MODELLO MASTER ACCORDO DI COLLABORAZIONE: A - A



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Transcript:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE RECIPROCA AI SENSI DELL ART. 22, COMMA 10, D.L. 18.10.2012, N. 179 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012, N. 221 MODELLO MASTER Tra: La società., rappresentata dai sigg.ri (Numero di iscrizione alla Sezione A del RUI: A..), e.(numero di iscrizione alla Sezione A del RUI: A.), quali legali rappresentanti pro tempore e Responsabili dell attività di intermediazione assicurativa, con sede legale in.,.,, iscritta alla Sezione A del RUI con il n. A.. (di seguito Agenzia n. 1 ); e la società., rappresentata dai sigg.ri (Numero di iscrizione alla Sezione A del RUI: A..), e.(numero di iscrizione alla Sezione A del RUI: A.), quali legali rappresentanti pro tempore e Responsabili dell attività di intermediazione assicurativa, con sede legale in.,.,, iscritta alla Sezione A del RUI con il n. A.. (di seguito Agenzia n. 2 ); di seguito congiuntamente le "Parti". *** *** *** Premesso che: a) L Agenzia n. 1, iscritta al Gruppo Agenti.., è titolare di mandato/i di Agenzia conferitole dalla/e impresa/e di assicurazione: - ; - ; - l Agenzia n. 2, iscritta al Gruppo Agenti.., è titolare di mandato/i di Agenzia conferitole dalla/e impresa/e di assicurazione:.. ; - 1 -

b) Con l'entrata in vigore dell art. 22, comma 10, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in Legge 17.12.2012, n. 221 (definito di seguito il Decreto ), gli intermediari assicurativi di cui al comma 2 lettere A), B), D), dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al RUI ex art. 33, comma 2 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività. c) L AAA Associazione Agenti Allianz e il Gruppo Agenti di Assicurazione Toro (G.A.A.T.) hanno siglato un accordo quadro con la finalità di incentivare e di disciplinare gli accordi di collaborazione reciproca tra gli intermediari iscritti all AAA Associazione Agenti Allianz e al Gruppo Agenti di Assicurazione Toro (G.A.A.T.). d) E intenzione delle Parti sopra meglio citate avviare un rapporto di reciproca collaborazione ai sensi e per gli effetti dell art. 22, comma 10, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, anche mediante l utilizzo dei rispettivi mandati, allo scopo di sviluppare la loro attività di intermediazione assicurativa ed ampliare l offerta di prodotti alla propria clientela. e) Le Parti dichiarano di essere dotate delle necessarie competenze tecniche e delle procedure di compliance di Agenzia, nonché di avere la capacità di instaurare rapporti di collaborazione di cui al superiore punto b) in ogni fase della formazione del rapporto assicurativo con la rispettiva clientela nonché nella sua gestione, per dar corso al presente accordo. f) Le Parti rappresentano di essere abilitate a svolgere l attività di intermediazione assicurativa in virtù dell'iscrizione nella sezione A del RUI ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private e dichiarano di avere assolto agli obblighi di formazione previsti dalla normativa vigente. *** *** *** Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati) - 2 -

Le premesse e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di reciproca collaborazione. Art. 2 (Definizioni) Ai fini del presente accordo di reciproca collaborazione, si intende: 1) per intermediario emittente del contratto di assicurazione" (anche "intermediario emittente"): l intermediario titolare di mandato di Agenzia in forza del quale viene stipulato il contratto di assicurazione, su proposta dell intermediario proponente, con i clienti di quest ultimo; 2) per intermediario proponente del contratto di assicurazione (anche "intermediario proponente"): l intermediario che propone all intermediario emittente la stipula di contratti assicurativi con suoi clienti, in forza del presente accordo. Ciascuna delle Parti, quindi, potrà rivestire al contempo la funzione di intermediario emittente del contratto di assicurazione (per i contratti che stipulerà con i clienti dell altra parte e su proposta di quest ultima) ed intermediario proponente del contratto di assicurazione (per i contratti dei quali proporrà la stipula all altra parte). Art. 3 (Finalità) Con il presente accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della reciproca collaborazione, salvo la possibilità per ciascuna di esse di promuovere liberamente accordi di collaborazione con altri intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D del RUI. Art. 4 (Oggetto) Le Parti, in ottemperanza ai precetti indicati dalla disciplina primaria e regolamentare vigente, potranno svolgere la propria attività di intermediazione assicurativa anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. In particolare, in relazione ai prodotti assicurativi intermediati, le Parti potranno offrire alla propria clientela i seguenti servizi: a) consegna al potenziale cliente della preventivazione personalizzata e dei documenti informativi precontrattuali sui prodotti assicurativi; - 3 -

