata obbligazione pecuniaria soggetta ai principi generali tra cui quello secondo il quale sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se prima non dovuti ed anche se il creditore non prova di aver sofferto danno (art. 1224 c.c.).

Orbene, con riferimento alle rateazioni concesse si è a lungo discusso se l'inosservanza delle condizioni cui è subordinata la dilazione - come ad esempio il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento delle rate mensili. che pacificamente rivestono carattere essenziale - comporti o meno il verificarsi di condizioni risolutive. per effetto delle quali la concessione accordata dall'istituto cade e risorgono integri gli, originari diritti conseguiti all'accertata e riconosciuta omissione contributiva. Il Supremo Collegio. chiamato a pronunziarsi in una fattispecie in cui il debitore era una società in liquidazione e quindi in bonis. ha statuito che "la somma aggiuntiva che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, si cot?fìgura come una sanzione ch'ile di carattere risarcitorio preventh'at71ente determinata dalla legge, che costituisce una conseguenza dell'inadempimento () del ritardo, e sorge alla scadenza del termine di pagamento dei contributi, PertaT1fo. ore sia intervenuto un regolamento convenzionale di tale debito, in base al quale l'istituto previdenziale abbia ammesso il debitore al pagamento rateale dei contributi con il benejìcio della riduzione delle sanzioni civili alla condizione del tempestivo versamento dei ratei. il mancato rispetto di tale convenzione comporta ii ripristino della situazione antecedente, con la conseguenza che le sanzioni civili sono interamente dovute, detratto quanto già corrisposto a tale titolo" (Cass.. 9 giugno] 981. n, 3744, in A1ass. Giust. ci\'.. 1981. fase. 6). Nel caso di assoggettamento del debitore in fallimento. va distinto il caso in cui la intenzione si è risolta prima dell'instaurarsi della procedura concorsuale (perché ad esempio il debitore ha omesso di effettuare i versamenti mensili alle scadenze pattuite, ovvero ha omesso di pagare i contributi correnti ecc.). da quella in cui il soggetto passivo abbia rispettato puntualmente fino alla data di apertura della procedura concorsuale le condizioni cui il permanere del beneficio della rateazione era sottoposto. Nel primo caso trova applicazione il principio enunciato da Casso n. 3744/] 98]. ora citata. Nel secondo invece dovrà applicarsi il diverso ed altrettanto esatto principio enunciato da Casso 4 agosto 1977, n. 3471 (in Giust. civ. A1ass., 1977): "la dichiarazione di fallimento del debitore cristallizza le posizioni creditorie nello stato in cui si trovano all'atto della dichiarazione medesima, ed osta a che l'ammontare dei relatil'i crediti possa subire successive modifiche, in pregiudizio della par condicio creditorut11 per effetto di clausole contrattuali di autotutela,' pertanto, qualora l'inps abbia concesso una rateizzazione per il versamento dei contributi previdenziali evasi, impegnandosi a non esigere la connesse sanzioni civili solo se e fino a quando le previste scadenze venissero osservate, il fallimento del debitore, sopravvenuto nel corso della puntuale esecuzione di tale accordo, cotiferisce all'istituto il diritto di insinuare al passivo il credito derivante dall'accordo medesimo, ivi comprese le rate non ancora

scadute (art. 55. comma 2. l. fall.). ma non anche di invocare l'indicato fatto contrattuale per far valere il credito inerente alle sanzioni cì\'ili"'. Interessi. Il consolidato orientamento della Suprema Corte escludeva dalla prelazione di cui all'm1. 2754 c.c.. gli interessi. L'esclusione non è più consentita a seguito della sentenza 28 maggio 200 l, n. 162, della Corte costituzionale (in Fall., 2001. 1301). che ha dichiarato "costituzionalmente illegillil17o. per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 54. comma 3. r.d. 16 marzo 1942 n. ~67, nella parte in cui non richiama, ai jìni dell'estensione del dirillo di prelazione agli interessi, l'art. 2749 c.c. In quanto tale norllla, senza alcuna ragione giust!fìcatrice. esclude che gli interessi su crediti privilegiati possano essere ammessi al passivo fallimentare invia principale, discriminando così i creditori privilegiati che agiscono in sede concorsuale da quelli che agiscono ili sede esecutil'o ordinaria". Spese. Egualmente esulano dalla previsione dell'art. 2754 c.c. i crediti per spese, che trovano un'autonoma regolamentazione negli artt. 2749 e 2755 c.c.. sicché sono esclusi dalla prelazione i crediti per le spese incontrate dagli istituti per ottenere il titolo (sentenza di condanna. decreto di ingiunzione, ordinanza di ingiunzione). che non sono assistiti da alcun privilegio, neppure con riferimento al disposto dell'art. 2749 c.c. (che riguarda il privilegio per le spese giudiziali per l'intervento nel processo di esecuzione) o dell'art. 2755 c.c. (che concerne le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori). lavoro. -Somme anticipate dall'inps ai lavoratori per TFR e altro e surroga verso il datore di Come noto. l'art. 2 della I. n. 29711982 ha istituito presso l'inps un fondo, alimentato da apposita contribuzione a carico dei soggetti individuati dalla legge, che si sostituisce al datore di lavoro - in caso di insolvenza di questi risultante da fallimento o da liquidazione coatta amministrativa o in caso di esecuzione forzata infruttuosa - nel pagamento del TFR al lavoratore;.. il Fondo viene poi surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel credito (e nel relativo privilegio) spettante sul patrimonio del datore di lavoro. Lo stesso meccanismo è stato esteso, con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 per le procedure di CUI infra intervenute dopo l'entrata in vigore dello stesso, ai crediti di lavoro. diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, «inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono»:

