COMUNE DI VALPELLINE



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COMUNE DI VALPELLINE c/o Municipio: Loc. Les Prailles, 7 11010 Valpelline (AO) - Tel. 0165/73227 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFITTO LOCALI DEL BAR RISTORANTE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN FRAZ. LES PRAILLES DEL COMUNE DI VALPELLINE. Articolo 1) OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l affitto dell azienda bar ristorante di proprietà comunale, sito in Fraz. Les Prailles n. 17 del Comune di Valpelline, inclusi gli arredi e le attrezzature in essi contenuti. Articolo 2) DURATA DEL CONTRATTO La durata dell affitto è di 18 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto eventualmente prorogabile per ulteriori 18 mesi nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. Alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione dell Amministrazione comunale. Il comune si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento l affitto in caso di grave violazione degli impegni assunti e grave inosservanza degli obblighi assunti dal gestore. Allo scadere del contratto, il locatario dovrà lasciare i locali in perfetto ordine e nello stato in cui sono stati a lui consegnati e sgombri da arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà. Il Comune provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi di sua proprietà come da inventario. Nulla sarà dovuto al locatario allo scadere del contratto. Articolo 3) CANONE Il canone di affitto a valere per il periodo posto a base di gara è di complessivi. 3.600,00 per 18 mesi oltre ad Iva di legge.

Articolo 4) CONDIZIONI PREVISTE PER LA GESTIONE Il soggetto individuato al termine della presente procedure ad evidenza pubblica sarà tenuto, pena la revoca e/o la mancata stipula del contratto: Ad utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata (attività bar ristorante); A corrispondere al Comune di Valpelline, in via anticipata, il canone di affitto determinato in sede di aggiudicazione; A stipulare una polizza fidejussoria a favore Comune di Valpelline di un importo pari a 2.000,00, escutibile a prima richiesta dell Ente e con obbligo di ricostituzione, in caso di escussione della stessa nel corso del contratto, di durata pari al contratto di affitto. Tale polizza sarà rilasciata a garanzia della corretta restituzione dell immobile alla scadenza contrattuale e per il risarcimento di danni, non imputabili a normale usura, eventualmente arrecati alla struttura, agli impianti, agli arredi, alle attrezzature e alle suppellettili nel corso della gestione; Ad assicurare l immobile adibito ad attività di bar ristorante con apposite polizze per RCT, incendio e furto; A garantire la custodia, la cura e la conservazione dell immobile in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell intera struttura (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili), e dell area esterna di pertinenza, nonché provvedendo alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti; A segnalare tempestivamente al Comune di Valpelline la presenza di danni alla struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria: le segnalazioni saranno esaminate dal Comune di Valpelline, che provvederà all esecuzione dei lavori richiesti in ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili; A non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, arredi e suppellettili interne, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune di Valpelline, che si riserva di accertarne la necessità e l opportunità; A tenere e far tenere un comportamento consono nel rispetto e nella tutela dell immagine dell esercizio commerciale; A mantenere in buone condizioni i servizi igienici presenti nei locali in cui verrà esercitata l attività; A provvedere, al termine della durata del contratto e prima della riconsegna in favore del Comune di Valpelline, al riordino e alla pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche; A consentire le verifiche, da parte del personale del Comune di Valpelline, sulla gestione dell attività nell ottica di un reciproco rapporto di buona fede.

Articolo 4) ONERI DI GESTIONE E DI ASSICURAZIONE Tutte le spese inerenti e conseguenti, la stipulazione e la registrazione del contratto, l'imposta di bollo, le spese di riproduzione e copia nessuna esclusa, sono a carico del locatario. Il locatario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell Ente Appaltante. Sono altresì a carico del locatario le spese relative all allacciamento e al consumo delle utenze elettriche e telefoniche, dell acqua potabile, raccolta rifiuti relativa alle superfici degli immobili e all attività esercitata, riscaldamento nonché sgombero neve. Articolo 5) DIVIETO DI SUBAFFITTO Il gestore non potrà cedere l affitto né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi in uso. Il rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, cessione, subentro, salva l assunzione da parte del gestore di personale dipendente sotto la sua esclusiva direzione e responsabilità. Articolo 6) MANUTENZIONE Il locatario si obbliga a non apportare modifiche ai locali (se non autorizzate dall Ente Appaltante), compresi i relativi impianti di riscaldamento, luce, acqua, senza il preventivo consenso scritto dell Ente locatore, il quale può riservarsi comunque il diritto di ottenere la restituzione dei locali nello stato originale, a spese del locatario. Il valore dei miglioramenti non potrà mai compensare il deterioramento dei beni anche se questo si sia verificato senza colpa del locatario. Si considera manutenzione straordinaria e, pertanto a carico dell Amministrazione Comunale, esclusivamente l attività di intervento volta ad ovviare i possibili eventi che pregiudichino l esistenza della infrastruttura oggetto del contratto. La manutenzione straordinaria potrà essere delegata dall Amministrazione Comunale al locatario. In caso di necessità e urgenza il locatario dovrà comunque intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa cagionare qualsivoglia danno alla struttura o pregiudicare l incolumità delle persone. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso delle spese sostenute dal locatario avverrà sulla base dei documenti giustificativi da lui prodotti. Ove possibile, qualora l urgenza non lo impedisca, il locatario dovrà presentare all Amministrazione Comunale i relativi preventivi, pena il mancato successivo rimborso. Il rimborso riconosciuto può essere detratto dall importo del canone con modalità, tempi e limiti massimi stabiliti dall Amministrazione Comunale. Gli interventi posti in essere dal locatario dovranno sempre essere utili, opportuni e improrogabili. La scadenza dei termini e le eventuali dilazioni dei singoli rimborsi saranno per ogni caso, di volta in volta stabiliti dall Amministrazione Comunale.

