Comune di Asso Provincia di Como AVVISO : IUC Imposta Unica Comunale 2015 L art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito dal 01/01/2014 l Imposta Unica Comunale denominata IUC che si compone: dell imposta comunale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili; del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta sia dal possessore che dall utilizzatore di immobili; della tassa sui rifiuti (TARI) dovuta dall utilizzatore del servizio. I.M.U. - ISTRUZIONI CHI DEVE PAGARE: Devono pagare l IMU i proprietari di immobili o i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi relativamente al periodo ed alla quota di possesso. IMU E ABITAZIONE PRINCIPALE: non è dovuta l IMU sull abitazione principale e sulle relative pertinenze. Sono escluse dall esenzione le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali l IMU continua ad essere dovuta. E equiparato all abitazione principale: - l immobile posseduto a titolo di abitazione principale dal coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - l immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d uso; E IMPORTANTE SAPERE CHE: - per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; - nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile; - per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all immobile ad uso abitativo. - per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. SU COSA SI PAGA: L imposta viene calcolata utilizzando come base di calcolo le rendite catastali per gli immobili e il valore venale in comune commercio per le aree edificabili. L imposta va calcolata rapportando gli importi ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso. QUANTO SI PAGA: La base imponibile IMU si determina applicando alla rendita catastale (R.C.) rivalutata del 5% i nuovi moltiplicatori introdotti dalla legge:
Tipologia immobile Cat.catastale Moltiplic. Valore Imponibile Abitazioni A escluso A/10 160 (RC + 5%) X 160 Uffici A/10 80 (RC + 5%) X 80 Alloggi collettivi B 140 (RC + 5%) X 140 Magazzini autorimesse C/2 C/6 C/7 160 (RC + 5%) X 160 tettoie Negozi C/1 55 (RC + 5%) X 55 Laboratori, fabbricati per lo sport stabilimenti balneari C/3 C/4 C/5 140 (RC + 5%) X 140 Istituti di credito D/5 80 (RC + 5%) X 80 Immobili a destinazione D escluso D/5 65 (RC + 5%) X 65 speciale (opifici, alberghi ecc.) Aree edificabili Valore venale Fabbricati d impresa non iscritti in catasto Valore contabile Al valore imponibile così ottenuto si applicano le aliquote fissate dal Comune di Asso, con deliberazione del C.C. n 26 del 16/07/2015 con efficacia dal 1 gennaio 2015, di seguito riportate: Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Il cui gettito è riservato allo Stato nella misura del 7,60 per mille) 5 per mille Detrazione di 200,00 annui 8,5 per mille 8,5 per mille SCADENZE PAGAMENTI: acconto entro il 16 giugno 2015 pari al 50% dell IMU dovuta saldo entro il 16 dicembre 2015 pari al saldo dell IMU dovuta COME SI PAGA: Il versamento IMU è effettuato esclusivamente con modello F24 presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale o tramite homebanking. I codici tributo sono i seguenti: CAUSALE VERSAMENTO IMU CODICE COMUNE CODICE STATO Abitazione principale e pertinenze (da utilizzare per le abitazioni di cat. A/1, A/8, e A/9 e pertinenze ) 3912 Terreni agricoli - esenti 3914 Aree fabbricabili 3916 Altri fabbricati 3918 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925 IL CODICE COMUNE DA INDICARE SUL MODELLO F24 E A476 Nulla è dovuto se l importo complessivo annuo da versare è inferiore a 12,00 DICHIARAZIONE: si ricorda che entro il 30 giugno 2015 va presentata la dichiarazione IMU inerente le variazioni intervenute nel corso del 2014 obbligatoria solo in tutti i casi indicati nelle istruzioni del modello ministeriale e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal Comune. Nulla viene inviato al contribuente che sarà tenuto a provvedere al pagamento in autoliquidazione. Sul sito del Comune di Asso (www.comune.asso.co.it) è disponibile un link che consente il calcolo dell IMU per l anno 2015 con possibilità di compilazione e stampa dei modelli di pagamento F24.