l) la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento. concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria: 2) la data di inizio dell'esecuzione forzata: 3) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992). Immediatamente dopo l'entrata in vigore della l. n. 297/1982. si è ripetutamente posto nella prassi un contrasto tra opposte tesi in caso di insufficienza dell'attivo a soddisfare tutte le pretese dei lavoratori. l'alune pronunce affermavano le somme disponibili dovessero essere destinate al pagamento dei soli emolumenti diversi dal trattamento di fine rapporto garantito ed eventualmente già anticipato dal Fondo, in quanto crediti meno garantiti. Altre invece affermavano il diritto dell'inps, surrogatosi ai lavoratori per aver erogato le prestazioni poste a carico del Fondo di Garanzia, alla preliminare soddisfazione del credito anticipato in ragione della prevalenza assicurata dalla surroga legale. Nessuno dei due criteri indicati può essere seguito. 11 fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ha. secondo l'esplicita formulazione dell'art. 2, l. n. 29711982. lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fìne rapporto ex art. 2120 c.c.: pertanto. tale sostituzione si configura come una sorta di accollo ex lege, con assunzione, da parte del fondo. dello stesso debito del datore di lavoro, c, quindi. quando il Fondo adempie tale debito, si surroga, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 2. nel relativo credito del lavoratore soddisfatto e nello stesso privilegio che competeva a tale credito. Il credito originario del lavoratore per tutte le sue spettanze. come aveva una sua unitarietà. in quanto relativo a titoli che concorrono in unico grado di privilegio. e doveva essere soddistàtto senza una esplicita imputazione alle sue varie causali. conserva la stessa unitarietà dopo la surroga dell'inps, con l'unica differenza che di parte di tale credito è titolare l'istituto. E l'art. 2782 c.c., nel regolare il concorso di crediti egualmente privilegiati. stabilisce, al comma 1, che questi concorrono tra loro «in proporzione del rispettivo importo»; il che vuoi dire che, in caso di insufficienza dell'attivo, a tutti i creditori di pari privilegio va corrisposta la stessa percentuale. Appare evidente, quindi, che i lavoratori non possono pretendere di frazionare il loro credito e di considerare come meno garantito quello non anticipato dall'inps, anche perché il credito per l'indennità di fine rapporto non può essere considerato più «garantito» per il solo fatto che per esso è previsto l'intervento solutorio da parte del Fondo. in quanto la locuzione debito «meno garantito» cui si riferisce il secondo dei criteri legali di imputazione (art. 1193, comma 2, c.c.) deve

interpretarsi nel suo significato tecnico-giuridico, cioè avendo riguardo solo alle garanzie reali o personali, anche se atipiche. che rafforzano l'obbligazione. Peraltro, non vi è neanche la possibilità da parte del curatore o, in mancanza di una sua dichiarazione, del percipiente di imputare, ex art. 1193 c.c., quanto ricevuto in sede di ripalio parziale alle spettanze non coperte dal fondo, corrispondenti al credito «meno garantito», perché la norma dell'ali. 1193 c.c. può trovare applicazione solo per i pagamenti eseguiti volontariamente e non anche per quelli che hanno luogo in sede esecutiva (individuale o collettiva) per ordine del giudice. Di contro, la surrogazione legale non crea alcuna posizione di prevalenza in favore dell'lnps rispetto ai creditori di pari posizione. perché lo esclude, sul piano generale, l'art. 1205 c.c., per il quale. in caso di surroga parziale di pagamento parziale, «il terzo surrogato ed il creditore originario concorrono nei confrollti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario». Di conseguenza la tesi della prevalenza del credito per TFR potrebbe trovare accoglimento soltanto ove fosse legislativamente prevista. ma tale previsione è contenuta soltanto nel comma 1 dell'art. 2776 con riferimento alla collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare. E proprio tale norma, modificata con la stessa I. n. 297/1982. evidenzia che laddove il legislatore ha voluto creare una preferenza nell'ambito delle varie voci di credito del lavoratore lo ha fatto espressamente, dal che esce rafforzata la convinzione che. al di fuori della collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare, tutti i crediti assistiti dallo stesso privilegio partecipano in proporzione alla distribuzione dell'attivo. Di recente, la Cassazione ha recepito tale interpretazione affermando che «nel caso di fallimento del datore di lavoro, ove le SO/11II1e indicate nel piano di riparto siano insufficienti a soddi!jfare integralmente i crediti l'ontati dallal'oratore. le stesse del'ono essere imputate ~ a norma del combinato di!jposto degli artt. 275 J-bis. 27R2. comma J c.c. e JJJ 1. fai!. - alla soddisfazione pro quota di tulli i crediti retributivi del prestatore di 101"01'0 non rilevando la data di maturazione degli stessi» (Cass.. 21 settembre 1997, n. 1586. in Mass. Giust. civ., 1997. 287: in Dir.fall., 1997.11,880: in Fall., 1997.999: in Mass. giuro lav., 1997,575).