Il comune si riserva di effettuare in ogni momento i lavori che riterrà opportuni senza che il locatario possa nulla eccepire. Il locatario è custode dei beni e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento. Egli dovrà inoltre provvedere a sue spese a tutte le riparazioni ordinarie, nonché a quelle straordinarie, qualora dipendenti a cause a lui imputabili. Articolo 7) MATERIALI E ATTREZZI Gli impianti, le attrezzature, i mobili, gli arredi e gli elettrodomestici, di cui trattasi sono elencati in apposito prospetto. Il locatario si impegna a prendere in consegna l intera struttura nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, rinunciando a ogni azione o eccezione nei confronti dell Amministrazione Comunale, pena rescissione del contratto. Gli arredi e le attrezzature dovranno essere riconsegnati al Comune allo scadere del contratto in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento per l uso. Nel caso di eventuali danni agli stessi il locatario è tenuto alla loro immediata sostituzione con beni identici e nuovi. E data facoltà al locatario di provvedere a sue spese ad integrare l arredamento e le attrezzature dell esercizio. Le soluzioni di arredamento dovranno sempre essere comunicate preventivamente ed autorizzate dall Amministrazione Comunale. Gli eventuali arredi e attrezzature acquisiti dal locatario, allo scadere del contratto resteranno di proprietà dello stesso. Il Comune tuttavia, su sua espressa richiesta, previa apposita perizia di stima, potrà, acquistare detti beni. Il locatario è custode dei beni affidati e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, salvo per il naturale deperimento dovuto all uso o alla vetustà degli stessi. Il locatario dovrà provvedere a sue spese a tutte le riparazioni ordinarie. Saranno in capo all Amministrazione Comunale tutte le riparazioni straordinarie. Articolo 8) APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI L orario giornaliero minimo di apertura dovrà essere dalle ore 12,00 alle ore 22,00. Durante i periodi di chiusura il locatario sarà comunque responsabile dei locali, degli impianti e dell area locata. In caso di chiusura forzata dell esercizio, dipendente da qualunque causa, il Comune è sollevato da ogni responsabilità di ordine civile e di risarcimento danni. Ogni periodo di chiusura dovrà comunque essere concordato con l'amministrazione Comunale. Il locatario si impegna a mantenere aperto l esercizio durante le manifestazioni organizzate nell area o nel paese, e a ripulire e mantenere in ordine le aree circostanti a sue spese.

Articolo 9) VERIFICA E CONTROLLO In ogni momento l Ente appaltante potrà effettuare verifiche e controlli, tramite soggetti all uopo incaricati, per accertare il rispetto degli obblighi contrattuali. L Ente appaltante ha facoltà di applicazione unilaterale delle penalità contrattuali. Articolo 10) SOSPENSIONE DELLA GESTIONE L affitto dell azienda è vincolata all esercizio della gestione dell attività oggetto del presente invito che non potrà essere interrotta o sospesa dall affittuario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di sospensione dell esercizio di gestione o di abbandono immotivato dell immobile da parte dell affittuario, il Comune di Valpelline potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, allo stesso per l esecuzione d ufficio del servizio (con rivalsa sul medesimo delle spese sostenute) e procedere alla revoca, di diritto, del contratto di affitto. Articolo 11) REVOCA DELL AFFITTO E DIRITTO DI RECESSO E facoltà del Comune di Valpelline quella di revocare l affitto prima della scadenza, a proprio insindacabile giudizio, in caso di violazioni del contratto di locazione o gravi inadempienze da parte del aggiudicatario agli obblighi assunti; ricomprese anche le violazioni delle norme igienico sanitarie vigenti. In tali ipotesi, alla revoca si aggiunge il risarcimento del danno. Articolo 12) TUTELA DEI DATI PERSONALI I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, per le finalità connesse alla svolgimento della gara di appalto e per la eventuale stipula della convenzione saranno trattati del Comune di Valpelline conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Articolo 13) VISIONE DEI LOCALI I soggetti interessati alla partecipazione alla gara potranno visionare i locali in cui esercitare l attività oggetto di gara previo appuntamento da fissarsi con l ufficio tecnico del Comune Articolo 14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale

Articolo 15) NOTIFICHE E COMUNICAZIONI Le comunicazioni dell Ente Appaltante, da cui decorrono termini per adempimenti previsti dal presente capitolato, saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al locatario nel domicilio legale indicato in contratto. Anche le comunicazioni all Ente Appaltante, alle quali il locatario intenda dare data certa, saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla sede del Comune di Valpelline Les Prailles, 7 11010 Valpelline (AO).