b) perfezionamento, conclusione ed emissione dei relativi contratti con la consegna della documentazione contrattuale e informativa dovuta ai sensi di norme di legge o regolamentari; c) incasso del premio e rilascio della quietanza; d) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo (modifiche, sostituzioni, rinnovi, denunce sinistri, etc.). Art. 5 (Modalità di svolgimento dell'incarico e obbligazioni delle Parti) Obblighi di informativa precontrattuale: L'intermediario proponente nello svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, dovrà: - prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, consegnare/trasmettere al contraente: - copia del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, conforme all'allegato 7A al Regolamento stesso; nel caso in cui l offerta intermediativa avvenga all interno dei locali dell intermediario suindicato, detto documento, stampato con caratteri tipografici di particolare evidenza e collocato in posizione visibile al pubblico, può essere affisso nei propri locali, potendosi ritenere in tal modo assolto l'obbligo di consegna; - copia del documento conforme al modello di cui all'allegato 7B al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, a condizione che detto modello non sia stato già consegnato in occasione di precedenti contratti/rinnovi e lo stesso non riporti modifiche; - prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto, consegnare/trasmettere anche la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni; - entro 3/5 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'intermediario proponente consegnerà all'intermediario emittente, conservandone copia: - 4 -

- originale della dichiarazione di avvenuta consegna delle informative precontrattuali previste dalla disciplina vigente sottoscritta dal contraente; oppure - documentazione comprovante l'avvenuto invio delle informative precontrattuali all'indirizzo e-mail fornito dal contraente, unitamente alla documentazione inerente al consenso del contraente a ricevere dette informative. Obblighi di adeguatezza. Le Parti nello svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, dovranno reciprocamente: - prima di far sottoscrivere una proposta, acquisire dal contraente ogni informazione utile al fine della valutazione di adeguatezza del contratto proposto, in relazione alle esigenze assicurative; - qualora il contraente si rifiuti di fornire le informazioni richieste, avvertire il medesimo del fatto che il rifiuto pregiudica la possibilità di individuare il contratto adeguato e raccogliere apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente dalla quale risulti tale rifiuto. Obblighi di riservatezza, correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità. Le Parti nello svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, dovranno reciprocamente: - rispettare gli obblighi di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite dai contraenti previsti dall'art. 47 comma 2 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, nonché i doveri di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità di cui all'art. 47 comma 1 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, ivi compreso il dovere di agire senza arrecare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati; - mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, la documentazione (in formato cartaceo ed elettronico) e le notizie connesse alle - 5 -

rispettive attività di cui verranno a conoscenza nell esecuzione del presente accordo, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione di Agenzia; - provvedere al corretto perfezionamento dei contratti ed alla raccolta delle firme, verificando sempre con la massima cura l identità dei contraenti e alla celere trasmissione della documentazione ai destinatari. Obblighi di assunzione e di gestione dei contratti. Le Parti nello svolgimento di quanto previsto dal presente accordo, dovranno reciprocamente: - ottemperare alle norme relative alla procedura di assunzione e di gestione dei contratti e le istruzioni tecnico-operative per la presentazione, emissione e gestione del contratto assicurativo che verranno fornite dall intermediario emittente; - fornire ai rispettivi clienti una corretta e completa informativa in merito alla circostanza che la proposta del contratto assicurativo avviene nel contesto della facoltà di operare in regime di libera collaborazione così come disciplinato attraverso la presente scrittura, comunicando ai clienti l esatta identità nonché gli estremi di iscrizione al RUI dell altra parte ed il ruolo svolto da ciascun intermediario, nonché le ulteriori informazioni utili in relazione al contratto proposto ed intermediato; - in caso di cessazione del rapporto agenziale con la/e propria/e impresa/e preponente/i comunicare tempestivamente all altra parte per iscritto tale notizia; - comunicare le modifiche introdotte dalla/e rispettiva/e impresa/e preponente/i relativamente ai prodotti intermediati nonché condizioni e tariffe; - rendere noto il contenuto del presente accordo ai rispettivi collaboratori. Art. 6 (Polizza di R.C. Professionale) Le Parti dichiarano reciprocamente atto di aver stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale in conformità alle - 6 -