TASI - ISTRUZIONI La componente TASI è il tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività, ad esempio illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico, ecc. CHI DEVE PAGARE: Devono pagare la TASI i possessori o detentori di fabbricati a qualsiasi uso adibiti, ivi compresa l abitazione principale così come definita ai fini dell IMU e le aree edificabili. Per possessori si intendono i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; per detentori si intendono per esempio il locatario, il comodatario. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale per esempio è locata il possessore e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. In questo caso il titolare del diritto reale sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 80% mentre il locatario sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del restante 20%. Anche se l inquilino utilizza l immobile come abitazione principale bisogna applicare l aliquota prevista per altri fabbricati e poi dividere il totale fra proprietario e inquilino. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull immobile o di pluralità di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. A partire dal 2015 è prevista la riduzione di due terzi della Tasi per una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso, SU COSA SI PAGA: L imposta viene calcolata utilizzando come base di calcolo le rendite catastali per gli immobili, il valore venale in comune commercio per le aree edificabili, eccetto i terreni agricoli. QUANTO SI PAGA: La base imponibile viene determinata come per l IMU applicando alla rendita catastale (R.C.) rivalutata del 5% i nuovi moltiplicatori introdotti dalla legge: Tipologia immobile Cat.catastale Moltiplic. Valore Imponibile Abitazioni A escluso A/10 160 (RC + 5%) X 160 Uffici A/10 80 (RC + 5%) X 80 Alloggi collettivi B 140 (RC + 5%) X 140 Magazzini autorimesse tettoie C/2 C/6 C/7 160 (RC + 5%) X 160 Negozi C/1 55 (RC + 5%) X 55 Laboratori, fabbricati per lo sport stabilimenti C/3 C/4 C/5 140 (RC + 5%) X 140 balneari Istituti di credito D/5 80 (RC + 5%) X 80 Immobili a destinazione speciale (opifici, D escluso D/5 65 (RC + 5%) X 65 alberghi ecc.) Aree edificabili Valore venale Fabbricati d impresa non iscritti in catasto Valore contabile Al valore imponibile così ottenuto si applicano per le aliquote fissate dal Comune di Asso per l anno 2015 con deliberazione del C.C. n. 27 del 16/07/2015, che sono le stesse dell anno precedente: Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2 D.L.201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 Aliquota per aree fabbricabili Aliquota per altri fabbricati 1,5 per mille e nessuna detrazione 1,9 per mille 1,9 per mille
SCADENZE PAGAMENTI: acconto entro il 16 giugno 2015 pari al 50% della TASI dovuta saldo entro il 16 dicembre 2015 pari al saldo della TASI dovuta COME SI PAGA: Il versamento IMU è effettuato esclusivamente con modello F24 presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale o tramite homebanking. I codici tributo sono i seguenti: CAUSALE VERSAMENTO TASI CODICE Abitazione principale e relative pertinenze 3958 Aree fabbricabili 3960 Altri fabbricati 3961 IL CODICE COMUNE DA INDICARE SUL MODELLO F24 E A476 Nulla è dovuto se l importo complessivo annuo da versare è inferiore a 12,00. Nulla viene inviato al contribuente che sarà tenuto a provvedere al pagamento in autoliquidazione. Sul sito del Comune di Asso (www.comune.asso.co.it) è disponibile un link che consente il calcolo della TASI per l anno 2015 con possibilità di compilazione e stampa dei modelli di pagamento F24. Dal giorno 30 novembre 2015 fino al 16 dicembre 2015 dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 sarà attivo un servizio di assistenza per la compilazione dei modelli F24 presso il palazzo comunale al piano primo e necessario presentarsi con i seguenti documenti: codice fiscale dati catastali dell immobile o visura catastale
TARI La componente TARI (Tributo servizio rifiuti) è la tassa rifiuti a carico dell utilizzatore dell immobile, adibito a qualsiasi uso, suscettibile di produrre rifiuto e per la quale il Comune invierà, come ogni anno, un avviso di pagamento personalizzato per ciascun contribuente. Con deliberazione consiliare n. 33 del 27/07/2015 sono state stabilite le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2015 che sono consultabili sul sito del Comune di Asso (www.comune.asso.co.it) nella sezione Tributi / Servizi Tributi. Le scadenze per il pagamento del tributo per l anno 2015, sono le seguenti: 1 rata : 30 novembre 2015 2 rata : 31 gennaio 2016 3 rata : 29 febbraio 2016 Chi preferisce versare in un unica soluzione, dovrà effettuare il versamento entro la scadenza della prima rata del 30 novembre 2015, utilizzando l apposito modello F24 che troverà allegato all avviso di pagamento, già compilato con l importo totale del tributo. ************************************** Per tutto quanto non riportato nel presente avviso si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 25/08/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, presente sul sito del Comune di Asso (www.comune.asso.co.it). Per maggiori informazioni: Comune di Asso- Ufficio Tributi Tel: 031-673923 Fax: 031-673944 E-mail: anagrafe@comune.asso.co.it