Prot n 5440/p/cv Roma, 27 aprile 2012
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1 Prot n 5440/p/cv Roma, 27 aprile 2012 A tutte le Casse Edili e p.c. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Comunicazione n 492 Oggetto : Convenzione CNCE - Poste Italiane Si invia, in allegato, il testo dell accordo di rinnovo della Convenzione tra CNCE e Poste Italiane. Si rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimenti. Cordiali saluti. Il Vicepresidente Massimo Trinci Il Presidente Franco Osenga Allegato 1
2 Accordo quadro tra POSTE ITALIANE S.p.A., società con socio unico, Patrimonio BancoPosta, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , in persona del Dr. Enrico Menegazzo, in qualità di Responsabile Grandi Imprese e Pubbliche Amministrazioni Area Territoriale GIPA Centro. e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, più brevemente denominata CNCE, con sede in Roma, via Alessandria, 215 legalmente rappresentata dal Presidente Geom. Franco Osenga Premesso che: Poste è autorizzata all esercizio delle attività di Bancoposta, comprendenti servizi bancari, finanziari, di investimento e accessori ai sensi del Dpr 144/2001 ed ha una presenza capillare sul territorio nazionale; Poste è tra i leader nei sistemi di pagamento nazionali ed europei, con particolare riferimento ai conti correnti ed alle carte di debito e prepagate; in data 14 aprile 2011 è stato costituito, ai sensi ai sensi dell art. 2, comma 17- octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, e ai fini dell applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d Italia, un patrimonio destinato esclusivamente all esercizio dell attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., denominato Patrimonio BancoPosta, a cui vengono conseguentemente imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività; CNCE è l Ente nazionale di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili presenti su tutto il territorio nazionale; la costituzione di CNCE è stata decisa dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro per il settore edile, stipulati dalle Associazioni nazionali delle imprese edili e dalle Organizzazione sindacali FENEAL- UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL; le Casse Edili svolgono un attività mutualistica per garantire ai lavoratori la corresponsione della tredicesima mensilità, dell indennità per ferie e di numerose prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale; CNCE e Poste, a seguito della Convenzione già stipulata nel 2004, intendono proseguire la collaborazione volta a offrire alle Casse Edili strumenti operativi per la semplificazione delle procedure di pagamento;
3 CNCE tramite le proprie associate, intende favorire la diffusione del conto corrente e dei servizi Bancoposta presso gli operatori edili, nel pieno rispetto di tutte le normative tempo per tempo vigenti; CNCE intende porre in essere le opportune iniziative di informazione della presente convenzione e delle azioni che da essa potranno essere sviluppate. per quanto suesposto, le Parti intendono convenire, con il presente atto (d ora innanzi, l Accordo), le condizioni economiche dei servizi e/o prodotti BancoPosta di seguito individuati, applicabili agli enti associati alla CNCE; resta ferma la disponibilità delle Parti di concordare l eventuale ampliamento dell offerta dei prodotti/servizi erogabili in virtù dell Accordo, nonché di implementare nuovi prodotti/servizi, anche attraverso l utilizzo di carte multifunzionali prepagate; Tutto ciò premesso fra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Premesse e Allegati Le Premesse e gli allegati,di seguito indicati, costituiscono parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Contratto ed hanno valore di patto: Allegato A: elenco dei servizi offerti alle Casse e relative condizioni economiche Allegato B: modulo di adesione Art. 2 - Oggetto 1. Le Parti intendono rendere disponibili alle Casse Edili associate a CNCE specifiche condizioni sull offerta Bancoposta relativa ai prodotti/servizi Bancoposta indicati nell allegato A; 2. Le Parti concordano che le Casse, per usufruire delle condizioni stabilite nel presente contratto, sono tenute a sottoscrivere preventivamente l apposita modulistica fornita da Poste nonché il rispettivo specifico modulo di adesione di cui all allegato B. 3. Le Parti concordano che i Servizi saranno disciplinati secondo quanto previsto dalle condizioni generali vigenti ad essi relative, salvo per quanto espressamente specificato, rispettivamente, nell allegato A e nell allegato B, comunque fino alla scadenza o alla cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo, come stabilito al successivo art Art. 3 - Diffusione 1. CNCE si pone come interlocutore nel rapporto tra Poste e le Casse e diffonderà periodicamente alle Casse il materiale informativo fornito da Poste, relativo ai Servizi. 2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, qualsiasi ulteriore comunicazione relativa ai Servizi da parte di CNCE, dovrà essere effettuata da CNCE medesima nel rispetto di quanto preventivamente concordato con Poste anche per l utilizzo dei marchi di Poste medesima, comunque strettamente limitato all esecuzione dell Accordo stesso. 4. CNCE assicurerà la massima divulgazione presso le Casse dell oggetto dell Accordo e delle condizioni ivi stabilite, nonché della circostanza di cui al successivo art. 4.3, manlevando
4 Poste in ordine ad eventuali conseguenti pretese e/o reclami, di qualsivoglia natura, avanzati dalle Casse, ovvero conseguenti a violazioni delle normative vigenti imputabili a CNCE stessa. Art. 4 Durata Recesso 1. La durata dell Accordo è di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 2. Fermo restando le norme imperative applicabili, Poste si riserva la facoltà di modificare l Accordo, fatta salva la facoltà di recesso senza penalità per CNCE entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta. 3. È inteso che, in caso di cessazione del Accordo per qualsiasi motivo, Poste applicherà automaticamente alle Casse aderenti tutte le condizioni generali pro tempore vigenti riportate nei Fogli informativi disponibili in tutti gli Uffici Postali, fermo restando il rispetto della normativa vigente e in particolare il diritto di recesso. Art. 5 - Cessione 1. L Accordo non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo tra le Parti. Art. 6 Comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell esecuzione dell Accordo dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all altra Parte tramite lettera raccomandata A/R o fax alle persone ed agli indirizzi qui di seguito indicati: CNCE: c.a. Claudia Venanzi CNCE- Via Alessandria, Roma tel. 06/ fax 06/ cvenanzi@cnce.it Poste Italiane: c.a. Giuseppe FEOLA GIPA- Vendita Grandi Clienti Centro Sud Viale Europa, Roma Tel. 06/ FAX 06/ cell. 377/ feolag@posteitaliane.it e- mail: Art. 7 Legge applicabile e Foro competente 1. Le norme applicabili all Accordo sono quelle previste dall ordinamento italiano. 2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all interpretazione ed all esecuzione dell Accordo e degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
5 Art. 8 Oneri fiscali 1. Il presente contratto, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, non è soggetto ad imposta di registro e imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 salvo caso d'uso. Art. 9 - Miscellanea 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e, pertanto, tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l art del codice civile in tema di clausole vessatorie. 2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto dell Accordo le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 196/03, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, come di volta in volta indicato negli specifici allegati relativi ai servizi. 3. La nullità parziale del presente accordo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell intero accordo. In tal senso, le Parti fin d ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile, qualora una o più clausole dell Accordo dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, l Accordo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale. Roma, Per Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta Per CNCE- Il Presidente.....
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