previsioni dell art. 110, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private estesa ai rapporti di reciproca collaborazione e si impegnano a mantenere efficace la copertura ivi prevista per tutto il periodo di durata della collaborazione. Art. 7 (Responsabilità) Ai sensi dell art. 22, comma 11, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, le Parti risponderanno in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento dell attività prevista dal presente accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. Atteso quanto sopra, resta inteso che la parte che pone in essere le attività previste dall art. 4 nei confronti dei propri clienti, è responsabile nei confronti dell altra parte e di terzi: a) della corretta ottemperanza agli obblighi previsti dagli artt. da 47 a 54 bis del Reg. ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 (correttezza e diligenza, mezzi di pagamento, conflitti di interesse, informativa precontrattuale, adeguatezza dei contratti offerti, separazione patrimoniale); b) dell autenticità della firma apposta dal suo cliente sulla polizza e restante documentazione contrattuale; c) dell incasso del premio sino al momento in cui esso verrà versato all altra parte; d) della correttezza dei dati raccolti, della loro trasmissione all altra parte, della regolarità e completezza della documentazione. Art. 8 (Incasso dei premi) I premi dei contratti assicurativi dovranno essere pagati dai clienti a mezzo bonifico bancario esclusivamente sul conto corrente indicato dall'intermediario emittente oppure tramite assegno intestato a quest'ultimo. In tale caso, l'intermediario proponente si obbliga a versare all'intermediario emittente detto titolo entro tre giorni dal perfezionamento del contratto. La Parte che non abbia stipulato fideiussione bancaria conforme ai requisiti di cui all'art. 117 D. Lgs. 209/2005, si obbliga ad incassare i premi - 7 -

assicurativi esclusivamente su conto corrente (bancario o postale) soggiacente alle condizioni di cui all'art. 117 citato. Ai fini della validità delle coperture assicurative resta inteso tra le Parti che ogni comunicazione inerente al perfezionamento e gestione dei rapporti assicurativi (emissione polizze, incasso premi, richieste di sostituzione o variazione, disdette, recessi, denunce sinistri, etc.) produrrà i suoi effetti giuridici nel momento in cui tale comunicazione verrà ricevuta dall agenzia titolare del mandato rilasciato dall impresa che ha in carico la polizza. Le Parti si impegnano a rendere edotto il cliente circa le procedure per la corretta e tempestiva esecuzione delle predette comunicazioni. Art. 9 (Poteri rappresentativi) Ciascuna parte agirà senza alcun potere di rappresentanza dell altra parte, né dell impresa/e preponente/i di quest ultima. L intermediario proponente non assume alcun diritto od obbligo nei confronti sia della/e impresa/e mandante/i, sia dei dipendenti/collaboratori dell altra parte, i quali restano in via esclusiva in capo all Agente titolare di detti rapporti. Art. 10 (Pubblicità e segni distintivi) Nelle comunicazioni di natura commerciale con il pubblico (quali messaggi pubblicitari e insegne) l'intermediario proponente s impegna a non utilizzare il marchio dell impresa mandante dell intermediario emittente. La denominazione di tale impresa potrà essere utilizzata dall'intermediario proponente allo scopo di informare la clientela circa il contenuto del rapporto di collaborazione con l'intermediario emittente, evitando in ogni caso comunicazioni che possano ingenerare confusione con i marchi e le denominazioni delle imprese per le quali la parte proponente opera in qualità di Agente. Art. 11 (Formazione e aggiornamento professionale) Le Parti si impegnano a darsi reciproco supporto formativo e di aggiornamento circa i prodotti intermediati e quelli di nuova emissione. - 8 -

Art. 12 (Compensi provvigionali) Ciascuna parte, in relazione ai contratti perfezionati per effetto dell attività svolta dall altra, si impegna ad erogare a quest ultima i compensi provvigionali che saranno liquidati con le modalità e nei termini indicati dall Allegato 1 alla presente scrittura. Art. 13 (Durata e recesso) Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con un preavviso di quaranta giorni da comunicare all altra parte a mezzo raccomandata A/R o PEC. L esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente accordo. Art. 14 (Clausola risolutiva espressa) Le Parti concordano che, in caso di inadempimento di una delle obbligazioni qui sotto specificate, l'altra parte potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per effetto della comunicazione effettuata con raccomandata A.R. recante la specifica imputazione dell'inadempimento e la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola: - violazione degli obblighi di cui all'art. 5 (Modalità di svolgimento dell'incarico e obbligazioni delle Parti); - violazione degli obblighi di cui all'art. 6 (Polizza di R.C. Professionale); - violazione degli obblighi di cui all'art. 8 (Incasso dei premi); - violazione degli obblighi di cui all'art. 15 (Trattamento di dati personali); - violazione degli obblighi di cui all'art. 18 (Pattuizione di non concorrenza). In ogni caso di cessazione del presente accordo, ciascuna parte è obbligata a restituire entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, tutto il materiale di pertinenza di quest ultima in suo possesso. Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto ad indennità, risarcimenti o rimborsi di qualsivoglia natura di - 9 -

una parte nei confronti dell altra, salvo che la stessa avvenga per inadempimento dell accordo stesso e fatte salve le reciproche rivalse nel caso di inadempimento fatto valere da terzi. Art. 15 (Trattamento dei dati personali) L intermediario che propone all intermediario emittente la stipula di contratti assicurativi con suoi clienti, in forza del presente accordo, assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali dei clienti. L intermediario emittente è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali dei clienti dell intermediario proponente. Le Parti, per effetto del presente accordo di collaborazione, si impegnano: - ad astenersi dallo svolgimento di attività commerciali e di iniziative promozionali nei confronti della clientela dell altra parte; - ad osservare gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche in seguito a modifica e/o alla cessazione del rapporto di collaborazione; - a trattare i dati personali in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) solo ed esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo e a non divulgare, pubblicare o comunicare a terzi i predetti dati per fini diversi da quelli autorizzati, illeciti e/o contrari alla legge e a rispettare quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). Art. 16 (Modifiche) Ogni modifica apportata al presente accordo sarà ritenuta valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le Parti. Art. 17 (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell altra parte, così come indicato nelle premesse, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all altra parte per iscritto. Art. 18 (Pattuizione di non concorrenza) Dalla data di cessazione dell accordo di collaborazione in parola, le Parti si obbligano a: - 10 -

- non usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati dall altra; - non diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull attività dell altra, idonei a determinare il discredito; - non valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l altra parte. Art. 19 (Controversie) Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo potrà essere risolta a mezzo arbitrato irrituale presso il Giurì che deciderà in ottemperanza al proprio Regolamento. E fatta salva la possibilità delle Parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria Ordinaria. Art. 20 (Disposizioni finali) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo di collaborazione reciproca, saranno applicabili le norme di legge, di contratto e regolamentari vigenti in materia. In particolare, il presente accordo di collaborazione reciproca si intenderà, ogniqualvolta possibile, integrato e completato da Regolamenti e/o Provvedimenti eventualmente emanati dall IVASS, impegnandosi le Parti a darvi piena attuazione o ad integrare l'accordo stesso con ogni previsione richiesta dall eventuale normativa che dovesse essere successivamente adottata. Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti., il Firma Agenzia n. 1 Firma Agenzia n. 2-11 -

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti condizioni: artt. 4 (Oggetto); 5 (Modalità di svolgimento dell incarico e obbligazioni delle Parti); 7 (Responsabilità); 14 (Clausola risolutiva espressa); 15 (Trattamento dei dati personali). Firma Agenzia n. 1 Firma Agenzia n. 2 *** *** *** ALLEGATO 1 COMPENSI PROVVIGIONALI *** *** *** Con riferimento all art. 12 ( Compensi provvigionali ) dell accordo di reciproca collaborazione, che di seguito si riporta integralmente: Ciascuna parte, in relazione ai contratti perfezionati per effetto dell attività svolta dall altra, si impegna ad erogare a quest ultima i compensi provvigionali che saranno liquidati con le modalità e nei termini indicati dall Allegato 1 alla presente scrittura ; le Parti convengono che, allo stato attuale, e fino a differente regolazione da convenirsi tra le Parti, il riconoscimento provvigionale avverrà secondo le procedure di seguito rappresentate: - le provvigioni di acquisto e di incasso vengono calcolate sul premio imponibile; - 12 -

- verrà riconosciuto il 70% delle provvigioni dell Agente emittente, salvo diversi accordi pattuiti tra le Parti. Firma Agenzia n. 1 Firma Agenzia n. 2-13 -